La legge sul commercio estero è stata promulgata nel 1994 e modificata rispettivamente nel 2004 e nel 2016. L'ultima revisione è entrata in vigore il 7 novembre 2016.
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I punti chiave sono i seguenti:
1.La presente legge si applica al commercio estero e alla protezione della proprietà intellettuale connessa al commercio estero. Il commercio estero si riferisce all'importazione e all'esportazione di beni, tecnologia e al commercio internazionale di servizi.
2.Lo stato incoraggia lo sviluppo del commercio estero e mantiene un ordine di commercio estero equo e libero e adotta misure per incoraggiare gli operatori del commercio estero a esplorare il mercato internazionale e impiegare mezzi diversificati tra cui investimenti esteri, contratti di progetti di ingegneria straniera, e la cooperazione lavorativa, ecc.
3.Per qualsiasi paese o regione che adotti atti discriminatori di divieto, restrizione o altri atti nei confronti della Repubblica popolare cinese in termini di scambi, la Repubblica popolare cinese ha il diritto di adottare, in base alle circostanze effettive, misure corrispondenti nei loro confronti.
4. Lo Stato può limitare o vietare l'importazione o l'esportazione di beni o tecnologie pertinenti o di determinati servizi, sulla base di uno qualsiasi dei motivi particolari.
5.Gli operatori del commercio estero non si impegnano in pratiche commerciali monopolistiche e pratiche di concorrenza sleale.
6. Al fine di mantenere l'ordine del commercio estero, il dipartimento del commercio estero del Consiglio di Stato può indagare su questioni particolari da solo o congiuntamente con altri dipartimenti competenti del Consiglio di Stato in conformità con le leggi e i regolamenti amministrativi.
7. Lo Stato può adottare adeguate misure di sgravio commerciale in base al risultato delle indagini sul commercio estero.