Le misure per le sanzioni contro la violazione dei diritti e degli interessi dei consumatori sono state promulgate nel 2015 e modificate nel 2020 rispettivamente. L'ultima revisione è entrata in vigore il 3 novembre 2020.
Gli articoli in totale sono 22, che mirano a chiarire come le autorità di regolamentazione impongano sanzioni amministrative ai sensi del Legge sulla tutela dei consumatori. I punti chiave sono i seguenti:
1.Nel fornire beni o servizi, un operatore economico non commette nessuno dei seguenti atti:
(1) vendere beni o servizi non sicuri;
(2) vendere merci non valide o deteriorate;
(3) vendere merci contraffatte;
(4) vendere merci scadenti;
(5) vendere le merci che sono richieste dallo stato per smettere di vendere;
(6) frodare i consumatori di spese senza fornire beni o servizi. (Articolo 5)
2.Gli operatori economici dovrebbero fornire ai consumatori informazioni su beni o servizi che siano vere, complete e accurate e non dovrebbero impegnarsi in attività di propaganda false o fuorvianti. (Articolo 6)
3.Se le merci vendute dagli operatori del settore sono identificate come merci al di sotto della norma dalle autorità di regolamentazione, gli operatori del settore devono restituire le merci entro 15 giorni dalla data in cui il consumatore richiede la restituzione. (Articolo 8)
4.Se l'operatore commerciale vende merci tramite Internet, TV, telefono, per corrispondenza, ecc. E le merci sono soggette alle leggi pertinenti sulla restituzione incondizionata, l'operatore deve restituire la merce o fornire al consumatore l'indirizzo di restituzione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di reso del consumatore. (Articolo 9)
5.Gli operatori economici rispettano i principi di liceità, correttezza e necessità nella raccolta e nell'utilizzo delle informazioni personali dei consumatori. Gli operatori del settore devono indicare chiaramente lo scopo, il metodo e la portata della raccolta e dell'uso delle informazioni e raccolgono le loro informazioni personali solo dopo aver ottenuto il consenso dei consumatori.
Gli operatori del settore non dovrebbero impegnarsi nei seguenti atti:
(1) raccogliere e utilizzare le informazioni personali dei consumatori senza il consenso del consumatore;
(2) divulgare, vendere o fornire ad altri le informazioni personali raccolte illegalmente dai consumatori;
(3) invio di informazioni commerciali ai consumatori senza il loro consenso o richiesta, o il loro rifiuto esplicito da parte dei consumatori. (Articolo 11)