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Legge sulla protezione dei minori della Cina (2020)

2020)

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Ottobre 17, 2020

Data effettiva 01 giugno 2021

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Diritto dei diritti umani Protezione dei minori

Editor / i CJ Observer

Legge cinese sulla protezione dei minori
(Adottato alla 21a riunione del Comitato permanente del VII Congresso nazionale del popolo il 4 settembre 1991; rivisto dal Comitato permanente del X Congresso nazionale del popolo alla 25a riunione del 29 dicembre 2006; modificato in conformità con la decisione sulla Revisione della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione dei Minori fatta dal Comitato Permanente dell'Undicesimo Congresso Nazionale del Popolo alla 29a Riunione del 26 ottobre 2012;revisionata dal Comitato Permanente del XIII Congresso Nazionale del Popolo alla 22a Riunione del 17 ottobre 2020)
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata in conformità con la Costituzione allo scopo di proteggere la salute fisica e mentale dei minori, salvaguardando i loro legittimi diritti e interessi, promuovendo il loro sviluppo completo: morale, intellettuale, fisico, estetico e laborioso sviluppo dello spirito, addestrandoli ad essere costruttori e successori della causa socialista con alti ideali, sana moralità, migliore educazione e buon senso della disciplina, e incoraggiandoli ad essere una nuova generazione per intraprendere il compito di ringiovanimento nazionale.
Articolo 2 Ai fini della presente Legge, per minorenni si intendono i cittadini di età inferiore ai 18 anni.
Articolo 3 Lo Stato garantisce ai minori il diritto alla vita, il diritto allo sviluppo, il diritto alla protezione e il diritto alla partecipazione.
I minori godono di tutti i diritti legittimi in egual modo secondo la legge, e non devono essere discriminati a causa dello stato etnico, razza, genere, registro censimento, professione, credo religioso, istruzione, contesto familiare, condizione fisica e mentale di se stessi, dei loro genitori o altri tutori.
Articolo 4 La tutela dei minori deve attenersi al principio dell'interesse superiore dei minori. Nella gestione delle questioni relative ai minori devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
(1) Dare una protezione speciale e preferenziale ai minori;
(2) Rispetto della dignità personale dei minori;
(3) Tutela della privacy e delle informazioni personali dei minori;
(4) Seguendo la legge e le caratteristiche dello sviluppo fisico e mentale dei minori;
(5) Considerando l'opinione dei minori; e
(6) Combinare la protezione con l'istruzione.
Articolo 5 Lo Stato, la società, le scuole e le famiglie educano i minori agli ideali, alla moralità, alla scienza, alla cultura, allo stato di diritto, alla sicurezza nazionale, alla salute, allo spirito operoso, nonché al patriottismo, al collettivismo e al socialismo con caratteristiche cinesi , promuovere tra loro l'etica sociale di amare la patria, il popolo, il lavoro, la scienza e il socialismo per resistere all'influenza corrosiva del capitalismo, del feudalesimo e di altre ideologie decadenti, e guidare i minori a coltivare e praticare i valori fondamentali del socialismo cinese.
Articolo 6 La tutela dei minori è responsabilità comune degli organi dello Stato, delle forze armate, dei partiti politici, delle organizzazioni popolari, delle imprese e delle istituzioni, delle organizzazioni sociali, delle organizzazioni di massa autonome a livello di base nelle aree urbane e rurali, dei tutori dei minori e di altri cittadini maggiorenni.
Lo Stato, la società, le scuole e le famiglie devono educare e assistere i minori nella tutela dei loro legittimi diritti e interessi, accrescerne la consapevolezza e la capacità di autotutela.
Articolo 7 I genitori o altri tutori dei minori assumono la responsabilità del tutore nei confronti dei minori a norma di legge.
Lo Stato adotta misure per guidare, sostenere, assistere e sorvegliare i genitori o altri tutori dei minori nell'adempimento delle loro responsabilità.
Articolo 8 I governi popolari al di sopra del livello di contea includeranno il lavoro di protezione dei minori nei loro piani nazionali di sviluppo economico e sociale e includeranno i fondi necessari per il lavoro nei loro bilanci.
Articolo 9 I governi popolari al di sopra del livello di contea stabiliranno un meccanismo di coordinamento della protezione dei minori, pianificando in generale, coordinando, promuovendo e guidando l'opera di protezione dei dipartimenti competenti nell'ambito delle rispettive responsabilità. Il lavoro specifico del meccanismo di coordinamento deve essere svolto dal dipartimento degli affari civili del governo popolare al di sopra del livello di contea e il governo popolare a livello provinciale può anche decidere il lavoro specifico che deve essere svolto da altri dipartimenti competenti in base alla situazione attuale .
Articolo 10 La Lega della gioventù comunista, la federazione femminile, il sindacato, la federazione delle persone disabili, il comitato di lavoro per la cura della prossima generazione, la federazione giovanile, la federazione degli studenti, i giovani pionieri e le altre organizzazioni popolari e le organizzazioni sociali pertinenti assistono i governi popolari a tutti i livelli e i loro dipartimenti competenti, le procure popolari ei tribunali popolari nella tutela dei minori, salvaguardando i loro legittimi diritti e interessi.
Articolo 11 Qualsiasi organizzazione o individuo ha il diritto di scoraggiare, prevenire, segnalare o denunciare un atto alla pubblica sicurezza, agli affari civili, all'istruzione e ad altri dipartimenti competenti, che non sia favorevole alla salute fisica o mentale dei minori o viola i diritti e gli interessi legittimi dei minori.
Quando un organo statale, un comitato di residenti, un comitato di abitanti del villaggio o un'unità che ha stretti contatti con i minori e il suo personale scoprono che la salute fisica o mentale dei minori è stata violata, si sospetta che sia stata violata o che si trovi ad affrontare altre situazioni pericolose in del loro lavoro, devono riferire immediatamente alla pubblica sicurezza, agli affari civili, all'istruzione o ad altri dipartimenti competenti.
In caso di ricezione di una segnalazione di reato, di denuncia o di segnalazione che riguardi minori, le funzioni competenti devono accoglierla e trattarla con tempestività ai sensi di legge, informando in modo appropriato le strutture o il personale preposti dell'esito del trattamento.
Articolo 12 Lo Stato incoraggerà e sosterrà la ricerca scientifica sulla protezione dei minori, stabilirà discipline e specialità pertinenti e rafforzerà la formazione del personale.
Articolo 13 Lo Stato stabilisce e migliora il sistema statistico e investigativo per i minori, effettua statistiche, investigazioni e analisi della salute e dell'istruzione dei minori e pubblica le informazioni pertinenti sulla protezione dei minori.
Articolo 14 Lo Stato loda e premia le organizzazioni e gli individui che hanno compiuto notevoli risultati nella protezione dei minori.
Capo II Protezione da parte della famiglia
Articolo 15 I genitori o altri tutori dei minori apprenderanno l'educazione familiare, accetteranno orientamenti sull'educazione familiare e creeranno un ambiente familiare buono, armonioso e civile.
Gli altri familiari adulti conviventi con minori assistono i genitori o altri tutori nell'educazione, educazione e protezione dei minori.
Articolo 16 I genitori o altri tutori dei minori svolgono i seguenti compiti sotto tutela:
(1) Fornire ai minori la vita, la salute, la sicurezza e altri aspetti di protezione;
(2) prendersi cura dei bisogni fisici, psicologici ed emotivi dei minori;
(3) Educare e guidare i minori a rispettare la legge, ad essere diligenti e parsimoniosi, ea sviluppare un buon carattere morale e abitudini di comportamento;
(4) Condurre un'educazione alla sicurezza per i minori per migliorare la loro consapevolezza e capacità di autoprotezione;
(5) Rispettare il diritto dei minori a ricevere un'istruzione e garantire che i minori in età scolare ricevano e completino l'istruzione obbligatoria in conformità con la legge;
(6) Garantire ai minori il tempo del riposo, del divertimento e dell'esercizio fisico e guidarli a svolgere attività benefiche per la loro salute fisica e mentale;
(7) Gestire e proteggere adeguatamente la proprietà dei minori;
(8) Agire affinché i minori compiano atti di diritto civile in conformità alla legge;
(9) Prevenire e fermare i cattivi comportamenti e i comportamenti illegali e criminali dei minori e condurre una ragionevole disciplina; e
(10) Altri compiti sotto tutela che dovrebbero essere eseguiti.
Articolo 17 I genitori o altri tutori dei minori non devono compiere nessuno dei seguenti atti:
(1) Maltrattare, abbandonare, mettere illegalmente in adozione minori o compiere atti di violenza domestica contro minori;
(2) Consentire, favorire o utilizzare minori per commettere reati;
(3) Consentire o incoraggiare i minori a partecipare a culti religiosi o attività superstiziose, o ad accettare il terrorismo, il separatismo, l'estremismo e altre violazioni;
(4) Consentire o incoraggiare i minori a fumare (comprese le sigarette elettroniche, le stesse di seguito), bere, giocare d'azzardo, vagare e implorare o fare il prepotente con gli altri;
(5) Consentire o costringere i minori che dovrebbero ricevere la scuola dell'obbligo ad abbandonare la scuola;
(6) Consentire ai minori di dedicarsi a Internet e di entrare in contatto con libri, giornali, film, programmi radiofonici e televisivi, prodotti audiovisivi, pubblicazioni elettroniche o informazioni Internet che mettono in pericolo o possono influire sulla loro salute fisica o mentale;
(7) Consentire ai minori di accedere a luoghi di intrattenimento commerciale, bar, luoghi di servizi Internet e altri luoghi non adatti ai minori;
(8) Consentire o costringere i minori a svolgere attività lavorative diverse da quelle prescritte dallo Stato;
(9) Consentire o costringere i minori al matrimonio o al fidanzamento;
(10) Per disporre illegalmente o appropriarsi indebitamente della proprietà di minori o utilizzare i minori per perseguire interessi illeciti; o
(11) Altri atti che violano la salute fisica o mentale dei minori, i diritti di proprietà e gli interessi, o non adempiono ai doveri di tutela dei minori secondo la legge.
Articolo 18 I genitori o altri tutori dei minori devono fornire loro un ambiente di vita familiare sicuro ed eliminare tempestivamente i potenziali rischi per la sicurezza che possono causare scosse elettriche, scottature, cadute e altre lesioni; dovrebbero essere adottate misure per evitare che i minori vengano feriti da incidenti stradali dotando le auto di seggiolini per bambini ed educandoli al rispetto delle regole del traffico; i genitori o altri tutori devono migliorare la consapevolezza dei minori sulla sicurezza all'aperto per evitare annegamenti, lesioni agli animali e altri incidenti.
Articolo 19 Quando prendono decisioni riguardanti i diritti e gli interessi dei minori, i loro genitori o altri tutori, in base all'età e allo sviluppo intellettuale dei minori, ascoltano le loro opinioni e considerano la loro vera volontà.
Articolo 20 Quando i genitori o altri tutori di un minore constatano che la salute fisica o mentale del minore è stata lesa, o si sospetta che sia stata violata, o che sono stati violati altri diritti e interessi legittimi, devono tempestivamente conoscere la situazione e adottare misure di protezione; quando la situazione è critica, deve essere immediatamente segnalato alla pubblica sicurezza, agli affari civili, all'istruzione o ad altri dipartimenti.
Articolo 21 I genitori o altri tutori dei minori non devono lasciare incustoditi i minori di età inferiore agli otto anni o bisognosi di cure particolari per motivi fisici o psichici, né affidarli all'affidamento temporaneo di persone prive o con limitate capacità di svolgere attività giuridica civile atti, o affetti da gravi malattie infettive, o da altre persone inappropriate.
I genitori o altri tutori dei minori non devono far vivere da soli i minori di 16 anni senza tutela.
Articolo 22 Quando i genitori o gli altri tutori dei minori non sono in grado di svolgere pienamente i loro compiti sotto tutela entro un determinato periodo di tempo per motivi di lavoro, affidano l'assistenza ai minori a persona dotata di piena capacità di compiere atti giuridici civili. ; in assenza di giustificati motivi, i minori non saranno affidati alla cura di altri.
I genitori o gli altri tutori dei minori, nella determinazione delle persone affidate, tengono conto del loro carattere morale, del contesto familiare, della salute fisica e mentale e del legame affettivo con i minori, e ascoltano le opinioni dei minori che hanno la capacità di esprimere le proprie volere.
Qualsiasi persona, in una delle seguenti circostanze, non può essere designata come parte incaricata:
(1) La persona che ha commesso atti o crimini illegali tra cui aggressione sessuale, maltrattamento, abbandono, rapimento o lesioni violente;
(2) La persona con abuso di droghe, abuso di alcol, gioco d'azzardo o altre cattive abitudini;
(3) La persona che ha rifiutato di adempiere o è stata negligente nell'adempimento del dovere di tutore o di cura per lungo tempo;
(4) Altre circostanze non appropriate per agire come persona affidata.
Articolo 23 I genitori o gli altri tutori dei minori informano tempestivamente per iscritto le scuole per minori, gli asili nido e il comitato di residenza o di villaggio ove effettivamente risiedono, dell'affidamento affidato, e rafforzano la comunicazione con le proprie scuole o asili nido; contattare e comunicare con i minori e la persona affidata almeno una volta alla settimana per conoscere la vita, lo studio, la psicologia, ecc. dei minori e dare loro cura e amore familiare.
I genitori o altri tutori dei minori, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell'incaricato, del comitato di residenza, del comitato dei paesani, delle scuole e degli asili, in merito alle anomalie psicologiche e comportamentali dei minori, adottano tempestive misure di intervento.
Articolo 24 Quando i genitori di un minore decidono di divorziare, devono trattare adeguatamente le questioni dell'educazione, dell'educazione, delle visite, dei beni di un figlio minorenne e ascoltare le opinioni del minore che ha la capacità di esprimere la propria volontà. I genitori non possono lottare per l'affidamento sequestrando o nascondendo il figlio minorenne.
Dopo il divorzio dei genitori del minore, la parte che non sostiene direttamente il minore deve visitare il minore senza pregiudicarne lo studio e la vita secondo i tempi e le modalità stabiliti da un accordo, dalla sentenza del tribunale popolare o dalla mediazione. La parte che sostiene direttamente il minore collabora, salvo che il diritto di visita sia sospeso dal tribunale popolare a norma di legge.
Capo III Tutela della Scuola
Articolo 25 Le scuole devono attuare in modo completo la politica statale in materia di istruzione, promuovere la virtù attraverso l'educazione, condurre un'educazione mirata allo sviluppo a tutto tondo, migliorare la qualità dell'istruzione, sottolineare la coltivazione della capacità di cognizione, cooperazione, innovazione e pratica degli studenti, promuovere la loro sviluppo a tutto campo.
Le scuole stabiliscono un sistema operativo per la protezione degli studenti, migliorano il codice di condotta degli studenti e coltivano buone abitudini di rispetto della legge e della disciplina.
Articolo 26 Gli asili nido si assumono le responsabilità della cura e dell'educazione, seguono la legge dello sviluppo fisico e mentale dei bambini, attuano l'educazione all'illuminazione e promuovono lo sviluppo armonioso del fisico, dell'intelligenza e del carattere morale dei bambini.
Articolo 27 Il personale docente e amministrativo delle scuole e degli asili nido rispetta la dignità personale dei minori e non li sottopone a punizioni corporali oa punizioni corporali travestite, né commette alcun altro atto che umili la dignità personale dei minori.
Articolo 28 Le scuole garantiscono il diritto all'istruzione dei minori e non possono, in violazione delle norme dello Stato, espellerli dalla scuola o espellerli in forma mascherata.
Le scuole dovrebbero far registrare i minori che non hanno completato la scuola dell'obbligo e convincerli a tornare a scuola. Quando la persuasione non è valida, deve essere presentata per tempo una relazione scritta al dipartimento dell'amministrazione scolastica.
Articolo 29 Le scuole si prendono cura e tutelano gli studenti minorenni e non li discriminano sulla base della famiglia, delle condizioni fisiche, della psicologia e delle capacità di apprendimento. Particolare attenzione dovrebbe essere data agli studenti con difficoltà familiari o disabilità fisiche o mentali. Gli studenti con comportamenti anomali o difficoltà di apprendimento dovrebbero essere aiutati con pazienza.
Le scuole collaborano con i dipartimenti governativi competenti per creare file di minori abbandonati e minori in circostanze difficili e svolgere attività di cura e assistenza.
Articolo 30 Le scuole, secondo le caratteristiche dello sviluppo fisico e mentale degli studenti minori, provvedono all'orientamento alla vita sociale, all'orientamento alla salute mentale, all'educazione dell'adolescenza e all'educazione alla vita.
Articolo 31 Le scuole organizzano la partecipazione degli studenti al lavoro quotidiano, alle attività produttive e alla fornitura di servizi adeguati alla loro età, in modo da aiutarli a padroneggiare le necessarie conoscenze e abilità lavorative ea coltivare buone abitudini lavorative.
Articolo 32 Le scuole e gli asili nido svolgono attività pubblicitaria ed educativa di diligenza e parsimonia, lotta allo spreco, cura del cibo e della dieta civile, per aiutare i minori a coltivare il senso della vergogna nello spreco e l'orgoglio nel risparmiare, e sviluppare abitudini di vita civili, sane e verdi .
Articolo 33 Le scuole collaborano con i genitori o altri tutori degli studenti minorenni per organizzare ragionevolmente il loro tempo di studio e garantire il loro tempo per il riposo, il divertimento e l'esercizio fisico.
Le scuole non devono prendere le vacanze legali nazionali, i giorni di riposo e le vacanze invernali o estive, per organizzare gli studenti nella fase dell'istruzione obbligatoria per frequentare collettivamente lezioni extra che aumenteranno il loro carico di apprendimento.
Gli asili nido e gli istituti di formazione fuori sede non devono fornire corsi di curricolo della scuola primaria ai minori in età prescolare.
Articolo 34 Le scuole e gli asili provvedono alle condizioni necessarie per l'assistenza sanitaria e assistono i servizi sanitari nell'opera di assistenza sanitaria ai minori nelle scuole e negli asili.
Articolo 35 Le scuole e gli asili nido istituiscono un sistema di gestione della sicurezza, svolgono attività di educazione alla sicurezza per i minori, migliorano le strutture di sicurezza e forniscono personale di sicurezza, in modo da garantire la sicurezza personale e patrimoniale dei minori nelle scuole e negli asili.
Le scuole e gli asili nido non devono svolgere attività educative e didattiche negli edifici scolastici o in altre strutture e luoghi che mettano in pericolo l'incolumità personale e la salute fisica e psichica dei minori.
Le scuole e gli asili nido dovrebbero proteggere la salute fisica e mentale dei minori e prevenire incidenti con lesioni personali quando si organizzano per partecipare a spettacoli culturali, pratiche sociali e altre attività collettive.
Articolo 36 Le scuole e gli asili nido che utilizzano gli scuolabus devono stabilire e migliorare il sistema di gestione della sicurezza degli scuolabus, assumere personale addetto alla gestione della sicurezza, condurre ispezioni periodiche sulla sicurezza sugli scuolabus, fornire educazione alla sicurezza agli autisti degli scuolabus e istruire i minori in materia di sicurezza degli scuolabus a coltivare le loro capacità di gestione delle emergenze per gli incidenti di sicurezza degli scuolabus.
Articolo 37 Le scuole e gli asili nido, secondo le loro esigenze, formulano piani per affrontare disastri naturali, disastri accidentali, incidenti di salute pubblica e altre emergenze e lesioni accidentali, dotarli delle strutture corrispondenti e condurre le esercitazioni necessarie su base regolare.
Quando un minore subisce un incidente con lesioni personali a scuola o all'asilo, o nelle attività al di fuori della scuola o dell'asilo organizzate dalla scuola o dall'asilo, la scuola o l'asilo devono immediatamente prestare i primi soccorsi e gestire adeguatamente l'infortunio, avvisare tempestivamente i genitori o altri tutori del minore, e riferire agli uffici competenti.
Articolo 38 Le scuole e gli asili nido non devono consentire ai minori di partecipare ad attività commerciali, e non devono vendere o obbligare i minori ei loro genitori o altri tutori ad acquistare beni o servizi designati.
Le scuole e gli asili nido non devono collaborare con enti di formazione fuori sede per erogare corsi di tutoraggio retribuito per minori.
Articolo 39 Le scuole stabiliscono un sistema operativo per la prevenzione e il controllo del bullismo studentesco e svolgono attività di istruzione e formazione sulla prevenzione e il controllo del bullismo studentesco tra il personale docente e gli studenti.
Le scuole devono immediatamente interrompere i comportamenti di bullismo e informare i genitori o altri tutori del bullismo e gli studenti minorenni vittime di bullismo di partecipare all'identificazione e alla gestione del bullismo; fornire consulenza psicologica, istruzione e orientamento agli studenti minori interessati in tempo utile; e ai genitori o ad altri tutori dei minori interessati devono essere fornite le necessarie indicazioni sull'educazione familiare.
Per quanto riguarda gli studenti minorenni bulli, le scuole devono rafforzare la disciplina secondo la natura e il grado del bullismo a norma di legge. Le scuole non nascondono il grave comportamento di bullismo e lo segnalano tempestivamente all'organo di pubblica sicurezza e all'amministrazione scolastica e collaborano con i servizi competenti per affrontarlo a norma di legge.
Articolo 40 Le scuole e gli asili stabiliscono un sistema operativo per la prevenzione delle violenze o molestie sessuali ai minori. Le scuole e gli asili non devono nascondere tali atti illegali e criminali di aggressione sessuale e molestie ai minori. Devono riferire tempestivamente all'organo di pubblica sicurezza e al dipartimento dell'amministrazione educativa e cooperare con i dipartimenti competenti per trattare tali atti illegali e criminali in conformità con la legge.
Le scuole e gli asili provvedono all'educazione sessuale dei minori adeguata alla loro età, e migliorano la loro consapevolezza e capacità di autoprotezione contro aggressioni o molestie sessuali. Le scuole e gli asili devono adottare misure di protezione tempestive per i minori che subiscono aggressioni o molestie sessuali.
Articolo 41 Gli istituti di servizi per l'infanzia, gli istituti di servizi per la prima infanzia, gli istituti di formazione fuori sede e gli istituti di cura fuori sede tutelano, con riferimento alle pertinenti disposizioni del presente capo, i minori secondo le caratteristiche e le leggi di crescita dei minori nelle diverse età .
Capitolo IV Protezione da parte della società
Articolo 42 Nella società devono essere promossi valori sani, per cui i minori sono ben curati e protetti.
Lo Stato incoraggia, sostiene e guida i gruppi popolari, le imprese e le istituzioni, le organizzazioni sociali e gli individui a svolgere diverse forme di attività sociali che siano favorevoli alla crescita sana dei minori.
Articolo 43 Il comitato dei residenti e il comitato degli abitanti del villaggio istituiscono un'agenzia speciale e designano personale speciale incaricato della protezione dei minori, coadiuvare le amministrazioni competenti nella divulgazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei minori, guidare, assistere e vigilare i genitori o altri tutori dei minori nell'esercizio delle loro funzioni sotto tutela a norma di legge, predisporre schedari dei minori abbandonati e dei minori in situazione di difficoltà e fornire loro cura e assistenza.
Il comitato dei residenti e il comitato degli abitanti del villaggio assistono i dipartimenti governativi competenti nella supervisione delle cure affidate ai minori e riferiscono in tempo ai dipartimenti governativi competenti quando scoprono che la persona affidata non ha le capacità di cura o è negligente nell'eseguire l'assistenza compiti, e informare i genitori o altri tutori dei minori, in modo da aiutare e sollecitare la persona affidata a svolgere i compiti di cura.
Articolo 44 Le basi per l'educazione al patriottismo, le biblioteche, i palazzi dei giovani e dei bambini, i centri di attività per l'infanzia e gli istituti per l'infanzia sono aperti gratuitamente ai minori; musei, sale commemorative, centri scientifici e tecnologici, sale espositive, gallerie d'arte, centri culturali, luoghi di servizi Internet per il benessere pubblico di una comunità, cinema e teatri, stadi e palestre, zoo, giardini botanici, parchi, ecc. minorenni a titolo gratuito o in via preferenziale secondo le normative vigenti.
Lo Stato incoraggia le basi di educazione al patriottismo, i musei, i centri scientifici e tecnologici, le gallerie d'arte e altri luoghi pubblici a creare luoghi speciali per i minori per fornire loro servizi mirati.
Lo Stato incoraggia gli organi statali, le imprese, le istituzioni e le truppe a sviluppare le proprie risorse educative e ad istituire giornate aperte per i minori a sostegno dell'educazione tematica, della pratica sociale e dell'esperienza professionale dei minori.
Lo Stato incoraggia gli enti di ricerca scientifica e le organizzazioni sociali scientifiche e tecnologiche a svolgere attività di divulgazione scientifica per i minori.
Articolo 45 Il trasporto pubblico urbano, autostradale, ferroviario, fluviale, aereo di passeggeri, applica tariffe gratuite o agevolate per i minorenni secondo la normativa di riferimento.
Articolo 46 Lo Stato incoraggia i grandi luoghi pubblici, i mezzi di trasporto pubblico, i punti panoramici, ad allestire stanze materne e infantili, fasciatoi, e servizi igienici come gabinetti e lavandini per i bambini piccoli, convenienti per i minori.
Articolo 47 Nessuna organizzazione o individuo può, in violazione delle disposizioni in materia, limitare le cure o il trattamento preferenziale di cui dovrebbero godere i minori.
Articolo 48 Lo Stato incoraggia la creazione, pubblicazione, produzione e diffusione di libri, giornali e periodici, film, programmi radiofonici e televisivi, opere d'arte sceniche, prodotti audiovisivi, pubblicazioni elettroniche e informazioni di rete che siano favorevoli alla crescita sana dei minori .
Articolo 49 I mezzi di informazione rafforzano la pubblicità della tutela dei minori ed esercitano il controllo dell'opinione pubblica sugli atti lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei minori. Le interviste e le segnalazioni dei media che coinvolgono minori devono essere oggettive e condotte con prudenza e moderazione e non devono violare la reputazione, la privacy e altri diritti e interessi legittimi dei minori.
Articolo 50 È vietato fare, copiare, pubblicare, diffondere o diffondere libri, giornali, periodici, film, programmi radiofonici e televisivi, opere d'arte sceniche, prodotti audiovisivi, pubblicazioni elettroniche e informazioni di rete che contengano contenuti lesivi dell'integrità fisica e salute mentale dei minori, come oscenità, pornografia, violenza, culto, superstizione, gioco d'azzardo, induzione al suicidio, terrorismo, separatismo ed estremismo.
Articolo 51 Qualsiasi organizzazione o individuo che pubblica, pubblica o diffonde libri, giornali e periodici, film, programmi radiofonici e televisivi, opere d'arte sceniche, prodotti audiovisivi, pubblicazioni elettroniche o informazioni di rete che possono influire sulla salute fisica e mentale dei minori deve dare un vistoso avvertimento.
Articolo 52 È vietato fare, copiare, pubblicare, diffondere o possedere articoli pornografici e informazioni di rete sui minori.
Articolo 53 Nessuna organizzazione o individuo può pubblicare, trasmettere, affiggere o distribuire annunci pubblicitari con contenuti dannosi per la salute fisica e psichica dei minori. È vietato trasmettere, pubblicare o distribuire annunci commerciali nelle scuole o negli asili nido, o utilizzare uniformi scolastiche, materiale didattico, ecc. per pubblicare o distribuire annunci commerciali in forma mascherata.
Articolo 54 E' vietato rapire, vendere, rapire, maltrattare, adottare illegalmente minori o incorrere in violenze o molestie sessuali su minori.
È vietato costringere, indurre o favorire un minorenne a partecipare ad organizzazioni aventi natura di bande criminali oa svolgere attività illecite o criminali.
È vietato costringere, blandire o usare i minori per mendicare.
Articolo 55 La produzione e la vendita di alimenti, farmaci, giocattoli, utensili, giochi e attrezzature ricreative e strutture per i minori devono essere conformi alle norme nazionali o industriali e non devono mettere in pericolo l'incolumità personale e la salute fisica e mentale dei minori. I produttori dei suddetti prodotti devono indicare in una posizione di rilievo gli argomenti che necessitano di attenzione, e quelli senza argomenti che richiedono attenzione non saranno venduti.
Articolo 56 I luoghi pubblici in cui si radunano i minori devono essere conformi alle norme di sicurezza nazionali o industriali e devono essere prese adeguate misure di protezione della sicurezza. Le strutture che possono presentare rischi per la sicurezza devono essere regolarmente mantenute e devono essere affissi avvisi di sicurezza in posizioni ben visibili, indicando la fascia di età e le precauzioni; quando necessario, deve essere predisposto personale speciale per la cura.
Le unità operative di grandi centri commerciali, supermercati, ospedali, biblioteche, musei, musei della scienza e della tecnologia, parchi divertimento, stazioni, porti, aeroporti, punti panoramici e altri luoghi dovranno predisporre un sistema di allarme di sicurezza per la ricerca dei minori smarriti. Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto, l'unità operativa deve immediatamente avviare il sistema di allarme di sicurezza, organizzare il personale per la ricerca e riferire all'organo di pubblica sicurezza.
Quando si verifica un'emergenza in un luogo pubblico, sarà data priorità al salvataggio dei minori.
Articolo 57 Quando gli alberghi, le pensioni, i ristoranti e gli altri operatori ricettivi accolgono minori in soggiorno, ovvero quando accolgono minori e adulti in coabitazione, si informano sui recapiti dei genitori o degli altri tutori del minore, sul rapporto delle persone che soggiorno e altre informazioni pertinenti; in caso di rinvenimento di persone sospette di infrangere la legge o di commettere un reato, l'operatore deve immediatamente segnalare l'organo di pubblica sicurezza e contattare tempestivamente i genitori del minore o altri tutori.
Articolo 58 È vietato allestire nelle periferie delle scuole e degli asili nido locali commerciali di intrattenimento, bar, luoghi di servizio internet e altri luoghi non idonei ai minori. Gli operatori commerciali di locali di intrattenimento canoro e danzante, bar e luoghi di servizio internet non idonei ai minori non devono consentire l'ingresso ai minori; le apparecchiature per giochi elettronici nei luoghi di intrattenimento non devono essere aperte ai minori, ad eccezione delle festività nazionali. Gli operatori del settore devono predisporre cartelli di divieto o divieto di accesso ai minori in posizioni di rilievo; nel caso in cui sia difficile determinare l'età di un acquirente, sarà tenuto a esibire il suo documento di identità.
Articolo 59 Non possono essere allestiti punti vendita di tabacco, alcolici o lotterie alla periferia delle scuole o degli asili nido. È vietato vendere ai minorenni sigarette, alcolici, biglietti della lotteria o premi in denaro della lotteria. Gli esercenti di tabacchi, alcolici e biglietti della lotteria predispongono cartelli di non vendita di tabacchi, alcolici o biglietti della lotteria ai minori in posizione di rilievo; nel caso in cui sia difficile determinare l'età di una persona, è richiesta la presentazione di un documento di identità.
A nessuno è permesso fumare o bere alcolici nelle scuole, asili nido o altri luoghi pubblici con assembramenti di minori.
Articolo 60 È vietato fornire o vendere coltelli o altri strumenti controllati che possano arrecare gravi lesioni ai minori. Nel caso in cui l'operatore economico abbia difficoltà ad accertare l'età di un acquirente, è tenuto a esibire il proprio documento di identità.
Articolo 61 Nessuna organizzazione o individuo può reclutare minori di età inferiore ai 16 anni, salvo diversa disposizione dello Stato.
I locali commerciali di intrattenimento, i bar, i luoghi di servizio Internet e altri luoghi in cui le attività svolte non sono adatte ai minori non devono reclutare minori di età superiore ai 16 anni.
Le unità e gli individui che reclutano minori di età superiore ai 16 anni devono attuare le norme dello Stato sui tipi di lavoro, sull'orario di lavoro, sull'intensità del lavoro e sulle misure di protezione, e non devono indurli a svolgere lavori eccessivamente pesanti, tossici, nocivi o di altro tipo o operazioni pericolose che mettono in pericolo la salute fisica e mentale dei minori.
Nessuna organizzazione o individuo può organizzare la partecipazione di minori a spettacoli o altre attività che mettano in pericolo la loro salute fisica e mentale. Qualora i minori partecipino a spettacoli, produzioni di programmi e altre attività con il consenso dei genitori o di altri tutori dei minori, gli organizzatori delle attività devono, in conformità con le pertinenti normative dello Stato, tutelare i legittimi diritti e interessi dei minori.
Articolo 62 Al momento del reclutamento del personale, le unità che hanno stretti contatti con i minori informano gli organi di pubblica sicurezza e le procure del popolo se i candidati abbiano precedenti di atti illegali o criminali, tra cui aggressioni sessuali, maltrattamenti, rapimenti e tratta e violenze; qualora si riscontri che un candidato ha il record dei suddetti comportamenti, non deve essere assunto.
Le unità che hanno stretti contatti con i minori effettuano regolarmente una verifica annuale dei registri dei propri dipendenti in merito agli atti illeciti e criminali di cui sopra. Qualora il lavoratore, mediante accertamento o altro mezzo, risulti in possesso dei suddetti comportamenti, dovrà essere tempestivamente licenziato.
Articolo 63 Nessuna organizzazione o individuo può nascondere, distruggere o cancellare illegalmente le lettere, i diari, i messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni online di minori.
Salvo le seguenti circostanze, nessuna organizzazione o individuo potrà aprire o consultare lettere, diari, e-mail o altre comunicazioni online di minori:
(1) I genitori o altri tutori di un minore senza capacità di compiere atti giuridici civili possono aprire e controllare i documenti per conto del minore;
(2) Per condurre ispezioni in conformità con la legge ai fini della sicurezza nazionale o per l'indagine di reati penali;
(3) In emergenza e al fine di tutelare la sicurezza personale dei minori.
Capitolo V Protezione Internet
Articolo 64 Lo Stato, la società, la scuola e la famiglia coltiveranno e miglioreranno l'alfabetizzazione in Internet dei minori migliorando la pubblicità e l'istruzione pertinenti, accrescendo la loro consapevolezza e capacità di un uso scientifico, civile, sicuro e razionale di Internet e proteggendo i loro legittimi diritti e interessi nel cyberspazio.
Articolo 65 Lo Stato incoraggia e sostiene la creazione e la diffusione di contenuti in linea favorevoli alla crescita sana dei minori e incoraggia e sostiene la ricerca, lo sviluppo, la produzione e l'uso di tecnologie, prodotti e servizi di Internet che servono specificamente i minori e sono appropriati per la loro salute fisica e mentale.
Articolo 66 Il dipartimento per gli affari del cyberspazio e gli altri dipartimenti competenti rafforzano la supervisione e l'ispezione della protezione dei minori su Internet, sanzionano l'uso di Internet per svolgere attività che mettono in pericolo la salute fisica e mentale dei minori e forniscono un ambiente di rete sano e sicuro per minorenni.
Articolo 67 Il dipartimento per gli affari del cyberspazio, in collaborazione con i dipartimenti della pubblica sicurezza, della cultura e del turismo, della stampa e dell'editoria, del cinema, della radio e della televisione, determina i tipi, la portata e gli standard delle informazioni online che possono influire sulla salute fisica e mentale dei minori in funzione delle esigenze di tutela dei minori di età diversa.
Articolo 68 I dipartimenti della stampa e dell'editoria, dell'istruzione, della salute, della cultura e del turismo e degli affari cibernetici svolgono regolarmente attività di pubblicità ed educazione sulla prevenzione della dipendenza da Internet dei minori, controllano i prodotti e i fornitori di servizi online per adempiere ai loro obblighi di prevenire la dipendenza da Internet dei minori e guidare le famiglie, le scuole e le organizzazioni sociali a cooperare tra loro e ad adottare misure scientifiche e ragionevoli per prevenire e intervenire sulla dipendenza da Internet dei minori.
Nessuna organizzazione o individuo potrà intervenire sulla dipendenza da Internet dei minori in modo da ledere la loro salute fisica e mentale.
Articolo 69 Le strutture del servizio Internet fornite da scuole, comunità, biblioteche, centri culturali, palazzi della gioventù e altri luoghi per minori devono essere installate con software di protezione della rete per minori, o adottare altre misure tecniche per la protezione della sicurezza.
I produttori e i venditori di prodotti terminali intelligenti devono installare sui prodotti software di protezione Internet giovanile o informare gli utenti dei canali e metodi di installazione del software di protezione della rete giovanile in modo evidente.
Articolo 70 Le scuole utilizzano ragionevolmente Internet per lo svolgimento delle attività didattiche. Senza il permesso della scuola, agli studenti non è permesso portare in classe telefoni cellulari e altri terminali intelligenti e quelli portati a scuola dovrebbero essere gestiti in modo unificato.
Nel caso in cui una scuola scopra che uno studente è dipendente da Internet, la scuola deve informare tempestivamente i suoi genitori o altri tutori e istruire e guidare lo studente minore insieme ai suoi genitori o altri tutori per aiutarlo a riprendere il suo normale studio e vita.
Articolo 71 I genitori o altri tutori dei minori migliorano la loro alfabetizzazione su Internet, regolano il proprio uso di Internet e rafforzano la loro guida e supervisione sull'uso di Internet da parte dei minori.
I genitori o altri tutori di minori devono, installando software di protezione della rete per minori su prodotti terminali intelligenti, selezionando modalità di servizio e funzioni di gestione appropriate per i minori, impedire ai minori di informazioni online dannose o che possono influire sulla loro salute fisica e mentale e organizzare ragionevolmente il tempo per i minori di utilizzare la rete e prevenire efficacemente la dipendenza da Internet dei minori.
Articolo 72 Il responsabile del trattamento, nel trattamento di informazioni personali di minori attraverso Internet, segue il principio di liceità, giustificazione e nei limiti necessari. Nel trattamento dei dati personali dei minori di anni 14, deve essere ottenuto il consenso dei genitori o di altri tutori dei minori, salvo quanto diversamente previsto dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.
Se i minori, i loro genitori o altri tutori richiedono al responsabile del trattamento delle informazioni di correggere o cancellare le informazioni personali dei minori, il responsabile del trattamento delle informazioni deve adottare misure tempestive per correggere o cancellare le informazioni personali dei minori, salvo quanto diversamente prescritto dalle leggi e dall'amministrazione regolamenti.
Articolo 73 Il fornitore di servizi di rete, quando scopre che un minore pubblica informazioni private attraverso la rete, lo sollecita tempestivamente e adotta le necessarie misure di protezione.
Articolo 74 I prodotti ei fornitori di servizi Internet non devono fornire ai minori prodotti o servizi che li inducano a dedicarsi a Internet.
I fornitori di servizi Internet di giochi online, trasmissioni in diretta online, audio e video online e social network online dovrebbero impostare un'adeguata gestione del tempo, la gestione delle autorità, la gestione delle spese e altre funzioni per i minori che utilizzano i servizi.
I prodotti e i servizi della rete di formazione online per i minori non devono inserire collegamenti a giochi online, pubblicità push e altre informazioni irrilevanti per l'insegnamento.
Articolo 75 I giochi online possono essere gestiti solo dopo essere stati approvati ai sensi di legge.
Lo Stato istituisce un sistema unificato di autenticazione dell'identità elettronica dei giochi online per minori. I fornitori di servizi di giochi online richiedono ai minori di registrarsi e accedere ai giochi online con le loro informazioni di identità reali.
I fornitori di servizi di giochi online devono, in conformità con le normative e gli standard pertinenti dello Stato, classificare i prodotti di gioco, fornire suggerimenti adeguati all'età e adottare misure tecniche per impedire ai minori di accedere a giochi o funzioni di gioco inappropriati.
I fornitori di servizi di gioco online non devono fornire servizi ai minori dalle 22:00 alle 8:00 del mattino successivo tutti i giorni.
Articolo 76 Il fornitore di servizi di trasmissione in linea non fornisce il servizio di registrazione dell'account dell'editore di trasmissione in linea per i minori di 16 anni; quando fornisce il servizio ai minori che hanno compiuto i 16 anni, il fornitore deve autenticare le informazioni sull'identità del minore e ottenere il consenso dei suoi genitori o di altri tutori.
Articolo 77 Nessuna organizzazione o individuo può abusare, calunniare, minacciare o danneggiare intenzionalmente attraverso Internet l'immagine di minori con parole, immagini, audio o video o altre forme.
I minori vittime di bullismo su Internet e i loro genitori o altri tutori hanno il diritto di informare il fornitore di servizi di rete di adottare misure che includono l'eliminazione, il blocco e la disconnessione dei collegamenti. Dopo aver ricevuto l'avviso, il fornitore di servizi di rete adotta le misure necessarie per fermare il bullismo su Internet e impedire la diffusione delle informazioni.
Articolo 78 I fornitori di prodotti e servizi di rete stabiliscono canali convenienti, ragionevoli ed efficaci per reclami e segnalazioni, divulgano metodi su reclami e segnalazioni e altre informazioni e accettano e gestiscono tempestivamente reclami e segnalazioni che coinvolgono minori.
Articolo 79 Qualsiasi organizzazione o individuo che scopra che prodotti o servizi online contengono informazioni dannose per la salute fisica e mentale dei minori ha il diritto di sporgere denuncia o segnalare i prodotti o fornitori di servizi online o i dipartimenti degli affari del cyberspazio, della pubblica sicurezza e altri dipartimenti .
Articolo 80 Se un fornitore di servizi di rete scopre che un utente pubblica o diffonde informazioni che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e non dà una sollecitazione evidente, il fornitore di servizi dà un sollecito o informa l'utente di dare un sollecito; se non viene dato alcun sollecito, nessuna informazione rilevante sarà trasmessa.
Se un fornitore di servizi di rete scopre che un utente pubblica o diffonde informazioni dannose per la salute fisica e mentale dei minori, deve immediatamente interrompere la trasmissione delle informazioni pertinenti, adottare misure quali la cancellazione, il blocco o la disconnessione del collegamento, conservare le relative registrazioni e riferire ai dipartimenti degli affari del cyberspazio, alla pubblica sicurezza e ad altri dipartimenti.
Se un fornitore di servizi di rete scopre che un utente ha commesso un atto illegale o criminale nei confronti di un minore utilizzando il proprio servizio di rete, deve immediatamente interrompere la fornitura del servizio di rete all'utente, conservare i relativi registri e riferire all'organo di pubblica sicurezza.
Capo VI Protezione da parte del governo
Articolo 81 I dipartimenti dei governi popolari al di sopra del livello di contea responsabili dell'attività specifica del meccanismo di coordinamento per la protezione dei minori specificano gli organi interni competenti o il personale specializzato responsabile della protezione dei minori.
I governi e gli uffici dei sottodistretti delle città e dei comuni devono allestire postazioni di lavoro per la protezione dei minori o nominare personale speciale per gestire le questioni relative ai minori in modo tempestivo e devono sostenere e guidare i comitati dei residenti o dei villaggi per istituire speciali posti e nominare personale speciale per la tutela dei minori.
Articolo 82 I governi popolari a tutti i livelli devono integrare i servizi di orientamento all'educazione familiare nei sistemi di servizi pubblici urbani e rurali, pubblicizzare la conoscenza dell'educazione familiare e incoraggiare e sostenere le organizzazioni popolari, le imprese, le istituzioni e le organizzazioni sociali interessate a fornire servizi di orientamento all'educazione familiare.
Articolo 83 I governi popolari a tutti i livelli garantiscono il diritto dei minori all'istruzione e adottano misure per garantire che i minori abbandonati, in difficoltà e con disabilità ricevano l'istruzione obbligatoria.
Il dipartimento amministrativo dell'istruzione ordina ai genitori o ad altri tutori dei minori che non hanno completato l'istruzione obbligatoria di inviarli alle scuole per l'istruzione obbligatoria.
Articolo 84 I governi popolari a tutti i livelli promuoveranno gli asili nido e l'istruzione prescolare, svolgeranno un buon lavoro nella gestione degli istituti di assistenza all'infanzia e degli asili nido e sosterranno le forze sociali nell'allestimento di camere materne e infantili, istituzioni di servizi di assistenza all'infanzia e asili nido in conformità con legge.
I governi della popolazione locale al di sopra del livello di contea e i dipartimenti competenti devono coltivare e formare il personale di assistenza e insegnamento delle istituzioni dei servizi di assistenza all'infanzia e degli asili nido per migliorare la loro etica e capacità professionale.
Articolo 85 I governi popolari a tutti i livelli promuovono l'istruzione professionale, assicurano che i minori possano ricevere l'istruzione professionale o la formazione professionale e incoraggiano e sostengono le organizzazioni popolari, le imprese, le istituzioni e le organizzazioni sociali per fornire servizi di formazione professionale per i minori.
Articolo 86 I governi popolari a tutti i livelli assicureranno che i minori disabili che siano in grado di ricevere un'istruzione generale e che possano adattarsi alla vita del campus ricevano l'istruzione nelle scuole generali e negli asili nido vicini; i minori disabili che non hanno la capacità di ricevere un'istruzione generale hanno la garanzia di ricevere l'istruzione prescolare, l'istruzione obbligatoria e l'istruzione professionale nelle scuole di educazione speciale e negli asili.
I governi popolari a tutti i livelli devono garantire le condizioni per la gestione di scuole e asili nido per l'educazione speciale e incoraggiare e sostenere le forze sociali per gestire tale educazione.
Articolo 87 Il governo popolare locale e i dipartimenti competenti garantiscono la sicurezza del campus, supervisionano e guidano le scuole, gli asili nido e le altre unità nell'adempimento delle loro responsabilità per la sicurezza del campus e stabiliscono un meccanismo per segnalare, gestire e coordinare le emergenze.
Articolo 88 Gli organi di pubblica sicurezza e gli altri dipartimenti competenti devono, in conformità alla legge, mantenere la pubblica sicurezza e l'ordine del traffico intorno al campus e istituire apparecchiature di sorveglianza e strutture di sicurezza del traffico per prevenire e fermare atti illegali e criminali contro i minori.
Articolo 89 I governi popolari locali stabiliscono e migliorano luoghi e strutture adatti ai minori, sostengono la costruzione e il funzionamento di locali e strutture di assistenza pubblica per i minori, incoraggiano le forze sociali a creare luoghi e strutture adatti ai minori e ne rafforzano la gestione.
Le Amministrazioni locali devono adottare misure per incoraggiare e sostenere le scuole ad aprire gratuitamente o con trattamento preferenziale le strutture culturali e sportive ai minori nei giorni di festa nazionale, nei giorni liberi dal lavoro e nelle ferie invernali ed estive.
I governi popolari locali adottano misure per impedire a qualsiasi organizzazione o individuo di occupare o danneggiare i locali, gli edifici e le strutture di scuole, asili nido, istituti di assistenza all'infanzia e altri luoghi per le attività dei minori.
Articolo 90 I governi popolari ai vari livelli ei dipartimenti competenti devono fornire orientamenti in materia di assistenza sanitaria e nutrizione ai minori e fornire servizi di assistenza sanitaria ai minori.
Il dipartimento della salute regolerà la vaccinazione dei minori in conformità con la legge, previene e cura le malattie comuni e frequenti dei minori, rafforza la supervisione e la gestione della prevenzione e del trattamento delle malattie infettive, conduce la prevenzione e l'intervento degli infortuni e guida e supervisiona lavoro sanitario delle scuole, degli asili nido e delle istituzioni dei servizi per l'infanzia.
Il dipartimento amministrativo dell'educazione dovrebbe migliorare l'educazione alla salute mentale dei minori e stabilire il meccanismo di individuazione precoce e intervento tempestivo dei problemi mentali dei minori. Il dipartimento della salute dovrebbe condurre un trattamento psicologico, un intervento di crisi psicologica, l'identificazione precoce, la diagnosi e il trattamento dei disturbi mentali.
Articolo 91 I governi popolari a tutti i livelli e i dipartimenti competenti garantiscono la sicurezza classificata per i minori in difficoltà e adottano misure per soddisfare i loro bisogni fondamentali nella vita, nell'istruzione, nella sicurezza, nella riabilitazione medica, nell'alloggio e in altri aspetti.
Articolo 92 In una delle seguenti circostanze, il dipartimento degli affari civili esercita, in conformità alla legge, la tutela temporanea su un minore:
(1) Un minorenne vagabondo o mendicante, o con la sua identità sconosciuta, i cui genitori o altri tutori non possono essere trovati temporaneamente;
(2) Il luogo in cui si trovano i tutori è sconosciuto e nessun'altra persona può fungere da tutore;
(3) I tutori non sono in grado di svolgere il compito sotto tutela per ragioni oggettive o disastri naturali, incidenti, incidenti di salute pubblica e altre emergenze, con conseguente mancanza di tutela di un minore;
(4) I tutori rifiutano o sono indolenti a svolgere il dovere sotto tutela, il che porta a lasciare un minore incustodito;
(5) I tutori istigano e usano un minore per commettere crimini e il minore deve essere portato via dai tutori e collocato;
(6) I minori che sono gravemente feriti dai loro tutori o devono affrontare minacce alla loro sicurezza personale devono essere messi in emergenza;
(7) Altre circostanze previste dalla legge.
Articolo 93 Per quanto riguarda i minori sottoposti a tutela temporanea, l'ufficio affari civili può disporli mediante affidamento in affidamento o mediante affidamento familiare, oppure può consegnarli agli istituti di assistenza e tutela dei minori o agli istituti di assistenza affinché i bambini li accolgano e li adottino.
Durante la tutela temporanea, il dipartimento per gli affari civili può restituire il minore al tutore per sollevarlo se il tutore è qualificato per svolgere nuovamente il compito sotto tutela dopo la valutazione da parte del dipartimento per gli affari civili.
Articolo 94 In una delle seguenti circostanze, il dipartimento degli affari civili fornisce la tutela a lungo termine dei minori in conformità con la legge:
(1) I genitori o altri tutori dei minori non possono essere trovati;
(2) Il tutore muore o viene dichiarato morto e nessun'altra persona può fungere da tutore;
(3) Il tutore è incapace e nessun'altra persona può fungere da tutore;
(4) Il tribunale del popolo ha deciso di revocare la qualifica di tutore e ha designato il dipartimento degli affari civili come tutore;
(5)Altre circostanze previste dalla legge.
Articolo 95 Dopo l'accertamento dell'adozione, l'ufficio affari civili può, a norma di legge, consegnare i minori sotto tutela a lungo termine ai richiedenti abilitati all'adozione. Una volta instaurato il rapporto di adozione, cessa la tutela tra l'ufficio affari civili e il minore.
Articolo 96 Nel caso in cui il dipartimento degli affari civili assuma il compito di tutela temporanea o di tutela a lungo termine, i dipartimenti delle finanze, dell'istruzione, della sanità e della pubblica sicurezza cooperano secondo i rispettivi compiti.
I governi popolari al di sopra del livello di contea e i loro dipartimenti degli affari civili, in base alle loro esigenze, istituiranno istituti di soccorso e protezione per i minori e istituti di assistenza ai minori, responsabili dell'accoglienza e dell'educazione dei minori sotto la tutela dei dipartimenti degli affari civili.
Articolo 97 I governi popolari al di sopra del livello delle contee apriranno una hotline nazionale unificata per la protezione dei minori, e accoglieranno e riferiranno prontamente reclami e segnalazioni sulla violazione dei legittimi diritti e interessi dei minori; e incoraggia e sostiene le organizzazioni di persone, le imprese, le istituzioni e le organizzazioni sociali a partecipare allo sviluppo di piattaforme di servizi, hotline di servizio e stazioni di servizio per la protezione dei minori per fornire consulenza e aiuto sulla protezione dei minori.
Articolo 98 Lo Stato istituisce un sistema di indagine conoscitiva dei trasgressori e dei delinquenti che commettono reati come aggressione sessuale, maltrattamento, rapimento e tratta e lesioni violente, in modo da fornire servizi di indagine gratuiti alle unità che hanno stretti contatti con i minori .
Articolo 99 I governi popolari locali devono coltivare, guidare e regolare la partecipazione delle organizzazioni sociali e degli operatori sociali competenti alla protezione dei minori, fornire servizi di educazione e orientamento familiare e fornire servizi professionali di consulenza psicologica, assistenza riabilitativa, tutela e valutazione delle adozioni di minori .
Capo VII Tutela Giudiziaria
Articolo 100 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e le amministrazioni giudiziarie esercitano le loro funzioni a norma di legge e tutelano i legittimi diritti e interessi dei minori.
Articolo 101 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e le amministrazioni giudiziarie istituiscono agenzie specializzate o nominano personale specializzato per trattare i casi che coinvolgono minori. Il personale che si occupa di casi che coinvolgono minori deve ricevere una formazione specifica e conoscere le caratteristiche fisiche e mentali dei minori. Tra le agenzie o il personale specializzato ci sarà personale femminile.
Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e gli uffici amministrativi giudiziari attuano gli standard di valutazione e di accertamento idonei alla tutela dei minori per le predette istituzioni e personale.
Articolo 102 Nel trattare le cause che coinvolgono minori, gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e gli uffici giudiziari amministrativi devono tenere conto delle caratteristiche fisiche e psichiche dei minori e delle esigenze della loro crescita sana, usare linguaggi ed espressioni che i minori possono comprendere e sentire le loro opinioni.
Articolo 103 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari, gli uffici amministrativi giudiziari e gli altri organismi e individui non devono divulgare i nomi, le immagini, le residenze, le scuole di studio e le altre informazioni che possono identificare i minori nei casi rilevanti, salvo le circostanze di ricerca di minori scomparsi o rapiti.
Articolo 104 Per quanto riguarda i minori che necessitano di assistenza giudiziaria o giudiziaria, gli enti di assistenza giudiziaria o gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e gli uffici giudiziari amministrativi li aiutano e forniscono loro assistenza legale o assistenza giudiziaria a norma di legge.
Le istituzioni di assistenza legale nominano avvocati che conoscono le caratteristiche fisiche e mentali dei minori per fornire servizi di assistenza legale ai minori.
Gli istituti di assistenza legale e le associazioni di avvocati forniscono orientamento e formazione agli avvocati che si occupano di casi di assistenza legale per i minori.
Articolo 105 Le procure del popolo, esercitando la potestà di procura, esercitano la vigilanza sull'attività di contenzioso sui minorenni a norma di legge.
Articolo 106 Quando vengono lesi i diritti e gli interessi legittimi dei minori e le organizzazioni o gli individui interessati non intentano causa per loro conto, le Procure del popolo possono esortarli e sostenerli a intentare causa; quando sono coinvolti interessi pubblici, le procure del popolo hanno il diritto di intentare una causa per interesse pubblico.
Articolo 107 Nel giudicare i casi di successione, i tribunali del popolo tutelano il diritto all'eredità e all'eredità dei minori a norma di legge.
Nel giudicare una causa di divorzio che riguardi la questione dell'educazione di un figlio minorenne, il tribunale popolare rispetta la vera volontà del minore che ha compiuto gli otto anni e la tratta secondo le circostanze specifiche di entrambe le parti, e il principio che è nell'interesse superiore del minore ai sensi di legge.
Articolo 108 Se i genitori o gli altri tutori di un minore non adempiono il loro dovere sotto tutela ai sensi della legge, o violano gravemente i diritti e gli interessi legittimi del minore sotto tutela, il tribunale del popolo può, su istanza della persona interessata o unità, ordinare un atto di habeas corpus o revocare la tutela a norma di legge.
I genitori o altri tutori cui è stata revocata la tutela continuano a sostenere le spese di educazione a norma di legge.
Articolo 109 Se un tribunale del popolo giudica un caso che coinvolge un minore, come il divorzio, l'educazione, l'adozione, la tutela o la visita, può, da solo o affidando un'organizzazione sociale, condurre un'indagine sociale sulla situazione rilevante del minore.
Articolo 110 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari e i tribunali del popolo, nell'interrogare indagati e imputati minorenni e indagare su vittime e testimoni minorenni, notificano ai loro rappresentanti legali o ai loro parenti adulti, ai rappresentanti delle loro scuole e ad altri adulti idonei a presentarsi in conformità con la legge, e condurre l'interrogatorio e l'inchiesta nelle misure e nei luoghi appropriati, per proteggere il diritto dei minori alla reputazione, alla privacy e ad altri diritti e interessi legittimi.
Quando il tribunale del popolo è in sessione per esaminare casi che coinvolgono minori, le vittime oi testimoni minori generalmente non compaiono in tribunale per testimoniare; se devono comparire in tribunale, tali misure protettive devono essere prese come mezzi tecnici per proteggere la loro privacy e intervento psicologico.
Articolo 111 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari e i tribunali del popolo, nei confronti dei minori vittime di violenza sessuale o di violenza sessuale e delle loro famiglie, cooperano con altri dipartimenti governativi competenti, organizzazioni popolari e organizzazioni sociali per prendere i necessari interventi psicologici, assistenza economica, assistenza legale, trasferimento ad altre scuole o altre misure di protezione.
Articolo 112 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure del popolo e i tribunali del popolo, quando trattano casi di aggressione sessuale o lesioni violente ai minori, adottano misure come la registrazione audio e video sincrona durante l'interrogatorio delle vittime e dei testimoni dei minori, cercando di completare le procedure in una tempo; se la vittima o il testimone minorenne è di sesso femminile, le procedure devono essere svolte da personale femminile.
Articolo 113 Ai minori che violano la legge o commettono delitti si applicano i principi dell'educazione, della riabilitazione e della redenzione, e si segue il principio dell'educazione in primo luogo e della pena in secondo luogo.
Dopo che i minori che infrangono la legge o commettono reati sono stati puniti a norma di legge, non devono essere discriminati in termini di istruzione superiore e lavoro.
Articolo 114 Se l'organo di pubblica sicurezza, la procura del popolo, il tribunale del popolo o l'ufficio amministrativo giudiziario constata che un'unità competente non ha adempiuto al proprio dovere di tutela dei minori nell'educazione, nella gestione, nel salvataggio o nella cura dei minori, formula suggerimenti a tale unità. L'unità che riceve i suggerimenti deve fornire una risposta scritta entro un mese.
Articolo 115 Gli organi di pubblica sicurezza, le procure popolari, i tribunali popolari e gli uffici giudiziari amministrativi, alla luce della situazione attuale e delle caratteristiche dei casi che coinvolgono minori, provvedono alla pubblicità e all'educazione allo stato di diritto dei minori.
Articolo 116 Lo Stato incoraggia e sostiene, nei casi che coinvolgono minori, le organizzazioni sociali e gli assistenti sociali a partecipare all'intervento psicologico, all'assistenza legale, all'indagine sociale, all'affidamento e alla protezione sociale, all'educazione e correzione e alla correzione comunitaria dei minori.
Capitolo VIII Responsabilità legale
Articolo 117 In relazione alla violazione del secondo comma dell'articolo 11, della presente legge, qualora un ente o un individuo non adempia all'obbligo di segnalazione con gravi conseguenze, l'ufficio competente di livello superiore o l'unità di carico provvede, a norma di legge , imporre sanzioni al responsabile e alle altre persone che ne sono direttamente responsabili.
Articolo 118 Se non adempiono ai loro doveri sotto tutela a norma di legge, o violano i legittimi diritti e interessi dei minori, i genitori o gli altri tutori dei minori devono essere ammoniti o dissuasi dai comitati dei residenti o dei paesani in cui risiedono; se le conseguenze sono gravi, il comitato dei residenti o il comitato degli abitanti del villaggio ne informa tempestivamente l'organo di pubblica sicurezza.
Quando un organo di pubblica sicurezza riceve una segnalazione, o quando un organo di pubblica sicurezza, una procura del popolo o un tribunale del popolo constata che i genitori o altri tutori di un minore hanno le circostanze di cui sopra nel trattare un caso, li ammonisce e può ordinare loro di ricevere orientamento all'educazione familiare.
Articolo 119 Se le scuole, gli asili nido, gli istituti per l'infanzia e il loro personale docente violano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 39 della presente legge, gli organi di pubblica sicurezza, istruzione, sanità e vigilanza del mercato e dell'amministrazione ordinano loro di apportare correzioni. altri dipartimenti secondo le rispettive competenze; se si rifiutano di apportare correzioni o se le conseguenze sono gravi, sono sanzionate a norma di legge il responsabile diretto e gli altri direttamente responsabili.
Articolo 120 In relazione alla violazione delle disposizioni degli articoli 44, 45 e 47 della presente legge, quando ad un minore non è riconosciuto un trattamento gratuito o preferenziale, gli uffici della vigilanza e dell'amministrazione del mercato, della cultura e del turismo, dei trasporti e altri, in conformità con la ripartizione delle responsabilità, intimare al soggetto interessato di apportare le correzioni entro un termine e dargli avviso; coloro che si rifiutano di apportare correzioni saranno multati non meno di 10,000 yuan ma non più di 100,000 yuan.
Articolo 121 In relazione alla violazione degli articoli 50 e 51 della presente legge, i dipartimenti della stampa e dell'editoria, della radio e della televisione, del cinema, degli affari cibernetici e altri dipartimenti, in conformità con la ripartizione delle responsabilità, ordinano alla parte interessata di fare correzioni entro un limite di tempo, dare un avvertimento o confiscare il reddito illegale e può anche infliggere una multa non superiore a 100,000 yuan; coloro che rifiutano di apportare correzioni o cagionano gravi conseguenze, sarà condannato a sospendere l'attività in questione, a sospendere la produzione o l'attività, oppure a vedersi revocare la licenza commerciale oi relativi permessi. Se il reddito illegale è superiore a un milione di yuan, sarà anche multato non meno di una volta ma non più di dieci volte il reddito illegale. Se non c'è reddito illegale o il reddito illegale è inferiore a un milione di yuan, sarà anche multato non meno di 100,000 yuan ma non più di un milione di yuan.
Articolo 122 Quando un gestore di un luogo viola le disposizioni del secondo comma dell'articolo 56 della presente legge o un gestore di alloggi viola le disposizioni dell'articolo 57 della presente legge, la vigilanza e l'amministrazione del mercato, la gestione delle emergenze, la pubblica sicurezza e gli altri servizi devono , conformemente alla ripartizione delle responsabilità, ordinare all'operatore di apportare le correzioni entro un termine e dargli un avvertimento; se rifiuta di apportare correzioni o causa gravi conseguenze, gli sarà ordinato di sospendere l'attività per la rettifica, o la sua licenza commerciale o relativa licenza sarà revocata e sarà anche multata non meno di 10,000 yuan ma non più di 100,000 yuan.
Articolo 123 Quando un operatore economico rilevante viola le disposizioni dell'articolo 58, dell'articolo 59, primo comma e dell'articolo 60 della presente legge, i dipartimenti della cultura e del turismo, della vigilanza e dell'amministrazione del mercato, del monopolio del tabacco, della pubblica sicurezza e degli altri dipartimenti, in in conformità con la ripartizione delle responsabilità, ordinare all'operatore di apportare correzioni entro un termine, dargli un avvertimento, confiscare i guadagni illeciti e può anche imporre una multa inferiore a 50,000 yuan; se rifiuta di apportare correzioni o se le conseguenze sono gravi, gli sarà ordinato di sospendere l'attività per la rettifica, o la sua licenza commerciale o relativa licenza sarà revocata e potrà anche essere multato non meno di 50,000 yuan ma non più di 500,000 yuan.
Articolo 124 Chiunque, in violazione delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 59 della presente legge, fuma o beve alcolici nelle scuole, negli asili o in altri luoghi pubblici in cui i minori si radunano per le attività, è disposto dai ministeri della sanità, dell'istruzione e del mercato supervisione e amministrazione, e altri dipartimenti secondo le loro rispettive funzioni e doveri per apportare correzioni, dato un avvertimento e possono anche essere multati non più di 500 yuan; se l'amministratore di un luogo non impedisce per tempo i comportamenti di cui sopra, i servizi della sanità, dell'istruzione, della vigilanza sul mercato e dell'amministrazione e gli altri servizi danno all'amministratore una diffida secondo la ripartizione delle responsabilità, e comminano la sanzione pecuniaria inferiore a 10,000 yuan.
Articolo 125 Qualsiasi organizzazione o individuo che violi le disposizioni dell'articolo 61 della presente legge sarà ordinata dai dipartimenti della cultura e del turismo, delle risorse umane e della sicurezza sociale, della vigilanza e dell'amministrazione del mercato e degli altri dipartimenti, secondo le rispettive funzioni e doveri. apportare correzioni entro un termine, ricevere un avvertimento, far confiscare il suo reddito illegale e può anche essere multato non più di 100,000 yuan; se rifiuta di apportare correzioni o se le conseguenze sono gravi, gli sarà ordinato di sospendere la produzione o l'attività, oppure la sua licenza commerciale o relativa licenza sarà revocata, e sarà anche multato non meno di 100,000 yuan ma non più di 1 milioni di yuan.
Articolo 126 Se un'unità che ha stretti contatti con minori viola le disposizioni dell'articolo 62 della presente legge e non adempie al proprio dovere di indagine, oppure recluta o continua a impiegare persone con atti illeciti rilevanti o precedenti penali, i dipartimenti dell'istruzione, le risorse e la previdenza sociale, la vigilanza e l'amministrazione del mercato e gli altri dipartimenti, in conformità con la ripartizione delle responsabilità, ordinano di apportare correzioni entro un termine, ammoniscono e comminano una multa non superiore a 50,000 yuan; se rifiuta di apportare correzioni o provoca gravi conseguenze, gli sarà ordinato di sospendere l'attività per la rettifica, o la sua licenza commerciale o relativa licenza sarà revocata e sarà inflitta una multa non inferiore a 50,000 yuan ma non superiore a 500,000 yuan , e al responsabile e agli altri direttamente responsabili sono comminate sanzioni a norma di legge.
Articolo 127 Se un responsabile del trattamento viola le disposizioni dell'articolo 72 della presente legge, o se un fornitore di prodotti e servizi di rete viola le disposizioni degli articoli 73, 74, 75, 76, 77 o 80 della presente legge, è ordinato dal i dipartimenti del dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento degli affari del cyberspazio, il dipartimento delle telecomunicazioni, il dipartimento della stampa e delle pubblicazioni, il dipartimento della radio e della televisione e altri dipartimenti competenti per apportare correzioni, avvertiti in conformità con le loro rispettive funzioni e doveri, e i guadagni illegali saranno confiscati. Se i guadagni illegali superano un milione di yuan, saranno multati non meno di una volta ma non più di dieci volte i guadagni illegali. Se non ci sono guadagni illegali o i guadagni illegali sono inferiori a un milione di yuan, anche loro saranno multati non meno di 100,000 yuan ma non più di un milione di yuan e il responsabile direttamente responsabile e le altre persone responsabili saranno multate non meno di 10,000 yuan ma non più di 100,000 yuan; se rifiuta di apportare correzioni o se le conseguenze sono gravi, può anche essere ordinato di sospendere l'attività in questione, sospendere l'attività per la rettifica, chiudere il suo sito Web o la sua licenza commerciale o i relativi permessi possono essere revocati.
Articolo 128 Ogni membro del personale di un organo dello Stato, che trascura il proprio dovere, abusa del proprio potere o compie atti illeciti per tornaconto personale, ledendo così i legittimi diritti e gli interessi dei minori, è punito a norma di legge.
Articolo 129 Chiunque viola le disposizioni della presente legge, viola i legittimi diritti e interessi dei minori e cagiona danni personali, patrimoniali o di altra natura, risponde civile a norma di legge.
Chiunque viola le disposizioni della presente legge e costituisce violazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza è punito a norma di legge; se si configura un reato, la responsabilità penale è indagata a norma di legge.
Capo IX Disposizioni supplementari
Articolo 130 Nella presente Legge, i seguenti termini avranno il seguente significato:
(1) Le unità a stretto contatto con i minori fanno riferimento a scuole, asili nido e altre istituzioni educative; istituti di formazione fuori sede; istituti di assistenza e protezione per minori, istituti di assistenza all'infanzia e altri istituti di collocamento e assistenza per minori; istituti di servizi di assistenza all'infanzia, istituti di servizi di educazione precoce; istituzioni di cura fuori dal campus e di cura temporanea; organizzazione dei servizi domestici; istituti medici che forniscono servizi medici per minori; altre imprese, istituzioni e organizzazioni sociali che si occupano dell'istruzione, della formazione, della tutela, del soccorso, dell'assistenza infermieristica e delle cure mediche dei minori.
(2) Per scuole si intendono le scuole primarie e secondarie generali, le scuole di educazione speciale, le scuole professionali secondarie e le scuole specializzate.
(3) Il bullismo studentesco si riferisce al comportamento che si verifica tra gli studenti, in cui una parte deliberatamente o maliziosamente fa il prepotente o insulta l'altra parte attraverso il corpo, il linguaggio, la rete e altri mezzi, causando lesioni personali, perdita di proprietà o danni mentali all'altra parte.
Articolo 131 Gli stranieri e gli apolidi di età inferiore ai 18 anni all'interno del territorio della Cina sono protetti in conformità con le disposizioni pertinenti di questa legge.
Articolo 132 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2021.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web ufficiale del Congresso nazionale del popolo della RPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.