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MEMORANDUM D'INTESA SULLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BELT AND ROAD ATTRAVERSO UN QUADRO DI CONTENZIOSO-MEDIAZIONECONTROVERSO

 


MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE
TRA
LA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
E
IL TRIBUNALE SUPREMO DEL POPOLO
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ON 
LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI 
NEL CONTESTO DELLA CINGHIA E DELLA STRADA INIZIATIVA ATTRAVERSO 
UN QUADRO DI CONTENZIOSO-MEDIAZIONE-CONTENZIOSO

 

中华人民共和国最高人民法院与新加坡最高法院

关于通过诉讼-调解-诉讼框架管理一带一路国际商事纠纷的合作备忘录

 

 

La Corte Suprema della Repubblica di Singapore e la Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito ciascuna denominata "Partecipante" e collettivamente denominati "Partecipanti"):

(a) Riconoscendo la crescente complessità delle controversie relative al commercio e al commercio internazionali (compresa la realizzazione di lavori di sviluppo e costruzione di infrastrutture, la fornitura di beni e servizi in relazione a tali lavori e il finanziamento di tali attività) nel contesto di la Belt and Road Initiative (di seguito denominata “controversie commerciali internazionali BRI”);

(b) Considerando che la cooperazione nella gestione di tali controversie promuoverà i legami di amicizia tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica popolare cinese e farà avanzare la Belt and Road Initiative; E

(c) Riconoscendo che la mediazione può offrire modi flessibili, creativi ed efficienti per risolvere tali controversie, che non solo fanno risparmiare tempo e costi alle parti di tali controversie, ma preservano anche i loro rapporti commerciali e di lavoro e forniscono loro un maggiore controllo sull'esito di tali controversie il processo di risoluzione delle controversie,

Convengono reciprocamente di rafforzare la cooperazione sulla gestione delle controversie commerciali internazionali BRI attraverso un quadro di contenzioso-mediazione-contenzioso (di seguito denominato "LML") e hanno stipulato il seguente protocollo d'intesa (di seguito denominato "MOU"):

Articolo 1 – Sviluppo e implementazione del framework LML 

Ciascun Partecipante svilupperà e implementerà, in conformità con il presente MOU, un quadro LML per la gestione delle controversie commerciali internazionali BRI. I Partecipanti convengono che: (a) la Corte Suprema della Repubblica di Singapore può sviluppare e attuare il Quadro LML attraverso la Corte commerciale internazionale di Singapore (di seguito denominata "SICC"); e (b) la Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese può sviluppare e implementare il Quadro LML attraverso la Corte Commerciale Internazionale della Cina (di seguito denominata “CICC”).

Articolo 2 – Collaborazione con altri soggetti 

Ciascun Partecipante può sviluppare e implementare il Framework LML in associazione con qualsiasi esperto di mediazione nazionale o straniero e qualsiasi istituzione di mediazione nazionale, straniera o internazionale in conformità con il diritto procedurale della sede del Partecipante e le regole del tribunale del Partecipante.

Articolo 3 – Condivisione delle informazioni 

Ciascun Partecipante accetta di condividere, con l'altro Partecipante, informazioni sul proprio quadro LML e altre pratiche di gestione delle controversie, comprese eventuali regole procedurali, protocolli e pratiche di gestione dei casi e processi di applicazione. I Partecipanti convengono che ai fini del presente Articolo sarà sufficiente: (a) che la Corte Suprema della Repubblica di Singapore condivida le informazioni relative alla SICC; e (b) che la Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese condivida le informazioni relative al CICC.

Articolo 4 – Caratteristiche del Framework LML 

I Partecipanti concordano che il Framework LML sviluppato e implementato da ciascun Partecipante avrà le seguenti caratteristiche:

io. Le riunioni di gestione dei casi (comunque descritte) possono essere convocate affinché il tribunale determini le fasi procedurali (ad esempio sotto forma di sentenza del tribunale, memorandum o avviso di gestione dei casi, ove applicabile) e per fornire indicazioni, per la tempestività e il costo- efficiente gestione e risoluzione del contenzioso. 

ii. Il tribunale può concedere una sospensione del procedimento giudiziario affinché le parti della controversia raggiungano una composizione attraverso la mediazione. Se il giudice concede la sospensione del procedimento giudiziario per un determinato periodo, qualsiasi parte della controversia può, per validi motivi, chiedere una proroga di tale periodo. 

iii. Ogni mediazione: (a) deve essere condotta “senza pregiudizio”; e (b) è privato e confidenziale. Qualsiasi informazione o documento privilegiato prodotto in una mediazione rimane privilegiato dalla divulgazione in procedimenti giudiziari secondo la legge della sede della mediazione. In questo contesto, le parti della controversia non utilizzeranno né faranno affidamento su alcuna informazione o documento privilegiato divulgato durante la mediazione in alcun procedimento giudiziario, se a seguito della mediazione è stato raggiunto un accordo parziale o nullo.

iv. Se le parti di una controversia raggiungono un accordo a seguito della mediazione, il tribunale può pronunciare una sentenza o emettere una dichiarazione avente effetto di sentenza, per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione della transazione mediata. 

v. Le parti di una controversia hanno il diritto di far condurre una mediazione in conformità con: (a) le regole di mediazione di un istituto di mediazione scelto da tali parti; o (b) le regole concordate o sottoposte da tali parti in conformità con la legge applicabile.

Articolo 5 – Clausole del Modello LML 

I Partecipanti concordano di promuovere il Quadro LML raccomandando, alle parti delle controversie, l'adozione delle seguenti clausole del modello LML che potrebbero essere appropriate nelle circostanze:

io. Se le parti scelgono di risolvere la controversia nella SICC: 

"Ciascuna parte sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del Tribunale commerciale internazionale di Singapore qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente contratto (inclusa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione).

Le parti concordano che, dopo l'inizio del procedimento giudiziario, tenteranno in buona fede di risolvere qualsiasi controversia di questo tipo attraverso la mediazione in conformità con il protocollo Litigation-Mediation-Litigation del Tribunale commerciale internazionale di Singapore.

ii. Se le parti scelgono di risolvere la controversia nel CICC: 

"Ciascuna parte, secondo il diritto procedurale della sede del tribunale, sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del China International Commercial Court qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente contratto (inclusa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o cessazione).

Le parti concordano che, dopo l'inizio del procedimento giudiziario, tenteranno in buona fede di risolvere qualsiasi controversia di questo tipo attraverso la mediazione in conformità con le Regole procedurali per la Corte commerciale internazionale cinese della Corte suprema del popolo".

Articolo 6 – Altre questioni 

io. Il presente MOU entrerà in vigore alla data della sua firma. Ciascun Partecipante può rescindere il presente MOU dandone comunicazione scritta all'altro Partecipante. 

ii. Il presente MOU può essere modificato in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo tra i Partecipanti. Qualsiasi modifica concordata dai Partecipanti entrerà in vigore alla data concordata dai Partecipanti e sarà considerata parte integrante del presente MOU. 

iii. Il presente MOU non costituisce alcun trattato o legge e non crea alcun diritto o obbligo giuridicamente vincolante tra i Partecipanti ai sensi del diritto nazionale o internazionale.

Il presente MOU è firmato in 2 copie originali, una in inglese e l'altra in cinese, entrambi i testi sono ugualmente validi, il 1° aprile 2023 nella Repubblica popolare cinese.

 

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