La legge sulla protezione della fauna selvatica è stata promulgata nel 1988 e modificata rispettivamente nel 2004, 2009, 2016 e 2018. L'ultima revisione è entrata in vigore il 26 ottobre 2018.
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I punti chiave sono i seguenti:
1. Per “Animali selvatici” conservati in questa Legge si intendono le specie rare e minacciate di estinzione di animali selvatici terrestri e acquatici e gli animali selvatici terrestri di significativo valore ecologico, scientifico o sociale.
2.La conservazione degli animali selvatici acquatici diversi dalle specie rare e minacciate di estinzione di animali selvatici acquatici è disciplinata dalla legge sulla pesca della Repubblica popolare cinese e da altre leggi pertinenti.
3.Lo stato conserva gli animali selvatici e i loro habitat.
4.È vietato cacciare illegalmente animali selvatici o distruggere gli habitat di animali selvatici.
5.Lo Stato pone le specie rare e minacciate di estinzione di animali selvatici sotto la priorità di conservazione. Le specie di animali selvatici sotto conservazione prioritaria statale sono suddivise in animali selvatici sotto conservazione di grado I e animali selvatici sotto conservazione di grado II. L'elenco degli animali selvatici nell'ambito della conservazione prioritaria dello Stato sarà elaborato dal dipartimento competente per la conservazione degli animali selvatici del Consiglio di Stato dopo l'organizzazione della valutazione scientifica e gli adeguamenti dell'elenco saranno determinati ogni cinque anni in base ai risultati della valutazione.
6. La caccia, la cattura o l'uccisione di animali selvatici nell'ambito della conservazione prioritaria dello Stato sono vietati. Chiunque intenda cacciare o catturare animali selvatici non soggetti a priorità di conservazione statale deve ottenere un permesso di caccia o cattura.
7.È vietato vendere, acquistare o utilizzare animali selvatici in regime di conservazione prioritaria statale e dei loro prodotti.