Legge sulla firma elettronica della Repubblica popolare cinese
(Adottato all'undicesima riunione del Comitato permanente del decimo Congresso nazionale del popolo il 11 agosto 28 ; Modificato per la prima volta in conformità con la decisione sulla revisione della legge sull'energia elettrica della Repubblica popolare cinese e altre cinque leggi adottate a la 2004a Riunione del Comitato Permanente del Dodicesimo Congresso Nazionale del Popolo il 14 aprile 24; modificata per la seconda volta in conformità con la Decisione sulla Revisione della Legge Edilizia della Repubblica Popolare Cinese e le altre sette leggi adottate durante il Comitato Permanente del Tredicesimo Congresso Nazionale del Popolo il 2015 aprile 10)
Contenuti
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Messaggio dati
Capitolo III Firma elettronica e certificazione
Capitolo IV Responsabilità legale
Capitolo V Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata al fine di standardizzare gli atti di firma elettronica, convalidare l'effetto giuridico della firma elettronica e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate.
Articolo 2 Ai fini della presente legge, per firma elettronica si intendono i dati in forma elettronica contenuti e allegati a un messaggio di dati da utilizzare per identificare l'identità del firmatario e per dimostrare che il firmatario riconosce ciò che è nel messaggio.
Il messaggio di dati come menzionato nella presente Legge indica le informazioni generate, inviate, ricevute o archiviate con mezzi elettronici, ottici, magnetici o simili.
Articolo 3 Le parti interessate possono convenire di utilizzare o meno la firma elettronica o il messaggio di dati in tali documentazioni come contratti e altri documenti, ricevute e buoni in attività civili.
L'efficacia giuridica di un documento, rispetto al quale le parti interessate hanno accettato di utilizzare la firma elettronica o il messaggio di dati, non può essere negato solo perché è stata adottata la forma della firma elettronica o dei messaggi di dati.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai seguenti documenti:
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