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Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra l'SPC e la Corte suprema di Singapore sull'informazione sul diritto straniero (2021)

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Tipo di documenti Dichiarazioni pubbliche

Ente emittente La Corte Suprema del Popolo

Data di promulgazione Dicembre 03, 2021

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Assistenza giudiziaria

Editor / i CJ Observer

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LA CORTE SUPREMA DEL POPOLO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E LA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE SULLE INFORMAZIONI SUL DIRITTO ESTERO
La Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese e la Corte Suprema della Repubblica di Singapore (ciascuna denominata "Partecipante" e collettivamente denominata "Partecipante"),
Al fine di promuovere i legami di amicizia tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Singapore, portando avanti congiuntamente l'iniziativa "Belt and Road" e rafforzando ulteriormente la cooperazione pragmatica nel settore giudiziario tra i due Stati,
Allo scopo di fornire comodità ai tribunali di entrambi gli Stati per determinare le questioni di diritto dell'altro Stato in cause civili e commerciali internazionali, migliorando l'accuratezza e l'autorità delle informazioni sulle leggi straniere e migliorando l'efficienza del giudizio giudiziario,
Convengono di comune accordo di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di informazioni sul diritto straniero nelle cause civili e commerciali internazionali e hanno stipulato e sottoscritto il seguente Memorandum d'intesa (il "MOU"):
Articolo I Ambito di applicazione
Se è necessario che i tribunali della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Singapore applichino la legge dell'altro Stato nella decisione di cause civili e commerciali internazionali, è possibile presentare una richiesta al Partecipante dell'altro Stato per fornire informazioni e pareri sul diritto interno e sulla pratica giudiziaria in materia civile e commerciale, o questioni ad esse relative, in conformità con il presente MOU.
Articolo II Autorità legittimate a presentare domanda
Una richiesta di informazioni e pareri proverrà sempre da un tribunale che determina questioni di diritto ("Tribunale richiedente"). La richiesta può essere presentata solo in relazione a procedimenti civili o commerciali in corso.
Articolo III Contenuto di una richiesta
Una richiesta di informazioni e pareri comprenderà:
1.Il nome del Tribunale richiedente;
2.La natura della fattispecie per la quale è presentata la domanda;
3. Le specifiche questioni legali richieste;
4. I fatti, le ipotesi e le altre informazioni ausiliarie su cui deve essere determinata la risposta alla richiesta.
La richiesta non identificherà in modo specifico le parti o il procedimento di cui sono parte.
Articolo IV Trasmissione di una richiesta
Le richieste dei tribunali della Repubblica popolare cinese saranno trasmesse tramite la Corte suprema del popolo della Repubblica popolare cinese alla Corte suprema della Repubblica di Singapore; e le richieste dei tribunali della Repubblica di Singapore saranno trasmesse attraverso la Corte Suprema della Repubblica di Singapore alla Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese. Ai fini del presente MOU, il Partecipante che trasmette una richiesta di informazioni e opinioni sarà indicato come il “Partecipante Richiedente” mentre il Partecipante che riceve la richiesta sarà indicato come il “Partecipante Ricevente”.
Articolo V Ricezione e risposta ad una richiesta
La Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha il potere di ricevere e rispondere alle richieste trasmesse tramite o dalla Corte Suprema della Repubblica di Singapore.
La Corte Suprema della Repubblica di Singapore ha il potere di ricevere e rispondere alle richieste trasmesse tramite o dalla Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese.
Articolo VI Contenuto della replica
Il Partecipante Ricevente fornirà informazioni e opinioni al Partecipante Richiedente in modo obiettivo e imparziale. La risposta conterrà, se del caso, informazioni pertinenti che affrontano adeguatamente ogni aspetto della richiesta, ove possibile. Sarà accompagnato, nella misura ritenuta necessaria per la corretta comprensione delle informazioni, da eventuali documenti aggiuntivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testi legali, precedenti giudiziari pertinenti, decisioni giudiziarie, interpretazioni giudiziarie e ordinanze dei tribunali.
Articolo VII Trasmissione di una replica
I Partecipanti si trasmetteranno le risposte direttamente tra loro secondo le rispettive procedure.
Articolo VIII Chiarimenti delle informazioni
Il Partecipante Ricevente può chiedere al Partecipante Richiedente di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla richiesta. Tali richieste di chiarimenti saranno trasmesse al Partecipante Richiedente ai sensi dell'Articolo IV del presente MOU.
Articolo IX Tempistica per la risposta
La risposta ad una richiesta di informazioni e pareri sarà fornita nel più breve tempo possibile. Tuttavia, qualora la risposta non possa essere data entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Operatore Ricevente ne darà tempestiva comunicazione all'Operatore Richiedente.
Qualora il Partecipante Ricevente richieda al Partecipante Richiedente ulteriori chiarimenti, la risposta alla richiesta di chiarimenti sarà fornita nel più breve tempo possibile. Tuttavia, qualora la risposta non possa essere data entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Operatore Richiedente ne darà tempestiva comunicazione all'Operatore Ricevente.
Articolo X Effetti della replica
1. Le informazioni ei pareri forniti nella replica sono puramente indicativi e non vincolano il Tribunale richiedente nella determinazione di qualsiasi questione di diritto in qualsiasi procedimento in corso o futuro o in altro modo. Il tribunale richiedente può utilizzare le informazioni e le opinioni fornite nella replica nel modo che ritiene opportuno, in conformità con le proprie leggi, prassi e usi interni.
2. Per evitare dubbi:
a.il Tribunale richiedente avrà facoltà di mettere a disposizione delle parti la risposta ottenuta dal Partecipante Ricevente e invitare le parti a presentare osservazioni sulla replica; e
b. il Tribunale Richiedente, per il tramite del Partecipante Richiedente, potrà formulare ulteriori richieste di informazioni e pareri derivanti dalla replica.
3. Il Partecipante Ricevente non sarà responsabile per le informazioni e le opinioni fornite.
Articolo XI Eccezioni all'obbligo di replica
Qualora il Partecipante Ricevente ritenga che dare una risposta alla richiesta possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza o interesse pubblico, può rifiutare la richiesta ma ne darà tempestiva comunicazione al Partecipante Richiedente.
Articolo XII Lingue
1. La richiesta e gli eventuali allegati saranno redatti nella lingua ufficiale del Partecipante Ricevente o saranno accompagnati da una traduzione in tale lingua.
La risposta e gli eventuali allegati saranno nella lingua ufficiale del Partecipante Ricevente e saranno accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale del Partecipante Richiedente.
3. Ai fini dei precedenti commi 1 e 2, la lingua ufficiale della Corte suprema del popolo della Repubblica popolare cinese è la lingua cinese e la lingua ufficiale della Corte suprema della Repubblica di Singapore è l'inglese .
Articolo XIII Organi di collegamento
La Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese nomina il Dipartimento di Cooperazione Internazionale della Corte Suprema del Popolo e la Corte Suprema della Repubblica di Singapore nomina il Registro della Corte Suprema, come organi di collegamento ai sensi del presente MOU. Le richieste e le risposte tra i Partecipanti saranno trasmesse da questi organi di collegamento tramite indirizzi e-mail specificati o altri mezzi concordati.
Articolo XIV Rapporti con altre modalità di prova delle leggi straniere
Il presente MOU si applicherà senza pregiudizio ai diritti dei tribunali di entrambi gli Stati di determinare le questioni di diritto dell'altro Stato mediante convenzioni internazionali, trattati bilaterali, diritto interno o qualsiasi altro mezzo nei procedimenti civili e commerciali internazionali.
Articolo XV Composizione delle controversie
Eventuali controversie o differenze che potrebbero derivare dall'interpretazione o dall'attuazione del presente MOU saranno risolte attraverso un'amichevole consultazione basata sulla comprensione e sul rispetto reciproci tra i Partecipanti, senza riferimento a terzi, tribunali o altri fori.
Articolo XVI Emendamenti
Il presente MOU può essere modificato in qualsiasi momento per iscritto previo mutuo consenso dei Partecipanti. Qualsiasi modifica concordata dai Partecipanti entrerà in vigore alla data concordata dai Partecipanti e sarà considerata parte integrante del presente MOU.
L'eventuale modifica non pregiudicherà le richieste di informazioni o pareri o le risposte pervenute alle stesse emesse o pervenute prima, o fino alla data di tale modifica.
Articolo XVII Efficacia e cessazione
Il presente MOU entrerà in vigore il 3 aprile 2022. Ciascun Partecipante potrà recedere dal presente MOU previa comunicazione scritta all'altro Partecipante. Il presente MOU cesserà sei mesi dopo il ricevimento di tale comunicazione scritta.
Il presente MOU non costituisce alcun trattato o legge né crea alcun diritto o obbligo giuridicamente vincolante tra i Partecipanti ai sensi del diritto nazionale o internazionale.
Questo MOU è firmato in due copie originali, una in cinese e l'altra in inglese, entrambi i testi sono ugualmente validi, il 3 dicembre 2021 nella Repubblica popolare cinese e nella Repubblica di Singapore.

Questa traduzione inglese proviene dal sito Web ufficiale SPC.