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Legge sui titoli della Cina (2019)

Legge sui titoli

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Dicembre 28, 2019

Data effettiva marzo 01, 2020

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Bancario e Finanziario Legge sui titoli

Editor / i CJ Observer

La legge sui titoli è stata promulgata nel 1998 e modificata rispettivamente nel 2004, 2005, 2013, 2014 e 2019. L'ultima revisione è entrata in vigore il 1 marzo 2020.

Ci sono 226 articoli in totale.

I punti chiave sono i seguenti:

1.La presente legge si applica all'offerta e alla negoziazione di azioni, obbligazioni societarie, ricevute di deposito e altri titoli legalmente riconosciuti dal Consiglio di Stato nel territorio della Cina. (Articolo 2)

2.L'offerta e la negoziazione di titoli al di fuori della Repubblica popolare cinese che perturbano l'ordine del mercato interno della Repubblica popolare cinese e danneggiano i diritti e gli interessi legittimi degli investitori nazionali devono essere trattate in conformità alle disposizioni pertinenti della presente legge e deve essere perseguita la responsabilità. (Articolo 2)

3.L'attività e l'amministrazione del settore dei valori mobiliari saranno separate dall'attività e dall'amministrazione delle industrie bancarie, fiduciarie e assicurative e le società di intermediazione mobiliare saranno costituite separatamente dalle istituzioni bancarie, fiduciarie e assicurative, salvo quanto diversamente disposto dallo Stato . (Articolo 6)

L'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Consiglio di Stato esercita la supervisione e l'amministrazione centralizzate e unificate del mercato nazionale dei valori mobiliari in conformità con la legge.

5.L'offerta pubblica di titoli deve soddisfare i criteri previsti dalle leggi e dai regolamenti amministrativi e deve essere registrata ai sensi di legge presso l'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Consiglio di Stato o presso le autorità delegate dal Consiglio di Stato. (Articolo 9)

6.Una società che ha un'offerta pubblica iniziale (articolo IPO) di un nuovo titolo deve soddisfare le seguenti condizioni: (1) avere una struttura organizzativa solida e ben funzionante; (2) Ha capacità di funzionamento sostenibile; (3) negli ultimi tre anni non è stata pubblicata alcuna relazione di audit con opinioni chiare sulla sua relazione di contabilità finanziaria; (4) L'emittente o il suo azionista di controllo o effettivo controllore non ha commesso alcun reato di corruzione, concussione, invasione di proprietà, appropriazione indebita di proprietà o disturbo dell'ordine economico del mercato socialista negli ultimi tre anni; (5) Altre condizioni prescritte dall'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Consiglio di Stato con l'approvazione del Consiglio di Stato. (Articolo 12)

7) I valori mobiliari offerti al pubblico devono essere quotati e negoziati su una borsa valori costituita in conformità con la legge o negoziati su qualsiasi altro luogo di negoziazione nazionale approvato dal Consiglio di Stato. (Articolo 37)

8.A qualsiasi insider che ha accesso a informazioni privilegiate sulla negoziazione di valori mobiliari o che ha ottenuto illegalmente informazioni privilegiate è vietato utilizzare tali informazioni privilegiate per condurre attività di negoziazione di valori mobiliari. (Articolo 50)

9.Qualora i titoli siano offerti al pubblico e negoziati sia in patria che all'estero, le informazioni divulgate all'estero dalle parti con obblighi di divulgazione delle informazioni devono essere divulgate contemporaneamente in Cina. (Articolo 78)

10. L'autorità estera di regolamentazione dei valori mobiliari non svolge indagini, raccolta di prove e altre attività direttamente nel territorio della Repubblica popolare cinese. Senza il consenso dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Consiglio di Stato e dei dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, nessun ente o individuo può fornire all'Estero documenti o materiali relativi alle attività di operazioni in titoli senza approvazione (articolo 177).

11. Quando un'impresa nazionale offre direttamente o indirettamente titoli all'estero o elenca i suoi titoli per la negoziazione all'estero, l'impresa deve attenersi alle disposizioni pertinenti del Consiglio di Stato. (Articolo 224)

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web ufficiale del Congresso nazionale del popolo della RPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.