Le regole sul contenzioso online per i tribunali popolari sono state promulgate il 16 giugno 2021 ed sono entrate in vigore il 1 agosto 2021.
Ci sono 39 articoli in totale. Le Regole mirano a promuovere e regolamentare le attività di contenzioso online e migliorare le regole di contenzioso online.
I punti chiave sono i seguenti:
I tribunali popolari, le parti interessate e altri partecipanti al contenzioso possono fare affidamento su piattaforme di contenzioso elettronico per completare tutto o parte del processo di contenzioso online tramite Internet o reti private, come deposito di casi, mediazione, scambio di prove, inchiesta, processo e servizio.
Nello svolgimento del contenzioso online, i tribunali del popolo devono ottenere il consenso delle parti interessate e informarle delle procedure specifiche, delle forme principali, dei diritti e degli obblighi, delle conseguenze legali, della pratica operativa per le controversie online.
Un tribunale del popolo può, in base alla scelta delle parti interessate e alle circostanze di un caso, organizzare le parti interessate per lo scambio di prove online e condurre la presentazione e l'esame delle prove online attraverso mezzi sincroni o asincroni. Se le parti interessate sono d'accordo con lo scambio di prove online ma non riescono a concordare il metodo specifico, si applica lo scambio sincrono di prove online.
Se i dati elettronici presentati da una parte interessata come prova sono stati archiviati tramite la tecnologia blockchain e sono stati verificati dalla tecnologia, il tribunale del popolo può ritenere che tali dati elettronici non siano stati manomessi dopo essere stati concatenati, a meno che non vi siano prove sufficienti del contrario confutare la presunzione.
Per i casi che riguardano la sicurezza dello Stato, il segreto di Stato o la privacy personale, il processo di prova online non è reso pubblico su Internet. Per le cause civili che coinvolgono minorenni, segreti commerciali e divorzio, se le parti interessate chiedono un processo privato, il processo online non può essere reso pubblico su Internet. Senza il consenso di un tribunale popolare, nessuno può, in violazione di leggi e regolamenti, registrare, intercettare o diffondere materiali audio, video, grafici o testuali relativi al processo di prova online.