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Legge sull'imposta di bollo della Cina (2021)

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Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione 10 giugno 2021

Data effettiva Luglio 01, 2022

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge fiscale

Editor / i Huang Yanling

Legge sull'imposta di bollo della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla 29a Riunione del Comitato Permanente della XIII Assemblea Nazionale del Popolo il 10 giugno 2021)
Articolo 1 Gli enti e le persone fisiche che concludono certificati imponibili o effettuano operazioni su valori mobiliari all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese sono contribuenti dell'imposta di bollo e pagano l'imposta di bollo in conformità con le disposizioni della presente legge.
Qualora entità o persone fisiche, al di fuori del territorio della Repubblica popolare cinese, concludano certificati imponibili utilizzati all'interno del territorio della Cina, dovranno pagare l'imposta di bollo in conformità con le disposizioni della presente legge.
Articolo 2 Ai fini della presente legge, per "certificati imponibili" si intendono i contratti, i certificati di trasferimento dei diritti di proprietà ei libri contabili aziendali elencati nella Tabella delle voci imponibili e delle aliquote fiscali per l'imposta di bollo allegata alla presente legge.
Articolo 3 Ai fini della presente legge, per "operazioni su titoli" si intende il trasferimento di titoli e certificati di deposito basati su azioni negoziati su borse valori legalmente stabilite e altre sedi di negoziazione di titoli a livello nazionale approvate dal Consiglio di Stato.
L'imposta di bollo sulle operazioni in titoli è imposta al cedente anziché al cessionario di un'operazione in titoli.
Articolo 4 Gli elementi imponibili e le aliquote fiscali per l'imposta di bollo devono essere applicati secondo la Tabella delle voci imponibili e delle aliquote fiscali per l'imposta di bollo allegata alla presente legge.
Articolo 5 La base imponibile dell'imposta di bollo comprende:
(1) la base imponibile per un contratto imponibile è l'importo indicato nel contratto, escluso l'importo dell'imposta sul valore aggiunto indicato;
(2) la base imponibile per un certificato imponibile di trasferimento dei diritti di proprietà è l'importo indicato nel certificato di trasferimento dei diritti di proprietà, escluso l'importo dell'imposta sul valore aggiunto indicata;
(3) la base imponibile per un libro contabile aziendale imponibile deve essere l'importo aggregato del capitale versato (capitale sociale) più l'importo delle riserve di capitale registrate nel libro contabile aziendale;
(4) la base imponibile per una transazione su titoli è il valore della transazione.
Articolo 6 Qualora in un contratto imponibile o in un certificato di cessione dei diritti di proprietà non sia indicato l'importo, la base imponibile dell'imposta di bollo è determinata in base all'importo effettivamente versato.
Se ancora non è possibile determinare la base imponibile secondo quanto previsto dal comma precedente, essa è determinata sulla base del prezzo di mercato al momento della conclusione del contratto o del certificato di cessione dei diritti di proprietà; e laddove la tariffazione governativa o la tariffazione sotto la guida del governo siano attuate ai sensi della legge, la base imponibile sarà determinata secondo le normative pertinenti dello Stato.
Articolo 7 In assenza di prezzo di trasferimento in un'operazione su titoli, la base imponibile è calcolata e determinata in base al prezzo di chiusura dei titoli nell'ultimo giorno di borsa aperta prima della registrazione del trasferimento; e laddove non vi sia un prezzo di chiusura, la base imponibile sarà calcolata e determinata in base al valore nominale dei titoli.
Articolo 8 L'importo dell'imposta di bollo dovuta è calcolato moltiplicando la base imponibile per l'aliquota applicabile.
Articolo 9 Laddove uno stesso certificato imponibile specifichi due o più elementi imponibili e ne elenchi rispettivamente gli importi, gli importi delle imposte dovute sono calcolati secondo le rispettive aliquote fiscali applicabili; e qualora gli importi non siano elencati separatamente, si applica l'aliquota fiscale più elevata.
Articolo 10 Qualora uno stesso certificato imponibile sia concluso da due o più soggetti, gli importi delle imposte dovute sono calcolati separatamente secondo gli importi rispettivamente relativi a tali soggetti.
Articolo 11 Quanto al libro dei conti delle imprese sul quale è stata versata l'imposta di bollo, quando l'importo complessivo del capitale versato (capitale sociale) più le riserve di capitale iscritte in un anno successivo è maggiore dell'importo complessivo del capitale versato (capitale sociale) più le riserve di capitale su cui è stata pagata l'imposta di bollo, l'importo dell'imposta dovuta è calcolato in base all'importo maggiorato.
Articolo 12 Sono esenti dall'imposta di bollo i seguenti certificati:
(1) duplicati o trascrizioni di certificati imponibili;
(2) certificati imponibili conclusi da ambasciate, consolati o uffici di rappresentanza esteri di organizzazioni internazionali in Cina per l'acquisizione di locali, che devono essere esenti da imposte ai sensi di legge;
(3) certificati imponibili conclusi dall'Esercito popolare di liberazione cinese e dalle forze di polizia armate del popolo cinese;
(4) contratti di vendita finalizzati all'acquisto di mezzi di produzione agricola o alla vendita di prodotti agricoli e contratti di assicurazione agricola, conclusi da agricoltori, aziende a conduzione familiare, cooperative professionali di agricoltori, organizzazioni economiche collettive rurali e comitati di villaggi;
(5) contratti di prestito senza interessi o contratti di prestito con interessi scontati e contratti di prestito conclusi da istituzioni finanziarie internazionali per fornire prestiti preferenziali alla Cina;
(6) certificati di trasferimento dei diritti di proprietà conclusi dai proprietari per la donazione di proprietà a governo, scuole, istituzioni di assistenza sociale e organizzazioni di beneficenza;
(7) contratti di vendita conclusi da istituzioni sanitarie senza scopo di lucro per l'approvvigionamento di farmaci o materiale medico;
(8) ordini elettronici conclusi da privati ​​e operatori di e-commerce.
Il Consiglio di Stato può, secondo le esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale, prescrivere la riduzione o l'esenzione dall'imposta di bollo nei casi quali il soddisfacimento delle esigenze abitative dei residenti, l'attuazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni di imprese, i fallimenti e il sostegno allo sviluppo di piccole e microimprese. imprese e sottoporrà tali riduzioni o esenzioni al Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo per la registrazione.
Articolo 13 Il contribuente che è un ente deve depositare e versare l'imposta di bollo presso l'autorità fiscale competente del luogo in cui ha sede; e un contribuente che è una persona fisica deve depositare e pagare l'imposta di bollo presso l'autorità fiscale competente del luogo in cui è concluso il certificato imponibile o risiede.
In caso di trasferimento della proprietà di un immobile, il contribuente deve depositare e versare l'imposta di bollo presso l'autorità fiscale competente del luogo in cui si trova l'immobile.
Articolo 14 Se un contribuente è una persona fisica o giuridica estera, se il contribuente ha un agente nazionale autorizzato, l'agente nazionale è il sostituto d'imposta; se il contribuente non ha un agente nazionale autorizzato, il contribuente deve presentare e pagare l'imposta di bollo da solo o da solo. Le misure specifiche sono prescritte dal competente dipartimento della fiscalità del Consiglio di Stato.
L'istituto di deposito e compensazione di titoli è il sostituto d'imposta dell'imposta di bollo sulle operazioni in titoli e presenta le ritenute all'autorità fiscale competente del luogo in cui ha sede l'ente e ribalta le ritenute e gli interessi liquidati dalle banche.
Articolo 15 Il momento in cui sorge l'obbligo di pagare l'imposta di bollo è il giorno in cui un contribuente conclude un certificato imponibile o completa un'operazione su valori mobiliari.
Il momento in cui sorge l'obbligo di trattenere l'imposta di bollo su un'operazione in titoli è il giorno in cui l'operazione in titoli è completata.
Articolo 16 L'imposta di bollo è calcolata e riscossa su base trimestrale, annuale o transazionale. Se l'imposta di bollo è calcolata e riscossa su base trimestrale o annuale, un contribuente deve presentare e pagare le tasse entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre o anno. Laddove l'imposta di bollo sia calcolata e riscossa su base transazionale, il contribuente deve presentare e pagare le tasse entro 15 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagamento dell'imposta.
L'imposta di bollo sulle transazioni in titoli deve essere girata su base settimanale. Entro 5 giorni dalla fine di ogni settimana, il sostituto d'imposta dell'imposta di bollo sulle operazioni in titoli deve depositare le ritenute e girare le ritenute e gli interessi liquidati dalle banche.
Articolo 17 L'imposta di bollo può essere pagata mediante l'incollaggio di valori di bollo o mediante il rilascio di altri certificati di pagamento dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate a norma di legge.
Laddove le marche da bollo siano incollate sui certificati imponibili, i contribuenti devono contrassegnare ogni bollo con un sigillo sulle perforazioni o tracciare delle linee per indicarne l'annullamento.
Le marche da bollo sono stampate sotto il controllo del competente dipartimento della fiscalità del Consiglio di Stato.
Articolo 18 L'amministrazione e la riscossione dell'imposta di bollo sono effettuate dalle autorità fiscali in conformità con le disposizioni della presente legge e della legge della Repubblica popolare cinese sull'amministrazione della riscossione delle imposte.
Articolo 19 Laddove i contribuenti, i sostituti d'imposta e le autorità fiscali e i loro membri del personale violino le disposizioni della presente legge, le loro responsabilità legali saranno indagate in conformità con la legge della Repubblica popolare cinese sull'amministrazione della riscossione delle imposte e altre disposizioni legislative pertinenti e regolamenti amministrativi.
Articolo 20 La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 2022 e il Regolamento provvisorio sull'imposta di bollo della Repubblica popolare cinese promulgato dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1988 sarà abrogato simultaneamente.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web ufficiale del Congresso nazionale del popolo della RPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.

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