Key Takeaways:
- Il quadro sistematico della CPL del 2023 per l’assunzione delle prove all’estero riflette le misure proattive dei tribunali cinesi per affrontare gli ostacoli persistenti nelle controversie civili e commerciali, snellendo in definitiva i procedimenti legali e migliorando l’efficienza.
- Il quinto emendamento consente metodi innovativi come l’utilizzo di dispositivi di messaggistica istantanea per la raccolta delle prove, con il consenso di entrambe le parti, dimostrando un approccio lungimirante per adattare le procedure legali ai moderni progressi tecnologici.
Il 1° settembre 2023, il quinto emendamento alla legge sulla procedura civile della RPC (la "CPL 2023") è stato adottato dalla massima legislatura cinese, il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo. La CPL del 2023 ha apportato modifiche significative alle procedure civili internazionali. Tra gli altri, importanti cambiamenti si riscontrano nelle norme sulla giurisdizione civile internazionale, sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere e sulla notificazione transfrontaliera dei processi.
Abbiamo fornito una guida tascabile per far conoscere ai lettori CJO questi sviluppi salienti nella CPL del 2023.
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Nel dicembre 2023, il giudice Shen Hongyu e il giudice Guo Zaiyu della quarta divisione civile della Corte suprema del popolo cinese (SPC) hanno pubblicato un articolo "Commento e interpretazione delle disposizioni riviste della parte del diritto di procedura civile relativa agli stranieri" (《民事诉讼法》涉外编修改条款之述评与解读) in “China Law Review”(中国法律评论)(N. 6, 2023), condividendo le loro opinioni sugli sviluppi della CPL del 2023.
Lo scopo di questa serie è presentare il punto di vista dei giudici della CPS, del giudice Shen e del giudice Guo, su alcuni aspetti chiave, tra cui le norme sulla giurisdizione civile internazionale, le norme sulla notificazione transfrontaliera degli atti processuali e sull'assunzione delle prove, e le norme sul riconoscimento e esecuzione delle sentenze straniere.
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Nel corso degli anni, nella CPL è emersa una sola linea guida di principio riguardo all'assunzione delle prove all'estero, vale a dire: "Ai sensi dei trattati internazionali conclusi o ai quali ha aderito la Repubblica popolare cinese o in conformità con il principio di reciprocità, i tribunali popolari e i tribunali stranieri possono richiedere assistenza reciproca nella notificazione di documenti legali, indagini, raccolta di prove e altri atti in relazione a controversie, per conto reciproco. (Art. 283.1 del 2021 CPL). Questa disposizione di principio non stabilisce un quadro sistematico per l’assunzione delle prove all’estero e non soddisfa le esigenze della pratica giudiziaria a questo riguardo.
Analogamente alla “difficoltà nel servizio del processo”, la “difficoltà nell’assunzione delle prove” è sempre stata un collo di bottiglia che ha impedito ai tribunali cinesi di migliorare l’efficienza del contenzioso civile e commerciale.
Per superare questa strozzatura, la CPL 2023 introduce il sistema delle indagini e dell'assunzione delle prove all'estero, specificando le modalità delle indagini e dell'assunzione delle prove all'estero.
In primo luogo, chiarisce che i tribunali popolari possono, su richiesta delle parti, indagare e acquisire prove al di fuori del territorio cinese attraverso convenzioni internazionali o trattati bilaterali conclusi o ai quali la Cina ha aderito, o attraverso canali diplomatici.
Prendendo come esempio la “Convenzione dell’Aja sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale” (“Convenzione dell’Aja sull’assunzione delle prove all’estero”), le modalità di assunzione delle prove ivi prescritte comprendono le rogatorie e l’assunzione delle prove da parte di funzionari diplomatici, consolari agenti e commissari. Il metodo delle lettere di richiesta è il canale primario per l'assunzione delle prove, in cui l'autorità giudiziaria ("Autorità Centrale) di uno Stato contraente può chiedere all'autorità competente di un altro Stato contraente, mediante una lettera di richiesta, di acquisire prove o per compiere qualche altro atto giudiziario.
Quando la Cina ha aderito alla “Convenzione dell’Aja sulle prove” nel 1997, ha formulato delle riserve riguardo all’assunzione delle prove da parte di funzionari diplomatici, agenti consolari e commissari, accettando solo le disposizioni dell’articolo 15. Ciò significa che solo i funzionari diplomatici e gli agenti consolari stranieri possono assumere le prove senza costrizione di cittadini dello Stato che rappresentano, e la Cina non accetta l'assunzione di prove da parte di funzionari diplomatici e agenti consolari stranieri provenienti da cittadini cinesi o da quelli di un paese terzo, o l'assunzione di prove da parte di commissari.
In secondo luogo, si stabilisce che i tribunali popolari possono utilizzare i seguenti metodi per acquisire prove all'estero, a condizione che ciò non sia vietato dalla legge del paese in cui vengono raccolte le prove:
(1) Incaricare l'ambasciata o il consolato cinese nel paese in cui si trovano le parti o i testimoni di assumere prove a favore delle parti o dei testimoni di nazionalità cinese.
Va notato che la maggior parte dei paesi concede ai funzionari diplomatici e agli agenti consolari il potere di ottenere prove dai propri cittadini nel paese in cui sono di stanza sulla base di trattati o reciprocità, ma alcuni paesi non consentono tale potere. Pertanto, sarà determinato in conformità con la legge del paese in cui si trovano le parti o i testimoni.
(2) Indagare e acquisire prove tramite dispositivi di messaggistica istantanea o altri metodi con il consenso di entrambe le parti.
Secondo alcuni, poiché l'assunzione delle prove tramite video è più delicata e può essere coperta dal metodo "con il consenso di entrambe le parti", tali disposizioni possono essere omesse.
Attraverso la ricerca, la CPS ha effettuato utili esplorazioni sulle questioni relative alla giustizia su Internet attraverso interpretazioni giudiziarie e può stabilire disposizioni di principio su tali questioni attraverso la legislazione.
Pertanto, l'art. 284, par. 2 della modificata CPL, ai commi 2 e 3, prevede l'assunzione della prova mediante strumenti di messaggistica istantanea con il consenso delle parti, e con altri mezzi con il consenso delle parti, purché non violino i divieti della legge del paese in cui si trovano. Tra questi, il comma 3 è una disposizione a durata indeterminata, che lascia spazio a più modalità di assunzione delle prove in futuro, nel rispetto dell'autonomia del partito.
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Collaboratori: Meng Yu 余 萌