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Legge sul diritto d'autore della Cina (2010)

著作权 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Febbraio 26, 2010

Data effettiva APRILE 01, 2010

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge sul copyright Proprietà intellettuale

Editor / i CJ Observer

Legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese
(Promulgato dal Comitato Permanente del Congresso Nazionale il 26 febbraio 2010 ed entrato in vigore il 1 aprile 2010)
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Copyright
Sezione 1 Proprietari di copyright e loro diritti
Sezione 2 Proprietà del diritto d'autore
Sezione 3 Durata della protezione dei diritti
Sezione 4 Limitazioni ai diritti
Capitolo III Licenza di copyright e contratti di cessione
Capitolo IV Pubblicazione, performance, registrazione audio, registrazione video e trasmissione
Sezione 1 Pubblicazione di libri, giornali e periodici
Sezione 2 Prestazioni
Sezione 3 Registrazioni audio e registrazioni video
Sezione 4 Trasmissione di emittenti radiofoniche o televisive
Capitolo V Responsabilità legali e misure di esecuzione
Capitolo VI Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata, in conformità con la Costituzione, allo scopo di proteggere il diritto d'autore degli autori sulle loro opere letterarie, artistiche e scientifiche e i diritti e gli interessi relativi al diritto d'autore, di incoraggiare la creazione e la diffusione di opere che potrebbero contribuire alla costruzione della civiltà spirituale e materiale socialista e alla promozione dello sviluppo e della prosperità della cultura e della scienza socialiste.
Articolo 2 Le opere di cittadini cinesi, persone giuridiche o altre organizzazioni, pubblicate o meno, godranno del diritto d'autore in conformità con la presente Legge
Qualsiasi opera di uno straniero o apolide che sia idonea a godere del diritto d'autore in virtù di un accordo concluso tra il paese a cui appartiene lo straniero o in cui ha la residenza abituale e la Cina, o in base a un trattato internazionale di cui entrambi i paesi sono parte, deve essere protetti ai sensi della presente legge.
Le opere di stranieri o apolidi pubblicate per la prima volta nel territorio della Repubblica popolare cinese godono di diritto d'autore in conformità con la presente legge.
Qualsiasi lavoro di uno straniero che appartiene a un paese che non ha concluso un accordo con la Cina, o che non è parte di un trattato internazionale con la Cina o di un apolide pubblicato per la prima volta in un paese che è parte di un trattato internazionale con la Cina , o in tale stato membro o non membro, saranno protetti in conformità con la presente legge.
Articolo 3 Ai fini della presente legge, il termine "opere" comprende opere di letteratura, arte, scienze naturali, scienze sociali, tecnologia ingegneristica e simili che sono espresse nelle seguenti forme:
(1) opere scritte;
(2) lavori orali;
(3) opere musicali, drammatiche, quyi ', coreografiche e acrobatiche;
(4) opere d'arte e architettura;
(5) lavori fotografici;
(6) opere cinematografiche e opere create in virtù di un metodo analogo di produzione cinematografica;
(7) disegni di progetti ingegneristici e progetti di prodotti; mappe, schizzi e altri lavori grafici e lavori su modelli;
(8) software per computer;
(9) altri lavori previsti da leggi e regolamenti amministrativi.
Articolo 4 I titolari del diritto d'autore, nell'esercizio del loro diritto d'autore, non violano la Costituzione o le leggi né pregiudicano gli interessi pubblici. Lo Stato vigila e gestisce la pubblicazione o la distribuzione delle opere, a norma di legge.
Articolo 5 La presente legge non si applica a:
(1) leggi; regolamenti; deliberazioni, decisioni e ordinanze di organi dello Stato; altri documenti di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria; e le loro traduzioni ufficiali;
(2) notizie di attualità; e
(3) calendari, tabelle numeriche e forme di uso generale e formule.
Articolo 6 Le norme per la protezione del diritto d'autore nelle espressioni folcloristiche sono stabilite separatamente dal Consiglio di Stato.
Articolo 7 Il dipartimento di amministrazione del diritto d'autore sotto il Consiglio di Stato è responsabile dell'amministrazione nazionale del diritto d'autore. Il dipartimento di amministrazione del diritto d'autore del governo popolare di ogni provincia, regione autonoma e comune direttamente sotto il governo centrale sarà responsabile dell'amministrazione del diritto d'autore nella sua regione amministrativa.
Articolo 8 I titolari del diritto d'autore e i titolari dei diritti relativi al diritto d'autore possono autorizzare un'organizzazione per l'amministrazione collettiva del diritto d'autore ad esercitare il diritto d'autore o qualsiasi diritto relativo al diritto d'autore. Dopo l'autorizzazione, l'organizzazione per l'amministrazione collettiva del diritto d'autore può, a proprio nome, rivendicare il diritto per i titolari del diritto d'autore e per i titolari dei diritti relativi al diritto d'autore, e partecipare, come parte interessata, a contenziosi o arbitrati relativi al diritto d'autore o al diritto d'autore. diritto correlato.
L'organizzazione per l'amministrazione collettiva del diritto d'autore è un'organizzazione senza scopo di lucro. Le disposizioni per le modalità della sua costituzione, i diritti e gli obblighi, la raccolta e la distribuzione dei diritti di licenza per i diritti d'autore e la loro supervisione e amministrazione saranno stabilite separatamente dal Consiglio di Stato.
Capitolo II Copyright
Sezione 1 Proprietari di copyright e loro diritti
Articolo 9 Il termine "titolari dei diritti d'autore" comprende:
(1) autori;
(2) altri cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni che godono del diritto d'autore in conformità con la presente legge.
Articolo 10 Il termine "diritto d'autore" comprende i seguenti diritti della personalità e diritti di proprietà:
(1) il diritto di pubblicazione, cioè il diritto di decidere se mettere un'opera a disposizione del pubblico;
(2) il diritto di paternità, ovvero il diritto di rivendicare la paternità e di far menzionare il nome dell'autore in relazione all'opera;
(3) il diritto di alterazione, cioè il diritto di alterare o autorizzare altri ad alterare il proprio lavoro;
(4) il diritto all'integrità, cioè il diritto di proteggere il proprio lavoro da distorsioni e mutilazioni;
(5) il diritto di riproduzione, ovvero il diritto di produrre una o più copie di un'opera stampando, fotocopiando, litografando, effettuando una registrazione audio o video, duplicando una registrazione o duplicando un'opera fotografica o con qualsiasi altro si intende;
(6) il diritto di distribuzione, ovvero il diritto di mettere a disposizione del pubblico l'originale o le riproduzioni di un'opera mediante vendita o altro trasferimento di proprietà;
(7) il diritto di noleggio, ovvero il diritto di autorizzare, a pagamento, altri a utilizzare temporaneamente opere cinematografiche, opere realizzate in virtù di un metodo di produzione cinematografico analogo e software per computer, ad eccezione di qualsiasi software per computer che non sia il oggetto principale del noleggio;
(8) il diritto di esposizione, cioè il diritto di mostrare pubblicamente l'originale o la riproduzione di un'opera d'arte e fotografia;
(9) il diritto di esecuzione, cioè il diritto di eseguire pubblicamente un'opera e di trasmettere pubblicamente l'esecuzione di un'opera con vari mezzi;
(10) il diritto di mostrare, cioè il diritto di mostrare al pubblico un'opera, di belle arti, fotografia, cinematografia e qualsiasi opera creata con metodi analoghi di produzione cinematografica attraverso proiettori cinematografici, proiettori a soffitto o qualsiasi altro tecnico dispositivi;
(11) pubblica un'opera tramite mezzi senza fili, per comunicare al pubblico un'opera trasmessa tramite filo o mezzi di trasmissione e per comunicare al pubblico un'opera trasmessa tramite un altoparlante o qualsiasi altro strumento analogo utilizzato per trasmettere simboli, suoni o immagini ;
(12) il diritto di comunicazione di informazioni sulle reti, ovvero il diritto di comunicare al pubblico un'opera, tramite fili o mezzi senza fili in modo tale che i membri del pubblico possano accedere a tali opere da un luogo e in un momento scelti individualmente da loro;
(13) il diritto di realizzare un'opera cinematografica, cioè il diritto di fissare un'opera su un supporto mediante la produzione cinematografica o in virtù di un metodo analogo di produzione cinematografica;
(14) il diritto di adattamento, cioè il diritto di modificare un'opera per creare una nuova opera di originalità;
(15) il diritto di traduzione, cioè il diritto di tradurre un'opera in una lingua in un'altra in un'altra lingua;
(16) il diritto di compilazione, cioè il diritto di riunire opere o parti di opere in una nuova opera in ragione della selezione o disposizione; e
(17) qualsiasi altro diritto di cui il titolare del copyright ha diritto.
Un titolare del diritto d'autore può autorizzare un'altra persona ad esercitare i diritti di cui ai precedenti paragrafi da (5) a (17) e ricevere una remunerazione ai sensi di un accordo o della presente Legge.
Un titolare del diritto d'autore può cedere, in tutto o in parte, i diritti di cui ai precedenti paragrafi da (5) a (17) e ricevere una remunerazione ai sensi di un accordo o della presente Legge.
Sezione 2 Proprietà del diritto d'autore
Articolo 11 Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Legge, il diritto d'autore su un'opera appartiene al suo autore.
L'autore di un'opera è il cittadino che ha creato l'Opera.
Quando un'opera è creata secondo l'intenzione e sotto la supervisione e la responsabilità di un'entità giuridica o di un'altra organizzazione, tale entità giuridica o organizzazione sarà considerata l'autore dell'opera.
Il cittadino, persona giuridica o altra organizzazione il cui nome è menzionato in relazione a un'opera, in assenza di prova contraria, sarà considerato l'autore dell'opera.
Articolo 12 Quando un'opera è creata mediante adattamento, traduzione, annotazione o arrangiamento di un'opera preesistente, l'adattatore, il traduttore, l'annotatore o l'arrangiatore godono del diritto d'autore sull'opera così creata, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non pregiudichi il copyright nell'opera originale.
Articolo 13 Se un'opera è creata congiuntamente da due o più coautori, il diritto d'autore sull'opera sarà goduto congiuntamente da tali coautori. La co-paternità non può essere rivendicata da chiunque non abbia partecipato alla creazione dell'opera.
Se un'opera di autore comune può essere separata in parti indipendenti e sfruttata separatamente, ogni coautore avrà diritto al diritto d'autore indipendente nelle parti che ha creato, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non pregiudichi il diritto d'autore nell'opera comune nel complesso.
Articolo 14 Un'opera creata dalla compilazione di più opere, parti di opere, dati che non costituiscono un'opera o altri materiali e che hanno originalità nella selezione o disposizione dei suoi contenuti è un'opera di compilazione. Il diritto d'autore su un'opera di compilazione è goduto dal compilatore, a condizione che l'esercizio di tale diritto d'autore non pregiudichi il diritto d'autore sulle opere preesistenti.
Articolo 15 Il diritto d'autore su un'opera cinematografica e su qualsiasi opera creata con un metodo di produzione di film analogo sarà goduto dal produttore dell'opera, ma lo sceneggiatore, il regista, il cameraman, il paroliere, il compositore e gli altri autori godranno del diritto di paternità nell'opera, e hanno diritto a ricevere una remunerazione ai sensi del contratto concluso con il produttore.
Gli autori della sceneggiatura, delle opere musicali e delle altre opere che sono incorporate in un'opera cinematografica e in un'opera creata in virtù di un metodo di produzione cinematografico analogo e che possono essere sfruttate separatamente hanno il diritto di esercitare il loro diritto d'autore in modo indipendente.
Articolo 16 Un'opera creata da un cittadino nell'adempimento di compiti a lui assegnati da una persona giuridica o da un'altra organizzazione è considerata un'opera creata nel corso del rapporto di lavoro. Il diritto d'autore su tale opera deve essere goduto dall'autore, fatte salve le disposizioni del secondo paragrafo del presente articolo, a condizione che la persona giuridica o altra organizzazione abbia il diritto prioritario di sfruttare l'opera nell'ambito delle sue attività professionali. Durante i due anni successivi al completamento del lavoro, l'autore non può, senza il consenso della persona giuridica o di un'altra organizzazione, autorizzare una terza parte a sfruttare il lavoro allo stesso modo della persona giuridica o di un'altra organizzazione.
In uno qualsiasi dei seguenti casi, l'autore di un'opera creata nel corso del rapporto di lavoro gode del diritto di paternità, mentre la persona giuridica o altra organizzazione gode degli altri diritti inclusi nel diritto d'autore e può premiare l'autore:
(1) disegni di progetti ingegneristici e progetti e mappe di prodotti, software per computer e altri lavori creati nel corso dell'impiego principalmente con il materiale e le risorse tecniche dell'entità giuridica o di un'altra organizzazione e sotto la sua responsabilità;
(2) opere create nel corso di un'attività lavorativa in cui il diritto d'autore è, in conformità con leggi, regolamenti amministrativi o contratti, goduto dalla persona giuridica o altra organizzazione.
Articolo 17 La titolarità del diritto d'autore su un'opera commissionata è concordata in un contratto tra il committente e le parti incaricate. In mancanza di un contratto o di un accordo esplicito nel contratto, il diritto d'autore su tale opera apparterrà alla parte incaricata.
Articolo 18 Il trasferimento della proprietà della copia originale di un'opera d'arte, o di altre opere, non si considera che includa il trasferimento del diritto d'autore su tale opera, a condizione che il diritto di esibire la copia originale di un'opera l'arte deve essere goduta dal proprietario di tale copia originale.
Articolo 19 Quando il diritto d'autore su un'opera appartiene a un cittadino, il diritto di sfruttamento ei diritti di cui all'articolo 10, paragrafi da (5) a (17), della presente legge in relazione all'opera, dopo la sua morte, durante il periodo della protezione prevista dalla presente legge, essere trasferiti in conformità con le disposizioni della legge sulle successioni.
ai sensi degli articoli 0, paragrafi da (5) a (l7), della presente legge, dopo la modifica o la cessazione dello status della persona giuridica o di altra organizzazione, durante il periodo di protezione previsto dalla presente legge, sarà goduto da l'entità giuridica o altra organizzazione successiva che ha rilevato i diritti e gli obblighi della prima o, in assenza di tale entità o altra organizzazione successore, dallo Stato.
Sezione 3 Durata della protezione dei diritti
Articolo 20 I diritti di paternità, alterazione e integrità di un autore sono illimitati nel tempo.
Articolo 21 La durata di protezione del diritto di pubblicazione e dei diritti di cui all'articolo 0, paragrafi da (5) a (17), della presente legge nei confronti di un'opera di un cittadino è la durata dell'autore e cinquanta anni dopo la sua morte, e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la morte dell'autore. Nel caso di un'opera di paternità comune, tale termine scadrà il 31 dicembre del cinquantesimo anno successivo alla morte dell'ultimo autore superstite.
La durata della protezione del diritto di pubblicazione e dei diritti di cui all'articolo 10, paragrafi da (5) a (17), della presente legge in relazione a un'opera il cui diritto d'autore appartiene a una persona giuridica o altra organizzazione o in relazione a un'opera creata nel corso di un rapporto di lavoro in cui la persona giuridica o altra organizzazione gode del diritto d'autore (eccetto il diritto di paternità), ha una durata di cinquant'anni e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione di tale opera, a condizione che qualsiasi lavoro di questo tipo che non sia stato pubblicato entro trent'anni dal completamento della sua creazione non sarà più protetto dalla presente legge.
Il periodo di protezione del diritto di pubblicazione o di protezione del diritto di pubblicazione o dei diritti di cui all'articolo 0, paragrafi da (5) a (17), della presente legge nei confronti di un'opera cinematografica, un'opera creata in virtù di un metodo analogo di produzione di un film o di un lavoro fotografico sarà di cinquanta anni e scadrà il 3l dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione di tale lavoro, a condizione che qualsiasi lavoro di questo tipo che non sia stato pubblicato entro cinquanta anni dal completamento del suo la creazione non sarà più protetta dalla presente legge.
Sezione 4 Limitazioni ai diritti
Articolo 22 Nei seguenti casi, un'opera può essere sfruttata senza il permesso e senza il pagamento di una remunerazione al titolare del copyright, a condizione che siano menzionati il ​​nome dell'autore e il titolo dell'opera e gli altri diritti di cui gode il titolare del copyright. Il titolare del copyright in virtù della presente legge non subirà pregiudizi:
(1) utilizzo di un'opera pubblicata a fini di studio privato, ricerca o auto-intrattenimento dell'utente;
(2) citazione appropriata da un'opera pubblicata nella propria opera a scopo di introduzione o commento a un'opera o dimostrazione di un punto;
(3) riutilizzo o citazione, per qualsiasi motivo inevitabile, di un'opera pubblicata su giornali, periodici, emittenti radiofoniche, televisive o qualsiasi altro mezzo allo scopo di riportare eventi di attualità;
(4) ristampa tramite giornali o periodici, o ritrasmissione da parte di stazioni radio, televisioni o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, di articoli su temi di attualità relativi alla politica, all'economia o alla religione pubblicati da altri giornali, periodici o trasmessi da altre stazioni radio, televisione emittenti o altri mezzi di comunicazione eccetto dove l'autore abbia dichiarato che la ristampa e la ritrasmissione non è consentita;
(5) pubblicazione su giornali o periodici, o trasmissione da parte di stazioni radio, televisioni o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, di un discorso pronunciato in una riunione pubblica, a meno che l'autore non abbia dichiarato che la pubblicazione o la trasmissione non è consentita;
(6) traduzione o riproduzione in piccola quantità di copie di un'opera pubblicata per l'uso da parte di insegnanti o ricercatori scientifici, nell'insegnamento in classe o nella ricerca scientifica, a condizione che la traduzione o la riproduzione non siano pubblicate o distribuite;
(7) utilizzo di un'opera pubblicata, entro i limiti previsti, da un organo statale allo scopo di adempiere ai suoi doveri ufficiali;
(8) riproduzione di un'opera nelle sue collezioni da parte di una biblioteca, un archivio, una sala commemorativa, un museo, una galleria d'arte o un'istituzione simile, ai fini della visualizzazione o della conservazione di una copia dell'opera;
(9) esecuzione gratuita dal vivo di un'opera pubblicata e detta esecuzione non riscuote alcun compenso dai membri del pubblico né paga compensi agli artisti interpreti o esecutori;
(10) copia, disegno, fotografia o registrazione video di un'opera artistica situata o esposta in un luogo pubblico all'aperto;
(11) traduzione di un'opera pubblicata di un cittadino cinese, persona giuridica o qualsiasi altra organizzazione dalla lingua Han in qualsiasi lingua di nazionalità minoritaria per la pubblicazione e la distribuzione all'interno del paese; e
(12) traslitterazione di un'opera pubblicata in Braille e pubblicazione dell'opera così traslitterata.
Le suddette limitazioni ai diritti si applicano anche ai diritti degli editori, artisti interpreti o esecutori, produttori di registrazioni sonore e videoregistrazioni, emittenti radiofoniche e televisive.
Articolo 23 Nella compilazione e pubblicazione di libri di testo per l'attuazione della scuola dell'obbligo di nove anni e del programma educativo nazionale, parti di opere pubblicate, brevi scritti, brani musicali o singole copie di opere pittoriche o fotografiche possono essere raccolte in libri di testo senza autorizzazione dagli autori, salvo il caso in cui gli autori abbiano preventivamente dichiarato non ne è consentito l'uso, con compenso corrisposto secondo la normativa, il nome dell'autore e il titolo dell'opera indicata e fatti salvi gli altri diritti di cui godono i titolari dei diritti d'autore secondo questa legge.
Le suddette limitazioni ai diritti si applicano anche ai diritti degli editori, artisti interpreti o esecutori, produttori di registrazioni sonore e videoregistrazioni, emittenti radiofoniche e televisive.
Capitolo III Licenza di copyright e contratti di cessione
Articolo 24 Fatte salve le disposizioni della presente legge in base alle quali non è necessaria alcuna autorizzazione, chiunque sfrutti un'opera creata da altri deve stipulare un contratto con o altrimenti ottenere l'autorizzazione dal titolare del copyright.
Un contratto di licenza deve includere le seguenti clausole di base:
(1) la categoria del diritto concesso in licenza per lo sfruttamento dell'opera coperta dalla licenza;
(2) la natura esclusiva o non esclusiva del diritto di sfruttare l'opera coperta dalla licenza;
(3) l'area geografica e la durata della licenza;
(4) il livello di remunerazione e il metodo di pagamento;
(5) la responsabilità in caso di violazione del contratto; e
(6) qualsiasi altra questione ritenuta necessaria dalle parti contraenti.
Articolo 25 L'assegnazione di un diritto di cui all'articolo 10, paragrafi da (5) a (17), della presente legge richiede la conclusione di un contratto per iscritto.
Un contratto di cessione deve includere le seguenti clausole di base:
(1) titolo dell'opera;
(2) categoria e area geografica del diritto assegnato;
(3) prezzo di assegnazione;
(4) data e modalità di pagamento del prezzo di assegnazione;
(5) responsabilità per inadempimento del contratto; e
(6) qualsiasi altra questione ritenuta necessaria dalle parti contraenti.
Articolo 26 In caso di pegno sul diritto d'autore, il creditore e il creditore devono registrare il pegno in questione presso il dipartimento di amministrazione del diritto d'autore sotto il Consiglio di Stato.
Articolo 27 L'altra parte non potrà, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, esercitare alcun diritto che il titolare del diritto d'autore non abbia espressamente concesso in licenza o assegnato nel contratto di licenza e cessione.
Articolo 28 Il livello di remunerazione per lo sfruttamento di un'opera può essere fissato dagli interessati o può essere corrisposto secondo lo standard stabilito dal dipartimento di amministrazione del diritto d'autore sotto il Consiglio di Stato in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati. Ove le parti interessate non lo abbiano espressamente fissato, il compenso può essere corrisposto anche secondo lo standard stabilito dal dipartimento di amministrazione del diritto d'autore sotto il Consiglio di Stato in collaborazione con gli altri servizi interessati.
Articolo 29 Gli editori, artisti interpreti o esecutori, produttori di registrazioni sonore e videoregistrazioni, emittenti radiofoniche, televisive e altri enti che o che abbiano ottenuto, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente Legge, il diritto di sfruttare il diritto d'autore altrui, non pregiudicano la i diritti di paternità, alterazione o integrità degli autori o il loro diritto alla remunerazione.
Capitolo IV Pubblicazione, performance, registrazione audio, registrazione video e trasmissione
Sezione 1 Pubblicazione di libri, giornali e periodici
Articolo 30 L'editore di libri che pubblica un libro stipula un contratto di pubblicazione con il titolare del diritto d'autore e ne paga un compenso.
Articolo 31 Un editore di libri ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera consegnatagli dal titolare del diritto d'autore per la pubblicazione. Il diritto esclusivo di pubblicare un'opera di cui gode l'editore del libro specificato nel contratto è protetto dalla legge e l'opera non può essere pubblicata da altri.
Articolo 32 Il titolare del diritto d'autore deve consegnare l'opera entro il termine specificato nel contratto. L'editore del libro pubblicherà l'opera secondo i requisiti di qualità ed entro i termini specificati nel contratto.
L'editore del libro si assume la responsabilità civile di cui all'articolo 53 della presente legge se omette di pubblicare l'opera entro il termine specificato nel contratto.
L'editore del libro deve notificare e pagare un compenso al proprietario del copyright quando il lavoro deve essere ristampato o ripubblicato. Se l'editore rifiuta di ristampare o ripubblicare l'opera quando le scorte del libro sono esaurite, il titolare del copyright avrà il diritto di interrompere il contrasto.
Articolo 33 Qualora un titolare del diritto d'autore abbia sottoposto il manoscritto della sua opera a un quotidiano o ad un editore periodico per la pubblicazione e non abbia ricevuto, entro 15 giorni dall'editore del giornale o entro 30 giorni dall'editore del periodico, il conteggio dalla data di presentazione del il manoscritto, qualsiasi notifica della decisione di detto editore di pubblicare l'opera, il titolare del copyright può sottoporre il manoscritto della stessa opera a un altro giornale o editore periodico per la pubblicazione, a meno che le due parti non abbiano concordato diversamente.
Ad eccezione dei casi in cui il titolare del copyright abbia dichiarato che la ristampa o l'estrazione non è consentita, altri editori di giornali o periodici possono, dopo la pubblicazione dell'opera da parte di un quotidiano o periodico, ristampare il lavoro o stamparne un abstract o stamparlo come materiale di riferimento, ma tali altri editori pagheranno una remunerazione al proprietario del copyright come prescritto dalle normative.
Articolo 34 Un editore di libri può modificare o abbreviare un'opera con il permesso del proprietario del copyright.
Un giornale o un editore periodico può apportare modifiche editoriali e abbreviazioni in un'opera, ma non può apportare modifiche al contenuto dell'opera a meno che non sia stato ottenuto il permesso dall'autore.
Articolo 35 Quando si pubblicano opere create mediante adattamento, traduzione, annotazione, arrangiamento o compilazione di opere preesistenti, l'editore deve avere il permesso e pagare un compenso ai titolari del diritto d'autore sulle opere create mediante adattamento, traduzione, annotazione, arrangiamento o compilazione e i titolari del diritto d'autore sulle opere originali.
Articolo 36 Un editore ha il diritto di concedere in licenza o vietare a qualsiasi altra persona di utilizzare la disposizione tipografica di libri o periodici che ha pubblicato.
La durata della protezione del diritto di cui al comma precedente è di dieci anni e scade il 3l dicembre del decimo anno successivo alla prima pubblicazione dei libri o periodici secondo la disposizione tipografica.
Sezione 2 Prestazioni
Articolo 37 Un esecutore (un singolo artista o un ente di spettacolo) che per una performance sfrutta un'opera creata da un'altra persona deve ottenere il permesso e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore. Se un organizzatore di spettacoli organizza uno spettacolo, l'Organizzatore deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del copyright.
Quando si sfruttano, per l'esecuzione, opere create mediante adattamento, traduzione, annotazione, arrangiamento o compilazione di opere preesistenti, l'esecutore deve avere il permesso e pagare una remunerazione ai titolari del diritto d'autore sulle opere create mediante adattamento, traduzione, annotazione, arrangiamento o compilazione e i titolari del diritto d'autore sulle opere originali.
Articolo 38 L'esecutore, in relazione alla sua esecuzione, gode del diritto:
(2) per rivendicare la nave esecutore;
(2) per proteggere l'immagine inerente alla sua performance dalla distorsione;
(3) autorizzare altri a effettuare trasmissioni in diretta e la trasmissione pubblica della sua performance e di ricevere una remunerazione;
(4) autorizzare altri a fare registrazioni sonore e registrazioni video, e quindi ricevere una remunerazione;
(5) autorizzare altri a riprodurre o distribuire registrazioni sonore e registrazioni video che incorporano la sua performance e quindi ricevere una remunerazione; e
(6) autorizzare altri a comunicare la propria prestazione al pubblico su rete informativa, e quindi a ricevere un compenso.
La persona così autorizzata che sfrutta l'opera nel modo di cui ai precedenti paragrafi da (3) a (6) deve ottenere il permesso e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore.
Articolo 39 La durata di protezione dei diritti di cui all'articolo 37, commi (1) e (2), della presente legge non è soggetta ad alcuna limitazione.
Il periodo di protezione dei diritti previsti dall'articolo 37, paragrafi da (3) a (6), della presente legge è di cinquanta anni e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo l'esecuzione della prestazione.
Sezione 3 Registrazioni audio e registrazioni video
una registrazione audio o video, sfrutta un'opera creata da un'altra persona, deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del copyright.
Un produttore di registrazioni audio o videoregistrazioni che sfrutta un'opera creata mediante adattamento, traduzione, annotazione o arrangiamento di un'opera preesistente deve ottenere l'autorizzazione e pagare una remunerazione al titolare del diritto d'autore per l'opera creata mediante adattamento, traduzione, annotazione. o disposizione e al proprietario del copyright dell'opera originale.
Un produttore di registrazioni audio che sfrutta un'opera musicale che un'altra persona ha debitamente trasformato in una registrazione audio per produrre registrazioni audio, non può ottenere il permesso da, ma deve pagare una remunerazione al proprietario del copyright come prescritto dalle normative, tale Opera non deve essere sfruttata laddove il titolare del copyright ha dichiarato che tale sfruttamento non è consentito.
Articolo 41 Quando produce registrazioni sonore o registrazioni video, il produttore conclude un contratto con gli artisti interpreti o esecutori e paga un compenso agli artisti interpreti o esecutori.
Articolo 42 Un produttore di registrazioni sonore o videoregistrazioni ha il diritto di autorizzare altri a riprodurre, distribuire, noleggiare e comunicare al pubblico su una rete di informazione tali registrazioni sonore o videoregistrazioni e il diritto di ottenere quindi un compenso. Il periodo di protezione di tali diritti sarà di cinquant'anni e scadrà il 3 dicembre del cinquantesimo anno successivo alla prima produzione della registrazione.
Chiunque sia autorizzato a riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico su una rete di informazione una registrazione audio o video deve anche ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del copyright e all'esecutore come previsto dalla normativa.
Sezione 4 Trasmissione di emittenti radiofoniche o televisive
Articolo 43 Un'emittente radiofonica o televisiva che trasmette un'opera inedita creata da un'altra persona deve ottenere l'autorizzazione e pagare un compenso al titolare del diritto d'autore.
Una stazione radio o una stazione televisiva che trasmette un'opera pubblicata creata da un'altra persona non ha bisogno di un'autorizzazione da parte del titolare del copyright, ma deve pagare un compenso.
Articolo 44 Un'emittente radiofonica o televisiva che trasmette una registrazione audio pubblicata non necessita di un'autorizzazione da parte del titolare del copyright, ma deve corrispondere un compenso, salvo che le parti interessate abbiano convenuto diversamente. Le modalità specifiche per trattare la materia sono stabilite dal Consiglio di Stato.
Articolo 45 Un'emittente radiofonica o televisiva ha il diritto di vietare i seguenti atti senza autorizzazione:
(1) ritrasmettere la propria trasmissione radiofonica o televisiva; e
(2) per fissare la trasmissione del proprio programma radiofonico o televisivo su un supporto per registrazioni audio o video e per riprodurre il supporto per registrazioni audio o video.
Il periodo di protezione del diritto di cui al comma precedente è di cinquanta anni e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno successivo alla prima trasmissione del programma radiofonico o televisivo.
Articolo 46 Un'emittente televisiva che trasmette un'opera cinematografica, un'opera creata in virtù di un analogo metodo di produzione cinematografica o un'opera video grafica prodotta da un'altra persona deve ottenere l'autorizzazione e corrispondere un compenso al produttore della grafica cinematografica o video lavoro; l'emittente che trasmette un'opera video grafica prodotta da un'altra persona deve ottenere il permesso e pagare un compenso al titolare del copyright.
Capitolo V Responsabilità legali e misure di esecuzione
Articolo 47 Chiunque commetta uno dei seguenti atti di violazione è responsabile civile per i rimedi quali la cessazione dell'atto illecito, l'eliminazione degli effetti dell'atto, la presentazione di scuse o il risarcimento dei danni, a seconda delle circostanze:
(1) pubblicare un'opera senza l'autorizzazione del proprietario del copyright;
(2) pubblicare un'opera di paternità congiunta come opera creata esclusivamente da se stessi, senza il permesso degli altri coautori;
(3) avere il proprio nome menzionato in relazione a un'opera creata da un altro, al fine di cercare fama e guadagno personale, dove non si è preso parte alla creazione dell'opera;
(4) distorcere o mutilare un'opera creata da un altro;
(5) plagio di un'opera di un'altra persona;
(6) sfruttamento mediante mostra, produzione cinematografica o qualsiasi metodo analogo di produzione cinematografica, o mediante adattamento, traduzione, annotazione o altri mezzi, senza l'autorizzazione del titolare del copyright, salvo diversa disposizione della presente Legge;
(7) sfruttare un lavoro creato da un'altra persona senza pagare una retribuzione come prescritto dalla normativa;
(8) la riproduzione di un'opera, una registrazione audio o video, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore di un'opera cinematografica, un'opera creata in virtù di un metodo analogo di produzione cinematografica, software per computer, registrazione audio o registrazione video o il proprietario di un diritto relativo al copyright se non diversamente previsto dalla presente legge;
(9) sfruttare la disposizione tipografica di un libro o periodico senza il permesso dell'editore.
(10) trasmettere in diretta una performance o comunicare la performance dal vivo al pubblico, o registrare la sua performance senza il permesso del performer; o
(11) commettere qualsiasi altro atto di violazione del diritto d'autore e di altri diritti e interessi relativi al diritto d'autore.
Articolo 48 Chiunque commetta uno dei seguenti atti di violazione è responsabile civile per i rimedi quali la cessazione dell'atto contraffatto, l'eliminazione degli effetti dell'atto, la presentazione di scuse o il pagamento dei danni, a seconda delle circostanze 'e può, inoltre, essere sottoposto da un dipartimento amministrativo del diritto d'autore a sanzioni amministrative quali la cessazione dell'atto illecito, la confisca di proventi illeciti derivanti dall'azione, la confisca e la distruzione di riproduzioni che violano e l'imposizione di una multa; se le circostanze sono gravi, il dipartimento di amministrazione del copyright può anche confiscare i materiali, gli strumenti e le attrezzature utilizzati principalmente per eseguire le riproduzioni in violazione; e se l'atto costituisce un reato, l'autore della violazione deve essere perseguito per la sua responsabilità penale:
(1) riprodurre, distribuire, eseguire, mostrare, trasmettere, compilare o comunicare al pubblico su una rete di informazioni un'opera creata da un'altra persona, senza l'autorizzazione del titolare del copyright, salvo diversa disposizione della presente Legge;
(2) pubblicare un libro in cui il diritto esclusivo di pubblicazione appartiene a un'altra persona;
(3) riprodurre e distribuire una registrazione audio o video di un'esibizione, o comunicare al pubblico la sua performance su una rete di informazioni senza l'autorizzazione dell'interprete, salvo diversamente previsto dalla Legge;
(4) riprodurre e distribuire o comunicare al pubblico su una rete di informazione una registrazione audio o video prodotta da un'altra persona, senza l'autorizzazione del produttore, salvo diversa disposizione di legge;
(5) trasmettere e riprodurre un programma radiofonico o televisivo prodotto da una stazione radiofonica o televisiva senza l'autorizzazione dell'emittente radiofonica o televisiva, salvo diversa disposizione della presente Legge;
(6) eludere intenzionalmente o distruggere le misure tecnologiche adottate da un titolare del diritto per proteggere il diritto d'autore o i diritti relativi al diritto d'autore nella sua opera, registrazione audio o registrazione video, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o del titolare del diritto d'autore diritti, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento amministrativo;
(7) eliminare o alterare intenzionalmente le informazioni di gestione elettronica dei diritti di un'opera, una registrazione audio o una registrazione video, senza l'autorizzazione del proprietario del copyright o del proprietario di un diritto relativo al copyright, salvo diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti amministrativi; o
(8) produrre o vendere un'opera in cui la firma di un altro è contraffatta.
Articolo 49 In caso di violazione di un diritto d'autore o di un diritto relativo al diritto d'autore, l'autore della violazione deve risarcire il pregiudizio effettivamente subito dal titolare del diritto; qualora il danno effettivo sia difficile da calcolare, il risarcimento del danno sarà corrisposto sulla base del reddito illecito dell'autore della violazione. L'importo del risarcimento comprende anche le commissioni adeguate pagate dal titolare del diritto per porre fine all'atto illecito.
Laddove non sia possibile determinare l'effettivo pregiudizio o il reddito illecito del titolare del diritto, il Tribunale del popolo giudicherà i danni non superiori a RMB 500, 00 a seconda delle circostanze dell'atto illecito.
Articolo 50 Titolare del diritto d'autore o titolare di un diritto relativo al diritto d'autore che dispone di prove per stabilire che un'altra persona sta commettendo o commetterà un atto di violazione dei suoi diritti, che potrebbe causare un danno irreparabile ai suoi legittimi diritti e interessi se l'azione non viene interrotta immediatamente, può rivolgersi al Tribunale del Popolo per disporre la cessazione del relativo atto e per l'adozione dei provvedimenti di conservazione dei beni prima di avviare un'azione legale.
Le disposizioni degli articoli da 93 a 96 e 99 della legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese si applicano quando il tribunale del popolo tratta l'istanza di cui al paragrafo precedente.
Articolo 51 Al fine di prevenire un atto di violazione e nella circostanza in cui le prove potrebbero andare perse o è difficile da ottenere in seguito, il titolare del diritto d'autore o il titolare di un diritto relativo al diritto d'autore può chiedere al tribunale del popolo la conservazione delle prove prima di avviare azioni legali.
Il tribunale del popolo deve prendere la decisione entro quarantotto ore dall'accettazione della domanda; le misure di conservazione devono essere prese senza indugio se si decide di farlo.
Il tribunale del popolo può ordinare al ricorrente di fornire una fideiussione, se quest'ultimo non lo fa, il tribunale respinge la domanda.
Se il richiedente non intende avviare un'azione legale entro quindici giorni dall'adozione delle misure di conservazione da parte del Tribunale del popolo, quest'ultimo pone fine alle misure di conservazione.
Articolo 52 Il tribunale del popolo adito in una causa può confiscare il reddito illegale, le riproduzioni in violazione e i materiali utilizzati per commettere l'atto illegale di violazione del diritto d'autore o dei diritti relativi al diritto d'autore.
Articolo 53 L'editore o il produttore di una riproduzione che non può provare che la sua pubblicazione o produzione è stata autorizzata, il distributore di una riproduzione o il locatario della riproduzione di un'opera cinematografica, un'opera creata in virtù di un metodo di produzione cinematografico analogo, Il software per computer, la registrazione del suono o la registrazione video che non è in grado di provare che la sua riproduzione distribuita o noleggiata proviene da una fonte lecita, si assume la responsabilità legale.
Articolo 54 Una parte che non adempie ai propri obblighi contrattuali, o li esegue in modo non conforme alle condizioni concordate del contratto, assume la responsabilità civile in conformità con le disposizioni pertinenti dei Principi generali del diritto civile di la Repubblica popolare cinese, il diritto contrattuale della Repubblica popolare cinese e altre leggi e regolamenti pertinenti.
Articolo 55 Una controversia sul diritto d'autore può essere risolta mediante mediazione. Può anche essere sottoposto ad arbitrato a un organo arbitrale sul diritto d'autore in virtù di una convenzione arbitrale scritta conclusa tra le parti o in base alla clausola compromissoria del contratto.
Qualsiasi parte può avviare un procedimento direttamente presso il Tribunale del popolo in assenza di una convenzione arbitrale scritta o in assenza di una clausola compromissoria nel contratto.
Articolo 56 Qualsiasi parte che non sia soddisfatta di una sanzione amministrativa può avviare un procedimento dinanzi al tribunale del popolo entro tre mesi dalla data di ricezione della decisione scritta sulla sanzione. Se una parte non avvia procedimenti legali né attua la decisione entro il termine, il dipartimento di amministrazione dei diritti d'autore interessato può presentare domanda al tribunale del popolo per l'applicazione.
Capitolo VI Disposizioni complementari
Articolo 57 Ai fini della presente legge, i termini "zhuzuoquan (著作权)" sono "banquan (版权)".
L'articolo 58 "pubblicazione" di cui all'articolo 2 della presente legge significa la riproduzione e la distribuzione di un'opera.
Articolo 59 I regolamenti per la protezione del software per computer e il diritto di comunicazione delle informazioni in rete sono stabiliti separatamente dal Consiglio di Stato.
Articolo 60 I diritti dei titolari dei diritti d'autore, editori, artisti interpreti o esecutori, produttori di registrazioni sonore e videoregistrazioni, emittenti radiofoniche ed emittenti televisive previsti dalla presente Legge, il cui termine di protezione specificato nella presente Legge non è ancora scaduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge, saranno protetti in conformità con la presente legge.
Eventuali violazioni del diritto d'autore e dei diritti relativi al diritto d'autore o violazioni del contratto commesse prima dell'entrata in vigore della presente Legge saranno trattate in base ai regolamenti o alle politiche pertinenti in vigore al momento in cui l'atto è stato commesso.
Articolo 61 La presente legge entra in vigore il 1 giugno 1991.