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Legge anti-sanzioni estere della Cina (2021)

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Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione 10 giugno 2021

Data effettiva 10 giugno 2021

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge sugli stranieri Legge internazionale

Editor / i Huang Yanling

La legge anti-sanzioni estere della Repubblica popolare cinese è stata promulgata il 10 giugno 2021. Ci sono 16 articoli in totale. La legge mira a salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dello Stato e a proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi.

I punti chiave sono i seguenti:

1. Le autorità competenti del Consiglio di Stato possono decidere di includere nell'Elenco delle contromisure le persone e le organizzazioni che hanno partecipato, direttamente o indirettamente, alla formulazione, determinazione e attuazione di misure discriminatorie restrittive. Il Consiglio di Stato può anche adottare contromisure nei confronti delle persone e delle organizzazioni come di seguito indicate: (1) il coniuge ei parenti stretti delle persone elencate nell'elenco delle contromisure; (2) dirigenti senior o effettivi controllori delle organizzazioni elencate nell'elenco delle contromisure; (3) organizzazioni in cui le persone elencate nell'elenco delle contromisure fungono da dirigenti senior; e (4) organizzazioni con individui e organizzazioni elencati nell'Elenco delle contromisure che controllano o partecipano effettivamente alla loro istituzione o operazione.

2. Le autorità competenti del Consiglio di Stato possono, secondo le rispettive responsabilità e compiti, decidere di adottare una o più delle seguenti misure nei confronti delle persone e delle organizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge alla luce della situazione reale : (1) rifiuto del rilascio del visto, rifiuto di ingresso, cancellazione del visto o espulsione; (2) sequestro, sequestro o congelamento di beni mobili, immobili e altri tipi di beni nel territorio della Cina; (3) vietare o limitare le organizzazioni e gli individui nel territorio della Cina a condurre transazioni o attività di cooperazione rilevanti con loro; e (4) altre misure necessarie.

3. La determinazione, la sospensione, la modifica o la cancellazione dell'Elenco delle Contromisure e delle contromisure è comunicata con provvedimento del Ministero degli Affari Esteri o di altre competenti autorità del Consiglio di Stato.

4.Nessuna organizzazione o individuo può implementare o assistere nell'attuazione di misure discriminatorie restrittive adottate da paesi stranieri nei confronti di cittadini e organizzazioni cinesi. Qualora un'organizzazione o un individuo violi tale disposizione e violi i legittimi diritti e interessi di un cittadino o organizzazione cinese, il cittadino o l'organizzazione cinese può intentare un'azione dinanzi al tribunale del popolo in conformità con la legge, chiedendo di fermare la violazione e di risarcire le perdite.

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