Le prelibatezze chiave:
- Nel quinto emendamento (2023) del diritto di procedura civile della RPC, un totale di sette nuovi articoli (articoli 276-282) ha aperto un nuovo capitolo sulle norme internazionali sulla giurisdizione civile in Cina, coprendo quattro tipi di basi giurisdizionali, procedimenti paralleli, lis alibi pendens e forum non conveniens.
- La norma sui procedimenti paralleli (articolo 280) non solo riafferma la posizione di base della Cina, ma amplia anche gli scenari dei procedimenti paralleli per soddisfare meglio le esigenze pratiche.
- La norma sulla liti alibi pendens (art. 281) introduce per la prima volta in Cina l’approccio del “giudice di prima istanza”. Per evitare possibili svantaggi derivanti da questa regola (come l’innesco di “azioni siluro”), prevede anche eccezioni e condizioni per la ripresa del contenzioso.
- La norma sul forum non conveniens (articolo 282) abbassa significativamente la soglia per la sua applicazione rispetto alla norma precedente, dandogli maggiori possibilità di essere applicata e svolgere il suo ruolo dovuto nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione.
Il 1° settembre 2023, il quinto emendamento alla legge sulla procedura civile della RPC (la "CPL 2023") è stato adottato dalla massima legislatura cinese, il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo. La CPL del 2023 ha apportato modifiche significative alle procedure civili internazionali. Tra gli altri, importanti cambiamenti si riscontrano nelle norme sulla giurisdizione civile internazionale, sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere e sulla notificazione transfrontaliera dei processi.
Lo scopo di questa Guida tascabile è quello di far conoscere ai lettori CJO questi sviluppi salienti nella CPL del 2023. Essendo uno degli aspetti più luminosi del Quinto Emendamento, un insieme di sette disposizioni -Art. 276-282-ha aperto un nuovo capitolo sulle norme sulla giurisdizione civile internazionale in Cina, coprendo quattro tipi di motivi giurisdizionali, procedimenti paralleli, lis alibi pendens e forum non conveniens.
Essendo il terzo articolo della Guida tascabile, questo post si concentra sulle norme della giurisdizione civile internazionale, in particolare su come i conflitti di giurisdizione vengono risolti attraverso meccanismi come lis alibi pendens e forum non conveniens.
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I. Procedimenti paralleli (art. 280)
Arte. 280 della CPL 2023, che disciplina la fattispecie dei procedimenti paralleli, così recita:
“Articolo 280 Quando una parte della stessa controversia tra le parti interessate intenta una causa davanti a un tribunale straniero e l'altra parte intenta una causa davanti a un tribunale popolare, o una parte intenta una causa sia davanti a un tribunale straniero che davanti a un tribunale popolare, la il tribunale popolare competente ai sensi della presente legge può accettare la controversia. Se le parti stipulano un accordo sulla giurisdizione esclusiva selezionando tribunali stranieri e tale accordo non viola le disposizioni della presente legge sulla giurisdizione esclusiva e non coinvolge la sovranità, la sicurezza o l'interesse pubblico della Repubblica popolare cinese, il tribunale popolare può decidere non accettare il caso; qualora il caso sia stato accolto, il tribunale popolare deciderà di respingere il ricorso”.
Arti. 280-282 sono anche i punti salienti delle norme sulla giurisdizione contenute in questo emendamento. Per conformarsi alla tendenza internazionale e concentrarsi su procedimenti paralleli, questi articoli stabiliscono disposizioni generali (art. 280), lis alibi pendens (art. 281) e forum non conveniens (art. 282).
Rispetto al suo predecessore (art. 531, co. 1 dell'Interpretazione CPL 2022), l'art. 280 non solo riafferma la posizione di fondo ma amplia anche gli scenari dei procedimenti paralleli per meglio rispondere alle esigenze pratiche. Oltre allo scenario tradizionale in cui “una parte intenta una causa presso un tribunale straniero e l’altra parte intenta una causa presso un tribunale popolare”, si introduce uno scenario in cui “una parte intenta una causa sia presso un tribunale straniero che presso un tribunale popolare ”.
Questo scenario appena introdotto può sembrare assurdo, ma nella pratica è abbastanza comune. È spesso legato alla strategia contenziosa delle parti, come il loro desiderio di avviare azioni legali simultaneamente in diverse giurisdizioni per ottenere risultati legali diversi. Un tipico esempio è il caso di Americhip, Inc. contro Dean et al. (2018) Yue 03 Min Chu N. 420, come abbiamo discusso in precedenza. Ciò solleva indubbiamente problemi legati ai procedimenti paralleli e il conseguente problema di come coordinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in Cina con i procedimenti in corso in Cina. Rispetto a tali problemi l'art. 302 del 2023 CPL fornisce una risposta. Per un'analisi dettagliata si veda “Cosa c'è di nuovo per le norme cinesi sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere? – Guida tascabile al diritto di procedura civile cinese del 2023 (1).”
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Inoltre, è importante notare l’effetto giuridico di un accordo di scelta esclusiva del foro in cui vengono scelti tribunali stranieri: se le condizioni stabilite in questo articolo sono soddisfatte, i tribunali cinesi rifiuteranno di esercitare la giurisdizione e rifiuteranno di accettare il caso; se il tribunale ha accolto la causa, decide di respingere il ricorso.
Per quanto riguarda l'esclusività degli accordi di selezione del foro, i tribunali cinesi faranno una presunzione di esclusività. “Senza precisare che l’accordo di scelta del foro è un accordo non esclusivo, tale accordo di scelta del foro si presuppone esclusivo” (art. 1, Sintesi della conferenza del simposio sui processi commerciali e marittimi di tribunali a livello nazionale relativi all'estero" (全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要)).
II. Lis alibi pendens (Art. 281)
Arte. 281 del CPL 2023, che prevede la liti pendenti, recita quanto segue:
“Articolo 281 Dopo che un tribunale popolare ha accettato una causa conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, quando una parte chiede per iscritto al tribunale popolare la sospensione della causa, sulla base del fatto che il tribunale straniero ha accettato la causa prima al tribunale popolare, il tribunale popolare può decidere di sospendere l'azione, tranne che in una delle seguenti circostanze:
(1) le parti hanno concordato di risolvere le controversie davanti al tribunale popolare, o la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del tribunale popolare; O
(2) è evidentemente più conveniente che il tribunale del popolo si occupi del caso.
Se il tribunale straniero non prende le misure necessarie per esaminare il caso o non riesce a concludere il caso entro un termine ragionevole, il tribunale popolare riprenderà il caso su richiesta scritta di una delle parti.
Se una sentenza o una decisione emessa da un tribunale straniero, che ha acquisito valore giuridico, viene riconosciuta integralmente o in parte dal tribunale popolare e una parte intenta nuovamente una causa presso il tribunale popolare per la parte riconosciuta, il tribunale popolare decide non accettare il caso; qualora il caso sia stato accolto, il tribunale popolare deciderà di respingere il ricorso”.
Anche questo articolo rappresenta una svolta in quanto introduce per la prima volta l'approccio del "giudice di primo grado". Secondo questo articolo, se lo stesso caso è già stato accettato da un tribunale straniero e le parti successivamente portano il caso davanti a un tribunale cinese, il tribunale cinese, in qualità di tribunale adito successivamente, può sospendere il caso e consentire al primo: si è rivolto a un tribunale straniero per esaminare il caso in via prioritaria.
Per evitare possibili inconvenienti derivanti da tale norma (come l'innesco di “azioni siluro”), l'articolo prevede eccezioni e condizioni per la ripresa del contenzioso.
Parà. 3 del presente articolo deriva dall'art. 531, comma 2 dell'interpretazione CPL del 2022 ed è volto a confermare la validità delle sentenze straniere che sono state riconosciute (in tutto o in parte) dai tribunali cinesi. Queste sentenze sono considerate equivalenti alle sentenze esecutive dei tribunali cinesi. Secondo il principio della res judicata, se una parte intenta una causa presso un tribunale cinese per la parte della sentenza che è stata riconosciuta, il tribunale cinese non accoglierà il caso. Se il caso viene accolto, il tribunale cinese deciderà di respingere il ricorso.
III. Forum non conveniente (Art. 282)
Arte. 282 del 2023 CPL, che prevede forum non conveniens, così recita:
"Articolo 282 Per una causa civile connessa all'estero accettata da un tribunale popolare, in cui il convenuto solleva un'eccezione di giurisdizione e si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze, il tribunale popolare può decidere di respingere l'azione e informare l'attore di intentare una causa in un tribunale straniero più conveniente:
(1) i fatti fondamentali della controversia coinvolta nel caso non si sono verificati nella Repubblica popolare cinese, ed è evidentemente scomodo per il tribunale popolare esaminare il caso e per le parti partecipare alla causa;
(2) tra le parti esiste un accordo di scelta del foro in base al quale la controversia deve essere risolta nei tribunali popolari;
(3) il caso non rientra nella giurisdizione esclusiva dei tribunali popolari;
(4) il caso non coinvolge la sovranità, la sicurezza o l'interesse pubblico della Repubblica popolare cinese; E
(5) è più conveniente che il caso venga ascoltato da un tribunale straniero.
Dopo aver deciso di respingere l'azione, se il tribunale straniero rifiuta di esercitare la giurisdizione sulla controversia, non adotta le misure necessarie per esaminare la causa o non riesce a concludere la causa entro un termine ragionevole e una delle parti intenta una causa presso di nuovo il tribunale del popolo, il tribunale del popolo accetterà il caso”.
Da quando la Corte Suprema del Popolo (SPC) ha formalmente istituito il forum non conveniens sotto forma di interpretazione giudiziaria nel 2015, questa norma è stata attentamente osservato. Gli operatori legali in patria e all’estero sono ansiosi di vedere se e come funzionerà questa norma. Negli ultimi dieci anni, la norma ha visto un’applicazione limitata a causa della sua soglia elevata, in particolare del requisito che il caso non coinvolgesse gli interessi di cittadini cinesi, persone giuridiche o altre organizzazioni.
Questa volta l'art. 282 ha subito cambiamenti significativi rispetto al suo predecessore eliminando requisiti come “il caso non coinvolge gli interessi di cittadini cinesi, persone giuridiche o altre organizzazioni”, “il caso non si applica la legge cinese” e “il tribunale straniero ha giurisdizione sul caso”. Ciò abbassa significativamente la soglia per la sua applicazione, offrendogli maggiori possibilità di essere applicato e di svolgere il suo ruolo nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione.
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Collaboratori: Meng Yu 余 萌