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Legge sul diritto d'autore della Cina (2020)

著作权 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Novembre 11, 2020

Data effettiva 01 giugno 2021

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge sul copyright Proprietà intellettuale

Editor / i CJ Observer

Legge sul diritto d'autore della Cina
(Adottato alla 15a riunione del Comitato permanente del VII Congresso nazionale del popolo il 7 settembre 1990; modificato per la prima volta in conformità con la decisione sulla modifica della legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese alla 24a riunione della Comitato del Nono Congresso Nazionale del Popolo il 27 ottobre 2001; modificato per la seconda volta in conformità con la Decisione sulla modifica della legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese alla 13a riunione del Comitato permanente dell'Undicesimo Congresso nazionale del popolo il febbraio 26, 2010; e modificato per la terza volta in conformità con la decisione sulla modifica della legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese alla 23a riunione del comitato permanente del tredicesimo Congresso nazionale del popolo l'11 novembre 2020)
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata, in conformità con la Costituzione, al fine di tutelare il diritto d'autore degli autori sulle loro opere letterarie, artistiche e scientifiche e i diritti e gli interessi connessi al diritto d'autore, favorendo la creazione e la diffusione di opere favorevoli alla costruzione di una società socialista che sia eticamente e materialmente avanzata, e che promuova lo sviluppo e il fiorire della cultura e delle scienze socialiste.
Articolo 2 Le opere di cittadini cinesi, persone giuridiche o organizzazioni prive di personalità giuridica, pubblicate o meno, avranno il diritto d'autore ai sensi della presente legge.
Il diritto d'autore di cui godono gli stranieri o gli apolidi su una qualsiasi delle loro opere in virtù di un accordo concluso tra la Cina e il Paese di appartenenza degli autori o in cui hanno la residenza abituale, o di un trattato internazionale di cui entrambi i Paesi sono parti, sarà protetto da questa legge.
Qualsiasi opera di stranieri e apolidi pubblicata per la prima volta nel territorio della Cina avrà il diritto d'autore ai sensi della presente legge.
Qualsiasi opera di un autore di un paese che non ha concluso alcun accordo con la Cina o non aderisce a un trattato internazionale di cui la Cina è parte e qualsiasi opera di un apolide, pubblicata per la prima volta in un paese membro di un trattato internazionale di cui la Cina è parte, o pubblicato contemporaneamente in un paese membro del trattato e in un paese terzo, saranno tutelate dalla presente legge.
Articolo 3 Ai fini della presente legge, il termine "opere" designa le conquiste intellettuali nei campi della letteratura, dell'arte e delle scienze, che sono originali e possono essere espresse in una certa forma, tra cui:
(1) opere scritte;
(2) lavori orali;
(3) opere d'arte musicali, drammatiche, quyi, coreografiche e acrobatiche;
(4) opere delle belle arti e dell'architettura;
(5) lavori fotografici;
(6) opere audiovisive;
(7) opere grafiche come disegni di progetti di ingegneria, progetti di prodotti, mappe e schizzi e lavori di modello;
(8) software informatico; e
(9) altre realizzazioni intellettuali conformi alle caratteristiche delle opere.
Articolo 4 I titolari dei diritti d'autore ei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore non possono violare la Costituzione e le leggi e non possono danneggiare gli interessi pubblici nell'esercizio dei loro diritti. Lo Stato vigila e amministra la pubblicazione e la diffusione delle opere a norma di legge.
Articolo 5 La presente legge non si applica a:
(1) leggi e regolamenti, risoluzioni, decisioni e ordini di organi dello Stato, altri documenti di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria e le loro traduzioni ufficiali;
(2) mere informazioni su fatti o avvenimenti; e
(3) calendari, tabelle numeriche e forme di uso generale e formule.
Articolo 6 Le misure per la tutela del diritto d'autore sulle opere di letteratura e arte popolare sono formulate separatamente dal Consiglio di Stato.
Articolo 7 Il dipartimento competente per il diritto d'autore dello Stato è responsabile dell'amministrazione del diritto d'autore a livello nazionale; i dipartimenti locali competenti per il diritto d'autore a livello di contea o superiore saranno responsabili dell'amministrazione del diritto d'autore nelle rispettive aree amministrative.
Articolo 8 I titolari del diritto d'autore ei titolari dei diritti connessi possono autorizzare le organizzazioni di amministrazione collettiva dei diritti d'autore ad esercitare i propri diritti d'autore o diritti d'autore. Un organismo di amministrazione collettiva dei diritti d'autore istituito in conformità con la legge è una persona giuridica senza scopo di lucro, che può, previa autorizzazione, rivendicare diritti a proprio nome per i titolari del diritto d'autore o i proprietari dei diritti connessi al diritto d'autore e partecipare come parte in contenzioso, arbitrato o attività di mediazione in materia di diritto d'autore o diritti d'autore connessi.
Le organizzazioni di amministrazione collettiva dei diritti d'autore riscuotono le royalty dagli utenti in base all'autorizzazione. Lo standard per la riscossione dei diritti d'autore è determinato dagli organismi di amministrazione collettiva dei diritti d'autore e dai rappresentanti degli utenti mediante consultazione; se la consultazione fallisce, le parti possono presentare domanda al competente dipartimento del diritto d'autore dello Stato per una decisione; se dette parti non sono soddisfatte della sentenza, possono intentare causa al tribunale popolare, oppure le parti possono intentare causa direttamente al tribunale popolare.
Gli organismi di amministrazione collettiva dei diritti d'autore pubblicizzano regolarmente al pubblico la riscossione e il trasferimento dei diritti d'autore, il ritiro e l'uso delle commissioni di gestione, i diritti d'autore non distribuiti e altre situazioni generali e stabiliscono un sistema di richiesta di informazioni sui diritti per l'indagine dei titolari dei diritti e degli utenti. Il competente dipartimento del diritto d'autore dello Stato vigila e amministra gli organismi di amministrazione collettiva dei diritti d'autore a norma di legge.
Le modalità di costituzione degli organismi di amministrazione collettiva dei diritti d'autore, i loro diritti e obblighi, la riscossione e la distribuzione dei diritti d'autore, nonché la supervisione e l'amministrazione degli stessi saranno prescritti separatamente dal Consiglio di Stato.
Capitolo II Copyright
Sezione 1 Titolari del copyright e loro diritti
Articolo 9 I titolari del copyright includono:
(1) autori; e
(2) altre persone fisiche, persone giuridiche e organizzazioni prive di personalità giuridica che godono del diritto d'autore ai sensi della presente legge.
L'articolo 10 Il diritto d'autore include i seguenti diritti personali e diritti di proprietà:
(1) il diritto di pubblicazione, cioè il diritto di decidere se mettere un'opera a disposizione del pubblico;
(2) il diritto di paternità, cioè il diritto di rivendicare la paternità e di far menzionare il nome dell'autore in relazione all'opera;
(3) il diritto di alterazione, cioè il diritto di alterare o autorizzare altri ad alterare la propria opera;
(4) il diritto all'integrità, cioè il diritto di proteggere il proprio lavoro contro la distorsione e la mutilazione;
(5) il diritto di riproduzione, ovvero il diritto di produrre una o più copie di un'opera mediante stampa, fotocopia, sfregamento, registrazione sonora, videoregistrazione, ripping, duplicazione di un'opera fotografica, digitalizzazione o con altri mezzi;
(6) il diritto di distribuzione, ovvero il diritto di fornire al pubblico la copia originale o le copie riprodotte di un'opera mediante vendita o donazione;
(7) il diritto di noleggio, cioè il diritto di consentire ad altri, a titolo non gratuito, l'uso temporaneo di un'opera audiovisiva, o dell'originale o di copie di un software per computer, salvo che il software stesso non sia l'oggetto principale della locazione;
(8) il diritto di esposizione, cioè il diritto di esporre pubblicamente la copia originale o le copie riprodotte di un'opera di belle arti o di un'opera fotografica;
(9) il diritto di esecuzione, cioè il diritto di eseguire pubblicamente un'opera e di comunicare pubblicamente l'esecuzione di un'opera con vari mezzi;
(10) il diritto di proiezione, cioè il diritto di riprodurre pubblicamente opere di belle arti, opere fotografiche, opere audiovisive o altre opere, mediante un proiettore, un proiettore per diapositive o qualsiasi altra attrezzatura tecnica;
(11) il diritto di radiodiffusione, ossia il diritto di diffondere o ritrasmettere al pubblico opere su filo o senza filo e di diffondere al pubblico opere di radiodiffusione mediante altoparlante o altro strumento analogo per la trasmissione di segni, suoni o immagini, ma escluso il diritto di cui al comma (12) del presente paragrafo;
(12) il diritto di comunicazione attraverso la rete informatica, cioè il diritto di mettere a disposizione del pubblico un'opera via filo o senza filo, in modo che il pubblico possa avere accesso all'opera nel momento e nel luogo da lui prescelti;
(13) il diritto alla cinematografia, cioè il diritto di fissare un'opera sul supporto producendo un'opera audiovisiva;
(14) il diritto di adattamento, cioè il diritto di modificare un'opera per crearne una nuova con originalità;
(15) il diritto di traduzione, cioè il diritto di trasformare l'opera da una lingua in un'altra lingua;
(16) il diritto di compilazione, cioè il diritto di raccogliere, per selezione o disposizione, le opere o frammenti di opere in una nuova opera; e
(17) altri diritti di cui godranno i titolari del diritto d'autore.
I titolari dei diritti d'autore possono autorizzare altri ad esercitare i diritti previsti dai commi da (5) a (17) del paragrafo precedente e ricevere un compenso in conformità con gli accordi o le disposizioni pertinenti della presente legge.
I titolari dei diritti d'autore possono trasferire, in tutto o in parte, i diritti previsti dai commi da (5) a (17) del primo comma del presente articolo e ricevere una remunerazione in conformità con gli accordi o le disposizioni pertinenti della presente legge.
Sezione 2 Proprietà del diritto d'autore
Articolo 11 Salvo disposizione contraria della presente legge, il diritto d'autore su un'opera appartiene al suo autore.
L'autore di un'opera è una persona fisica che crea l'opera.
Se un'opera è creata sotto l'egida di, rappresentando la volontà, e sotto la responsabilità di una persona giuridica o di un'organizzazione priva di personalità giuridica, tale persona giuridica o organizzazione priva di personalità giuridica sarà considerata l'autore dell'opera.
Articolo 12 La persona fisica, persona giuridica o organizzazione senza personalità giuridica il cui nome è apposto su un'opera è l'autore dell'opera e gode dei diritti corrispondenti sull'opera, salvo prova contraria.
Gli autori e gli altri titolari di diritti d'autore possono registrare le loro opere presso gli organi di registrazione riconosciuti dal competente dipartimento del diritto d'autore dello Stato.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano mutatis mutandis ai diritti d'autore.
Articolo 13 Il diritto d'autore di un'opera creata mediante adattamento, traduzione, annotazione o sistemazione di un'opera preesistente sarà goduto dall'adattatore, traduttore, annotatore o arrangiatore, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non violi il diritto d'autore nell'opera originale .
Articolo 14 Se un'opera è creata congiuntamente da due o più autori, il diritto d'autore sull'opera è goduto congiuntamente dai coautori. Una persona che non partecipa alla creazione non deve essere un coautore.
Il diritto d'autore di un'opera congiunta sarà esercitato dai coautori per consenso; ove non sia possibile raggiungere il consenso e non vi siano ragioni giustificabili, nessuna parte impedirà alle altre parti di esercitare diritti diversi dal trasferire, consentire ad altri l'uso esclusivo e costituire in pegno il diritto d'autore, ma i proventi ottenuti saranno ragionevolmente distribuiti a tutti i coautori .
Quando un'opera comune può essere utilizzata separatamente, ciascun coautore può avere diritto a un diritto d'autore indipendente nella parte che crea, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non violi il diritto d'autore nell'opera comune nel suo insieme.
Articolo 15 Un'opera creata dalla compilazione di più opere, frammenti di opere o di dati o altri materiali che non costituiscono un'opera è una raccolta quando la selezione o la disposizione dei suoi contenuti riflette l'originalità. Il diritto d'autore in tale compilazione sarà goduto dal compilatore, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non violi il diritto d'autore nelle opere originali.
Articolo 16 Chiunque utilizzi un'opera creata mediante adattamento, traduzione, annotazione, arrangiamento o compilazione di un'opera preesistente per la pubblicazione, l'esecuzione o la produzione di una registrazione sonora o video, deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore dell'opera e il titolare del copyright dell'opera originale.
Articolo 17 Il diritto d'autore di un'opera cinematografica o di un'opera teatrale televisiva, che siano opere audiovisive, spetta al produttore, ma lo sceneggiatore, il regista, il cameraman, il paroliere, il compositore e gli altri autori godono del diritto di paternità e hanno diritto alla remunerazione secondo i contratti conclusi con il produttore.
La titolarità del diritto d'autore sulle opere audiovisive diverse da quelle previste dal comma precedente è concordata tra gli interessati; in mancanza di accordo o se l'accordo non è chiaro, il diritto d'autore spetta al produttore, ma l'autore gode del diritto di paternità e del diritto alla remunerazione.
Gli autori delle sceneggiature, della musica e delle altre opere audiovisive che possono essere utilizzate separatamente hanno il diritto di esercitare il loro diritto d'autore separatamente.
Articolo 18 Un'opera realizzata da una persona fisica nell'adempimento di compiti a lei affidati da una persona giuridica o da un ente senza personalità giuridica è un'opera su commissione. Salvo disposizione contraria del secondo comma del presente articolo, il diritto d'autore su tale opera spetta all'autore; ma la persona giuridica o l'organizzazione senza personalità giuridica deve avere la priorità nell'utilizzare l'opera nell'ambito delle sue attività professionali. Entro due anni dal completamento dell'opera, l'autore non può, senza il consenso della persona giuridica o dell'organizzazione senza personalità giuridica, autorizzare un terzo a utilizzare l'opera allo stesso modo della persona giuridica o dell'organizzazione senza personalità giuridica.
In uno dei seguenti casi, l'autore di un'opera su commissione gode del diritto di paternità, mentre la persona giuridica o l'ente non registrato gode degli altri diritti inclusi nel diritto d'autore e può ricompensare l'autore:
(1) disegni di progetti tecnici e progetti di prodotti, mappe, schizzi, software per computer e altri lavori a noleggio che sono creati principalmente con le risorse materiali e tecniche della persona giuridica o dell'organizzazione non registrata e sotto la sua responsabilità;
(2) opere su commissione realizzate da dipendenti di giornali, riviste, agenzie di stampa, emittenti radiofoniche e televisive; o
(3) opere per il noleggio di cui il diritto d'autore è goduto dalla persona giuridica o organizzazione senza personalità giuridica in conformità con leggi, regolamenti amministrativi o contratti.
Articolo 19 La titolarità del diritto d'autore su un'opera commissionata è stipulata in un contratto tra il committente e il committente. Ove non vi sia alcuna esplicita stipulazione nel contratto o nessun contratto sia concluso, il diritto d'autore su tale opera spetta al committente.
Articolo 20 Il trasferimento della proprietà dell'opera originale non cambia la titolarità del diritto d'autore dell'opera, ma il diritto di esporre l'opera d'arte originale o di un'opera fotografica spetta al proprietario dell'opera originale.
Qualora un autore trasferisca la proprietà della copia originale di un'opera d'arte o fotografica inedita, l'esposizione della copia originale da parte del cessionario non costituisce violazione del diritto di pubblicazione dell'autore.
Articolo 21 Qualora il diritto d'autore su un'opera appartenga a una persona fisica, i suoi diritti sull'opera di cui ai commi da (5) a (17) del primo comma dell'articolo 10 della presente legge, dopo la sua morte e durante la termine di protezione previsto dalla presente legge, essere trasferito in conformità con la legge.
Qualora il diritto d'autore di un'opera appartenga a una persona giuridica oa un'organizzazione senza personalità giuridica, i diritti di cui ai commi da (5) a (17) del primo comma dell'articolo 10 della presente legge, dopo la modifica o la cessazione dello stato del diritto persona o organizzazione senza personalità giuridica e durante il periodo di protezione previsto dalla presente legge, fruire della successiva persona giuridica o organizzazione senza personalità giuridica che ne assume i diritti e gli obblighi; in mancanza di una persona giuridica o di un'organizzazione senza personalità in successione che subentri nei diritti e doveri di detta persona giuridica o organizzazione senza personalità giuridica, il diritto d'autore spetta allo Stato.
Sezione 3 Durata della protezione dei diritti
Articolo 22 La durata della protezione del diritto di paternità, alterazione e integrità di un autore è illimitata.
Articolo 23 Per quanto riguarda l'opera di una persona fisica, il periodo di protezione del diritto di pubblicazione e dei diritti di cui all'articolo 5, primo comma, commi da 17 a 10, della presente legge è la vita di l'autore e a cinquant'anni dalla morte, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla morte. In caso di opera congiunta, il termine scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla morte dell'ultimo autore superstite.
Per un'opera di una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, e un'opera a noleggio il cui diritto d'autore (escluso il diritto di paternità) è goduto da una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, il termine di protezione per il diritto di pubblicazione è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dal compimento della sua creazione; e il periodo di protezione dei diritti di cui ai commi da (5) a (17) del primo comma dell'articolo 10 della presente legge è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla prima pubblicazione di tale opera ; ma se un'opera non viene pubblicata entro cinquant'anni dal completamento della sua creazione, non sarà più protetta dalla presente legge.
Per un'opera audiovisiva il termine di tutela del diritto di pubblicazione è di cinquant'anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dal compimento della sua realizzazione; e il periodo di protezione dei diritti di cui ai commi da (5) a (17) del primo comma dell'articolo 10 della presente legge è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla prima pubblicazione di tale opera ; ma se un'opera non viene pubblicata entro cinquant'anni dal completamento della sua creazione, non sarà più protetta dalla presente legge.
Sezione 4 Limitazioni ai diritti
Articolo 24 Nei seguenti casi, un'opera può essere utilizzata senza autorizzazione e senza compenso al titolare del diritto d'autore, a condizione che siano indicati il ​​nome o la denominazione dell'autore e il titolo dell'opera, l'uso normale dell'opera non è pregiudicato e i diritti e gli interessi legittimi di cui gode il titolare del diritto d'autore non sono irragionevolmente pregiudicati:
(1) utilizzo di un'opera pubblicata di un altro per scopi di studio personale, ricerca o apprezzamento;
(2) citazione appropriata da un'opera pubblicata di un altro nella propria opera allo scopo di introdurre o commentare una determinata opera, o illustrare un punto;
(3) inevitabile riproduzione o citazione di un'opera pubblicata su giornali, periodici, emittenti radiofoniche, televisive o altri mezzi di comunicazione allo scopo di riportare notizie;
(4) pubblicazione o diffusione da parte di giornali, periodici, emittenti radiofoniche, televisive o altri media di articoli di attualità su temi di politica, economia e religione, che siano stati pubblicati da altri giornali o periodici, o trasmessi da altre emittenti radiofoniche o televisive emittenti, a meno che il titolare del diritto d'autore non dichiari che tale pubblicazione o trasmissione non è consentita;
(5) pubblicazione o diffusione da parte di giornali, periodici, emittenti radiofoniche, televisive o altri mezzi di comunicazione di un discorso pronunciato in un raduno pubblico, a meno che l'autore dichiari che tale pubblicazione o diffusione non è consentita;
(6) traduzione, adattamento, compilazione, diffusione o riproduzione in piccole quantità di un'opera pubblicata da docenti o ricercatori scientifici per l'uso nell'insegnamento in classe o nella ricerca scientifica, a condizione che tale opera non sia pubblicata o distribuita;
(7) utilizzo di un'opera pubblicata da parte di un organo statale entro limiti ragionevoli allo scopo di adempiere ai propri doveri ufficiali;
(8) riproduzione di un'opera nelle sue collezioni da parte di una biblioteca, un archivio, una sala commemorativa, un museo, una galleria d'arte, un centro culturale o un'istituzione simile a scopo di esposizione o conservazione di una copia dell'opera;
(9) esecuzione gratuita di un'opera pubblicata senza fini di lucro, per la quale il pubblico non paga alcun compenso e non viene corrisposto alcun compenso agli esecutori;
(10) copiare, disegnare, fotografare o videoregistrare un'opera d'arte esposta o esposta in luoghi pubblici;
(11) traduzione di un'opera pubblicata di un cittadino cinese, persona giuridica o organizzazione senza personalità giuridica dalla lingua cinese parlata e scritta standard nelle lingue di nazionalità minoritaria per la pubblicazione e la distribuzione nel paese;
(12) fornitura di opere pubblicate ai dislessici in un modo senza barriere attraverso il quale possano percepire; e
(13) altre circostanze previste da leggi e regolamenti amministrativi.
Per i diritti d'autore si applicano le disposizioni del comma precedente.
Articolo 25 Coloro che compilano e pubblicano libri di testo ai fini dell'attuazione dell'istruzione obbligatoria o della pianificazione dell'istruzione statale possono, senza l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore, compilare frammenti pubblicati di opere, brevi opere scritte, opere musicali, una singola opera d'arte, opere fotografiche, o opere grafiche nei libri di testo, ma pagherà compensi ai titolari del diritto d'autore secondo le disposizioni, e indicherà i nomi o le denominazioni degli autori e i titoli delle opere, e non dovrà violare altri diritti spettanti ai titolari del diritto d'autore ai sensi della presente legge.
Per i diritti d'autore si applicano le disposizioni del comma precedente.
Capitolo III Contratti di licenza e trasferimento del diritto d'autore
Articolo 26 Chiunque utilizzi un'opera altrui stipula un contratto di licenza con il titolare del diritto d'autore, salvo che non sia richiesta alcuna licenza come previsto dalla presente legge.
Un contratto di licenza deve includere i seguenti contenuti principali:
(1) tipi di diritti concessi in licenza per l'uso;
(2) la natura esclusiva o non esclusiva del diritto di sfruttare l'opera oggetto della licenza;
(3) ambito territoriale e durata della licenza;
(4) tassi di remunerazione e mezzi di pagamento;
(5) responsabilità per violazione del contratto; e
(6) altri contenuti che entrambe le parti ritengano necessario concordare.
Articolo 27 Chiunque trasferisca uno dei diritti previsti dall'articolo 5, primo comma, commi da 17 a 10, della presente legge stipula un contratto scritto.
Un contratto di trasferimento del diritto d'autore deve includere i seguenti contenuti principali:
(1) titolo dell'opera;
(2) tipologia e ambito territoriale del diritto ceduto;
(3) commissione di trasferimento;
(4) data e modalità di pagamento della tassa di trasferimento;
(5) responsabilità per violazione del contratto; e
(6) altri contenuti che entrambe le parti ritengano necessario concordare.
Articolo 28 In caso di costituzione in pegno dei diritti patrimoniali derivanti da un diritto d'autore, sia il creditore pignoratizio sia il pignorante sono sottoposti a registrazione in pegno a norma di legge.
Articolo 29 Senza il consenso del titolare del diritto d'autore, l'altra parte non può esercitare alcun diritto che il titolare del diritto d'autore non abbia esplicitamente concesso in licenza o trasferito nel contratto di licenza e trasferimento.
Articolo 30 Gli standard di remunerazione per l'uso di un'opera possono essere concordati tra le parti e possono anche essere corrisposti secondo gli standard fissati dal competente dipartimento del diritto d'autore dello Stato di concerto con i servizi competenti. Qualora l'accordo tra le parti non sia chiaro, il compenso sarà corrisposto secondo le norme fissate dal competente dipartimento del diritto d'autore dello Stato di concerto con i competenti dipartimenti.
Articolo 31 Editori, artisti, produttori di registrazioni sonore e video, stazioni radio, stazioni televisive e altri enti che utilizzano opere di altri in conformità con le disposizioni pertinenti della presente legge non possono violare i diritti di paternità, alterazione e integrità, e il diritto alla remunerazione degli autori.
Capitolo IV Diritti relativi al diritto d'autore
Sezione 1 Pubblicazione di libri, giornali e periodici
Articolo 32 Per pubblicare un libro, l'editore del libro stipula un contratto di pubblicazione e paga un compenso al titolare del diritto d'autore.
Articolo 33 In relazione a un'opera consegnata a un editore di libri dal titolare del diritto d'autore per la pubblicazione, il diritto esclusivo di pubblicare l'opera di cui gode l'editore di libri come stipulato nel contratto è tutelato dalla legge e l'opera non può essere pubblicata da altri.
Articolo 34 Il titolare del diritto d'autore deve consegnare l'opera entro il termine stabilito nel contratto. L'editore del libro pubblica l'opera nel rispetto della qualità di pubblicazione e del termine stabilito nel contratto.
L'editore librario che non pubblichi l'opera entro il termine stabilito nel contratto risponde civilmente secondo le disposizioni dell'articolo 61 della presente legge.
Quando un editore di libri ristampa o ripubblica un'opera, deve notificarlo e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore. Qualora l'editore si rifiuti di ristampare o ripubblicare l'opera dopo l'esaurimento delle scorte di libri, il titolare del copyright ha il diritto di rescindere il contratto.
Articolo 35 Qualora il titolare del diritto d'autore abbia presentato il manoscritto della sua opera a un editore di giornali o periodici per la pubblicazione e non abbia ricevuto alcuna notifica della decisione di detto giornale o editore di pubblicare l'opera entro 15 giorni dal giornale o entro 30 giorni dalla editore periodico, conteggiato dalla data di invio del manoscritto, il titolare del diritto d'autore può sottoporre il manoscritto della stessa opera ad altro giornale o editore periodico per la pubblicazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Ad eccezione dei casi in cui il titolare del copyright dichiari che non è consentita la ristampa o l'estratto della sua opera, altri editori di giornali o periodici possono, dopo che l'opera è stata pubblicata da un giornale o un periodico, ristampare l'opera o stamparne un estratto o stamparla come riferimento materiale, ma deve corrispondere un compenso al titolare del diritto d'autore secondo le disposizioni.
Articolo 36 L'editore di libri può, con il permesso dell'autore, modificare o ridurre l'opera.
L'editore di un giornale o di un periodico può apportare modifiche redazionali e abbreviazioni nella lingua di un'opera. Qualsiasi modifica ai contenuti dell'opera è soggetta all'autorizzazione dell'autore.
Articolo 37 Un editore ha il diritto di concedere in licenza ad altri l'uso o vietare ad altri di utilizzare il formato di un libro o periodico che ha pubblicato.
Il termine di tutela del diritto di cui al comma precedente è di dieci anni, con scadenza il 31 dicembre del decimo anno successivo alla prima pubblicazione del libro o periodico in cui è utilizzato il disegno di formato.
Sezione 2 Prestazioni
Articolo 38 L'esecutore che utilizza, per una rappresentazione, un'opera creata da un altro deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore. Se un organizzatore di spettacoli organizza uno spettacolo, l'organizzatore deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore.
Articolo 39 L'esecutore, in relazione alla sua esecuzione, gode dei seguenti diritti:
(1) rivendicare l'esecuzione;
(2) per proteggere la sua immagine della performance dalla distorsione;
(3) consentire ad altri di effettuare trasmissioni in diretta o di trasmettere pubblicamente la sua esibizione dal vivo e riceverne un compenso;
(4) consentire ad altri di effettuare registrazioni audio e video e ricevere un compenso per ciò;
(5) consentire ad altri di riprodurre, distribuire e affittare le registrazioni sonore e video della sua esibizione e riceverne un compenso; e
(6) consentire ad altri di mettere a disposizione del pubblico la propria prestazione attraverso la rete informatica, e percepirne un compenso.
Un licenziatario che è autorizzato a utilizzare un'opera nel modo previsto nei sottoparagrafi da (3) a (6) del paragrafo precedente deve, inoltre, ottenere il permesso e pagare un compenso al proprietario del copyright.
Articolo 40 Un'esecuzione da parte di un artista allo scopo di eseguire i compiti assegnati dalla sua entità performante è un'esecuzione su commissione, in cui l'esecutore gode dei diritti di rivendicare l'esecuzione e di proteggere la sua immagine della performance da distorsioni, e la proprietà di altri diritti devono essere concordati tra le parti. Qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo o l'accordo non sia chiaro, il diritto alla prestazione a noleggio spetta all'entità performante.
Laddove gli artisti interpreti o esecutori usufruiscano del diritto alla prestazione su commissione, quest'ultima può utilizzare la prestazione a titolo gratuito nell'ambito della propria attività.
Articolo 41 La durata della tutela dei diritti di cui ai commi 1 e 2 del primo comma dell'articolo 39 della presente legge non è limitata.
Il periodo di tutela dei diritti previsti dai commi da 3 a 6 del primo comma dell'articolo 39 della presente legge è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dall'esecuzione.
Sezione 3 Registrazione audio e registrazione video
Articolo 42 Il produttore di registrazioni sonore o videoregistrazioni che utilizza, per effettuare una registrazione sonora o videoregistrazione, un'opera creata da un altro deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore.
Un produttore di registrazioni sonore che utilizza, per effettuare una registrazione sonora, un'opera musicale che è stata legalmente registrata come registrazione sonora da un altro, può farlo senza ottenere l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore, ma deve pagare un compenso al titolare del diritto d'autore secondo le disposizioni; tale opera non deve essere utilizzata se il titolare del diritto d'autore dichiara che tale uso non è consentito.
Articolo 43 Quando effettua una registrazione sonora o una registrazione video di un'esecuzione, il produttore stipula un contratto e paga un compenso all'esecutore.
Articolo 44 Il produttore di registrazioni sonore o videoregistrazioni gode del diritto di consentire ad altri la riproduzione, la distribuzione o il noleggio delle registrazioni sonore o videoregistrazioni e la loro diffusione al pubblico attraverso la rete informatica e percepirne il compenso. Il termine di tutela di tale diritto è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dal completamento della prima registrazione.
Il licenziatario che riproduce, distribuisce e diffonde al pubblico registrazioni sonore o videoregistrazioni attraverso la rete informatica deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso sia al titolare del diritto d'autore che all'esecutore; anche il licenziatario che noleggia registrazioni sonore o videoregistrazioni deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso all'esecutore.
Articolo 45 Qualora le registrazioni sonore siano diffuse mediante mezzi cablati o senza fili, o trasmesse al pubblico mediante apparecchiature tecniche per la trasmissione del suono, è corrisposto un compenso al produttore della registrazione sonora.
Sezione 4 Trasmissione da una stazione radio o televisiva
Articolo 46 Una stazione radiofonica o televisiva che trasmette un'opera inedita creata da altri deve ottenere il permesso e pagare un compenso ai titolari del diritto d'autore.
Una stazione radiofonica o televisiva che trasmette un'opera pubblicata creata da altri non ha bisogno di ottenere l'autorizzazione dai titolari del diritto d'autore, ma deve corrispondere un compenso ai titolari del diritto d'autore secondo le disposizioni.
Articolo 47 Una stazione radiofonica e televisiva ha il diritto di vietare i seguenti atti compiuti senza la sua autorizzazione:
(1) ritrasmettere i programmi radiofonici o televisivi da essa trasmessi via cavo o senza fili;
(2) registrare e riprodurre i programmi radiofonici o televisivi da essa trasmessi; e
(3) diffusione al pubblico dei programmi radiofonici o televisivi da essa trasmessi attraverso la rete informatica.
L'esercizio dei diritti prescritti nel comma precedente da parte di un'emittente radiofonica e televisiva non deve pregiudicare, limitare o pregiudicare l'esercizio altrui del diritto d'autore o dei diritti connessi.
Il termine di tutela dei diritti previsti dal primo comma del presente articolo è di cinquanta anni, con scadenza il 31 dicembre del cinquantesimo anno dalla prima messa in onda di un programma radiofonico o televisivo.
Articolo 48 L'emittente televisiva che trasmette opere audiovisive o registrazioni video prodotte da altri ottiene l'autorizzazione e paga un compenso ai titolari del diritto d'autore delle opere audiovisive o ai produttori di video; in caso di diffusione di registrazioni video prodotte da altri, l'emittente televisiva deve altresì ottenere l'autorizzazione e corrispondere un compenso ai titolari del diritto d'autore.
Capo V Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi
Articolo 49 Al fine di proteggere il diritto d'autore ei diritti connessi, il titolare del diritto può adottare misure tecniche.
Senza l'autorizzazione del titolare del diritto, nessuna organizzazione o individuo può intenzionalmente eludere o distruggere le misure tecnologiche, né produrre, importare o fornire al pubblico i dispositivi o i componenti pertinenti allo scopo di eludere o distruggere le misure tecnologiche, o fornire intenzionalmente servizi tecnici per altri di eludere o distruggere le misure tecnologiche, ad eccezione delle circostanze in cui tale elusione è consentita da leggi o regolamenti amministrativi.
Ai fini della presente legge, il termine "misure tecnologiche" si riferisce alle tecnologie, ai dispositivi o ai componenti efficaci utilizzati per impedire o limitare la visione o l'apprezzamento di opere, spettacoli, registrazioni audio e video o la fornitura di opere, spettacoli, registrazioni sonore e video al pubblico attraverso la rete informatica senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti.
Articolo 50 Le misure tecnologiche possono essere eluse nelle seguenti circostanze, a condizione che le tecnologie, i dispositivi o i componenti utilizzati per eludere le misure tecnologiche non siano forniti ad altri e che non siano violati gli altri diritti di cui godono i titolari ai sensi di legge:
(1) fornire una piccola quantità di opere pubblicate a docenti o ricercatori scientifici per l'utilizzo nell'insegnamento in classe o nella ricerca scientifica, nel caso in cui tali opere non siano accessibili attraverso i normali canali;
(2) fornire, senza scopo di lucro, opere pubblicate ai dislessici in un modo privo di barriere attraverso il quale possano percepire, nel caso in cui tali opere non siano accessibili attraverso i normali canali;
(3) adempimento di doveri d'ufficio da parte di un organo statale in conformità con le procedure amministrative, di vigilanza e giudiziarie;
(4) testare le prestazioni di sicurezza dei computer e dei loro sistemi o reti; e
(5) condurre ricerche sulla crittografia o ricerche sul reverse engineering di software per computer.
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle limitazioni dei diritti connessi al diritto d'autore.
Articolo 51 I seguenti atti non possono essere compiuti senza l'autorizzazione del titolare del diritto:
(1) cancellare o alterare intenzionalmente le informazioni sulla gestione dei diritti su opere, formati, esecuzioni, registrazioni audio o video o programmi radiofonici o televisivi, ad eccezione di quelli che non possono essere evitati per motivi tecnici; e
(2) mettere a disposizione del pubblico opere, formati, esecuzioni, registrazioni audio o video o programmi radiofonici o televisivi quando il fornitore sa o dovrebbe sapere che le informazioni sulla gestione dei diritti allegate sono state cancellate o alterate senza autorizzazione.
Articolo 52 Chiunque commette uno dei seguenti atti illeciti assume, a seconda delle circostanze, la responsabilità civile come cessare la violazione, eliminare gli effetti dell'atto, scusarsi o pagare il risarcimento del danno:
(1) pubblicare un'opera senza il permesso del proprietario del copyright;
(2) pubblicare un'opera di co-autore come opera creata esclusivamente da se stessi, senza il permesso degli altri coautori;
(3) far menzionare il proprio nome nell'opera di un altro, senza partecipare alla creazione dell'opera per ricercare fama e guadagno personali;
(4) distorcere o manomettere opere di altri;
(5) plagio di opere di altri;
(6) utilizzare un'opera mediante l'esposizione o la produzione di un'opera audiovisiva, o mediante adattamento, traduzione, annotazione o mezzi simili senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, se non diversamente previsto dalla presente legge;
(7) utilizzare un'opera di un altro senza pagare una retribuzione come si dovrebbe;
(8) locazione di un'opera audiovisiva, software per computer, o l'originale o una copia di una registrazione audio o video, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, dell'esecutore o del produttore della registrazione, se non diversamente previsto dalla presente legge;
(9) utilizzando il design del formato di un libro pubblicato o di un periodico, senza il permesso dell'editore;
(10) trasmissione in diretta, trasmissione pubblica o registrazione di una performance, senza il permesso dell'esecutore; o
(11) commettere altri atti che violano il diritto d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore.
Articolo 53 Chiunque commette uno dei seguenti atti illeciti assume, a seconda dei casi, la responsabilità civile prevista dall'articolo 52 della presente legge; quando i diritti e gli interessi pubblici sono contemporaneamente lesi dalla violazione, il dipartimento competente per il diritto d'autore ordina all'autore della violazione di cessare la violazione, ammonirlo, confiscare i suoi guadagni illeciti e confiscare e distruggere in modo innocuo le copie illecite e i materiali, gli strumenti e gli strumenti utilizzato principalmente per produrre le copie contraffatte e può, qualora il fatturato illegale superi 50,000 yuan, contemporaneamente imporre una multa non inferiore a una volta ma non superiore a cinque volte il fatturato illegale; qualora non vi sia un fatturato illegale o il fatturato illegale sia difficile da calcolare o sia inferiore a 50,000 yuan, può essere comminata contemporaneamente una multa non superiore a 250,000 yuan; quando si configura un reato, la responsabilità penale è indagata a norma di legge:
(1) senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, riprodurre, distribuire, eseguire, proiettare, trasmettere, compilare un'opera o diffondere un'opera al pubblico attraverso la rete informatica, se non diversamente previsto dalla presente legge;
(2) pubblicare un libro il cui diritto esclusivo di pubblicazione è goduto da un altro;
(3) senza il permesso dell'esecutore, la riproduzione o la distribuzione di registrazioni sonore o video della sua esecuzione, o la messa a disposizione del pubblico dell'esecuzione attraverso una rete informatica, se non diversamente previsto dalla presente legge;
(4) senza l'autorizzazione del produttore, riprodurre, distribuire, diffondere al pubblico registrazioni sonore o video da lui prodotte attraverso la rete informatica, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge;
(5) senza autorizzazione, la trasmissione, la riproduzione o la diffusione al pubblico di programmi radiofonici o televisivi attraverso la rete informatica, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
(6) senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore o del titolare del diritto connesso al diritto d'autore, eludere o distruggere intenzionalmente le misure tecnologiche, fabbricare, importare o fornire intenzionalmente ad altri i dispositivi o i componenti utilizzati principalmente allo scopo di eludere o distruggere le misure tecnologiche, o fornire intenzionalmente servizi tecnici ad altri per eludere o distruggere le misure tecnologiche, se non diversamente previsto da leggi o regolamenti amministrativi;
(7) senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o del titolare dei diritti connessi al diritto d'autore, cancellare o alterare intenzionalmente le informazioni sulla gestione dei diritti su opere, formati, esecuzioni, registrazioni audio o video, o programmi radiofonici o televisivi, o diffondere al pubblico le opere , formati, esecuzioni, registrazioni sonore o video, o programmi radiofonici o televisivi quando il fornitore sa o dovrebbe sapere che le informazioni sulla gestione dei diritti sono state cancellate o alterate, salvo diversamente previsto da leggi o regolamenti amministrativi; o
(8) produrre o vendere un'opera la cui paternità è contraffatta.
Articolo 54 In caso di violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'autore della violazione è tenuto a risarcire sulla base della perdita effettiva subita dal titolare del diritto o sulla base del profitto illecito dell'autore della violazione; qualora sia difficile calcolare la perdita effettiva del titolare del diritto o il guadagno illecito dell'autore della violazione, il risarcimento può essere effettuato con riferimento all'importo dei diritti d'autore per tale diritto. In caso di violazione dolosa del diritto d'autore o dei diritti connessi, se le circostanze sono gravi, il risarcimento può essere effettuato non meno di una volta ma non più di cinque volte l'importo determinato secondo le modalità sopra indicate.
Qualora l'effettiva perdita del titolare del diritto, i guadagni illeciti dell'autore della violazione o i diritti d'autore siano difficili da calcolare, il tribunale popolare, alla luce delle circostanze della violazione, deciderà su un risarcimento non inferiore a 500 yuan ma non superiore di 5,000,000 di yuan.
L'importo del risarcimento comprende anche le spese ragionevoli pagate dal titolare del diritto per l'interruzione della violazione.
Qualora il titolare del diritto abbia soddisfatto l'onere della prova necessario per determinare l'importo del risarcimento, il tribunale del popolo può ordinare all'autore della violazione di fornire i libri contabili e i materiali relativi all'atto di violazione nel caso in cui i libri contabili e i materiali siano principalmente nel controllo del trasgressore; se l'autore della violazione si rifiuta di fornire o fornisce libri e materiali contabili falsi, il tribunale del popolo può determinare l'importo del risarcimento facendo riferimento alle pretese e alle prove fornite dal titolare del diritto.
Nel giudicare una causa relativa a una controversia sul diritto d'autore, il tribunale popolare, su richiesta del titolare del diritto, ordina la distruzione delle copie contraffatte, salvo circostanze speciali; ordinare la distruzione senza risarcimento del materiale, degli strumenti e degli strumenti principalmente utilizzati per produrre copie contraffatte; ovvero, in particolari circostanze, il divieto, tra gli altri, dei suddetti materiali, strumenti e strumenti, di entrare senza compenso nei canali commerciali.
Articolo 55 Nell'indagare e trattare gli atti sospettati di violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, il dipartimento competente per il diritto d'autore può interrogare le parti e indagare sulle circostanze relative ai presunti atti illeciti; condurre ispezioni in loco dei locali e degli oggetti coinvolti nei sospetti atti illeciti; consultare e duplicare contratti, fatture, libri contabili e altro materiale relativo ai sospetti atti illeciti; e sigillare o sequestrare i locali e gli oggetti coinvolti nei sospetti atti illeciti.
Quando il competente dipartimento del diritto d'autore esercita le funzioni ei poteri prescritti nel comma precedente in conformità alla legge, le parti assistono e cooperano, e non rifiutano o ostacolano l'esercizio di tali funzioni e poteri.
Articolo 56 Qualora un titolare del diritto d'autore o un titolare di un diritto connesso al diritto d'autore abbia prove per dimostrare che un'altra persona sta commettendo, o sta per commettere, una violazione dei suoi diritti o un atto che ostacola la realizzazione dei suoi diritti, e la mancata interruzione di tali atti in modo tempestivo arrecherà un danno irreparabile ai suoi legittimi diritti e interessi, egli può, prima di intentare un'azione legale, rivolgersi a un tribunale popolare in conformità con la legge per prendere misure come la conservazione della proprietà, ordinare l'esecuzione di un atto specifico o vietare un atto specifico.
Articolo 57 Al fine di prevenire la violazione, un titolare del diritto d'autore o un titolare di un diritto connesso al diritto d'autore può, prima di intentare un'azione legale, rivolgersi a un tribunale popolare in conformità con la legge per la conservazione delle prove, in cui le prove possono essere distrutte o perse o sono difficili da ottenere in seguito.
Articolo 58 Nel giudicare una causa relativa alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, il tribunale popolare può confiscare i guadagni illeciti, le copie contraffatte e il denaro ei beni utilizzati per attività illecite.
Articolo 59 Se un editore o un produttore di copie non prova che la sua pubblicazione o produzione è legalmente autorizzata, o un distributore di riproduzioni o un locatore di copie di un'opera audiovisiva, software per computer, registrazione sonora o videoregistrazione non prova la fonte legale delle copie per la distribuzione o il noleggio, ne assume la responsabilità legale.
Nel corso del contenzioso, ove l'imputato-contraffatto affermi di non essere responsabile della violazione, deve presentare prove per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione del titolare del diritto, o che si trovi nelle circostanze in cui è consentito l'uso senza autorizzazione del titolare del diritto come previsto dalla presente legge.
Articolo 60 Una controversia sul diritto d'autore può essere risolta mediante mediazione, o essere sottoposta ad arbitrato a un istituto arbitrale in base a una convenzione arbitrale scritta tra le parti o in base alla clausola compromissoria del contratto sul diritto d'autore.
Laddove non vi sia né una convenzione arbitrale scritta tra le parti né una clausola compromissoria nel contratto sul diritto d'autore, tali parti possono intentare direttamente un'azione legale in un tribunale del popolo.
Articolo 61 Le disposizioni delle leggi in materia si applicano quando le parti sono responsabili civilmente per inadempimento delle obbligazioni contrattuali o per inadempimento delle obbligazioni contrattuali in conformità al patto, e quando le parti esercitano il diritto di contenzioso o ne chiedono la conservazione, ecc.
Capitolo VI Disposizioni complementari
Articolo 62 Il termine “diritto d'autore” di cui alla presente legge ha lo stesso significato di “diritto d'autore”.
Articolo 63 Il termine "pubblicazione" di cui all'articolo 2 della presente legge indica la riproduzione e la distribuzione delle opere.
Articolo 64 Le misure per la protezione del software informatico e del diritto di comunicazione attraverso la rete informatica sono formulate separatamente dal Consiglio di Stato.
Articolo 65 Qualora il periodo di protezione per le opere fotografiche, il diritto di pubblicazione e i diritti prescritti dall'articolo 5, primo comma, commi da 17 a 10, sia scaduto prima del 1 giugno 2021, ma le stesse siano ancora nel periodo di protezione ai sensi dell'art. all'articolo 23, primo comma, della presente legge, non saranno più tutelati.
Articolo 66 I diritti dei titolari dei diritti d'autore, editori, esecutori, produttori di registrazioni sonore e videoregistrazioni, emittenti radiofoniche e televisive previsti dalla presente legge il cui termine di protezione previsto dalla presente legge non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge in vigore, devono essere tutelati ai sensi della presente legge.
Qualsiasi atto di violazione o inadempimento contrattuale commesso prima dell'attuazione della presente legge sarà trattato secondo le disposizioni pertinenti in vigore al momento in cui tale atto di contraffazione o inadempimento è stato commesso.
Articolo 67 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 1991.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web ufficiale del Congresso nazionale del popolo della RPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.