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Regole per contrastare l'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e altre misure (2021)

Misure per bloccare l'applicazione extraterritoriale impropria di leggi e misure straniere

Tipo di leggi Regola dipartimentale

Ente emittente ministro del Commercio

Data di promulgazione Gennaio 09, 2021

Data effettiva Gennaio 09, 2021

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Legge internazionale

Editor / i CJ Observer

Ordine del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese
2021 n. 1
Le Regole per contrastare l'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure, approvate dal Consiglio di Stato, sono promulgate e saranno efficaci dalla data di promulgazione.
Ministro del Commercio, Wang Wentao
Gennaio 9, 2021
Regole per contrastare l'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e altre misure
Articolo 1 Queste regole sono formulate in conformità con la legge sulla sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese e altre leggi pertinenti, allo scopo di contrastare l'impatto sulla Cina causato dall'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure, salvaguardando la sovranità nazionale , sicurezza e interessi di sviluppo e protezione dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, delle persone giuridiche e di altre organizzazioni cinesi.
Articolo 2 Le presenti Regole si applicano alle situazioni in cui l'applicazione extraterritoriale della legislazione straniera e di altre misure, in violazione del diritto internazionale e dei principi fondamentali delle relazioni internazionali, vieta o limita ingiustificatamente ai cittadini, alle persone giuridiche o ad altre organizzazioni della Cina normali attività economiche, commerciali e connesse con uno Stato terzo (o regione) o suoi cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni.
Articolo 3 Il governo cinese persegue una politica estera indipendente, aderisce ai principi fondamentali delle relazioni internazionali, compreso il rispetto reciproco della sovranità, la non interferenza negli affari interni dell'altro, l'uguaglianza e il vantaggio reciproco, si attiene ai trattati e agli accordi internazionali ai quali La Cina è un partito e adempie ai suoi obblighi internazionali.
Articolo 4 Lo Stato istituirà un meccanismo di lavoro composto dai dipartimenti centrali competenti (di seguito denominato "il meccanismo di lavoro"), incaricato di contrastare l'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure. Il meccanismo di funzionamento è guidato dal dipartimento del commercio competente del Consiglio di Stato e le questioni specifiche in esso sono gestite dal dipartimento del commercio competente e dal dipartimento dello sviluppo e della riforma in collaborazione con altri dipartimenti competenti del Consiglio di Stato.
Articolo 5 Laddove a un cittadino, persona giuridica o altra organizzazione cinese è vietato o limitato dalla legislazione straniera e da altre misure di svolgere normali attività economiche, commerciali e connesse con uno Stato terzo (o regione) o con i suoi cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni , riferirà in modo veritiero tali questioni al competente dipartimento del commercio del Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le questioni segnalate devono essere mantenute riservate dal competente dipartimento del commercio del Consiglio di Stato e dai suoi membri del personale se richiesto.
Articolo 6 Nel valutare e determinare se esiste un'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure, il meccanismo di lavoro tiene complessivamente conto dei seguenti fattori:
(1) se il diritto internazionale oi principi fondamentali delle relazioni internazionali sono violati;
(2) potenziale impatto sulla sovranità nazionale, sulla sicurezza e sugli interessi di sviluppo della Cina;
(3) potenziale impatto sui diritti e interessi legittimi dei cittadini, delle persone giuridiche o di altre organizzazioni cinesi;
(4) altri fattori di cui tenere conto.
Articolo 7 Qualora il meccanismo di funzionamento, previa valutazione, confermi che esiste un'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure, può decidere che il dipartimento del commercio competente del Consiglio di Stato emetta un ordine di divieto in modo che, il la legislazione straniera pertinente e altre misure non sono accettate, eseguite o osservate (di seguito "ordinanza di divieto").
L'ordinanza di divieto può essere sospesa o revocata con decisione del meccanismo di lavoro basata sulle circostanze effettive.
Articolo 8 Un cittadino, una persona giuridica o un'altra organizzazione cinese può richiedere al competente dipartimento del commercio del Consiglio di Stato l'esenzione dall'osservanza di un ordine di divieto.
Per richiedere l'esenzione dall'adempimento del provvedimento di divieto è necessario presentare istanza scritta al competente dipartimento del commercio del Consiglio di Stato, in cui devono essere incluse le motivazioni della richiesta di esenzione e l'ambito di esenzione. La decisione se approvare o meno la domanda deve essere presa entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda; le decisioni devono essere prese tempestivamente in caso di emergenza.
Articolo 9 Quando una persona si conforma alla legislazione straniera e ad altre misure nell'ambito di un ordine di divieto, e quindi viola i diritti e gli interessi legittimi di un cittadino, persona giuridica o altra organizzazione cinese, quest'ultima può, in conformità con la legge , avviare procedimenti legali presso un tribunale popolare e chiedere un risarcimento da parte della persona; tranne nei casi in cui alla persona precedente sia concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
Qualora una sentenza o una sentenza emessa in conformità con la legislazione straniera nell'ambito di applicazione del provvedimento di divieto causi perdite a un cittadino, persona giuridica o altra organizzazione cinese, quest'ultima può, in conformità con la legge, avviare procedimenti legali presso un tribunale popolare, e richiesta di risarcimento da parte della persona che beneficia di detta sentenza o sentenza.
Se la persona di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 del presente articolo si rifiuta di eseguire una sentenza o una decisione efficace emessa dal tribunale del popolo, il cittadino, la persona giuridica o un'altra organizzazione cinese può presentare domanda al tribunale del popolo per l'esecuzione in conformità con la legge .
Articolo 10 I membri del meccanismo di lavoro, conformemente alle loro rispettive funzioni e doveri, forniscono orientamento e servizio ai cittadini, alle persone giuridiche o ad altre organizzazioni della Cina in risposta all'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure.
Articolo 11 Laddove, in aderenza all'ordinanza di divieto, un cittadino, una persona giuridica o un'altra organizzazione cinese subisca perdite significative derivanti dal mancato rispetto della legislazione straniera pertinente e di altre misure, i dipartimenti governativi competenti possono fornire il supporto necessario in base a circostanze specifiche.
Articolo 12 In risposta all'applicazione extraterritoriale ingiustificata della legislazione straniera e di altre misure, il governo cinese può adottare le contromisure necessarie in base alle circostanze e ai bisogni reali.
Articolo 13 Laddove un cittadino, una persona giuridica o un'altra organizzazione cinese ometta di riferire in modo veritiero come richiesto o non rispetta l'ordine di divieto, il dipartimento del commercio competente del Consiglio di Stato può dare un avvertimento, ordinando di rettificare entro un periodo di tempo specificato e può contemporaneamente imporre una multa in base alla gravità delle circostanze.
Articolo 14 Qualora un membro del personale del dipartimento del commercio competente del Consiglio di Stato ometta di mantenere la riservatezza per il cittadino, persona giuridica o altra organizzazione cinese che effettua il rapporto secondo le disposizioni pertinenti, il membro del personale sarà punito in conformità con la legge. . Laddove si costituisca un reato, la responsabilità penale deve essere indagata in conformità con la legge.
Articolo 15 Le presenti Regole non si applicano all'applicazione extraterritoriale della legislazione straniera e di altre misure previste dai trattati o accordi internazionali di cui la Cina è parte.
Articolo 16 Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di promulgazione.