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Legge sulle statistiche della Cina (2009)

统计 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione 27 giugno 2009

Data effettiva Gennaio 01, 2010

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Pubblica Amministrazione

Editor / i CJ Observer

Legge sulle statistiche della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla terza riunione del comitato permanente del sesto congresso nazionale del popolo l'3 dicembre 8, modificato alla 1983a riunione del comitato permanente dell'ottavo congresso nazionale del popolo in conformità con la decisione sulla revisione della legge sulle statistiche del popolo Repubblica di Cina adottata il 19 maggio 15 e rivista alla nona riunione del Comitato permanente dell'undicesimo Congresso nazionale del popolo il 1996 giugno 9)
Contenuti
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Amministrazione delle indagini statistiche
Capitolo III Amministrazione e pubblicazione di dati statistici
Capitolo IV Istituzioni statistiche e statistici
Capitolo V Supervisione ed esame
Capitolo VI Responsabilità legale
Capitolo VII Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata allo scopo di organizzare il lavoro statistico in modo scientifico ed efficace, garantendo l'autenticità, l'accuratezza, la completezza e la tempestività dei dati statistici, mettendo in gioco l'importante ruolo della statistica nella comprensione della condizione e della forza effettiva dello Stato così come nel servire lo sviluppo economico e sociale e promuovere il regolare progresso della modernizzazione socialista.
Articolo 2 Questa legge è applicabile alle attività statistiche organizzate e svolte dai governi popolari a tutti i livelli e dalle istituzioni statistiche e dai dipartimenti competenti sotto i governi popolari a livello di contea o superiore.
Il compito fondamentale del lavoro statistico è indagare e analizzare statisticamente lo sviluppo economico e sociale, fornire dati e consigli statistici e esercitare una supervisione statistica.
Articolo 3 Lo Stato istituirà un sistema statistico centralizzato e unificato, con una struttura amministrativa statistica sotto una direzione unificata e con ogni livello che si assuma la responsabilità del proprio lavoro.
Articolo 4 Il Consiglio di Stato, i governi popolari locali a tutti i livelli e tutti i dipartimenti interessati rafforzano l'organizzazione e la direzione del lavoro statistico e forniscono le garanzie necessarie per il lavoro statistico.
Articolo 5 Lo Stato rafforzerà la ricerca scientifica statistica, migliorerà il sistema scientifico per gli indicatori statistici e migliorerà costantemente il metodo di indagine statistica al fine di rendere le statistiche più scientifiche.
Lo Stato, in modo pianificato, rafforzerà la costruzione di informazioni statistiche e promuoverà le tecniche di raccolta, elaborazione, trasmissione, condivisione e archiviazione delle informazioni statistiche, nonché l'istituzione di un sistema di database statistico modernizzato.
Articolo 6 Gli istituti di statistica e gli statistici esercitano, in modo indipendente e senza interferenze, le loro funzioni e poteri in materia di indagini statistiche, rapporti statistici e controllo statistico in conformità con le disposizioni della presente legge.
Le personalità di spicco dei governi popolari locali a tutti i livelli, le istituzioni statistiche oi dipartimenti competenti dei governi popolari o qualsiasi entità non possono, senza autorizzazione, modificare i dati statistici legalmente raccolti e ordinati dalle istituzioni statistiche e dagli statistici. Tali personalità di spicco non devono, in alcun modo, richiedere agli istituti di statistica, agli statistici o ad altre istituzioni o persone di falsificare o manomettere i dati statistici, né di ritorsioni contro gli statistici che svolgono le loro funzioni in conformità con la legge o che rifiutano o si oppongono a qualsiasi atto statistico illegale. .
Articolo 7 Gli organi dello Stato, le imprese, le istituzioni pubbliche e altre organizzazioni, le imprese individuali e le persone sotto indagine statistica devono, in conformità con la presente Legge e le disposizioni pertinenti dello Stato, fornire dati autentici, accurati e completi necessari per le indagini statistiche in un modo tempestivo. Non forniscono dati statistici falsi o incompleti, non rinviano la comunicazione di dati statistici o si rifiutano di trasmettere dati statistici.
Articolo 8 Il lavoro statistico è soggetto al controllo pubblico. Qualsiasi entità o individuo ha il diritto di segnalare attività illegali nel lavoro statistico, come frode e inganno. Qualsiasi entità o individuo che abbia reso un servizio meritorio segnalando tali attività deve essere lodato e ricompensato.
Articolo 9 Gli istituti di statistica e gli statistici mantengono riservati i segreti di Stato, i segreti commerciali e le informazioni individuali apprese nel corso del lavoro statistico.
Articolo 10 Nessuna entità o individuo può richiedere titoli d'onore, vantaggi materiali o promozione del lavoro facendo uso di dati statistici falsi.
Capitolo II Amministrazione delle indagini statistiche
Articolo 11 I progetti di indagine statistica comprendono progetti di indagini statistiche statali, indagini statistiche dipartimentali e indagini statistiche locali.
Per progetti statistici di indagine statistica si intendono progetti di indagine statistica in determinate condizioni di base in tutto il paese. Per progetti di indagine statistica dipartimentale si intendono i progetti di indagine statistica specializzata realizzati dai servizi competenti del Consiglio di Stato. Per progetti di indagine statistica locale si intendono i progetti di indagine statistica locale condotti dai governi popolari a livello di contea o superiore e dai loro dipartimenti.
I progetti di indagine statistica statale, dipartimentale e locale devono essere esplicitamente suddivisi nelle loro funzioni. Devono collegarsi ma non sovrapporsi.
Articolo 12 I progetti di indagine statistica statale devono essere formulati dall'Ufficio nazionale di statistica in modo indipendente o congiuntamente con i servizi competenti del Consiglio di Stato e devono essere segnalati al Consiglio di Stato per l'archiviazione. Tutti i progetti importanti di indagini statistiche statali devono essere segnalati al Consiglio di Stato per esame e approvazione.
I progetti di indagine statistica dipartimentale saranno formulati dai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato. Se l'obiettivo oggetto di indagine statistica rientra nella giurisdizione del dipartimento competente, il progetto dello stesso deve essere segnalato all'Ufficio nazionale di statistica per l'archiviazione; se l'obiettivo oggetto di indagine statistica è al di fuori della giurisdizione del dipartimento competente, il progetto dello stesso deve essere segnalato all'Ufficio nazionale di statistica per esame e approvazione.
I progetti di indagine statistica locale devono essere formulati separatamente dalle istituzioni statistiche o dai dipartimenti competenti dei governi popolari locali a livello di contea o superiore o congiuntamente. Se un progetto di indagine statistica è formulato dall'istituto di statistica del governo popolare a livello provinciale in modo indipendente o congiuntamente con altri dipartimenti competenti, il progetto deve essere segnalato all'Ufficio nazionale di statistica per esame e approvazione. Se un progetto di indagine statistica è formulato dall'istituto di statistica del governo popolare al di sotto del livello provinciale in modo indipendente o congiuntamente con altri dipartimenti competenti, il progetto deve essere segnalato all'istituto di statistica del governo popolare a livello provinciale per esame e approvazione. Se un progetto di indagine statistica è formulato dai dipartimenti competenti del governo popolare a livello di contea o superiore, il progetto deve essere segnalato all'istituto di statistica del governo popolare allo stesso livello per esame e approvazione.
Articolo 13 L'autorità competente incaricata dell'esame e dell'approvazione dei progetti di indagine statistica esamina se un progetto di indagine statistica è necessario, fattibile e scientifico. Se un progetto soddisfa i requisiti di legge, l'autorità concede un'approvazione per iscritto e la pubblica; se un progetto non soddisfa i requisiti di legge, l'autorità deve prendere una decisione di disapprovazione per iscritto e indicarne i motivi.
Articolo 14 Il sistema di indagine statistica per un progetto di indagine statistica è stabilito durante la formulazione del progetto. Il progetto di indagine deve essere comunicato insieme al sistema di indagine per esame e approvazione o per archiviazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente documento.
Un sistema di indagine statistica specifica lo scopo, i contenuti, i metodi e l'obiettivo dell'indagine, i metodi di organizzazione dell'indagine, i moduli di indagine, la presentazione e la pubblicazione di dati statistici, ecc.
Un'indagine statistica è organizzata e attuata conformemente al proprio sistema di indagine statistica. Qualsiasi modifica al contenuto di un sistema di indagine statistica deve essere comunicata all'autorità di esame e di approvazione originale per l'approvazione o all'autorità di deposito originale per l'archiviazione.
Articolo 15 I questionari statistici indicano il numero, l'ufficio di progettazione, il numero del documento di approvazione o di deposito, il periodo di validità e altri marchi.
Se un questionario statistico non reca le indicazioni specificate nel paragrafo precedente o supera il periodo di validità, l'ente o l'individuo oggetto di indagine statistica ha il diritto di rifiutarsi di compilare il questionario e l'istituto di statistica competente del governo popolare o superiore il livello di contea emetterà un ordine di sospendere le pertinenti attività di indagine statistica in conformità con la legge.
Articolo 16 La raccolta e lo smistamento dei dati statistici sono condotti sulla base di indagini generali cicliche, principalmente attraverso indagini campionarie regolari e integrate dall'uso completo di indagini generali, indagini principali o altri mezzi, e facendo pieno uso di registri amministrativi e altri materiali.
Importanti indagini generali sulle condizioni nazionali e sulla forza nazionale devono, sotto la guida unificata del Consiglio di Stato, essere organizzate dal Consiglio di Stato e dai governi popolari locali e attuate congiuntamente dalle istituzioni statistiche e dai dipartimenti competenti.
Articolo 17 Lo Stato formulerà standard statistici uniformi per garantire la standardizzazione delle definizioni di elementi statistici, metodi di calcolo, cataloghi di classificazione, moduli di indagine e codifica statistica, ecc., Impiegati nelle indagini statistiche.
Gli standard statistici statali devono essere formulati dall'Ufficio nazionale di statistica o congiuntamente dall'Ufficio nazionale di statistica e dal dipartimento incaricato della standardizzazione sotto il Consiglio di Stato.
I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato possono formulare standard statistici dipartimentali supplementari e sottoporli all'Ufficio nazionale di statistica per esame e approvazione. Nessuno standard statistico dipartimentale può entrare in conflitto con gli standard statistici statali.
Articolo 18 Le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore possono, in base alle esigenze del proprio lavoro statistico, incoraggiare entità o individui sottoposti a indagine statistica a presentare dati statistici tramite una rete di computer.
Articolo 19 Le spese necessarie per svolgere il lavoro statistico devono essere incluse dai governi popolari al livello di contea o superiore nei bilanci finanziari.
Le spese necessarie per lo svolgimento di importanti indagini generali sulle condizioni nazionali e sulla forza nazionale saranno sostenute congiuntamente dal Consiglio di Stato e dai governi popolari locali competenti. Tali spese devono essere elencate nel bilancio finanziario dell'anno pertinente e assegnate nei tempi previsti per garantire che siano in atto quando necessario.
Capitolo III Amministrazione e pubblicazione di dati statistici
Articolo 20 Le istituzioni statistiche e i dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore e i governi popolari dei comuni e delle città stabiliscono, in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato, un sistema per la conservazione e la gestione dei dati statistici e un meccanismo solido. per la condivisione di informazioni statistiche.
Articolo 21 Organi statali, imprese, istituzioni pubbliche e altre organizzazioni sotto indagine statistica, in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato, istituiscono registri statistici e registri statistici e stabiliscono e migliorano un sistema di gestione per la revisione, la firma e la consegna. e l'archiviazione dei dati statistici.
Le persone responsabili della revisione o della firma dei dati statistici sono responsabili dell'autenticità, dell'accuratezza e della completezza dei dati statistici da loro revisionati o firmati.
Articolo 22 I dipartimenti competenti del governo popolare a livello di contea o superiore forniranno tempestivamente all'istituto statistico del governo popolare allo stesso livello le registrazioni amministrative necessarie per svolgere il lavoro statistico pertinente e il materiale finanziario e fiscale e altro materiale necessario per eseguire la contabilità economica nazionale e, in conformità con le disposizioni del sistema di indagine statistica, presentare tempestivamente all'istituto statistico del governo popolare i materiali pertinenti ottenuti attraverso l'indagine statistica che organizza e trasporta su.
L'istituto statistico del governo popolare a livello di contea o superiore fornirà senza indugio ai dipartimenti competenti del governo popolare allo stesso livello i dati statistici pertinenti.
Articolo 23 L'istituto statistico del governo popolare a livello di contea o superiore, in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato, pubblica regolarmente dati statistici.
I dati statistici pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica sono i dati statistici nazionali standard.
Articolo 24 Tutti i dati statistici ottenuti dai dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore mediante indagini statistiche saranno pubblicati da detti dipartimenti in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato.
Articolo 25 Nessuna entità o individuo deve fornire o divulgare alcun materiale ottenuto in un'indagine statistica che possa identificare o dedurre l'identità di un singolo obiettivo nell'ambito di un'indagine statistica a terzi o utilizzare tali materiali per scopi diversi da quelli statistici.
Articolo 26 Tutti i dati statistici, ad eccezione dei dati che devono essere mantenuti riservati in conformità con la legge, ottenuti dalle istituzioni statistiche e dai dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore attraverso indagini statistiche, devono essere resi pubblici in modo tempestivo per l'inchiesta pubblica .
Capitolo IV Istituzioni statistiche e statistici
Articolo 27 L'Ufficio nazionale di statistica è istituito dal Consiglio di Stato, per organizzare, guidare e coordinare il lavoro statistico a livello nazionale in conformità con la legge.
Un istituto investigativo designato istituito dall'Ufficio nazionale di statistica in conformità con i requisiti del lavoro intraprenderà indagini statistiche e altri compiti loro assegnati dall'Ufficio nazionale di statistica.
Istituzioni statistiche indipendenti saranno istituite sotto i governi popolari locali al livello della contea o al di sopra e saranno istituiti posti statistici nei governi popolari delle township e delle città, che saranno dotati di statistici a tempo pieno o part-time che saranno responsabili della gestione. e condurre attività statistiche e svolgere indagini statistiche in conformità con la legge.
Articolo 28 I dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore stabiliscono istituzioni statistiche in conformità con le esigenze degli incarichi statistici o istituiscono un posto statistico nell'istituzione pertinente e designano persone responsabili per organizzare e amministrare il lavoro statistico all'interno le loro funzioni e svolgere indagini statistiche a norma di legge. Tali persone responsabili devono essere soggette alla guida delle istituzioni statistiche dei governi popolari allo stesso livello durante lo svolgimento del lavoro statistico.
Articolo 29 Le istituzioni statistiche e gli statistici esercitano le loro funzioni in conformità alla legge e raccolgono e trasmettono fedelmente i dati statistici. Non falsificheranno o manometteranno dati statistici, né richiederanno, in alcun modo, a entità o individui di fornire dati statistici falsi. Non devono compiere altri atti che violano le disposizioni della presente legge.
Gli statistici devono aderire al principio della ricerca della verità dai fatti, attenersi all'etica professionale ed essere responsabili della coerenza dei dati statistici raccolti, esaminati e inseriti da loro e dei dati presentati dalle entità o individui oggetto di indagine statistica.
Articolo 30 Gli statistici, nello svolgimento delle indagini statistiche, hanno il diritto di interrogare il personale interessato su qualsiasi questione relativa alle statistiche e richiedere loro di fornire informazioni e materiali veritieri e pertinenti e di correggere eventuali dati falsi o inesatti.
Gli statistici, nello svolgimento delle indagini statistiche, devono presentare certificati di lavoro rilasciati dall'istituto di statistica o dal dipartimento competente del governo popolare a livello di contea o superiore. In caso contrario, qualsiasi entità o individuo avrà il diritto di rifiutare tale indagine.
Articolo 31 Lo Stato adotta il sistema di esami di qualificazione, valutazioni e assunzione per posizioni tecniche professionali per migliorare la competenza professionale degli statistici e garantire una squadra statistica stabile.
Gli statistici devono possedere conoscenze professionali e capacità operative corrispondenti al lavoro statistico in cui sono impegnati.
Gli istituti di statistica ei dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore devono rafforzare la formazione professionale e l'educazione etica professionale degli statistici.
Capitolo V Supervisione ed esame
Articolo 32 Tutto il governo del popolo a livello di contea o superiore e il suo organo di supervisione sorvegliano l'attuazione della presente legge da parte del governo del popolo al livello inferiore e dalle istituzioni statistiche e dai dipartimenti competenti del governo del popolo allo stesso livello.
Articolo 33 L'Ufficio nazionale di statistica organizzerà e amministrerà la supervisione e l'ispezione del lavoro statistico a livello nazionale e indagherà e punirà tutti i principali atti statistici illegali.
Le istituzioni statistiche dei governi popolari locali o superiori al livello della contea devono, in conformità con la legge, indagare e punire qualsiasi atto statistico illegale che si verifichi all'interno delle proprie aree amministrative. Tuttavia, per qualsiasi atto statistico illegale che si verifica durante le indagini statistiche organizzate e condotte da istituzioni investigative inviate dall'Ufficio nazionale di statistica, le istituzioni investigative che hanno organizzato e svolto tali indagini statistiche sono responsabili delle indagini e delle relative sanzioni.
Laddove leggi e regolamenti amministrativi specifichino diversamente disposizioni per l'indagine e la punizione di atti statistici illegali da parte dei servizi competenti, tali disposizioni prevarranno.
Articolo 34 I dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore ad esso prenderanno l'iniziativa di assistere le istituzioni statistiche competenti dei governi popolari allo stesso livello nell'indagare e punire qualsiasi atto statistico illegale e trasferire materiale pertinente che implichi atti statistici illegali. a tali istituti di statistica in modo tempestivo.
Articolo 35 Le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore, nel processo di indagine su atti statistici illegali o di controllo di dati statistici, hanno il diritto di adottare le seguenti misure:
(1) Emettere un avviso di indagine di ispezione statistica per chiedere a entità o individui indagati su questioni pertinenti;
(2) richiedere alle entità o alle persone sotto inchiesta di fornire documenti e giustificativi originali pertinenti, registri statistici, questionari statistici, materiali contabili e altre certificazioni e materiali pertinenti;
(3) Chiedere al personale competente su questioni relative alle indagini;
(4) Effettuare esami e controlli entrando nei locali commerciali di entità o individui indagati e accedendo a sistemi informativi per l'elaborazione di dati statistici;
(5) previa approvazione del responsabile dell'istituto di statistica, registrare e conservare i documenti e i buoni originali, i registri statistici, i questionari statistici, i materiali contabili e altre certificazioni e materiali pertinenti relativi all'entità o alla persona sotto indagine; e
(6) Effettuare registrazioni, registrazioni sonore, videoregistrazioni, fotografie e riproduzione di informazioni e materiali relativi alle questioni indagate.
Quando le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore effettuano la supervisione e l'ispezione, tale supervisione e ispezione devono essere eseguite da almeno due persone, che devono presentare il permesso per le forze dell'ordine; se le persone rilevanti non presentano il suddetto permesso, l'ente o la persona interessata ha il diritto di rifiutare tale ispezione.
Articolo 36 Quando le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore svolgono i loro doveri di supervisione e ispezione, le entità o le persone interessate devono riferire fedelmente le informazioni e fornire certificazioni e materiali pertinenti, e non respingere o ostacolare l'ispezione o il trasferimento. , nascondere, manomettere, distruggere o scartare documenti e buoni originali, registri statistici, questionari statistici, materiali contabili o altre certificazioni e materiali pertinenti.
Capitolo VI Responsabilità legale
Articolo 37 Se una persona di spicco di un governo popolare locale, un istituto statistico governativo, un dipartimento o un'entità pertinente commette uno dei seguenti atti, l'autorità di nomina e rimozione o l'organo di vigilanza impone una sanzione in conformità con la legge e l'istituto di statistica del governo popolare a livello di contea o superiore farà circolare un avviso della questione:
(1) Modificare i materiali statistici senza autorizzazione o fabbricare dati statistici falsi;
(2) Chiedere alle istituzioni statistiche, agli statistici, ad altre istituzioni o persone di falsificare o manomettere i dati statistici;
(3) ritorsioni contro gli statistici che svolgono le loro funzioni in conformità con la legge, o rifiutano o si oppongono a qualsiasi atto statistico illegale; o
(4) Trascurare i suoi doveri di supervisione in merito a qualsiasi atto statistico illegale materiale avvenuto nella località, dipartimento o entità all'interno della sua giurisdizione.
Articolo 38 Se le istituzioni statistiche oi dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore commettono uno dei seguenti atti nell'organizzazione o nell'attuazione di attività di indagine statistica, i governi popolari allo stesso livello o le istituzioni statistiche dei governi popolari allo stesso o un livello superiore ordina a tali istituti o dipartimenti di statistica di apportare rettifiche e di diffondere un avviso della questione; l'organo di nomina e revoca o l'organo di controllo, a norma di legge, sanziona il direttamente responsabile e gli altri direttamente responsabili:
(1) Organizzare o svolgere un'indagine statistica senza approvazione;
(2) Modificare i contenuti del sistema di indagine statistica senza approvazione;
(3) falsificare o manomettere dati statistici;
(4) Richiedere a entità o individui oggetto di indagine statistica o ad altre istituzioni o personale di fornire dati statistici falsi; o
(5) Mancata presentazione dei materiali pertinenti come richiesto dal sistema di indagine statistica.
Laddove gli statistici commettano uno qualsiasi degli atti specificati nei sottoparagrafi da (3) a (5) del paragrafo precedente, a tali statistici sarà ordinato di effettuare rettifiche e saranno punite in conformità con la legge.
Articolo 39 Laddove gli istituti di statistica o i dipartimenti competenti dei governi popolari a livello di contea o superiore commettano uno dei seguenti atti, l'autorità di nomina e di rimozione o l'organo di sorveglianza deve, in conformità con la legge, imporre sanzioni alla persona direttamente incaricata e le altre persone direttamente responsabili:
(1) Pubblicare illegalmente dati statistici;
(2) Divulgare segreti commerciali o informazioni individuali di entità o individui oggetto di indagine, o fornire o divulgare qualsiasi materiale, ottenuto durante l'indagine, che possa identificare o dedurre l'identità di un singolo soggetto oggetto di indagine statistica; o
(3) Violare le disposizioni pertinenti dello Stato, con conseguente danneggiamento o perdita di materiale statistico.
Ogni esperto di statistica che commette uno degli atti specificati nel paragrafo precedente sarà punito con una sanzione in conformità con la legge.
Articolo 40 Gli enti statistici o gli statistici che rivelano segreti di Stato sono ritenuti legalmente responsabili secondo la legge.
Articolo 41 Laddove organi statali, imprese, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni, che sono oggetto di indagini statistiche, commettono uno dei seguenti atti, le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore ordinano a tale obiettivo di apportare rettifiche e emettere un avviso al riguardo e può far circolare un avviso della questione; se il diretto responsabile e le altre persone direttamente responsabili sono funzionari dello Stato, l'autorità per le nomine e le revoche o l'organo di vigilanza irrogano sanzioni a norma di legge:
(1) Rifiutare di fornire dati statistici o non fornire dati statistici in tempo dopo essere stato sollecitato a farlo;
(2) Fornire dati statistici falsi o incompleti;
(3) rifiutarsi di rispondere o fornire risposte non veritiere all'avviso di indagine sull'ispezione statistica;
(4) rifiutare o ostacolare indagini o ispezioni statistiche; o
(5) Trasferire, nascondere, manomettere, distruggere o scartare o rifiutare di fornire documenti e buoni originali, registri statistici, questionari statistici o altre certificazioni o materiali pertinenti.
Qualsiasi impresa, istituzione pubblica o altra organizzazione che commette uno degli atti specificati nel paragrafo precedente può contemporaneamente essere multata non più di 50,000 yuan RMB; se le circostanze sono gravi, sarà contemporaneamente multato non meno di 50,000 yuan RMB ma non più di 200,000 yuan RMB.
Laddove un'impresa individuale commetta uno degli atti specificati nel primo paragrafo del presente articolo, l'istituto statistico del governo popolare a livello di contea o superiore gli ordinerà di apportare rettifiche e di emettere un avvertimento, e può contemporaneamente imporre un multa non superiore a 10,000 yuan RMB.
Articolo 42 Laddove organi statali, imprese, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni, che sono oggetto di indagini statistiche, rinviano la presentazione dei dati statistici o non riescono a predisporre documenti o registri statistici originali in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato, le statistiche le istituzioni dei governi popolari a livello di contea o superiore ordinano a tale obiettivo di apportare rettifiche e di emettere un avvertimento.
Laddove un'impresa, un'istituzione pubblica o un'altra organizzazione commetta uno degli atti specificati nel paragrafo precedente, può essere inflitta contemporaneamente una multa non superiore a 10,000 yuan RMB.
Se un'impresa individuale è in ritardo nella presentazione dei dati statistici, l'istituto statistico del governo popolare a livello di contea o superiore ordina a tale impresa individuale di apportare rettifiche e emettere un avvertimento e può contemporaneamente imporre una multa non superiore a 1,000 yuan RMB.
Articolo 43 Nel processo di indagine e punizione di atti statistici illegali, se le istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore ritengono che i funzionari statali competenti debbano essere soggetti a sanzioni disciplinari in conformità con la legge, le istituzioni statistiche devono proporre di imporre tali sanzioni a tale personale; l'autorità di nomina e revoca o l'organo di vigilanza prende senza indugio una decisione in conformità con la legge e informa per iscritto del risultato le istituzioni statistiche competenti del governo popolare a livello di contea o superiore.
Articolo 44 Quando un individuo sottoposto a indagine statistica rifiuta o ostacola l'indagine statistica durante un'importante indagine generale sulle condizioni nazionali o sulla forza nazionale, o fornisce materiali falsi o incompleti per l'indagine generale, l'istituto statistico dei governi popolari a livello di contea o superiore ordinerà a tale individuo di apportare rettifiche e istruire l'individuo attraverso le critiche.
Articolo 45 Laddove un'entità o un individuo ottiene un titolo onorifico, vantaggi materiali o promozione del lavoro attraverso l'uso di dati statistici falsi, che violano le disposizioni della presente legge, l'autorità competente, in conformità con la legge, perseguirà la responsabilità legale di tale entità o individuo per fabbricare falsi materiali statistici o richiedere ad altri di fabbricare falsi materiali statistici; inoltre, l'ente che prende la decisione pertinente o il suo superiore o l'organo di vigilanza pertinente deve privare l'ente o la persona fisica del titolo onorifico, confiscare benefici materiali o annullare la promozione del lavoro.
Articolo 46 Se le parti interessate non sono soddisfatte di una sanzione amministrativa imposta dalle istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore, le parti possono presentare una domanda di riesame amministrativo o presentare un'azione amministrativa in conformità con la legge. In caso di insoddisfazione per una sanzione amministrativa imposta dall'istituto investigativo inviato dall'Ufficio nazionale di statistica alla provincia, regione autonoma o comune direttamente sotto il governo centrale, le parti interessate devono presentare domanda di riesame amministrativo all'Ufficio nazionale di statistica; in caso di insoddisfazione per una sanzione amministrativa irrogata da un altro istituto di indagine inviato dall'Ufficio nazionale di statistica, le parti interessate devono presentare una domanda di riesame amministrativo presso l'istituto di indagine inviato dall'Ufficio nazionale di statistica alla provincia, regione autonoma, o municipalità direttamente sotto il governo centrale in cui si trova detta altra istituzione investigativa.
Articolo 47 Laddove qualsiasi atto in violazione della presente legge costituisca un crimine, deve essere perseguita la responsabilità penale.
Capitolo VII Disposizioni complementari
Articolo 48 Ai fini della presente legge, per istituzioni statistiche dei governi popolari a livello di contea o superiore si intendono l'Ufficio nazionale di statistica e le sue istituzioni investigative inviate e le istituzioni statistiche dei governi popolari locali a livello di contea o superiore.
Articolo 49 Le misure per l'amministrazione delle attività di indagine statistica non governativa sono formulate dal Consiglio di Stato.
Se un'organizzazione o un individuo al di fuori del territorio della Repubblica popolare cinese ha bisogno di svolgere attività di indagine statistica all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese, l'organizzazione o l'individuo deve presentare una domanda di esame e approvazione in conformità con le disposizioni del Consiglio di Stato.
Qualsiasi persona che metta a repentaglio la sicurezza nazionale, leda gli interessi pubblici o commetta frodi facendo uso di indagini statistiche sarà ritenuta legalmente responsabile in conformità con la legge.
Articolo 50 La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010.

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