Portale delle leggi cinesi - CJO

Trova le leggi cinesi e i documenti pubblici ufficiali in inglese

IngleseAraboCinese (semplificato)OlandeseFranceseTedescoHindiItalianoGiapponeseCoreanoPortogheseRussoSpagnolosvedeseebraicoIndonesianovietnamitatailandeseTurcoMalay

Legge sul controllo delle esportazioni della Cina (2020)

出口 管制 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Ottobre 17, 2020

Data effettiva Dicembre 01, 2020

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Diritto del Commercio Internazionale

Editor / i CJ Observer

Legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla 22a riunione del Comitato permanente del XIII Congresso nazionale del popolo il 17 ottobre 2020)
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata allo scopo di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali, adempiere alla non proliferazione e ad altri obblighi internazionali e rafforzare e regolamentare il controllo delle esportazioni.
Articolo 2 La presente legge si applica quando lo Stato esercita il controllo sull'esportazione di prodotti a duplice uso, prodotti militari, beni nucleari e di altro tipo, tecnologie, servizi relativi alla salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali o all'adempimento di obblighi internazionali di non proliferazione e altri obblighi internazionali (di seguito denominati collettivamente come “oggetti controllati”).
Ai fini del paragrafo precedente, “articoli controllati” includono materiali tecnici e altri dati relativi agli articoli.
Ai fini della presente legge, per "controllo delle esportazioni" si intendono le misure proibitive o restrittive adottate dallo Stato contro il trasferimento di articoli controllati dal territorio della Repubblica popolare cinese all'estero e la fornitura di articoli controllati da parte di un cittadino, persona giuridica , o organizzazione senza personalità giuridica della Repubblica popolare cinese a un'organizzazione straniera o straniero.
Ai fini della presente legge, per "beni a duplice uso" si intendono beni, tecnologie e servizi che possono essere utilizzati sia per scopi civili sia per scopi militari o per contribuire all'aumento del potenziale militare, in particolare per progettare, sviluppare, produrre o utilizzare armi di distruzione di massa e i relativi vettori.
Ai fini della presente legge, per "prodotti militari" si intendono le attrezzature, le attrezzature di produzione speciali e altri beni, tecnologie e servizi correlati utilizzati per scopi militari.
Ai fini della presente legge, per "nucleare" si intendono materiali nucleari, apparecchiature nucleari, materiali non nucleari utilizzati dai reattori, nonché tecnologie e servizi correlati.
Articolo 3 Il controllo delle esportazioni aderisce alla visione olistica della sicurezza nazionale, salvaguarda la pace internazionale, bilancia sicurezza e sviluppo e migliora l'amministrazione ei servizi in relazione al controllo delle esportazioni.
Articolo 4 Lo Stato attuerà regole unificate per il controllo delle esportazioni, formulando elenchi di controllo, elenchi e cataloghi (di seguito collettivamente denominati "lista di controllo") e praticando la licenza di esportazione, tra l'altro.
Articolo 5 I dipartimenti del Consiglio di Stato e della Commissione militare centrale che svolgono funzioni di controllo delle esportazioni (di seguito denominate collettivamente "autorità statali di controllo delle esportazioni") sono incaricati del lavoro di controllo delle esportazioni come richiesto dalle loro funzioni e responsabilità. Altri dipartimenti competenti del Consiglio di Stato e della Commissione militare centrale intraprenderanno il lavoro relativo al controllo delle esportazioni come richiesto dai loro doveri e responsabilità.
Lo Stato istituisce un meccanismo di coordinamento tra i dipartimenti summenzionati nelle principali questioni relative al controllo delle esportazioni. Le autorità statali di controllo delle esportazioni e i dipartimenti competenti del Consiglio di Stato lavoreranno a stretto contatto e miglioreranno la condivisione delle informazioni.
Le autorità statali di controllo delle esportazioni, in collaborazione con i servizi competenti, istituiscono un meccanismo consultivo per la consulenza di esperti sul controllo delle esportazioni.
Le autorità statali per il controllo delle esportazioni dovrebbero emanare linee guida specifiche per il settore per il controllo delle esportazioni al momento opportuno, guidando gli esportatori a stabilire e migliorare i propri programmi interni di conformità per il controllo delle esportazioni e operare in conformità con le leggi e i regolamenti.
I dipartimenti competenti dei governi popolari nelle province, nelle regioni autonome e nei comuni direttamente sotto il governo centrale svolgeranno il lavoro relativo al controllo delle esportazioni in conformità con le leggi e i regolamenti amministrativi pertinenti.
Articolo 6 Lo Stato rafforza la cooperazione internazionale nel controllo delle esportazioni e partecipa allo sviluppo di norme internazionali sul controllo delle esportazioni.
Articolo 7 L'esportatore può, conformemente alla legge, istituire o aderire a una camera di commercio, associazione o altro organismo di autodisciplina in un determinato settore.
Tali camere di commercio, associazioni o organismi di autoregolamentazione devono rispettare le leggi e i regolamenti amministrativi, fornire ai propri membri servizi relativi al controllo delle esportazioni in conformità al proprio statuto e svolgere un ruolo di coordinamento e di autoregolamentazione.
Capitolo II Politiche di controllo, elenco di controllo e misure di controllo
Sezione 1 Regole generali
Articolo 8 Le autorità statali per il controllo delle esportazioni, in collaborazione con i dipartimenti competenti, formulano politiche di controllo delle esportazioni tra le quali quelle su questioni importanti devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato o sia del Consiglio di Stato che della Commissione militare centrale.
Le autorità statali di controllo delle esportazioni possono valutare i paesi o le regioni di destinazione verso cui vengono esportati gli articoli controllati, identificare il livello di rischio e adottare misure di controllo sulla base della valutazione.
Articolo 9 Le autorità statali di controllo delle esportazioni, in conformità con le disposizioni della presente legge e di altre leggi e regolamenti amministrativi pertinenti, nonché delle politiche di controllo delle esportazioni e delle procedure prescritte, formulano e rivedono l'elenco degli articoli controllati per l'esportazione in collaborazione con i dipartimenti competenti e pubblicare l'elenco in modo tempestivo.
Al fine di salvaguardare la sicurezza e l'interesse nazionale o adempiere alla non proliferazione e ad altri obblighi internazionali, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono, previa approvazione del Consiglio di Stato o sia del Consiglio di Stato che della Commissione militare centrale, imporre un controllo temporaneo su merci, tecnologie o servizi al di fuori della lista di controllo e fare un annuncio su di essi. La durata di tale controllo temporaneo non supera i due anni. Alla scadenza del periodo di controllo temporaneo, deve essere effettuata una valutazione in modo tempestivo e, sulla base del risultato della valutazione, deve essere presa una decisione se porre fine al controllo temporaneo, estendere il periodo del controllo temporaneo o includere il articoli soggetti al controllo temporaneo nell'elenco di controllo delle esportazioni.
Articolo 10 Al fine di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali o di adempiere alla non proliferazione e ad altri obblighi internazionali, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono, previa approvazione del Consiglio di Stato o sia del Consiglio di Stato che della Commissione militare centrale, collaborare con i dipartimenti competenti per vietare l'esportazione di determinati articoli controllati o l'esportazione di determinati articoli controllati verso un paese o una regione di destinazione specifico o un'organizzazione o un individuo specifici.
Articolo 11 Gli esportatori di articoli controllati devono rispettare le disposizioni della presente legge e di altre leggi e regolamenti amministrativi pertinenti. Laddove sia previsto dalla legge che l'accreditamento sia richiesto per l'esportazione di un articolo controllato, tale accreditamento deve essere ottenuto prima.
Articolo 12 Lo Stato adotta un sistema di licenze per l'esportazione di prodotti controllati.
Per l'esportazione di articoli controllati indicati nell'elenco di controllo delle esportazioni o articoli soggetti a controllo temporaneo, un esportatore deve presentare una domanda di licenza alle autorità statali di controllo delle esportazioni.
Per l'esportazione di beni, tecnologie e servizi diversi da quelli nell'elenco di controllo e quelli soggetti a controllo temporaneo, un esportatore deve presentare una domanda di licenza alle autorità statali di controllo delle esportazioni se sa, dovrebbe sapere o è stato informato dal statali autorità di controllo delle esportazioni che i relativi beni, tecnologie e servizi possono comportare uno dei seguenti rischi:
(1) Mettere in pericolo la sicurezza o l'interesse nazionale;
(2) essere utilizzati per progettare, sviluppare, produrre o utilizzare armi di distruzione di massa e relativi vettori; e
(3) Essere utilizzati per il terrorismo.
Qualora un esportatore non sia in grado di determinare se i beni, le tecnologie o i servizi da esportare rientrano nell'ambito degli articoli controllati stabiliti nel presente documento e consulta le autorità statali di controllo delle esportazioni, queste ultime devono rispondere tempestivamente.
Articolo 13 Le autorità statali di controllo delle esportazioni esaminano la domanda di un esportatore per l'esportazione di un articolo controllato per decidere se concedere o meno un'approvazione, tenendo pienamente conto dei seguenti fattori:
(1) Sicurezza e interesse nazionale;
(2) Obblighi e impegni internazionali;
(3) Il tipo di esportazione;
(4) La sensibilità dell'oggetto controllato;
(5) Paese o regione di destinazione dell'esportazione;
(6) L'utente finale e l'uso finale dell'articolo esportato;
(7) La documentazione relativa al credito dell'esportatore richiedente; e
(8) Altri fattori previsti da leggi e regolamenti amministrativi.
Articolo 14 Se un esportatore ha stabilito un programma interno di conformità per il controllo delle esportazioni che funziona in modo efficace, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono concedere agevolazioni all'esportatore, come una licenza generale per l'esportazione di articoli controllati. Misure specifiche devono essere formulate dalle autorità statali di controllo delle esportazioni.
Articolo 15 L'esportatore presenta alle autorità statali di controllo delle esportazioni i certificati relativi all'utente finale e all'uso finale, che devono essere rilasciati dall'utente finale o dall'agenzia governativa competente del paese o della regione in cui si trova l'utente finale.
Articolo 16 L'utente finale di un articolo controllato si impegna a non modificare l'uso finale del relativo articolo controllato oa trasferirlo a terzi senza il consenso delle autorità statali di controllo delle esportazioni.
Se un esportatore o importatore scopre che potrebbe esserci un cambiamento dell'utente finale o dell'uso finale, l'esportatore o l'importatore deve immediatamente informare le autorità statali di controllo delle esportazioni secondo le disposizioni applicabili.
Articolo 17 Le autorità statali di controllo delle esportazioni stabiliscono regole per la gestione dei rischi relativi agli utenti finali e agli usi finali degli articoli controllati, effettuano valutazioni e ispezioni sugli utenti finali e sugli usi finali e rafforzano la gestione degli utenti finali e degli usi finali.
Articolo 18 Le autorità statali di controllo delle esportazioni stabiliscono l'elenco ristretto degli importatori e degli utilizzatori finali che si trovano in una delle seguenti circostanze:
(1) Violazione dei requisiti di gestione dell'utente finale e dell'uso finale;
(2) Può mettere in pericolo la sicurezza o l'interesse nazionale; o
(3) Utilizzo di qualsiasi oggetto controllato a fini di terrorismo.
Per quanto riguarda gli importatori e gli utenti finali inclusi nell'elenco di controllo, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono adottare le misure necessarie come vietare o limitare il commercio di articoli controllati o ordinare la sospensione dell'esportazione dei relativi articoli controllati.
Un esportatore non deve commerciare con nessun importatore o utente finale nell'elenco di controllo. Se un esportatore ha bisogno di commerciare con tale importatore o utente finale in circostanze speciali, l'esportatore può presentare una domanda alle autorità statali di controllo delle esportazioni.
Qualora un importatore o un utilizzatore finale nell'elenco di controllo, dopo aver adottato le misure adeguate, non rientri più nelle circostanze specificate nel primo comma, può chiedere alle autorità statali di controllo delle esportazioni di essere rimosso dall'elenco di controllo. Le autorità statali di controllo delle esportazioni possono, in base alla situazione effettiva, decidere se rimuovere l'importatore o l'utente finale dall'elenco di controllo.
Articolo 19 Qualora un mittente di merci esportate o un agente per la dichiarazione in dogana esporti merci controllate, il mittente o l'agente presenta alla dogana la licenza rilasciata dalle autorità statali di controllo delle esportazioni e svolge le formalità di dichiarazione doganale secondo le disposizioni pertinenti del lo stato.
Se un mittente di merci esportate non presenta alla dogana la licenza rilasciata dalle autorità statali per il controllo delle esportazioni, la dogana, con la prova che le merci esportate possono rientrare nell'ambito del controllo delle esportazioni, interroga detto mittente e può richiedere alle autorità statali di controllo delle esportazioni di organizzare l'identificazione e trattare la questione in conformità con la legge in base al risultato della conclusione dell'identificazione. Le merci esportate non devono essere svincolate durante l'identificazione o l'interrogatorio.
Articolo 20 Nessuna organizzazione o individuo può fornire agenzia, trasporto, consegna, dichiarazione doganale, piattaforma di commercio elettronico di terzi, servizi finanziari o di altro tipo per un esportatore quando l'esportatore sta conducendo attività che violano le leggi sul controllo delle esportazioni.
Sezione 2 Amministrazione dell'esportazione di articoli a duplice uso
Articolo 21 Nel presentare una domanda per l'esportazione di un prodotto a duplice uso alle autorità statali di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, un esportatore deve presentare in modo veritiero i materiali pertinenti secondo le disposizioni di legge e regolamenti amministrativi.
Articolo 22 Le autorità statali per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso trattano le domande di esportazione di prodotti a duplice uso e decidono se approvare o respingere tali domande entro il periodo di tempo previsto dalla legge dopo aver esaminato le domande indipendentemente o insieme al dipartimenti competenti in conformità con questa legge e altre leggi e regolamenti amministrativi pertinenti. Quando viene presa la decisione di approvare una domanda, l'autorità che rilascia la licenza rilascia una licenza di esportazione.
Sezione 3 Amministrazione dell'esportazione di prodotti militari
Articolo 23 Lo Stato eserciterà un regime di monopolio per l'esportazione dei prodotti militari. Un esportatore deve prima essere accreditato per l'esportazione di prodotti militari e operare nell'ambito dell'attività di accreditamento.
Tale accreditamento sarà concesso dalle autorità statali di controllo delle esportazioni sui prodotti militari previa revisione.
Articolo 24 Un esportatore di prodotti militari, in base alle politiche di controllo e alla natura dei prodotti da esportare, richiede alle autorità statali di controllo delle esportazioni sui prodotti militari di esaminare e approvare l'esportazione di detti prodotti, nonché l'esportazione specifica programmi e contratti.
L'esportazione dei principali prodotti militari, nonché i programmi e i contratti di esportazione specifici, sono soggetti a revisione da parte delle autorità statali di controllo delle esportazioni sui prodotti militari in collaborazione con i dipartimenti competenti e successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato e della Commissione militare centrale.
Articolo 25 Prima di esportare prodotti militari, l'esportatore deve richiedere al dipartimento competente per il controllo delle esportazioni dei prodotti militari una licenza per esportare i prodotti militari.
Quando si esportano prodotti militari, l'esportatore deve presentare alla dogana la licenza rilasciata dal dipartimento di controllo delle esportazioni competente dello stato sui prodotti militari per l'ispezione e seguire le formalità di dichiarazione doganale secondo le pertinenti disposizioni dello stato.
Articolo 26 Un esportatore di prodotti militari autorizza una società di trasporto militare di esportazione autorizzata a trasportare i prodotti militari da esportare ea fornire altri servizi correlati. Misure specifiche saranno formulate dalle autorità statali per il controllo delle esportazioni sui prodotti militari in collaborazione con i servizi competenti.
Articolo 27 Un esportatore o un ente di ricerca scientifica o di produzione di prodotti militari che intenda partecipare a un'esposizione internazionale di prodotti militari deve richiedere l'approvazione alle autorità statali di controllo delle esportazioni di prodotti militari in conformità con le procedure pertinenti.
Capo III Vigilanza e amministrazione
Articolo 28 Le autorità statali di controllo delle esportazioni condurranno la supervisione e l'ispezione sull'esportazione di articoli controllati in conformità con la legge.
Le autorità statali di controllo delle esportazioni possono adottare le seguenti misure quando indagano su sospette violazioni della presente legge:
(1) Entrare nella sede dell'attività della parte sotto inchiesta o in qualsiasi altro locale pertinente per l'ispezione;
(2) interrogare la parte sotto inchiesta, o qualsiasi parte interessata o altra organizzazione o individuo pertinente, e chiedere loro di spiegare le questioni sotto inchiesta;
(3) Consultare e fare copie della documentazione pertinente, degli accordi, dei libri contabili, della corrispondenza commerciale e di altri documenti e materiali della parte sotto inchiesta o di qualsiasi parte interessata o altra organizzazione o individuo pertinente;
(4) Ispezione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione, arresto del carico di articoli sospetti o ordine di restituzione degli articoli esportati illegalmente;
(5) Sigillare o sequestrare oggetti coinvolti in un caso; e
(6) Verifica del conto corrente della parte indagata.
Le misure di cui al comma (5) o (6) del paragrafo precedente devono essere prese con l'approvazione scritta della persona incaricata delle autorità statali di controllo delle esportazioni.
Articolo 29 Le autorità statali per il controllo delle esportazioni esercitano le loro funzioni in conformità con la legge ei dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, i governi popolari locali ei loro dipartimenti competenti forniscono assistenza.
Laddove le autorità statali di controllo delle esportazioni, indipendentemente o in collaborazione con i dipartimenti competenti, conducano un'ispezione o un'indagine in conformità alla legge, le organizzazioni e gli individui interessati devono cooperare e non possono rifiutarsi di accettare o ostacolare l'ispezione o l'indagine.
Gli organi statali e i membri del loro personale che conducono un'ispezione o un'indagine hanno l'obbligo di mantenere riservati tutti i segreti di stato, segreti commerciali, privacy personale o informazioni personali di cui sono venuti a conoscenza durante l'indagine.
Articolo 30 Al fine di rafforzare l'amministrazione dell'esportazione di articoli controllati e prevenire i rischi di violazione delle leggi sull'esportazione di articoli controllati, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono adottare misure come tenere colloqui di monito ed emettere lettere di avvertimento.
Articolo 31 Qualsiasi organizzazione o individuo ha il diritto di segnalare qualsiasi sospetta violazione della presente legge a un dipartimento di controllo delle esportazioni dello stato e il dipartimento amministrativo di controllo delle esportazioni dello stato che riceve tale rapporto gestirà la questione in modo tempestivo in conformità con la legge e manterrà l'informatore riservato.
Articolo 32 Le autorità statali per il controllo delle esportazioni, in conformità con i trattati internazionali conclusi o a cui hanno aderito o basati sul principio di uguaglianza e vantaggi reciproci, conducono cooperazione e scambi nel controllo delle esportazioni con altri paesi o regioni e organizzazioni internazionali.
Qualsiasi organizzazione o individuo all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese deve rispettare le leggi pertinenti quando fornisce informazioni relative al controllo delle esportazioni a parti all'estero e nessuna organizzazione o individuo deve fornire tali informazioni se possono mettere in pericolo la sicurezza o l'interesse nazionale.
Capo IV Responsabilità legali
Articolo 33 L'esportatore che effettua l'esportazione di un articolo controllato senza accreditamento dello stesso deve essere ammonito e condannato a cessare l'atto illegale, con la confisca degli eventuali guadagni illeciti, e deve essere multato non meno di cinque volte ma non più di dieci volte il fatturato illegale se il fatturato illegale è 500,000 yuan o più, o non meno di 500,000 yuan ma non più di cinque milioni di yuan se non c'è tale fatturato illegale o il fatturato illegale è inferiore a 500,000 yuan.
Articolo 34 L'esportatore che commette uno dei seguenti atti è condannato a cessare l'atto illecito, con confisca degli eventuali guadagni illeciti, ed è punito con una multa non inferiore a cinque volte ma non superiore a dieci volte il giro d'affari illecito se il giro d'affari illecito è 500,000 yuan o più, o non meno di 500,000 yuan ma non più di cinque milioni di yuan se non c'è tale fatturato illegale o se il fatturato illegale è inferiore a 500,000 yuan. Se le circostanze sono gravi, l'esportatore deve essere condannato a cessare l'attività per rettifica, o anche essere screditato per l'esportazione del relativo articolo controllato:
(1) Esportazione di qualsiasi articolo controllato senza licenza;
(2) Esportare un articolo controllato oltre l'ambito stabilito nella licenza di esportazione; e
(3) Esportazione di un articolo di cui è vietata l'esportazione.
Articolo 35 Quando una licenza per l'esportazione di un bene controllato è ottenuta con frode, corruzione o qualsiasi altro mezzo improprio, o è trasferita illegalmente, la licenza è revocata, con la licenza di esportazione consegnata e i guadagni illegali che ne derivano confiscati, e il il trasgressore sarà multato non meno di cinque volte ma non più di dieci volte il fatturato illegale se il fatturato illegale è di 200,000 yuan o più, o non meno di 200,000 yuan ma non più di due milioni di yuan se non c'è tale fatturato illegale o il fatturato illegale è inferiore a 200,000 yuan.
Se una licenza per l'esportazione di un articolo controllato è contraffatta, alterata o scambiata, i guadagni illegali che ne derivano saranno confiscati e il trasgressore sarà multato non meno di cinque volte ma non più di dieci volte il giro d'affari illegale se il giro d'affari illegale è di 50,000 yuan o più, o non meno di 50,000 yuan ma non più di 500,000 yuan se non c'è tale fatturato illegale o se il fatturato illegale è inferiore a 50,000 yuan.
Articolo 36 Chiunque sia a conoscenza di una violazione da parte di un esportatore delle leggi sul controllo delle esportazioni fornisca ancora all'esportatore servizi di agenzia, nolo, consegna, dichiarazione doganale, piattaforma di commercio elettronico di terzi, servizi finanziari o di altro tipo deve essere ammonito e ordinato cessare l'atto illecito, con la confisca degli eventuali guadagni illeciti, e sarà inoltre multato non meno di tre volte ma non più di cinque volte il fatturato illegale se il fatturato illegale è di 100,000 yuan o più, o essere multato non meno di 100,000 yuan ma non più di 500,000 yuan se non c'è tale fatturato illegale o se il fatturato illegale è inferiore a 100,000 yuan.
Articolo 37 Un esportatore che commercia con qualsiasi importatore o utente finale nell'elenco dei nomi riservati in violazione della presente legge sarà ammonito e gli sarà ordinato di cessare l'atto illegale, con eventuali guadagni illeciti da esso confiscati, e sarà multato non meno di 10 volte ma non più di 20 volte il fatturato illegale se il fatturato illegale è di 500,000 yuan o più, o non meno di 500,000 yuan ma non più di cinque milioni di yuan se non c'è tale fatturato illegale o il fatturato illegale è inferiore a 500,000 yuan. Se le circostanze sono gravi, l'esportatore deve essere condannato a cessare l'attività per rettifica, o anche screditato per l'esportazione del relativo articolo controllato.
Articolo 38 Un esportatore che rifiuta di accettare o ostacola un'ispezione deve essere ammonito e multato non meno di 100,000 yuan ma non più di 300,000 yuan. Se le circostanze sono gravi, l'esportatore deve essere condannato a cessare l'attività per rettifica, o anche screditato per l'esportazione del relativo articolo controllato.
Articolo 39 Dalla data di entrata in vigore della decisione che punisce un esportatore per violazione della presente legge, le autorità statali di controllo delle esportazioni possono rifiutare di accettare qualsiasi domanda di licenza di esportazione presentata dall'esportatore entro cinque anni; e alla persona direttamente responsabile in carica e ad altre persone direttamente responsabili può essere vietato condurre le relative operazioni di esportazione per cinque anni, o per tutta la vita, se tali persone sono ritenute penalmente responsabili di qualsiasi violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni.
Le autorità statali di controllo delle esportazioni devono, in conformità con la legge, includere qualsiasi violazione della presente legge da parte di un esportatore nei propri registri di credito.
Articolo 40 Le violazioni relative al controllo delle esportazioni stabilite nella presente legge saranno punite dalle autorità statali di controllo delle esportazioni. Laddove qualsiasi altra legge o regolamento amministrativo preveda che una violazione relativa al controllo delle esportazioni sia punita dalla dogana, quest'ultima applicherà la sanzione ai sensi della presente legge.
Articolo 41 Un'organizzazione o un individuo può richiedere un riesame amministrativo contro la decisione di non approvazione imposta dalle autorità statali di controllo delle esportazioni. La decisione di riesame amministrativo è definitiva.
Articolo 42 A qualsiasi funzionario statale impegnato nel controllo delle esportazioni che trascuri il dovere, pratichi favoritismi o frodi, o abusi di potere, è punito con un'azione disciplinare a norma di legge.
Articolo 43 Qualsiasi violazione relativa al controllo delle esportazioni, come previsto dalla presente legge, che metta in pericolo la sicurezza o l'interesse nazionale, sarà punita ai sensi di altre leggi e regolamenti amministrativi pertinenti, oltre che ai sensi della presente legge.
Chiunque, in violazione di questa Legge, esporti un articolo controllato di cui è vietata l'esportazione dallo Stato o esporti un articolo controllato senza licenza sarà ritenuto penalmente responsabile ai sensi di legge.
Articolo 44 Qualora un'organizzazione o un individuo al di fuori del territorio della Repubblica popolare cinese violi le disposizioni della presente legge sull'amministrazione del controllo delle esportazioni, mettendo in pericolo la sicurezza nazionale e gli interessi della Repubblica popolare cinese, o ostacolando l'adempimento della non proliferazione e altri obblighi internazionali, l'organizzazione o l'individuo sarà ritenuto legalmente responsabile e punito a norma di legge.
Capo V Disposizioni supplementari
Articolo 45 Il transito, il trasbordo, la spedizione o la riesportazione di articoli controllati, o l'esportazione di articoli controllati all'estero da zone sottoposte a sorveglianza doganale speciale, come zone soggette a vincolo e zone di elaborazione delle esportazioni, nonché luoghi sottoposti a controllo doganale come quali magazzini di vigilanza all'esportazione e centri logistici doganali, saranno disciplinati dalle disposizioni pertinenti della presente legge.
Articolo 46 Quanto non previsto dalla presente legge sull'esportazione di articoli nucleari e di altro tipo controllato è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti amministrativi pertinenti.
Articolo 47 L'esportazione di prodotti militari per operazioni militari all'estero, scambi militari esteri e assistenza militare, tra le altre, è disciplinata dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti pertinenti.
Articolo 48 Qualora un paese o una regione metta in pericolo la sicurezza nazionale o l'interesse della Repubblica popolare cinese abusando delle misure di controllo delle esportazioni, la Repubblica popolare cinese può adottare contromisure nei confronti di tale paese o regione a seconda delle circostanze reali.
Articolo 49 La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2020.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web ufficiale del Congresso nazionale del popolo della RPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.