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La legge sulle relazioni estere della Cina (2023)

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Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione 29 giugno 2023

Data effettiva Luglio 01, 2023

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge internazionale

Editor / i CJ Observer

La legge sulle relazioni estere della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla terza riunione del Comitato permanente della 14a Assemblea nazionale del popolo il 28 giugno 2023)
Sommario
Capo I Principi generali
Capo II Funzioni e poteri per la conduzione dei rapporti con l'estero
Capitolo III Obiettivi e missione della conduzione delle relazioni estere
Capitolo IV Il sistema delle relazioni estere
Capitolo V Sostegno alla condotta delle relazioni estere
Capo VI Disposizione integrativa
Capitolo I Principi generali
Articolo 1 Questa legge è emanata ai sensi della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese per condurre relazioni estere al fine di: salvaguardare la sovranità della Cina, la sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo; proteggere e promuovere gli interessi del popolo cinese; trasformare la Cina in un grande paese socialista modernizzato; realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese; promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo; e costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.
Articolo 2 La presente legge si applica alla conduzione da parte della Repubblica popolare cinese delle relazioni diplomatiche con altri paesi, ai suoi scambi e alla cooperazione con essi in campo economico, culturale e di altro tipo, nonché alle sue relazioni con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
Articolo 3 La Repubblica popolare cinese conduce relazioni estere e promuove scambi amichevoli sotto la guida del marxismo-leninismo, del pensiero di Mao Zedong, della teoria di Deng Xiaoping, dell'importante pensiero dei tre rappresentanti, della prospettiva scientifica sullo sviluppo e del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con i cinesi Caratteristiche per una nuova era.
Articolo 4 La Repubblica popolare cinese persegue una politica estera indipendente di pace e osserva i cinque principi del rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, della non aggressione reciproca, della non interferenza reciproca negli affari interni, dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco e della coesistenza pacifica .
La Repubblica popolare cinese segue un percorso di sviluppo pacifico e aderisce alla politica fondamentale di apertura al mondo esterno ea una strategia di apertura per il reciproco vantaggio.
La Repubblica popolare cinese osserva gli scopi ei principi della Carta delle Nazioni Unite e si adopera per salvaguardare la pace e la sicurezza nel mondo, promuovere lo sviluppo comune globale e costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali. Si impegna a risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici e si oppone all'uso della forza o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali, all'egemonismo e alla politica di potere. Rimane fedele al principio che tutti i paesi sono uguali indipendentemente dalle dimensioni, dalla forza o dal livello di sviluppo e rispetta i percorsi di sviluppo ei sistemi sociali decisi autonomamente dai popoli di tutti i paesi.
Articolo 5 La conduzione delle relazioni estere da parte della Repubblica Popolare Cinese è sotto la direzione centralizzata e generale del Partito Comunista Cinese.
Articolo 6 Le istituzioni statali, le forze armate, i partiti politici, le organizzazioni popolari, le imprese, le istituzioni pubbliche, le altre organizzazioni sociali e i cittadini hanno la responsabilità e l'obbligo di salvaguardare la sovranità, la sicurezza nazionale, la dignità, l'onore e gli interessi della Cina nel corso degli scambi internazionali e cooperazione.
Articolo 7 Lo Stato incoraggia gli scambi amichevoli tra le persone e la cooperazione con l'estero.
Coloro che danno un contributo eccezionale agli scambi e alla cooperazione internazionale saranno onorati e premiati ai sensi delle norme vigenti dello Stato.
Articolo 8 Qualsiasi organizzazione o individuo che commetta atti lesivi degli interessi nazionali della Cina in violazione della presente Legge e di altre leggi applicabili nel corso degli scambi internazionali sarà ritenuto responsabile per legge.
Capo II Funzioni e poteri per la conduzione dei rapporti con l'estero
Articolo 9 L'organo dirigente centrale per gli affari esteri è responsabile dell'elaborazione delle politiche, della deliberazione e del coordinamento relativi alla conduzione delle relazioni estere. Considera e formula la strategia per le relazioni estere dello Stato ei relativi principi e politiche principali e fornisce una guida per la loro attuazione. È responsabile della progettazione di alto livello, del coordinamento e dell'avanzamento olistico del lavoro relativo alle relazioni estere e ne supervisiona l'attuazione.
Articolo 10 L'Assemblea Nazionale del Popolo e il suo Comitato Permanente ratificano o denunciano trattati e accordi importanti conclusi con altri Paesi, ed esercitano funzioni e poteri relativi alle relazioni estere ai sensi della Costituzione e delle altre leggi.
L'Assemblea nazionale del popolo e il suo Comitato permanente conducono attivamente scambi internazionali e rafforzano gli scambi e la cooperazione con i parlamenti di paesi stranieri, nonché con le organizzazioni parlamentari internazionali e regionali.
Articolo 11 Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese rappresenta la Repubblica Popolare Cinese, conduce gli affari di stato ed esercita funzioni e poteri relativi alle relazioni estere ai sensi della Costituzione e di altre leggi.
Articolo 12 Il Consiglio di Stato amministra gli affari esteri, conclude trattati e accordi con l'estero, esercita funzioni e poteri in materia di relazioni estere ai sensi della Costituzione e delle altre leggi.
Articolo 13 La Commissione militare centrale organizza e conduce gli scambi e la cooperazione militare internazionale ed esercita le funzioni ei poteri relativi alle relazioni estere ai sensi della Costituzione e delle altre leggi.
Articolo 14 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese conduce gli affari esteri in conformità con la legge e intraprende le questioni relative agli scambi diplomatici dei capi di Partito e di Stato con i capi stranieri. Il Ministero degli Affari Esteri potenzia l'indirizzo, il coordinamento, la gestione e il servizio per gli scambi internazionali e la cooperazione condotti da altri dipartimenti governativi e località.
Altri dipartimenti centrali e governativi conducono scambi e cooperazioni internazionali in base al rispettivo ambito di responsabilità.
Articolo 15 Le missioni diplomatiche della Repubblica Popolare Cinese all'estero, comprese le ambasciate ei consolati all'estero, nonché le missioni permanenti presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali intergovernative, rappresentano la Repubblica Popolare Cinese all'estero.
Il Ministero degli Affari Esteri esercita la leadership generale sul lavoro delle missioni diplomatiche cinesi all'estero.
Articolo 16 Le province, le regioni autonome e le città direttamente sottoposte alla giurisdizione dello Stato centrale effettuano scambi e cooperazioni internazionali nell'ambito specifico del mandato autorizzato dalle autorità centrali.
I governi popolari delle province, delle regioni autonome e delle città direttamente sottoposte alla giurisdizione del governo centrale gestiscono le questioni relative agli scambi internazionali e alla cooperazione nelle aree sottoposte alla loro amministrazione secondo le loro funzioni e competenze.
Capitolo III Obiettivi e missione della conduzione delle relazioni estere
Articolo 17 La Repubblica popolare cinese conduce relazioni estere per sostenere il suo sistema di socialismo con caratteristiche cinesi, salvaguardare la sua sovranità, unificazione e integrità territoriale e promuovere il suo sviluppo economico e sociale.
Articolo 18 La Repubblica Popolare Cinese chiede di mettere in atto l'Iniziativa di Sviluppo Globale, l'Iniziativa di Sicurezza Globale e l'Iniziativa di Civilizzazione Globale, e si impegna a portare avanti un'agenda per gli affari esteri su più fronti, a diversi livelli, in varie aree e di molteplici dimensioni .
La Repubblica popolare cinese lavora per promuovere il coordinamento e una solida interazione con altri grandi paesi e per accrescere le relazioni con i paesi vicini in conformità con il principio di amicizia, sincerità, mutuo vantaggio e inclusione e la politica di rafforzare l'amicizia e la collaborazione con i suoi vicini. Guidato dal principio di sincerità, risultati, affinità e buona fede e dalla visione di promuovere il bene comune e gli interessi condivisi, lavora per rafforzare la solidarietà e la cooperazione con altri paesi in via di sviluppo. La Repubblica popolare cinese sostiene e pratica il multilateralismo e partecipa alla riforma e allo sviluppo del sistema di governance globale.
Articolo 19 La Repubblica popolare cinese sostiene il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite, l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale e le norme fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite.
La Repubblica popolare cinese rimane fedele alla visione di una governance globale caratterizzata da ampie consultazioni e contributi congiunti per benefici condivisi. Partecipa allo sviluppo delle regole internazionali, promuove la democrazia nelle relazioni internazionali e lavora per una globalizzazione economica più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti.
Articolo 20 La Repubblica popolare cinese rimane fedele alla visione di una sicurezza globale comune, globale, cooperativa e sostenibile e si adopera per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e la sua partecipazione ai meccanismi di governo della sicurezza globale.
La Repubblica popolare cinese adempie alle proprie responsabilità in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; si impegna a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale ea sostenere l'autorità e la statura del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La Repubblica popolare cinese sostiene e partecipa alle operazioni di mantenimento della pace su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, osserva i principi fondamentali delle operazioni di mantenimento della pace, rispetta l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dei paesi sovrani interessati e mantiene una posizione di equità.
La Repubblica popolare cinese è impegnata a sostenere i regimi internazionali di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione. È contro la corsa agli armamenti; si oppone e vieta la proliferazione di armi di distruzione di massa in qualsiasi forma, adempie agli obblighi internazionali pertinenti ed è impegnata nella cooperazione internazionale sulla non proliferazione.
Articolo 21 La Repubblica popolare cinese rimane fedele alla visione di uno sviluppo globale che sia equo, inclusivo, aperto, cooperativo, globale, ben coordinato, guidato dall'innovazione e interconnesso. Si sforza di promuovere uno sviluppo coordinato e sostenibile dell'economia, della società e dell'ambiente e uno sviluppo umano a tutto tondo.
Articolo 22 La Repubblica Popolare Cinese rispetta e protegge i diritti umani; si impegna per il principio dell'universalità dei diritti umani e la sua osservanza alla luce delle realtà dei paesi. La Repubblica popolare cinese promuove lo sviluppo completo e coordinato di tutti i diritti umani, effettua scambi internazionali e cooperazione nel campo dei diritti umani sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco e lavora per il sano sviluppo della causa globale dei diritti umani.
Articolo 23 La Repubblica popolare cinese invita tutti i paesi a superare le differenze nazionali, etniche e culturali ea sostenere la pace, lo sviluppo, l'equità, la giustizia, la democrazia e la libertà, che sono valori comuni dell'umanità.
Articolo 24 La Repubblica popolare cinese rimane fedele alla visione dell'uguaglianza, dell'apprendimento reciproco, del dialogo e dell'inclusione tra le civiltà, rispetta la diversità delle civiltà e promuove gli scambi e il dialogo tra le civiltà.
Articolo 25 La Repubblica popolare cinese svolge un ruolo attivo nella governance globale dell'ambiente e del clima e si adopera per rafforzare la cooperazione internazionale sullo sviluppo verde ea basse emissioni di carbonio; si impegna a migliorare congiuntamente la conservazione ecologica globale e a costruire un sistema globale di governance ambientale e climatica che sia giusto, equo, cooperativo e vantaggioso per tutti.
Articolo 26 La Repubblica popolare cinese si impegna a promuovere un'apertura di alto livello. Sviluppa il commercio estero, promuove e protegge attivamente, in conformità con la legge, gli investimenti esteri in entrata, incoraggia la cooperazione economica esterna compresi gli investimenti in uscita e promuove lo sviluppo di alta qualità della Belt and Road Initiative. Si impegna a sostenere il sistema commerciale multilaterale, si oppone all'unilateralismo e al protezionismo e lavora per costruire un'economia globale aperta.
Articolo 27 La Repubblica popolare cinese fornisce aiuti esteri sotto forma di assistenza economica, tecnica, materiale, umana, gestionale e di altro tipo per promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale di altri paesi in via di sviluppo, sviluppare la loro capacità di sviluppo sostenibile e promuovere cooperazione internazionale allo sviluppo.
La Repubblica popolare cinese svolge cooperazione e assistenza umanitaria internazionale, rafforza la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, mitigazione e soccorso delle catastrofi e aiuta i paesi beneficiari a rispondere alle emergenze umanitarie.
Nel fornire aiuti esteri, la Repubblica popolare cinese rispetta la sovranità dei paesi beneficiari e non interferisce nei loro affari interni né pone alcuna condizione politica al suo aiuto.
Articolo 28 La Repubblica popolare cinese svolge, secondo necessità nella conduzione delle relazioni estere, scambi e cooperazione nei settori dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, della cultura, della salute pubblica, dello sport, sociale, ecologico, militare, della sicurezza, dello stato di diritto e di altri campi.
Capitolo IV Il sistema delle relazioni estere
Articolo 29 Lo Stato promuove lo stato di diritto sia negli affari interni che esteri e rafforza il lavoro legislativo relativo all'estero e il sistema dello stato di diritto negli affari esteri.
Articolo 30 Lo Stato conclude o aderisce a trattati e accordi in conformità alla Costituzione e alle altre leggi e adempie in buona fede agli obblighi stipulati in tali trattati e accordi.
I trattati e gli accordi che lo Stato conclude o a cui aderisce non contravvengono alla Costituzione.
Articolo 31 Lo Stato adotta le dovute misure per l'attuazione e l'applicazione dei trattati e degli accordi di cui è parte.
L'attuazione e l'applicazione dei trattati e degli accordi non pregiudica la sovranità dello Stato, la sicurezza nazionale e gli interessi pubblici.
Articolo 32 Lo Stato rafforzerà l'attuazione e l'applicazione delle sue leggi e dei suoi regolamenti in materia estera in conformità con i principi fondamentali del diritto internazionale e le norme fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali. Lo Stato adotterà misure di applicazione della legge, giudiziarie o di altro tipo in conformità con la legge per salvaguardare la propria sovranità, sicurezza nazionale e interessi di sviluppo e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi.
Articolo 33 La Repubblica Popolare Cinese ha il diritto di prendere, come richiesto, misure per contrastare o adottare misure restrittive contro atti che mettono in pericolo la sua sovranità, la sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo in violazione del diritto internazionale o delle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali.
Il Consiglio di Stato e i suoi dipartimenti adottano i regolamenti amministrativi e le regole dipartimentali, se necessario, stabiliscono le relative istituzioni e meccanismi di lavoro e rafforzano il coordinamento e la cooperazione interdipartimentali per adottare e applicare le misure menzionate nel paragrafo precedente.
Le decisioni prese ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo sono definitive.
Articolo 34 La Repubblica popolare cinese, sulla base del principio della Cina unica, instaura e sviluppa relazioni diplomatiche con altri paesi in conformità con i Cinque principi della coesistenza pacifica.
La Repubblica popolare cinese, in conformità ai trattati e agli accordi che conclude o a cui aderisce, nonché ai principi fondamentali del diritto internazionale e alle norme fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali, può intraprendere azioni diplomatiche, se necessario, compresa la modifica o la cessazione delle relazioni diplomatiche o consolari con uno straniero Paese.
Articolo 35 Lo Stato provvede all'attuazione delle risoluzioni sanzionatorie e dei relativi provvedimenti con efficacia vincolante adottati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
Il Ministero degli affari esteri emana gli avvisi di emissione delle delibere e dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma precedente. Le amministrazioni interessate e le amministrazioni popolari delle province, delle regioni autonome e dei comuni sottoposti direttamente alla giurisdizione dello Stato centrale si adoperano per l'attuazione di tali delibere e provvedimenti sanzionatori nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
Le organizzazioni e gli individui nel territorio cinese devono rispettare gli avvisi emessi dal Ministero degli Affari Esteri e le relative azioni intraprese dai dipartimenti e dalle località governative e non devono intraprendere alcuna attività in violazione delle suddette risoluzioni e misure sanzionatorie.
Articolo 36 La Repubblica popolare cinese conferisce privilegi e immunità alle istituzioni diplomatiche e ai funzionari di altri paesi, nonché alle organizzazioni internazionali e ai loro funzionari in conformità alle leggi pertinenti, nonché ai trattati e agli accordi che conclude o a cui aderisce.
La Repubblica popolare cinese conferisce immunità agli stati stranieri e alle loro proprietà in conformità alle leggi pertinenti, nonché ai trattati e agli accordi che conclude o a cui aderisce.
Articolo 37 Lo Stato adotterà le misure necessarie in conformità con la legge per proteggere la sicurezza, l'incolumità ei legittimi diritti e interessi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi all'estero e salvaguardare gli interessi della Cina all'estero da qualsiasi minaccia o violazione.
Lo Stato rafforzerà i sistemi ei meccanismi di lavoro e costruirà la capacità di proteggere i propri interessi esteri.
Articolo 38 La Repubblica popolare cinese protegge i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini stranieri e delle organizzazioni straniere nel suo territorio in conformità con la legge.
Lo Stato ha il potere di consentire o negare allo straniero l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel proprio territorio e disciplina, a norma di legge, le attività svolte nel proprio territorio da enti stranieri.
I cittadini stranieri e le organizzazioni straniere nel territorio della Cina devono rispettare le sue leggi e non devono mettere in pericolo la sicurezza nazionale della Cina, minare gli interessi sociali e pubblici o turbare l'ordine sociale e pubblico.
Articolo 39 La Repubblica popolare cinese rafforza il dialogo multilaterale e bilaterale sullo stato di diritto e promuove gli scambi internazionali e la cooperazione sullo stato di diritto.
La Repubblica popolare cinese si impegna nella cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge e giudiziaria con altri paesi e organizzazioni internazionali in conformità con i trattati e gli accordi che conclude o a cui aderisce o in linea con i principi di uguaglianza e reciprocità.
Lo Stato rafforza ed espande i suoi meccanismi di lavoro per la cooperazione internazionale nelle forze dell'ordine, migliora i suoi sistemi e meccanismi per l'assistenza giudiziaria e promuove la cooperazione internazionale nelle forze dell'ordine e nei settori giudiziari. Lo Stato rafforza la cooperazione internazionale in settori quali la lotta ai crimini transnazionali e alla corruzione.
Capitolo V Sostegno alla condotta delle relazioni estere
Articolo 40 Lo Stato migliorerà il suo sistema di supporto integrato per la conduzione delle relazioni estere e rafforzerà la sua capacità di condurre relazioni estere e tutelare gli interessi nazionali.
Articolo 41 Lo Stato fornirà i finanziamenti necessari per condurre le relazioni estere e istituirà un meccanismo di finanziamento che soddisfi la necessità di condurre relazioni estere e sia commisurato allo sviluppo economico della Cina.
Articolo 42 Lo Stato rafforzerà lo sviluppo delle capacità del personale che lavora nelle relazioni estere e adotterà misure efficaci nel lavoro correlato come la formazione, l'impiego, la gestione, il servizio e il supporto.
Articolo 43 Lo Stato promuoverà la comprensione pubblica e il sostegno alla sua conduzione delle relazioni estere attraverso varie forme.
Articolo 44 Lo Stato rafforzerà lo sviluppo delle capacità di comunicazione internazionale, consentirà al mondo di conoscere meglio e comprendere meglio la Cina e promuovere gli scambi e l'apprendimento reciproco tra diverse civiltà.
Capo VI Disposizione integrativa
Articolo 45 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2023.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri.