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Diritto marittimo cinese (1992)

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Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Novembre 07, 1992

Data effettiva Luglio 01, 1993

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Diritto dei trasporti e del traffico Legge marittima

Editor / i CJ Observer

Diritto marittimo della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla 28a Riunione del Comitato Permanente del Settimo Congresso Nazionale del Popolo il 7 novembre 1992 e promulgato con ordinanza n. 64 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese il 7 novembre 1992)
Contenuti
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Navi
Sezione 1 Proprietà delle navi
Sezione 2 Mutuo per navi
Sezione 3 Privilegi marittimi
Capitolo III Equipaggio
Sezione 1 Principi di base
Sezione 2 Il Maestro
Capitolo IV Contratto di trasporto di merci via mare
Sezione 1 Principi di base
Sezione 2 Responsabilità del vettore
Sezione 3 Responsabilità del mittente
Sezione 4 Documenti di trasporto
Sezione 5 Consegna della merce
Sezione 6 Annullamento del contratto
Sezione 7: Disposizioni speciali relative al charter di viaggio
Sezione 8: Disposizioni speciali relative al contratto di trasporto multimodale
Capitolo V Contratto di trasporto di passeggeri via mare
Capitolo VI Parti della Carta
Sezione 1 Principi di base
Sezione 2: Time Charter Party
Sezione 3 Bareboat Charter Party
Capitolo VII Contratto di rimorchio marittimo
Capitolo VIII Collisione di navi
Capitolo IX Recupero in mare
Capitolo X Media generale
Capitolo XI Limitazione di responsabilità per reclami marittimi
Capitolo XII Contratto di assicurazione marittima
Sezione 1 Principi di base
Sezione 2 Conclusione, risoluzione e cessione del contratto
Sezione 3 Obblighi dell'Assicurato
Sezione 4 Responsabilità dell'assicuratore
Sezione 5 Perdita e danno all'oggetto assicurato e abbandono
Sezione 6 Pagamento dell'indennità
Capitolo XIII Limitazione del tempo
Capitolo XIV Applicazione del diritto in relazione alle questioni straniere
Capitolo XV: disposizioni supplementari
Indice Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanata al fine di regolare i rapporti derivanti dal trasporto marittimo e quelli relativi alle navi, per garantire e proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate e per promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo, dell'economia e del commercio.
L'articolo 2 "Trasporto marittimo" di cui alla presente Legge indica il trasporto di merci e passeggeri via mare, compreso il trasporto diretto mare-fiume e fiume-mare.
Le disposizioni relative ai contratti di trasporto di merci via mare contenute nel Capitolo IV della presente Legge non si applicano al trasporto marittimo di merci tra i porti della Repubblica popolare cinese.
L'articolo 3 "Nave" a cui si fa riferimento nella presente Legge significa navi marittime e altre unità mobili, ma non include navi o imbarcazioni da utilizzare per scopi militari o di servizio pubblico, né piccole navi di stazza lorda inferiore a 20 tonnellate.
Il termine "nave" di cui al paragrafo precedente comprende anche l'abbigliamento della nave.
Articolo 4 I servizi di trasporto marittimo e di rimorchio tra i porti della Repubblica popolare cinese sono effettuati da navi battenti bandiera nazionale della Repubblica popolare cinese, salvo quanto diversamente previsto dalle leggi o dalle norme e dai regolamenti amministrativi.
Nessuna nave straniera può effettuare il trasporto marittimo o servizi di rimorchio tra i porti della Repubblica popolare cinese a meno che non sia consentito dalle autorità competenti per i trasporti e le comunicazioni sotto il Consiglio di Stato.
Articolo 5 Le navi possono navigare sotto la bandiera nazionale della Repubblica popolare cinese dopo essere state registrate, come richiesto dalla legge, e dopo aver ottenuto la cittadinanza della Repubblica popolare cinese.
Le navi battenti illegalmente la bandiera nazionale della Repubblica popolare cinese sono vietate e multate dalle autorità interessate.
Articolo 6 Tutte le questioni relative al trasporto marittimo sono amministrate dalle autorità competenti per i trasporti e le comunicazioni sotto il Consiglio di Stato. Le misure specifiche che disciplinano tale amministrazione saranno elaborate da tali autorità e attuate dopo essere state sottoposte e approvate dal Consiglio di Stato.
Capitolo II Navi
Sezione 1 Proprietà delle navi
Articolo 7 Per proprietà di una nave si intende il diritto dell'armatore di possedere, utilizzare, trarre profitto e disporre legalmente della nave di sua proprietà.
Articolo 8 Per quanto riguarda una nave di proprietà dello Stato gestita da un'impresa di proprietà dell'intero popolo avente uno status di persona giuridica concesso dallo Stato, a tale persona giuridica si applicano le disposizioni della presente legge relative all'armatore.
Articolo 9 L'acquisizione, il trasferimento o l'estinzione della proprietà di una nave devono essere registrati presso le autorità di immatricolazione della nave; nessuna acquisizione, trasferimento o estinzione della proprietà della nave dovrà agire contro terzi se non registrata.
Il trasferimento della proprietà di una nave deve essere effettuato mediante contratto scritto.
Articolo 10 Se una nave è di proprietà congiunta di due o più persone giuridiche o persone fisiche, la comproprietà della nave è registrata presso le autorità di immatricolazione della nave. La comproprietà della nave non agirà contro terzi a meno che non sia registrata.
Sezione 2 Mutuo per navi
Articolo 11 Il diritto di ipoteca su una nave è il diritto al risarcimento privilegiato di cui gode il mutuatario di quella nave dai proventi della vendita all'asta effettuata in conformità con la legge dove e quando il mutuatario non riesce a pagare il suo debito al mutuatario garantito dall'ipoteca di quella nave.
Articolo 12 Il proprietario di una nave o coloro che ne sono autorizzati possono costituire l'ipoteca della nave.
L'ipoteca di una nave è stabilita da un contratto scritto.
Articolo 13 L'ipoteca di una nave è stabilita registrando l'ipoteca della nave presso le autorità di immatricolazione della nave congiuntamente dal mutuatario e dal mutuatario. Nessun mutuo può agire contro terzi se non registrato.
Gli elementi principali per l'iscrizione dell'ipoteca di una nave sono:
(1) Nome o designazione e indirizzo del mutuatario e nome o designazione e indirizzo del mutuatario della nave;
(2) Nome e nazionalità della nave ipotecata e autorità che hanno rilasciato il certificato di proprietà e il relativo numero di certificato;
(3) Importo del debito garantito, tasso di interesse e periodo di rimborso del debito.
Le informazioni sulla registrazione dell'ipoteca delle navi devono essere accessibili al pubblico per indagini.
Articolo 14 Può essere costituita un'ipoteca su una nave in costruzione.
Nel registrare l'ipoteca di una nave in costruzione, anche il contratto di costruzione della nave deve essere presentato alle autorità di registrazione della nave.
Articolo 15 La nave ipotecata è assicurata dal mutuatario, a meno che il contratto non disponga diversamente. Nel caso in cui la nave non sia assicurata, il mutuatario ha il diritto di porre la nave sotto copertura assicurativa e il mutuatario dovrà pagare il relativo premio.
Articolo 16 La costituzione di un'ipoteca da parte dei comproprietari di una nave, salvo diverso accordo tra i comproprietari, è subordinata all'accordo dei comproprietari che detengono più di due terzi delle quote della stessa.
L'ipoteca stabilita dai comproprietari di una nave non è pregiudicata in virtù della divisione della proprietà della stessa.
Articolo 17 Una volta stabilita un'ipoteca su una nave, la proprietà della nave ipotecata non può essere trasferita senza il consenso del mutuatario.
Articolo 18 Nel caso in cui il mutuatario abbia trasferito in tutto o in parte il suo diritto al debito garantito dalla nave ipotecata ad un'altra persona, l'ipoteca sarà trasferita di conseguenza.
Articolo 19 Due o più ipoteche possono essere costituite sulla stessa nave. La graduatoria dei mutui sarà determinata in base alle date delle rispettive iscrizioni.
In caso di costituzione di due o più ipoteche, le ipoteche saranno pagate con i proventi della vendita all'asta della nave secondo l'ordine di registrazione delle rispettive ipoteche. Le ipoteche registrate in pari data saranno ugualmente liquidabili.
Articolo 20 Le ipoteche si estinguono con lo smarrimento della nave ipotecata. Per quanto riguarda il risarcimento pagato dalla copertura assicurativa a causa della perdita della nave, il mutuatario ha diritto a godere della priorità nel risarcimento rispetto agli altri creditori.
Sezione 3 Privilegi marittimi
Articolo 21 Un privilegio marittimo è il diritto del richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della presente legge, di avere la priorità nel risarcimento nei confronti di armatori, noleggiatori a scafo nudo o operatori di navi rispetto alla nave che ha dato origine a tale reclamo.
Articolo 22 Hanno diritto a privilegi marittimi i seguenti crediti marittimi:
(1) Richieste di pagamento per salari, altre retribuzioni, rimpatrio dell'equipaggio e costi di assicurazione sociale presentate dal Comandante, dai membri dell'equipaggio e da altri membri del complemento in conformità con le leggi sul lavoro, le norme e i regolamenti amministrativi o i contratti di lavoro pertinenti;
(2) Reclami in relazione a decesso o lesioni personali avvenuti durante il funzionamento della nave;
(3) richieste di pagamento per diritti di tonnellaggio della nave, diritti di pilotaggio, diritti portuali e altri diritti portuali;
(4) Richieste di pagamento per il pagamento di salvataggio; e
(5) Richieste di risarcimento per perdita o danni a cose risultanti da atti illeciti durante il funzionamento della nave.
Le richieste di risarcimento per danni da inquinamento da idrocarburi causati da una nave che trasporta più di 2,000 tonnellate di petrolio alla rinfusa come merce che dispone di un certificato valido che attesti che la nave ha una copertura assicurativa per la responsabilità dell'inquinamento da idrocarburi o altra garanzia finanziaria appropriata non rientrano nell'ambito di applicazione del sottoparagrafo (5) del paragrafo precedente.
Articolo 23 I crediti marittimi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22 devono essere soddisfatti nell'ordine elencato. Tuttavia, qualsiasi reclamo marittimo di cui al sottoparagrafo (4) derivante da quelli di cui ai sottoparagrafi da (1) a (3) avrà la priorità su quelli di cui ai sotto-paragrafi da (1) a (3).
Nel caso in cui vi siano più di due reclami marittimi ai sensi dei sottoparagrafi (1), (2), (3) o (5) del paragrafo 1 dell'articolo 22, essi devono essere soddisfatti allo stesso tempo indipendentemente dai rispettivi eventi; dove non possono essere pagati per intero, devono essere pagati in proporzione. Se ci sono più di due reclami marittimi ai sensi del sottoparagrafo (4), quelli che sorgono successivamente devono essere soddisfatti per primi.
Articolo 24 Le spese legali per l'esecuzione dei privilegi marittimi, le spese per la conservazione e la vendita della nave, le spese per la distribuzione dei proventi della vendita e le altre spese sostenute per gli interessi comuni dei ricorrenti, devono essere detratte e pagate in primo luogo dai proventi. della vendita all'asta della nave.
Articolo 25 Un privilegio marittimo ha la priorità su un privilegio possessorio e un privilegio possessorio ha priorità sull'ipoteca sulla nave.
Il privilegio possessorio di cui al paragrafo precedente significa il diritto del costruttore navale o riparatore di garantire il costo di costruzione o riparazione della nave mediante il trattenimento della nave in suo possesso quando l'altra parte del contratto non riesce ad adempierlo. Il privilegio possessorio si estingue quando il costruttore della nave o il riparatore non possiede più la nave che ha costruito o riparato.
Articolo 26 I privilegi marittimi non si estinguono in virtù del trasferimento della proprietà della nave, ad eccezione di quelli che non sono stati eseguiti entro 60 giorni da un avviso pubblico sul trasferimento della proprietà della nave fatto da un tribunale su richiesta del cessionario quando è stato effettuato il trasferimento.
Articolo 27 In caso di trasferimento dei crediti marittimi di cui all'articolo 22 della presente legge, i privilegi marittimi ad essa allegati saranno trasferiti di conseguenza.
Articolo 28 Un privilegio marittimo sarà eseguito dal tribunale arrestando la nave che ha dato origine a detto privilegio marittimo.
Articolo 29 Un privilegio marittimo, salvo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, sarà estinto in una delle seguenti circostanze:
(1) La rivendicazione marittima allegata da un privilegio marittimo non è stata eseguita entro un anno dall'esistenza di tale privilegio marittimo;
(2) La nave in questione è stata oggetto di una vendita forzata da parte del tribunale; o
(3) La nave è andata perduta.
Il periodo di un anno specificato nel sottoparagrafo (1) del paragrafo precedente non deve essere sospeso o interrotto.
Articolo 30 Le disposizioni della presente Sezione non pregiudicano l'attuazione della limitazione di responsabilità per i crediti marittimi prevista nel Capitolo Xl della presente Legge.
Capitolo III Equipaggio
Sezione 1 Principi di base
Articolo 31 Il termine "equipaggio" indica l'intero complemento della nave, compreso il comandante.
Articolo 32 Il Comandante, gli ufficiali di coperta, l'ingegnere capo, gli ingegneri, l'ingegnere elettrico e l'operatore radiofonico devono essere in possesso di adeguati certificati di idoneità.
Articolo 33 L '"equipaggio" cinese impegnato in viaggi internazionali deve possedere il Seaman's Book e altri certificati pertinenti rilasciati dalle autorità della sovrintendenza portuale della Repubblica popolare cinese.
Articolo 34 In assenza di disposizioni specifiche nella presente legge per quanto riguarda l'impiego dell'equipaggio nonché i loro diritti e obblighi legati al lavoro, si applicano le disposizioni delle leggi e delle norme e regolamenti amministrativi pertinenti.
Sezione 2 Il Maestro
Articolo 35 Il comandante è responsabile della gestione e della navigazione della nave.
Gli ordini impartiti dal Comandante nell'ambito delle sue funzioni e poteri devono essere eseguiti dagli altri membri dell'equipaggio, dai passeggeri e da tutte le persone a bordo.
Il Comandante prenderà le misure necessarie per proteggere la nave e tutte le persone a bordo, i documenti, le questioni postali, le merci e gli altri beni trasportati.
Articolo 36 Per garantire la sicurezza della nave e di tutte le persone a bordo, il Comandante ha il diritto di confinare o prendere altre misure necessarie contro coloro che hanno commesso crimini o violato leggi o regolamenti a bordo, e di proteggersi dal loro occultamento, distruzione o falsificazione di prove.
Il comandante, dopo aver intrapreso le azioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo, redige un rapporto scritto del caso, che porterà la firma del comandante stesso e di due o più altri a bordo, e sarà consegnato , insieme all'autore del reato, alle autorità interessate per la disposizione.
Articolo 37 Il Comandante annota nel giornale di bordo ogni evento di nascita o morte a bordo e rilascia un certificato in tal senso alla presenza di due testimoni. Il certificato di morte deve essere allegato con un elenco degli effetti personali del defunto e l'attestazione deve essere data dal Maestro all'eventuale testamento del defunto. Sia il certificato di morte che il testamento devono essere custoditi dal Comandante e consegnati ai familiari del defunto o alle organizzazioni interessate.
Articolo 38 Qualora si sia verificato un sinistro in mare a una nave e la vita e le proprietà a bordo siano state così minacciate, il Comandante, con i membri dell'equipaggio e le altre persone a bordo sotto il suo comando, farà il possibile per correre in soccorso. Se il naufragio e la perdita della nave fossero diventati inevitabili, il Comandante potrebbe decidere di abbandonare la nave. Tuttavia, tale abbandono deve essere comunicato all'armatore per approvazione, salvo in caso di emergenza.
Dopo aver abbandonato la nave, il Comandante deve prima prendere tutte le misure per evacuare in sicurezza i passeggeri dalla nave in modo ordinato, quindi prendere accordi per l'evacuazione dei membri dell'equipaggio, mentre il Comandante deve essere l'ultimo a evacuare. Prima di lasciare la nave, il Comandante deve ordinare ai membri dell'equipaggio di fare tutto il possibile per salvare il giornale di bordo, il registro del motore, il registro dell'olio, il registro della radio, le carte, i documenti e le carte utilizzati nel viaggio in corso, così come oggetti di valore, questioni postali e denaro contante.
Articolo 39 Il compito del Comandante nella gestione e navigazione della nave non può essere assolto neppure in presenza di un pilota che pilota la nave.
Articolo 40 Se il comandante dovesse morire o il comandante fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni per qualsiasi motivo, l'ufficiale di coperta con il grado più alto fungerà da comandante; prima che la nave salpi dal successivo porto di scalo, l'armatore nomina un nuovo comandante che prenda il comando.
Capitolo IV Contratto di trasporto di merci via mare
Sezione 1 Principi di base
Articolo 41 Un contratto di trasporto di merci via mare è un contratto in base al quale il vettore, a fronte del pagamento del nolo, si impegna a trasportare via mare le merci oggetto del contratto di spedizione da parte del caricatore da un porto all'altro.
Articolo 42 Ai fini del presente capo:
(1) "Vettore": la persona dalla quale o in nome della quale è stato concluso un contratto di trasporto di merci via mare con un caricatore;
(2) "Vettore effettivo" indica la persona alla quale l'esecuzione del trasporto di merci, o di parte del trasporto, è stata affidata dal vettore e include qualsiasi altra persona a cui tale prestazione è stata affidata in base a un subappalto ;
(3) "Mittente" significa:
a) La persona dalla quale o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto di merci via mare con un vettore;
b) La persona dalla quale o in nome della quale o per conto della quale le merci sono state consegnate al vettore coinvolto nel contratto di trasporto di merci via mare;
(4) "destinatario": la persona autorizzata a prendere in consegna la merce;
(5) "Merci" comprende animali vivi e contenitori, pallet o articoli di trasporto simili forniti dallo spedizioniere per il consolidamento delle merci.
Articolo 43 Il vettore o il caricatore può richiedere per iscritto la conferma del contratto di trasporto di merci via mare. Tuttavia, il noleggio del viaggio deve essere redatto per iscritto. Telegrammi, telex e telefax hanno l'effetto di documenti scritti.
Articolo 44 Qualsiasi stipula in un contratto di trasporto di merci via mare o in una polizza di carico o in altri documenti simili comprovanti tale contratto che deroga alle disposizioni del presente capitolo è nulla e non valida. Tuttavia, tale nullità e invalidità non pregiudica la validità di altre disposizioni del contratto o della polizza di carico o di altri documenti simili. Una clausola che ceda il beneficio dell'assicurazione della merce a favore del vettore o qualsiasi clausola analoga è nulla e non valida.
Articolo 45 Le disposizioni dell'articolo 44 della presente legge non pregiudicano l'aumento dei doveri e degli obblighi da parte del vettore oltre a quelli stabiliti nel presente capo.
Sezione 2 Responsabilità del vettore
Articolo 46 La responsabilità del vettore nei confronti delle merci trasportate nei contenitori copre l'intero periodo durante il quale il vettore ha in carico la merce, a partire dal momento in cui il vettore ha preso in consegna la merce nel porto di carico, fino a quando la merce. sono state consegnate al porto di scarico. La responsabilità del vettore rispetto alle merci non containerizzate copre il periodo durante il quale il vettore è incaricato della merce, a partire dal momento del carico della merce sulla nave fino al momento in cui la merce viene scaricata dalla stessa. Durante il periodo in cui il vettore è responsabile della merce, il vettore sarà responsabile della perdita o del danneggiamento della merce, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione.
Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono al vettore di stipulare accordi riguardanti le responsabilità del vettore in relazione alle merci non containerizzate prima del carico e dopo lo scarico dalla nave.
Articolo 47 Il vettore deve, prima e all'inizio del viaggio, esercitare la dovuta diligenza per rendere la nave idonea alla navigazione, equipaggiare adeguatamente e rifornire la nave e per rendere le stive, le camere di refrigerazione e refrigerazione e tutte le altre parti della nave in quali merci sono trasportate, idonee e sicure per la ricezione, il trasporto e la conservazione.
Articolo 48 Il vettore deve caricare, movimentare, stivare, trasportare, custodire, custodire e scaricare in modo appropriato e accurato le merci trasportate.
Articolo 49 Il vettore trasporta le merci fino al porto di sbarco seguendo la rotta convenuta o consueta o geograficamente diretta.
Qualsiasi deviazione nel salvare o tentare di salvare vite o proprietà in mare o qualsiasi ragionevole deviazione non sarà considerata un atto che devia dalle disposizioni del paragrafo precedente.
Articolo 50 Il ritardo nella consegna si verifica quando la merce non è stata consegnata nel porto di sbarco designato entro il tempo espressamente concordato.
Il vettore è responsabile per la perdita o il danneggiamento delle merci causato da ritardo nella consegna dovuto a colpa del vettore, ad eccezione di quelli derivanti o derivanti da cause per le quali il vettore non è responsabile come previsto negli articoli pertinenti del presente regolamento. Capitolo.
Il vettore è responsabile delle perdite economiche causate dal ritardo nella consegna della merce per colpa del vettore, anche se nessuna perdita o danneggiamento della merce si era effettivamente verificata, a meno che tali perdite economiche non si siano verificate per cause per le quali il il vettore non è responsabile come previsto negli articoli pertinenti del presente capitolo.
Il soggetto legittimato a presentare un reclamo per la perdita della merce può considerare la merce come smarrita quando il vettore non ha consegnato la merce entro 60 giorni dalla scadenza del termine di consegna di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 51 Il vettore non è responsabile per la perdita o il danneggiamento della merce verificatosi durante il periodo di responsabilità del vettore derivante o risultante da una delle seguenti cause:
(1) colpa del comandante, dei membri dell'equipaggio, del pilota o del servitore del vettore nella navigazione o nella gestione della nave;
(2) Incendio, a meno che non sia causato dall'effettiva colpa del vettore;
(3) Forza maggiore e pericoli, pericoli e incidenti del mare o di altre acque navigabili;
(4) Guerra o conflitto armato;
(5) Atto del governo o delle autorità competenti, restrizioni di quarantena o sequestro nell'ambito di un procedimento legale;
(6) scioperi, interruzioni o limitazione del lavoro;
(7) Salvare o tentare di salvare vite o proprietà in mare;
(8) Atto dello spedizioniere, proprietario della merce o dei suoi agenti;
(9) Natura o vizio intrinseco della merce;
(10) inadeguatezza dell'imballaggio o insufficienza o illeggibilità dei marchi;
(11) Difetto latente della nave non rilevabile mediante due diligence; e
(12) Qualsiasi altra causa derivante senza colpa del vettore o del suo servitore o agente.
L'onere della prova spetta al vettore che ha diritto all'esonero dalla responsabilità per il risarcimento di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle cause di cui al comma (2).
Articolo 52 Il vettore non è responsabile della perdita o dei danni agli animali vivi derivanti o risultanti dai rischi speciali inerenti al loro trasporto. Tuttavia, il vettore è tenuto a dimostrare di aver soddisfatto i requisiti speciali dello spedizioniere per quanto riguarda il trasporto di animali vivi e che, nelle circostanze del trasporto marittimo, la perdita o il danno si è verificato a causa dei rischi speciali inerenti. in essa.
Articolo 53 Nel caso in cui il vettore intenda spedire le merci in coperta, deve stipulare un accordo con il caricatore o rispettare le consuetudini del commercio o le leggi o norme e regolamenti amministrativi pertinenti.
Quando le merci sono state spedite sul ponte in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, il vettore non sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento delle merci causato dai rischi speciali connessi a tale trasporto.
Se il vettore, in violazione delle disposizioni del primo comma del presente articolo, ha spedito la merce in coperta e la merce ha conseguentemente subito smarrimento o danneggiamento, il vettore ne sarà responsabile.
Articolo 54 Se la perdita o il danneggiamento o il ritardo nella consegna si sono verificati per cause per le quali il vettore o il suo dipendente o agente non ha diritto all'esonero dalla responsabilità, unitamente ad un'altra causa, il vettore è responsabile solo nella misura in cui la perdita, il danno oppure il ritardo nella consegna è imputabile a cause dalle quali il vettore non ha diritto ad esonero da responsabilità; tuttavia, spetta al vettore l'onere della prova per quanto riguarda la perdita, il danneggiamento o il ritardo nella consegna derivante dall'altra causa.
Articolo 55 L'importo del risarcimento per la perdita della merce sarà calcolato sulla base del valore effettivo dei beni così persi, mentre quello per il danno alla merce sarà calcolato sulla base della differenza tra i valori del merce prima e dopo il danno, o sulla base delle spese per la riparazione.
Il valore effettivo sarà il valore della merce al momento della spedizione più l'assicurazione e il trasporto.
Dal valore effettivo di cui al comma precedente vengono detratte, al momento del risarcimento, le spese che erano state ridotte o evitate in conseguenza del sinistro o del danno occorso.
Articolo 56 La responsabilità del vettore per la perdita o il danneggiamento delle merci è limitata a un importo equivalente a 666.67 unità di conto per pacco o altra unità di spedizione, o 2 unità di conto per chilogrammo del peso lordo delle merci perse o danneggiate , a seconda di quale sia il più alto, tranne quando la natura e il valore delle merci erano stati dichiarati dal mittente prima della spedizione e inseriti nella polizza di carico, o dove fosse stato un importo superiore all'importo della limitazione di responsabilità di cui al presente articolo concordato tra il vettore e lo spedizioniere.
Quando un container, una paletta o un articolo di trasporto simile è utilizzato per consolidare le merci, il numero di colli o altre unità di spedizione enumerate nella polizza di carico come imballato in tale articolo di trasporto sarà considerato come il numero di colli o unità di spedizione. Se non così enumerate, le merci in tale articolo di trasporto saranno considerate come un pacco o un'unità di spedizione.
Qualora l'articolo di trasporto non sia di proprietà o fornito dal vettore, tale articolo di trasporto sarà considerato un unico pacco o un'unità di spedizione.
Articolo 57 La responsabilità del vettore per i danni economici derivanti dal ritardo nella consegna della merce è limitata ad un importo equivalente al nolo pagabile per la merce così ritardata. Qualora la perdita o il danneggiamento delle merci si sia verificato contemporaneamente al ritardo nella consegna della stessa, la limitazione di responsabilità del vettore sarà quella prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 56 della presente legge.
Articolo 58 La difesa e la limitazione di responsabilità previste nel presente capo si applicano a qualsiasi azione legale intentata contro il vettore per la perdita, il danneggiamento o il ritardo nella consegna delle merci oggetto del contratto di trasporto di merci via mare, se l'attore è parte del contratto o se l'azione si fonda sul contratto o su un atto illecito.
Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano se l'azione di cui al paragrafo precedente è promossa contro l'agente o l'agente del vettore e l'agente o l'agente del vettore dimostra che la sua azione rientrava nell'ambito del suo impiego o agenzia.
Articolo 59 Il vettore non ha diritto al beneficio della limitazione di responsabilità di cui agli articoli 56 o 57 della presente legge se è dimostrato che la perdita, il danneggiamento o il ritardo nella consegna della merce derivano da un atto o da un'omissione del vettore fatto con l'intento di causare tale perdita, danno o ritardo o in modo sconsiderato e con la consapevolezza che tale perdita, danno o ritardo probabilmente ne deriverebbero.
Il dipendente o l'agente del vettore non avrà diritto al beneficio della limitazione di responsabilità di cui agli articoli 56 o 57 della presente legge, se è dimostrato che la perdita, il danno o il ritardo nella consegna derivano da un atto o da un'omissione del servo o agente del vettore fatto con l'intento di causare tale perdita, danno o ritardo o in modo sconsiderato e con la consapevolezza che tale perdita, danno o ritardo ne deriverebbero probabilmente.
Articolo 60 Qualora l'esecuzione del trasporto o di parte di esso sia stata affidata a un vettore effettivo, il vettore resta comunque responsabile dell'intero trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. Il vettore è responsabile, in relazione al trasporto effettuato dal vettore effettivo, dell'atto o dell'omissione del vettore effettivo e del suo agente o agente che agisce nell'ambito del suo impiego o agenzia.
Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, se un contratto di trasporto via mare prevede esplicitamente che una parte specifica del trasporto coperta da detto contratto deve essere eseguita da un vettore effettivo nominato diverso dal vettore, il contratto può tuttavia prevedere che il il vettore non sarà responsabile per la perdita, il danno o il ritardo nella consegna derivanti da un evento che si verifica mentre le merci sono a carico del vettore effettivo durante tale parte del trasporto.
Articolo 61 Le disposizioni relative alla responsabilità del vettore contenute nel presente capitolo si applicano al vettore effettivo. In caso di azione intentata contro il dipendente o l'agente del vettore effettivo, si applicano le disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'articolo 58 e nel paragrafo 2 dell'articolo 59 della presente legge.
Articolo 62 Qualsiasi accordo speciale in base al quale il vettore assume obblighi non previsti nel presente capo o rinuncia ai diritti conferiti dal presente capo vincola il vettore effettivo quando il vettore effettivo ha accettato per iscritto il contenuto degli stessi. Le disposizioni di tale accordo speciale saranno vincolanti per il vettore, indipendentemente dal fatto che il vettore effettivo abbia accettato o meno il contenuto.
Articolo 63 Qualora siano responsabili del risarcimento sia il vettore che il vettore effettivo, essi sono responsabili in solido nell'ambito di tale responsabilità.
Articolo 64 Se le richieste di risarcimento sono state presentate separatamente nei confronti del vettore, del vettore effettivo e dei loro dipendenti o agenti per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle merci, l'importo complessivo del risarcimento non deve essere superiore al limite previsto nel Articolo 56 della presente legge.
Articolo 65 Le disposizioni degli articoli da 60 a 64 della presente legge non pregiudicano il ricorso tra il vettore e il vettore effettivo.
Sezione 3 Responsabilità del mittente
Articolo 66 Lo spedizioniere dovrà far imballare adeguatamente la merce e dovrà garantire l'accuratezza della descrizione, del contrassegno, del numero di colli o pezzi, del peso o della quantità della merce al momento della spedizione e dovrà indennizzare il vettore da qualsiasi perdita derivante dall'inadeguatezza del imballaggio o inesattezze nelle suddette informazioni.
Il diritto del vettore al risarcimento di cui al paragrafo precedente non pregiudica l'obbligo del vettore ai sensi del contratto di trasporto di merci nei confronti di soggetti diversi dallo spedizioniere.
Articolo 67 Il caricatore esegue tutte le procedure necessarie presso il porto, la dogana, la quarantena, l'ispezione o altre autorità competenti per quanto riguarda la spedizione delle merci e fornisce al vettore tutti i documenti pertinenti relativi alle procedure che il caricatore è stato sottoposto. Lo spedizioniere sarà responsabile per qualsiasi danno agli interessi del vettore derivante dall'inadeguatezza o dall'inesattezza o dal ritardo nella consegna di tali documenti.
Articolo 68 Al momento della spedizione di merci pericolose, lo spedizioniere deve, in conformità con le norme che regolano il trasporto di tali merci, farle imballare correttamente, contrassegnare ed etichettare distintamente e notificare al vettore per iscritto la loro corretta descrizione, natura e precauzioni da prendere. Nel caso in cui il mittente non informi il vettore o lo informi in modo inesatto, il vettore può far atterrare, distruggere o rendere innocue tali merci quando e dove le circostanze lo richiedono, senza compensazione. Lo spedizioniere sarà responsabile nei confronti del vettore per qualsiasi perdita, danno o spesa risultante da tale spedizione.
Nonostante la conoscenza del vettore della natura delle merci pericolose e il suo consenso al trasporto, può comunque far atterrare, distruggere o rendere innocue tali merci, senza compensazione, quando diventano un pericolo reale per la nave, l'equipaggio e le altre persone a bordo. o ad altri beni. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'eventuale contributo medio generale.
Articolo 69 Il caricatore paga il nolo al vettore come concordato.
Lo spedizioniere e il vettore possono raggiungere un accordo che il trasporto sia pagato dal destinatario. Tuttavia, tale accordo deve essere annotato nei documenti di trasporto.
Articolo 70 Il caricatore non sarà responsabile per la perdita subita dal vettore o dal vettore effettivo, o per il danno subito dalla nave, a meno che tale perdita o danno non sia stato causato dalla colpa del caricatore, del suo servitore o agente.
Il servitore o l'agente del caricatore non sarà responsabile per la perdita subita dal vettore o dal vettore effettivo, o per il danno subito dalla nave, a meno che la perdita o il danno non sia stato causato dalla colpa del servo o agente del caricatore .
Sezione 4 Documenti di trasporto
Articolo 71 Una polizza di carico è un documento che serve come prova del contratto di trasporto di merci via mare e della presa in consegna o del carico delle merci da parte del vettore e in base al quale il vettore si impegna a consegnare le merci contro la restituzione del stesso. Una disposizione nel documento in cui si afferma che le merci devono essere consegnate all'ordine di una persona designata, o all'ordine, o al portatore, costituisce tale impegno.
Articolo 72 Quando le merci sono state prese in consegna dal vettore o sono state caricate a bordo, il vettore, su richiesta del caricatore, rilascia al caricatore una polizza di carico.
La polizza di carico può essere firmata da una persona autorizzata dal vettore. Una polizza di carico firmata dal comandante della nave che trasporta la merce si considera firmata per conto del vettore.
Articolo 73 La polizza di carico deve contenere le seguenti indicazioni:
(1) descrizione delle merci, marchio, numero di colli o pezzi, peso o quantità e, se applicabile, una dichiarazione sulla natura pericolosa delle merci;
(2) Nome e sede principale di attività del vettore;
(3) nome della nave;
(4) Nome dello spedizioniere;
(5) nome del destinatario;
(6) Porto di carico e data in cui la merce è stata presa in consegna dal vettore nel porto di carico;
(7) Porto di scarico;
(8) Luogo in cui le merci sono state prese in consegna e luogo in cui le merci devono essere consegnate in caso di polizza di carico di trasporto multimodale;
(9) data e luogo di rilascio della polizza di carico e numero di originali rilasciati;
(10) pagamento del trasporto;
(11) Firma del vettore o di una persona che agisce per suo conto.
In una polizza di carico, la mancanza di una o più indicazioni di cui al comma precedente non pregiudica la funzione della polizza di carico in quanto tale, purché soddisfi comunque i requisiti di cui all'articolo 71 della presente legge.
Articolo 74 Se il vettore ha emesso, su richiesta del mittente, una polizza di carico ricevuta per la spedizione o altri documenti simili prima che le merci siano caricate a bordo, il mittente può restituire la stessa al vettore contro una polizza di spedizione spedita. carico quando le merci sono state caricate a bordo. Il vettore può anche annotare sulla polizza di carico ricevuta per la spedizione o altri documenti simili il nome della nave che trasporta e la data di carico e, quando indicato, la polizza di carico ricevuta per la spedizione o altri simili i documenti devono essere considerati come polizza di carico spedita.
Articolo 75 Se la polizza di carico contiene indicazioni riguardanti la descrizione, il contrassegno, il numero di colli o colli, il peso o la quantità delle merci rispetto alle quali il vettore o l'altra persona che rilascia la polizza di carico per suo conto ha la conoscenza o è ragionevole motivi per sospettare che tali indicazioni non rappresentino accuratamente le merci effettivamente ricevute o, se viene emessa, caricata una polizza di carico spedita o se non ha avuto ragionevoli mezzi di controllo, il vettore o tale altra persona può prenderne nota in la polizza di carico che specifica tali inesattezze, i motivi del sospetto o la mancanza di mezzi di controllo ragionevoli.
Articolo 76 Se il vettore o l'altra persona che rilascia la polizza di carico per suo conto non ha annotato nella polizza di carico l'apparente ordine e condizione delle merci, le merci si considerano in apparente buone condizioni e buone condizioni.
Articolo 77 Fatta eccezione per la nota resa in conformità con le disposizioni dell'articolo 75 della presente legge, la polizza di carico emessa dal vettore o dall'altra persona che agisce per suo conto è prova prima facie della presa in consegna o del carico da parte del vettore del merci come ivi descritte. La prova contraria da parte del vettore non è ammissibile se la polizza di carico è stata trasferita a un terzo, compreso un destinatario, che ha agito in buona fede facendo affidamento sulla descrizione delle merci in essa contenuta.
Articolo 78 Il rapporto tra il vettore e il titolare della polizza di carico rispetto ai loro diritti e obblighi è definito dalle clausole della polizza di carico.
Né il destinatario né il detentore della polizza di carico saranno responsabili per le controstallie, il trasporto morto e tutte le altre spese relative al carico avvenuto al porto di carico a meno che la polizza di carico non indichi chiaramente che le suddette controstallie, merci morte e tutte le altre le spese sono a carico del destinatario e dell'intestatario della polizza di carico.
Articolo 79 La negoziabilità della polizza di carico è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
(1) Una polizza di carico semplice non è negoziabile;
(2) Una polizza di carico dell'ordine può essere negoziata con l'approvazione dell'ordine o l'approvazione in bianco;
(3) Una polizza di carico al portatore è negoziabile senza approvazione.
Articolo 80 Quando un vettore ha rilasciato un documento diverso da una polizza di carico come prova del ricevimento delle merci da trasportare, tale documento è una prova prima facie della conclusione del contratto di trasporto di merci via mare e della presa in carico. da parte del vettore della merce come ivi descritto
Tali documenti rilasciati dal vettore non sono negoziabili.
Sezione 5 Consegna della merce
Articolo 81 A meno che il destinatario non comunichi per iscritto al trasportatore la comunicazione di perdita o danneggiamento al momento della consegna della merce da parte del vettore al destinatario, tale consegna è considerata una prova prima facie della consegna della merce da parte di il vettore come descritto nei documenti di trasporto e dell'apparente buono stato e ordine di tali merci.
Qualora la perdita o il danneggiamento della merce non sia evidente, si applicano le disposizioni del paragrafo precedente se il destinatario non ha dato l'avviso per iscritto entro 7 giorni consecutivi dal giorno successivo alla consegna della merce, o, nel in caso di merce containerizzata, entro 15 giorni dal giorno successivo alla consegna della stessa.
L'avviso per iscritto relativo alla perdita o al danno non deve essere fornito se lo stato della merce, al momento della consegna, è stato oggetto di un controllo o di un'ispezione congiunta da parte del vettore e del destinatario.
Articolo 82 Il vettore non è responsabile per il risarcimento se non è stato ricevuto dal destinatario entro 60 giorni consecutivi dal giorno successivo in cui la merce era stata consegnata dal vettore a il destinatario.
Articolo 83 Il destinatario può, prima di prendere in consegna la merce nel porto di destinazione, e il vettore può, prima di consegnare la merce nel porto di destinazione, chiedere all'agenzia di ispezione del carico di far ispezionare le merci. La parte che richiede tale ispezione sosterrà il costo della stessa ma ha il diritto di recuperare lo stesso dalla parte che ha causato il danno.
Articolo 84 Il vettore e il destinatario devono fornire reciprocamente ragionevoli strutture per la visita e l'ispezione previste dagli articoli 81 e 83 della presente legge.
Articolo 85 Quando le merci sono state consegnate dal vettore effettivo, la comunicazione scritta data dal destinatario al vettore effettivo ai sensi dell'articolo 81 della presente legge ha lo stesso effetto di quella data al vettore e quella data al vettore deve hanno lo stesso effetto di quello dato al vettore effettivo.
Articolo 86 Se la merce non è stata presa in consegna nel porto di sbarco o se il destinatario ha ritardato o rifiutato la presa in consegna della merce, il Comandante può scaricare la merce nei magazzini o in altri luoghi appropriati e le eventuali spese o rischi che ne derivano è a carico del destinatario.
Articolo 87 Se non sono stati pagati il ​​nolo, il contributo in media, le controstallie da pagare al vettore e altri oneri necessari pagati dal vettore per conto del proprietario della merce, nonché altri oneri da pagare al vettore completo, né è stata fornita un'adeguata garanzia, il vettore può avere un privilegio, in misura ragionevole, sulla merce.
Articolo 88 Se le merci sotto pegno ai sensi dell'articolo 87 della presente legge non sono state prese in consegna entro 60 giorni dal giorno successivo all'arrivo della nave nel porto di sbarco, il vettore può chiedere al tribunale un ordine di vendita della merce all'asta; se le merci sono deperibili o le spese per la conservazione di tali merci superano il loro valore, il vettore può richiedere una vendita anticipata all'asta.
Il ricavato della vendita all'asta sarà utilizzato per rimborsare le spese di magazzinaggio e vendita all'asta della merce, il nolo e altri oneri connessi da corrispondere al vettore. Se i proventi non sono all'altezza di tali spese, il vettore ha il diritto di richiedere la differenza al caricatore, mentre qualsiasi importo in eccedenza sarà rimborsato al caricatore. Se non è possibile effettuare il rimborso e tale importo in eccedenza non è stato reclamato alla fine di un anno intero dopo la vendita all'asta, esso andrà alla Tesoreria dello Stato.
Sezione 6 Annullamento del contratto
Articolo 89 Il caricatore può chiedere l'annullamento del contratto di trasporto di merci via mare prima che la nave salga dal porto di imbarco. Tuttavia, salvo quanto diversamente previsto nel contratto, lo spedizioniere dovrà in tal caso pagare la metà dell'importo di nolo concordato; se la merce è già stata caricata a bordo, lo spedizioniere dovrà sostenere le spese di carico e scarico e gli altri oneri connessi.
Articolo 90 Il vettore o il caricatore possono richiedere l'annullamento del contratto e nessuno dei due sarà responsabile nei confronti dell'altro se, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla colpa del vettore o del caricatore, il contratto non potesse essere eseguito prima della partenza della nave dal porto di carico. Se il nolo è già stato pagato, sarà rimborsato allo spedizioniere e, se la merce è già stata caricata a bordo, le spese di carico / scarico saranno a carico dello spedizioniere. Se è già stata emessa una polizza di carico, questa deve essere restituita dallo spedizioniere al vettore.
Articolo 91 Se, per causa di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile a colpa del vettore o del caricatore, la nave non potesse sbarcare la sua merce nel porto di destinazione come previsto dal contratto di trasporto, salvo che il contratto non disponga diversamente , il Comandante avrà il diritto di scaricare le merci in un porto sicuro o in un luogo vicino al porto di destinazione e il contratto di trasporto si considererà eseguito.
Nel decidere lo scarico della merce, il Comandante informerà lo spedizioniere o il destinatario e terrà conto degli interessi dello spedizioniere o del destinatario.
Sezione 7: Disposizioni speciali relative al charter di viaggio
Articolo 92 Un charter party in base al quale l'armatore noleggia e il noleggiatore noleggia, in tutto o in parte, lo spazio della nave per il trasporto via mare delle merci previste da un porto all'altro e il noleggiatore paga l'importo concordato di merci.
Articolo 93 Un contratto di noleggio a viaggio deve contenere principalmente, tra l'altro, il nome dell'armatore, il nome del noleggiatore, il nome e la nazionalità della nave, la sua capacità di balle o cereali, la descrizione delle merci da caricare, il porto di carico, il porto di destinazione, giorni di giacenza, tempo di carico e scarico, pagamento di merci, controstallie, spedizione e altre questioni pertinenti.
Articolo 94 Le disposizioni dell'articolo 47 e dell'articolo 49 della presente legge si applicano all'armatore in regime di charter di viaggio.
Le altre disposizioni del presente capitolo relative ai diritti e agli obblighi delle parti del contratto si applicano all'armatore e al noleggiatore per noleggio a viaggio solo in assenza di disposizioni pertinenti o in assenza di disposizioni diverse da esse nel noleggio di viaggio.
Articolo 95 Se il titolare della polizza di carico non è il noleggiatore nel caso di una polizza di carico emessa in base a un charter di viaggio, i diritti e gli obblighi del vettore e del titolare della polizza di carico sono disciplinati dalle clausole di la polizza di carico. Tuttavia, se le clausole del contratto di noleggio del viaggio sono incorporate nella polizza di carico, si applicano le clausole pertinenti del contratto di noleggio del viaggio.
Articolo 96 L'armatore fornisce la nave prevista. La nave prevista può essere sostituita con il consenso del noleggiatore. Tuttavia, se la nave sostituita non soddisfa i requisiti del charter party, il noleggiatore può rifiutare la nave o annullare il charter.
In caso di danni o perdite subiti dal noleggiatore a seguito della mancata fornitura della nave prevista da parte dell'armatore a causa della sua colpa, l'armatore sarà responsabile per il risarcimento.
Articolo 97 Se l'armatore non ha fornito la nave entro i giorni fissi nel noleggio, il noleggiatore ha il diritto di annullare il contratto di noleggio. Tuttavia, se l'armatore aveva notificato al noleggiatore il ritardo della nave e la data prevista del suo arrivo al porto di imbarco, il noleggiatore comunicherà all'armatore se annullare il noleggio entro 48 ore dal ricevimento della notifica dell'armatore.
Se il noleggiatore ha subito perdite a causa del ritardo nella fornitura della nave per colpa dell'armatore, quest'ultimo è responsabile del risarcimento.
Articolo 98 In una carta di viaggio, il tempo per il carico e lo scarico e il modo di calcolarlo, nonché il tasso di controstallie che si verificherebbe dopo la scadenza del tempo di sosta e il tasso di denaro di spedizione da pagare come conseguenza del il completamento delle operazioni di carico o scarico in anticipo rispetto all'orario, sarà stabilito dall'armatore e dal noleggiatore di comune accordo.
Articolo 99 Il noleggiatore può subaffittare la nave che ha noleggiato, ma i diritti e gli obblighi derivanti dal noleggio principale non saranno pregiudicati.
Articolo 100 Il noleggiatore deve fornire la merce prevista, ma può sostituire la merce con il consenso dell'armatore. Tuttavia, se le merci sostituite sono dannose per gli interessi dell'armatore, l'armatore ha il diritto di rifiutare tali merci e annullare il noleggio.
Qualora l'armatore abbia subito perdite a causa della mancata fornitura da parte del noleggiatore della merce prevista, il noleggiatore sarà responsabile per il risarcimento.
Articolo 101 L'armatore scarica le merci nel porto di sbarco specificato nel contratto di noleggio. Laddove il noleggiatore contenga una clausola che consente la scelta del porto di scarico da parte del noleggiatore, il Comandante può scegliere uno tra i porti selezionati concordati per scaricare le merci, nel caso in cui il noleggiatore non abbia, come concordato nel charter, istruito in tempo relativo al porto scelto per lo sbarco della merce. Se il noleggiatore non ha dato istruzioni in tempo sul porto di sbarco prescelto, come concordato nel noleggio, e l'armatore ha subito perdite in tal modo, il noleggiatore sarà responsabile del risarcimento; qualora il noleggiatore abbia subito perdite a causa della scelta arbitraria di un porto da parte dell'armatore per lo sbarco delle merci, in violazione delle disposizioni del noleggio pertinente, l'armatore sarà responsabile del risarcimento.
Sezione 8: Disposizioni speciali relative al contratto di trasporto multimodale
Articolo 102 Per contratto di trasporto multimodale di cui alla presente legge si intende un contratto in base al quale l'operatore di trasporto multimodale si impegna a trasportare le merci, contro il pagamento del nolo per l'intero trasporto, dal luogo in cui le merci sono state ricevute a suo carico al destinazione e di consegnarli al destinatario mediante due o più modi di trasporto diversi, uno dei quali è il trasporto marittimo.
Per operatore di trasporto multimodale di cui al paragrafo precedente si intende la persona che ha stipulato un contratto di trasporto multimodale con il caricatore da solo o da un'altra persona che agisce per suo conto.
Articolo 103 La responsabilità dell'operatore di trasporto multimodale rispetto alle merci oggetto del contratto di trasporto multimodale copre il periodo dal momento in cui prende in carico le merci fino alla loro consegna.
Articolo 104 L'operatore del trasporto multimodale è responsabile dell'esecuzione del contratto di trasporto multimodale o dell'appalto della prestazione di conseguenza, ed è responsabile dell'intero trasporto.
L'operatore di trasporto multimodale può stipulare contratti separati con i vettori dei diversi modi definendo le loro responsabilità in relazione alle diverse sezioni del trasporto nell'ambito dei contratti di trasporto multimodale. Tuttavia, tali contratti separati non pregiudicano la responsabilità dell'operatore del trasporto multimodale per l'intero trasporto.
Articolo 105 Se la perdita o il danneggiamento delle merci si è verificato in una determinata sezione del trasporto, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti pertinenti che disciplinano quella specifica sezione del trasporto multimodale si applicano alle questioni riguardanti la responsabilità dell'operatore del trasporto multimodale e la limitazione della stessa.
Articolo 106 Se non è stato possibile accertare la sezione del trasporto in cui si è verificato lo smarrimento o il danneggiamento delle merci, l'operatore del trasporto multimodale è responsabile del risarcimento in conformità con le disposizioni relative alla responsabilità del vettore e la relativa limitazione di cui al presente Capitolo.
Capitolo V Contratto di trasporto di passeggeri via mare
Articolo 107 Un contratto di trasporto marittimo di passeggeri è un contratto con il quale il vettore si impegna a trasportare via mare i passeggeri e il loro bagaglio da un porto all'altro con navi idonee a tale scopo contro il pagamento del biglietto da parte dei passeggeri.
Articolo 108 Ai fini del presente capo:
(1) "vettore": la persona dalla quale oa nome della quale è stato stipulato con i passeggeri un contratto di trasporto di passeggeri via mare;
(2) "vettore effettivo" indica la persona dalla quale è stato effettuato, in tutto o in parte, il trasporto di passeggeri come incaricato dal vettore, comprese le persone impegnate in tale trasporto in base a un subappalto.
(3) "Passeggero" indica una persona trasportata in base a un contratto di trasporto di passeggeri via mare. Con il consenso del vettore, una persona che sovrintende al trasporto di merci a bordo di una nave coperta da un contratto di trasporto di merci è considerata un passeggero;
(4) "Bagaglio": qualsiasi articolo o veicolo spedito dal vettore in base al contratto di trasporto di passeggeri via mare, ad eccezione degli animali vivi.
(5) "bagaglio a mano": il bagaglio che il passeggero ha in cabina o che è altrimenti in suo possesso, custodia o controllo.
Articolo 109 Le disposizioni riguardanti le responsabilità del vettore contenute nel presente capitolo si applicano al vettore effettivo e le disposizioni riguardanti le responsabilità dell'agente o agente del vettore contenute nel presente capitolo si applicano al servitore o agente. del vettore effettivo.
Articolo 110 Il biglietto di passaggio serve come prova della stipula di un contratto di trasporto di passeggeri via mare.
Articolo 111 Il periodo di trasporto per il trasporto di passeggeri via mare inizia dal momento dell'imbarco dei passeggeri e termina al momento dello sbarco, compreso il periodo durante il quale i passeggeri sono trasportati via mare dalla terra alla nave o viceversa , se tale costo di trasporto è compreso nella tariffa. Tuttavia, il periodo di trasporto non include il tempo in cui i passeggeri si trovano a un terminal o una stazione marittima o su una banchina o in o su qualsiasi altra installazione portuale.
Il periodo di trasporto del bagaglio a mano dei passeggeri deve essere lo stesso di quello stabilito nel paragrafo precedente. Il periodo di trasporto del bagaglio diverso dal bagaglio a mano inizia dal momento in cui il vettore, il suo servitore o agente lo riceve a suo carico e termina nel momento in cui il vettore o il suo collaboratore o agente lo riconsegna ai passeggeri.
Articolo 112 Un passeggero che viaggia senza biglietto o prende una cuccetta di classe superiore a quella prenotata o che va oltre la distanza pagata deve pagare la tariffa o la tariffa in eccesso come richiesto dalle normative pertinenti e il vettore può, secondo le norme pertinenti, addebitare tariffa aggiuntiva. Nel caso in cui un passeggero si rifiuti di pagare, il Comandante ha il diritto di ordinargli di sbarcare in un luogo idoneo e il vettore ha il diritto di regresso nei suoi confronti.
Articolo 113 Nessun passeggero può portare a bordo o imballare nel proprio bagaglio merci di contrabbando o qualsiasi articolo di natura infiammabile, esplosiva, velenosa, corrosiva o radioattiva o altre merci pericolose che metterebbero in pericolo la sicurezza della vita e dei beni a bordo.
Il vettore può far scaricare, distruggere o rendere innocue le merci di contrabbando o pericolose portate a bordo dal passeggero o imballate nel suo bagaglio in violazione delle disposizioni del paragrafo precedente in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo o inviate alle autorità competenti, senza essere responsabile per il risarcimento.
Il passeggero è responsabile del risarcimento in caso di perdita o danno derivante dalla sua violazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 114 Durante il periodo di trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli come previsto dall'articolo 111 della presente legge, il vettore è responsabile della morte o delle lesioni personali dei passeggeri o della perdita o del danneggiamento dei loro bagagli a seguito di incidenti causati per colpa del vettore o del suo dipendente o agente commessa nell'ambito del suo impiego o agenzia.
Il richiedente deve sostenere l'onere della prova per quanto riguarda la colpa del vettore o del suo agente o agente, ad eccezione, tuttavia, delle circostanze specificate nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Se la morte o lesioni personali dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio a mano dei passeggeri si sono verificati a seguito di naufragio, collisione, incaglio, esplosione, ire o difetto della nave, si presume che il vettore o il suo servitore o agente ha commesso una colpa, a meno che la prova contraria non sia stata fornita dal trasportatore o dal suo servitore o agente.
Per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento del bagaglio diverso dal bagaglio a mano del passeggero, a meno che il vettore o il suo dipendente o agente non dimostri il contrario, si presume che il vettore o il suo agente o agente abbia commesso una colpa, indipendentemente da come la perdita o il danno è stato causato.
Articolo 115 Se il vettore dimostra che la morte o lesioni personali del passeggero o la perdita o il danneggiamento del suo bagaglio sono stati causati da colpa del passeggero stesso o da difetti del vettore e del passeggero insieme, il vettore la responsabilità può essere esonerata o adeguatamente attenuata.
Se è dimostrato dal vettore che la morte o lesioni personali del passeggero o la perdita o il danneggiamento del bagaglio del passeggero sono state intenzionalmente causate dal passeggero stesso, o la morte o lesioni personali sono state dovute alle sue condizioni di salute, il vettore non sarà pertanto responsabile.
Articolo 116 Il vettore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni a denaro, oro, argento, gioielli, titoli negoziabili o altri oggetti di valore dei passeggeri.
Se il passeggero ha affidato i suddetti oggetti di valore alla custodia del vettore in virtù di un accordo a tal fine, il vettore è responsabile del risarcimento in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della presente legge. Qualora la limitazione di responsabilità concordata per iscritto tra il vettore e il passeggero sia superiore a quella stabilita nell'articolo 117 della presente legge, il vettore dovrà effettuare il risarcimento in base a tale importo più elevato.
Articolo 117 Salvo le circostanze specificate al paragrafo 4 del presente articolo, la limitazione di responsabilità del vettore per ogni trasporto di passeggeri via mare è disciplinata dalle seguenti:
(1) In caso di morte o lesioni personali del passeggero: non superiore a 46,666 unità di conto per passeggero;
(2) Perdita o danneggiamento del bagaglio a mano dei passeggeri: non superiore a 833 Unità di conto per passeggero;
(3) Per la perdita o il danneggiamento dei veicoli dei passeggeri, compreso il bagaglio trasportato in essi: non superiore a 3,333 unità di conto per veicolo;
(4) Per la perdita o il danneggiamento dei bagagli diversi da quelli descritti nei precedenti sottoparagrafi (2) e (3): non superiore a 1,200 unità di conto per passeggero.
Può essere raggiunto un accordo tra il vettore ei passeggeri in merito alle franchigie applicabili al risarcimento per perdita o danneggiamento dei veicoli dei passeggeri e dei bagagli diversi dai loro veicoli. Tuttavia, la franchigia per la perdita o il danneggiamento dei veicoli dei passeggeri non deve superare le 117 unità di conto per veicolo, mentre la franchigia per la perdita o il danneggiamento del bagaglio diverso dal veicolo non deve superare le 13 unità di conto. per bagaglio per passeggero. Nel calcolare l'importo del risarcimento per la perdita o il danneggiamento del veicolo del passeggero o del bagaglio diverso dal veicolo, vengono detratte le franchigie concordate a cui ha diritto il vettore.
Una limitazione di responsabilità superiore a quella stabilita nel precedente paragrafo (1) può essere concordata per iscritto tra il vettore e il passeggero.
La limitazione di responsabilità del vettore per quanto riguarda il trasporto di passeggeri via mare tra i porti della Repubblica popolare cinese sarà fissata dalle autorità competenti per i trasporti e le comunicazioni sotto il Consiglio di Stato e attuata dopo essere stata presentata e approvata da il Consiglio di Stato.
Articolo 118 Se è dimostrato che il decesso o lesioni personali del passeggero o la perdita o il danneggiamento del bagaglio del passeggero derivano da un'azione o omissione del vettore compiuta con l'intento di causare tale perdita o danno o in modo sconsiderato e consapevole che tale morte o lesioni personali o tale perdita o danno ne deriverebbero probabilmente, il vettore non invocerà le disposizioni relative alla limitazione di responsabilità contenute negli articoli 116 e 117 della presente legge.
Se è dimostrato che la morte o lesioni personali del passeggero o la perdita o il danneggiamento del bagaglio del passeggero derivano da un atto o omissione del dipendente o agente del vettore compiuto con l'intento di causare tale perdita o danno o in modo sconsiderato e sapendo che tale morte o lesioni personali o tale perdita o danno ne deriverebbero probabilmente, il dipendente o l'agente del vettore non invocerà le disposizioni relative alla limitazione di responsabilità contenute negli articoli 116 e 117 della presente legge.
Articolo 119 In caso di danni apparenti al bagaglio, il passeggero deve informare per iscritto il vettore o il suo agente o agente secondo quanto segue:
(1) L'avviso relativo al bagaglio a mano deve essere effettuato prima o al momento del suo imbarco;
(2) L'avviso relativo al bagaglio diverso dal bagaglio a mano deve essere effettuato prima o al momento della riconsegna dello stesso.
Se il danno al bagaglio non è evidente ed è difficile per il passeggero scoprire tale danno al momento del suo sbarco o della riconsegna del bagaglio, o se il bagaglio è stato smarrito, il passeggero deve informare il vettore o il suo dipendente o agente per iscritto entro 15 giorni dal giorno successivo allo sbarco del passeggero o alla riconsegna del bagaglio.
Se il passeggero non invia l'avviso per iscritto in tempo in conformità con le disposizioni dei sottoparagrafi (1) e (2) del presente articolo, si presume che il bagaglio sia stato ricevuto integro, salvo prova contraria è realizzato.
Qualora il bagaglio sia stato ispezionato o ispezionato congiuntamente dal passeggero e dal vettore al momento della riconsegna dello stesso, non è necessario fornire la suddetta comunicazione.
Articolo 120 Per quanto riguarda i reclami fatti al dipendente o agente del vettore, tale agente o agente ha il diritto di invocare le disposizioni in materia di difesa e limitazione di responsabilità contenute negli articoli 115,116 e 117 della presente legge se tale agente o agente dimostra che il suo atto o l'omissione rientrava nell'ambito del suo impiego o agenzia.
Articolo 121 Quando il trasporto di passeggeri o di parte di esso è stato affidato dal vettore a un vettore effettivo, il vettore resta responsabile dell'intero trasporto, come stabilito nel presente capitolo. Se il trasporto è effettuato dal vettore effettivo, il vettore è responsabile dell'atto o dell'omissione del vettore effettivo o dell'atto o dell'omissione del suo agente o agente nell'ambito del suo impiego o agenzia.
Articolo 122 Ogni accordo speciale in base al quale il vettore assume obblighi non previsti nel presente capo o rinuncia ai diritti conferiti dal presente capo vincola il vettore effettivo se il vettore effettivo ha espressamente acconsentito per iscritto al contenuto degli stessi. Tale accordo speciale sarà vincolante per il vettore, indipendentemente dal fatto che il vettore effettivo abbia accettato o meno il suo contenuto.
Articolo 123 Quando sia il vettore che il vettore effettivo sono responsabili del risarcimento, essi sono responsabili in solido nell'ambito di tale responsabilità.
Articolo 124 In caso di reclami separati contro il vettore, il vettore effettivo e i loro dipendenti o agenti per quanto riguarda la morte o lesioni personali dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento dei loro bagagli, l'importo complessivo del risarcimento non sarà oltre il limite previsto dall'articolo 117 della presente legge.
Articolo 125 Le disposizioni degli articoli da 121 a 124 della presente legge non pregiudicano il diritto di regresso tra il vettore e il vettore effettivo.
Articolo 126 Qualsiasi delle seguenti clausole contenute in un contratto di trasporto di passeggeri via mare è nulla e non valida:
(1) Qualsiasi clausola che esoneri la responsabilità legale del vettore nei confronti del passeggero;
(2) qualsiasi clausola che riduca la limitazione di responsabilità del vettore contenuta in questo capitolo;
(3) qualsiasi clausola che contenga disposizioni contrarie a quelle del presente capitolo in materia di onere della prova; e
(4) Qualsiasi clausola che limiti il ​​diritto di reclamo del passeggero.
La nullità e la nullità delle clausole di cui al comma precedente non pregiudica la validità delle altre clausole del contratto.
Capitolo VI Parti della Carta
Sezione 1 Principi di base
Articolo 127 Le disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dell'armatore e del noleggiatore di cui al presente capitolo si applicano solo quando non vi sono disposizioni o disposizioni diverse al riguardo nel contratto di noleggio.
Articolo 128 I noleggi a vela, compresi i noleggi a tempo e i noleggi a scafo nudo, devono essere conclusi per iscritto.
Sezione 2: Time Charter Party
Articolo 129 Un contratto di noleggio a tempo è un contratto in base al quale l'armatore fornisce una nave con equipaggio designata al noleggiatore e il noleggiatore impiega la nave durante il periodo contrattuale per il servizio concordato contro il pagamento del noleggio.
Articolo 130 Un contratto di noleggio a tempo contiene principalmente il nome dell'armatore, il nome del noleggiatore; il nome, la nazionalità, la classe, la stazza, la capacità, la velocità e il consumo di carburante della nave; l'area commerciale; il servizio concordato, il periodo contrattuale, l'ora, il luogo e le condizioni di consegna e riconsegna della nave; il noleggio e le modalità di pagamento e altre questioni pertinenti.
Articolo 131 L'armatore deve consegnare la nave entro il termine concordato nel contratto di noleggio.
Se l'armatore agisce contro le disposizioni del paragrafo precedente, il noleggiatore ha il diritto di annullare il noleggio. Tuttavia, se l'armatore ha notificato al noleggiatore il previsto ritardo nella consegna e ha indicato un orario stimato di arrivo della nave al porto di consegna, il noleggiatore ne informerà l'armatore, entro 48 ore dal ricevimento di tale avviso da parte del armatore, della sua decisione se annullare o meno il noleggio.
L'armatore è responsabile per la perdita del noleggiatore derivante dal ritardo nella consegna della nave per colpa dell'armatore.
Articolo 132 Al momento della consegna, l'armatore esercita la dovuta diligenza per rendere la nave idonea alla navigazione. La nave consegnata deve essere idonea al servizio previsto.
Qualora l'armatore agisca contro le disposizioni del paragrafo precedente, il noleggiatore ha il diritto di annullare il noleggio e di reclamare eventuali perdite che ne derivano.
Articolo 133 Durante il periodo di noleggio, se la nave si trova in disaccordo con l'idoneità alla navigazione o con le altre condizioni concordate nel noleggio, l'armatore adotta tutte le misure ragionevoli per ripristinarle il prima possibile.
Se la nave non è stata operata normalmente per 24 ore consecutive a causa della sua incapacità di mantenere l'idoneità alla navigazione o le altre condizioni concordate, il noleggiatore non dovrà pagare il noleggio per il tempo di funzionamento così perso, a meno che tale guasto non sia stato causato dal noleggiatore .
Articolo 134 Il noleggiatore garantisce che la nave sarà impiegata nel trasporto marittimo concordato tra i porti o luoghi sicuri all'interno della zona di scambio concordata.
Se il noleggiatore agisce contro le disposizioni del paragrafo precedente, l'armatore ha il diritto di annullare il noleggio e rivendicare le perdite che ne derivano.
Articolo 135 Il noleggiatore garantisce che la nave sarà impiegata per il trasporto della merce lecita concordata.
Qualora la nave debba essere impiegata dal noleggiatore per il trasporto di animali vivi o merci pericolose, è richiesto il previo consenso dell'armatore.
Il noleggiatore è responsabile per qualsiasi perdita dell'armatore risultante dalla violazione da parte del noleggiatore delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 136 Il noleggiatore ha il diritto di impartire istruzioni al Comandante riguardo al funzionamento della nave. Tuttavia, tali istruzioni non devono essere in contrasto con le disposizioni del noleggio a tempo.
Articolo 137 Il noleggiatore può subaffittare la nave in noleggio, ma deve notificare in tempo all'armatore la sublocazione. I diritti e gli obblighi concordati nel charter principale non saranno influenzati dal sub-charter.
Articolo 138 Quando la proprietà della nave in noleggio è stata trasferita dall'armatore, i diritti e gli obblighi concordati nel noleggio originale non vengono pregiudicati. Tuttavia, l'armatore ne informa tempestivamente il noleggiatore. Dopo tale trasferimento, il cessionario e il noleggiatore continueranno a eseguire il noleggio originale.
Articolo 139 Se la nave è impegnata in operazioni di salvataggio durante il periodo di noleggio, il noleggiatore avrà diritto alla metà dell'importo del pagamento per le operazioni di salvataggio dopo aver detratto da esso le spese di salvataggio, il risarcimento dei danni, la parte dovuta ai membri dell'equipaggio e altri costi rilevanti.
Articolo 140 Il noleggiatore pagherà il noleggio come concordato nel noleggio. Se il noleggiatore non riesce a pagare il noleggio come concordato, l'armatore ha il diritto di annullare il contratto di noleggio e rivendicare eventuali perdite da esso derivanti.
Articolo 141 Nel caso in cui il noleggiatore non riesca a pagare il noleggio o altre somme di denaro come concordato nel noleggio, l'armatore avrà un privilegio sui beni del noleggiatore, su altre proprietà a bordo e sui guadagni del sub-noleggio.
Articolo 142 Quando il noleggiatore riconsegna la nave all'armatore, la nave deve essere nello stesso buono stato e ordine in cui si trovava al momento della consegna, fatta eccezione per il normale logorio.
Qualora, al momento della riconsegna, la nave non si mantenga nelle stesse condizioni e buone condizioni in cui era al momento della consegna, il noleggiatore sarà responsabile della riabilitazione o del risarcimento.
Articolo 143 Se, sulla base di un calcolo ragionevole, una nave può essere in grado di completare il suo ultimo viaggio all'incirca al momento della riconsegna specificato nel noleggio e probabilmente in seguito, il noleggiatore ha il diritto di continuare a utilizzare la nave per completare quel viaggio anche se il suo tempo di riconsegna sarà in ritardo. Durante il periodo esteso, il noleggiatore pagherà il noleggio al tasso fissato dal noleggio e, se il tasso di noleggio corrente di mercato è superiore a quello specificato nel noleggio, il noleggiatore pagherà il noleggio al tasso di mercato corrente.
Sezione 3 Bareboat Charter Party
Articolo 144 Un charter party a scafo nudo è un charter party in base al quale l'armatore fornisce al noleggiatore una nave senza equipaggio che il noleggiatore deve possedere, impiegare e operare entro un periodo concordato e per il quale il noleggiatore deve pagare all'armatore il noleggio.
Articolo 145 Un charter party a scafo nudo contiene principalmente il nome dell'armatore e il nome del noleggiatore; il nome, la nazionalità, la classe, la stazza e la capacità della nave; l'area commerciale, l'impiego della nave e il periodo di noleggio; l'ora, il luogo e le condizioni di consegna e riconsegna; il controllo, la manutenzione e la riparazione della nave; il noleggio e il suo pagamento; l'assicurazione della nave; il tempo e le condizioni per la risoluzione del contratto di noleggio e altre questioni pertinenti.
Articolo 146 L'armatore deve consegnare la nave e i suoi certificati al noleggiatore nel porto o nel luogo e nel tempo stabilito nel contratto di noleggio. Al momento della consegna, l'armatore deve esercitare la dovuta diligenza per rendere la nave idonea alla navigazione. La nave consegnata deve essere idonea per il servizio concordato.
Qualora l'armatore agisca contro le disposizioni del paragrafo precedente, il noleggiatore avrà il diritto di annullare il noleggio e di reclamare eventuali perdite che ne derivano.
Articolo 147 Il noleggiatore è responsabile della manutenzione e della riparazione della nave durante il periodo di noleggio a scafo nudo.
Articolo 148 Durante il periodo di noleggio a scafo nudo, la nave sarà assicurata, al valore concordato nel noleggio e secondo le modalità consentite dall'armatore, dal noleggiatore a sue spese.
Articolo 149 Durante il periodo di noleggio a scafo nudo, se il possesso, l'impiego o il funzionamento della nave da parte del noleggiatore ha influito sugli interessi dell'armatore o ha causato perdite allo stesso, il noleggiatore è responsabile dell'eliminazione dell'effetto dannoso o del risarcimento delle perdite.
Nel caso in cui la nave venga arrestata a causa di controversie sulla sua proprietà o debiti dovuti dall'armatore, l'armatore garantirà che l'interesse del noleggiatore non sia pregiudicato. L'armatore sarà responsabile per il risarcimento di eventuali perdite subite dal noleggiatore in tal modo.
Articolo 150 Durante il periodo di noleggio a scafo nudo, il noleggiatore non può cedere i diritti e gli obblighi previsti nel noleggio o subaffittare la nave in regime di noleggio a scafo nudo senza il consenso scritto dell'armatore.
Articolo 151 L'armatore non può costituire alcuna ipoteca sulla nave durante il periodo di noleggio a scafo nudo senza il previo consenso scritto del noleggiatore.
Se l'armatore agisce contro le disposizioni del paragrafo precedente e quindi causa perdite al noleggiatore, l'armatore è responsabile del risarcimento.
Articolo 152 Il noleggiatore pagherà il noleggio come stipulato nel noleggio. In caso di mancato pagamento da parte del noleggiatore per sette giorni consecutivi o più dopo il tempo concordato nel noleggio per tale pagamento, l'armatore ha il diritto di annullare il noleggio senza pregiudizio per qualsiasi reclamo per la perdita derivante dall'inadempienza del noleggiatore.
In caso di smarrimento o smarrimento della nave, il pagamento del noleggio cesserà dal giorno in cui la nave è stata smarrita o se ne è sentito parlare l'ultima volta. Qualsiasi noleggio pagato in anticipo sarà rimborsato in proporzione.
Articolo 153 Le disposizioni dell'articolo 134, paragrafo 1 dell'articolo 135, dell'articolo 142 e dell'articolo 143 della presente legge si applicano ai noleggi a scafo nudo.
Articolo 154 La proprietà di una nave in regime di noleggio a scafo nudo contenente una clausola di leasing / acquisto sarà trasferita al noleggiatore quando il noleggiatore ha pagato il prezzo del leasing all'armatore come stipulato nel noleggio.
Capitolo VII Contratto di rimorchio marittimo
Articolo 155 Un contratto di rimorchio in mare è un contratto in base al quale il rimorchiatore si impegna a trainare un oggetto via mare con un rimorchiatore da un luogo all'altro e il rimorchiatore paga il rimorchio.
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano al servizio di rimorchio prestato alle navi all'interno dell'area portuale.
Articolo 156 Il contratto di rimorchio in mare deve essere stipulato per iscritto. Il suo contenuto includerà principalmente nome e indirizzo del rimorchiatore, nome e indirizzo del rimorchiatore, nome e dettagli principali del rimorchiatore e nome e dettagli principali dell'oggetto da trainare, potenza del rimorchiatore, luogo di inizio del rimorchiatore rimorchio e destinazione, data di inizio del rimorchio, prezzo del rimorchio e modalità di pagamento dello stesso, nonché altre questioni pertinenti.
Articolo 157 Il rimorchiatore deve, prima e all'inizio del rimorchio, esercitare la dovuta diligenza per rendere il rimorchiatore idoneo alla navigazione e degno di essere navigato e per equipaggiarlo adeguatamente e dotarlo di attrezzi e cavi di rimorchio e per fornire tutte le altre forniture e apparecchiature necessarie viaggio previsto.
Il rimorchiatore dovrà, prima e all'inizio del rimorchio, effettuare tutti i preparativi necessari e quindi esercitare la dovuta diligenza per rendere degno di essere rimorchiato l'oggetto e dovrà fornire un resoconto veritiero dell'oggetto da rimorchiare e fornire il certificato di dignità. e altri documenti emessi dalle organizzazioni di indagine e ispezione pertinenti.
Articolo 158 Se prima dell'inizio del servizio di rimorchio, per causa di forza maggiore o altre cause non imputabili a colpa di una delle parti, il contratto di rimorchio non poteva essere eseguito, ciascuna delle parti può annullare il contratto e nessuna delle due sarà responsabile nei confronti dell'altra. In tal caso, il prezzo di rimorchio che era già stato pagato sarà restituito al rimorchiatore dal rimorchiatore, salvo diverso accordo nel contratto di rimorchio.
Articolo 159 Se dopo l'inizio del servizio di rimorchio, a causa di forza maggiore o altre cause non imputabili a colpa di una delle parti, il contratto di rimorchio non può essere eseguito, ciascuna delle parti può annullare il contratto di rimorchio e nessuna delle due sarà responsabile nei confronti dell'altra .
Articolo 160 Se l'oggetto rimorchiato non ha potuto raggiungere la sua destinazione a causa di forza maggiore o altre cause non imputabili alla colpa di nessuna delle parti, a meno che il contratto di rimorchio non disponga diversamente, il rimorchiatore può consegnare l'oggetto rimorchiato al rimorchiatore o al suo agente presso un posto vicino alla destinazione o in un porto sicuro o un ancoraggio scelto dal comandante del rimorchiatore, e il contratto di rimorchio si considera eseguito.
Articolo 161 Se il rimorchiatore non riesce a pagare il prezzo di rimorchio o altre spese ragionevoli concordate, il rimorchiatore avrà un privilegio sull'oggetto rimorchiato.
Articolo 162 Nel corso del rimorchio in mare, se il danno subito dal rimorchiatore o dal rimorchiatore è stato causato per colpa di una delle parti, la parte in colpa è responsabile per il risarcimento. Se il danno è stato causato da colpe di entrambe le parti, entrambe le parti saranno responsabili per il risarcimento in proporzione all'entità dei rispettivi difetti.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il rimorchiatore non sarà responsabile se dimostri che il danno subito dal rimorchiatore è dovuto ad una delle seguenti cause:
(1) colpa del comandante o di altri membri dell'equipaggio del rimorchiatore o del pilota o di altri servi o agenti del rimorchiatore nella navigazione e nella gestione del rimorchiatore;
(2) Colpa del rimorchiatore nel salvare o tentare di salvare vite o proprietà in mare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano solo se e quando non ci sono disposizioni o disposizioni diverse al riguardo nel contratto di rimorchio in mare.
Articolo 163 Se la morte o lesioni personali a terzi o danni alla proprietà si sono verificati durante il rimorchio in mare a causa della colpa del rimorchiatore o del rimorchiatore, il rimorchiatore e il rimorchiatore saranno responsabili in solido nei confronti di tale terzo festa. Salvo quanto diversamente previsto dal contratto di rimorchio, ha diritto di regresso nei confronti dell'altra parte la parte che ha corrisposto in solido un indennizzo per un importo superiore alla quota di cui è responsabile.
Articolo 164 Quando un rimorchiatore che rimorchia una chiatta di sua proprietà o da lui gestita per trasportare merci via mare da un porto all'altro, è considerato un atto di trasporto di merci via mare.
Capitolo VIII Collisione di navi
Articolo 165 Per collisione di navi si intende un incidente derivante dal contatto con navi in ​​mare o in altre acque navigabili adiacenti.
Le navi di cui al paragrafo precedente includono quelle navi o imbarcazioni non militari o di servizio pubblico che entrano in collisione con le navi menzionate nell'articolo 3 della presente legge.
Articolo 166 Dopo una collisione, il comandante di ciascuna delle navi in ​​collisione è vincolato, nella misura in cui può farlo senza grave pericolo per la sua nave e le persone a bordo per prestare assistenza all'altra nave e alle persone a bordo.
Il Comandante di ciascuna delle navi in ​​collisione è altresì tenuto, per quanto possibile, a rendere noto all'altra nave il nome della sua nave, il suo porto di immatricolazione, porto di partenza e porto di destinazione.
Articolo 167 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra se l'urto è causato da forza maggiore o da altre cause non imputabili a colpa di nessuna delle parti o se la causa è lasciata in dubbio.
Articolo 168 Se l'urto è causato dalla colpa di una delle navi, ne sarà responsabile il colpevole.
Articolo 169 Se le navi in ​​collisione sono tutte in colpa, ciascuna nave sarà responsabile in proporzione all'entità della sua colpa; se le rispettive colpe sono uguali in proporzione o è impossibile determinare l'entità della proporzione delle rispettive colpe, la responsabilità delle navi in ​​collisione deve essere ripartita equamente.
Le navi in ​​difetto saranno responsabili dei danni alla nave, alle merci e agli altri beni a bordo secondo le proporzioni prescritte nel paragrafo precedente. Se un danno è causato alla proprietà di terzi, la responsabilità per il risarcimento di una qualsiasi delle navi in ​​collisione non deve superare la proporzione che deve sopportare.
Se le navi in ​​colpa hanno causato la morte o lesioni personali a terzi, saranno quindi responsabili in solido. Se una nave ha pagato un importo di risarcimento superiore alla proporzione prescritta nel paragrafo 1 del presente articolo, avrà diritto di regresso nei confronti dell'altra o delle altre navi in ​​colpa.
Articolo 170 Quando una nave ha causato danni a un'altra nave ea persone, merci o altri beni a bordo di quella nave, sia per l'esecuzione o la non esecuzione di una manovra o per il mancato rispetto delle norme di navigazione, anche se nessuna collisione ha effettivamente avuto luogo avvenuta, si applicano le disposizioni del presente capitolo.
Capitolo IX Recupero in mare
Articolo 171 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle operazioni di salvataggio effettuate in mare o in altre acque navigabili adiacenti alle navi e ad altri beni in pericolo.
Articolo 172 Ai fini del presente capo:
(1) "nave" indica qualsiasi nave di cui all'articolo 3 della presente legge e qualsiasi altra nave o imbarcazione non militare di servizio pubblico che sia stata coinvolta in un'operazione di salvataggio con essa;
(2) "Proprietà" indica qualsiasi proprietà non fissata in modo permanente e intenzionale alla battigia e include il trasporto a rischio;
(3) "Pagamento" significa qualsiasi ricompensa, remunerazione o compenso per le operazioni di salvataggio che la parte licenziata deve pagare al salvatore in conformità alle disposizioni del presente Capitolo.
Articolo 173 Le disposizioni del presente capo non si applicano alle piattaforme fisse o galleggianti o alle unità mobili di perforazione offshore quando tali piattaforme o unità si trovano sul posto impegnate nell'esplorazione, nello sfruttamento o nella produzione di risorse minerarie del fondo marino.
Articolo 174 Ogni Comandante è tenuto, per quanto può farlo senza gravi rischi per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza a chiunque rischia di perdersi in mare.
Articolo 175 Un contratto per le operazioni di salvataggio in mare è concluso quando è stato raggiunto un accordo tra il soccorritore e la parte salvata in merito alle operazioni di salvataggio da intraprendere.
Il comandante della nave in pericolo ha l'autorità di concludere un contratto per le operazioni di salvataggio per conto dell'armatore. Il comandante della nave in pericolo o il suo proprietario ha l'autorità di concludere un contratto per le operazioni di salvataggio per conto del proprietario della proprietà a bordo.
Articolo 176 Il contratto di salvataggio può essere modificato da una sentenza del tribunale che ha accolto la causa intentata da una delle parti, o modificato da un lodo dell'organizzazione arbitrale alla quale la controversia è stata sottoposta per arbitrato previo accordo delle parti, ai sensi del una delle seguenti circostanze:
(1) Il contratto è stato stipulato sotto l'influenza indebita o l'influenza di un pericolo e le sue condizioni sono ovviamente ingiuste;
(2) Il pagamento in base al contratto è in misura eccessiva troppo grande o troppo piccolo per i servizi effettivamente prestati.
Articolo 177 Durante l'operazione di salvataggio, il salvatore ha l'obbligo nei confronti della parte salvata di:
(1) eseguire l'operazione di salvataggio con la dovuta cura;
(2) esercitare la dovuta attenzione per prevenire o ridurre al minimo i danni causati dall'inquinamento all'ambiente;
(3) cercare l'assistenza di altri salvatori ove ragionevolmente necessario;
(4) accettare la ragionevole richiesta della parte salvata di cercare la partecipazione all'operazione di salvataggio di altri salvatori. Tuttavia, se la richiesta non è fondata, l'importo del pagamento dovuto al salvatore originale non sarà influenzato.
Articolo 178 Durante l'operazione di salvataggio, la parte salvata ha l'obbligo nei confronti del salvatore di:
(1) cooperare pienamente con il salvatore;
(2) esercitare la dovuta attenzione per prevenire o ridurre al minimo i danni causati dall'inquinamento all'ambiente;
(3) accettare prontamente la richiesta del soccorritore di prendere in consegna la nave o la proprietà salvata quando tale nave o proprietà è stata portata in un luogo sicuro.
Articolo 179 Quando le operazioni di salvataggio rese alla nave in difficoltà e ad altre proprietà hanno avuto un risultato utile, il soccorritore avrà diritto a una ricompensa. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 182 della presente legge o da altre leggi o dal contratto di salvataggio, il salvatore non avrà diritto al pagamento se le operazioni di salvataggio non hanno avuto alcun risultato utile.
Articolo 180 La ricompensa è fissata in modo da incoraggiare le operazioni di salvataggio, tenendo pienamente conto dei seguenti criteri:
(1) Valore della nave e altri beni salvati;
(2) Abilità e sforzi dei soccorritori nel prevenire o ridurre al minimo i danni causati dall'inquinamento all'ambiente;
(3) Misura del successo ottenuto dai salvatori;
(4) natura ed entità del pericolo;
(5) abilità e sforzi dei soccorritori nel salvare la nave, altre proprietà e la vita;
(6) Tempo impiegato e spese e perdite sostenute dai salvatori;
(7) Rischio di responsabilità e altri rischi sostenuti dai soccorritori o dalla loro attrezzatura;
(8) Prontezza dei servizi di salvataggio resi dai salvatori;
(9) disponibilità e uso di navi o altre attrezzature destinate alle operazioni di salvataggio;
(10) Stato di prontezza ed efficienza dell'equipaggiamento del soccorritore e relativo valore.
La ricompensa non dovrà superare il valore della nave e di altri beni salvati.
Articolo 181 Il valore della nave e di altri beni restituiti indica il valore stimato della nave e di altri beni salvati o i proventi della vendita degli stessi, al netto delle relative tasse e dazi doganali, spese di quarantena, spese di ispezione e spese sostenute. in relazione allo scarico, immagazzinamento, valutazione del valore e vendita degli stessi.
Il valore prescritto nel paragrafo precedente non include il valore degli effetti personali dell'equipaggio ceduti e quello del bagaglio a mano dei passeggeri.
Articolo 182 Se il soccorritore ha effettuato le operazioni di salvataggio di una nave che da sola o dalle sue merci minacciava di inquinare l'ambiente e non ha ottenuto una ricompensa ai sensi dell'articolo 180 della presente legge almeno equivalente al risarcimento speciale valutabile in conformemente al presente articolo, ha diritto a un risarcimento speciale da parte del proprietario di quella nave equivalente alle sue spese come qui definito.
Se il salvatore ha effettuato le operazioni di salvataggio prescritte nel paragrafo precedente e ha prevenuto o ridotto al minimo i danni da inquinamento all'ambiente, il risarcimento speciale dovuto dal proprietario al salvatore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato di un importo fino a un massimo del 30% delle spese sostenute dal salvatore. Il tribunale che ha coinvolto la causa o l'organizzazione arbitrale può, se lo ritiene giusto e giusto e tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 180 della presente legge, emettere una sentenza o un lodo aumentando ulteriormente l'importo di tale risarcimento speciale, ma in nessun caso l'aumento totale potrà essere superiore al 100% delle spese sostenute dal salvatore.
Le spese del soccorritore a cui si fa riferimento in questo articolo si intendono le spese vive del soccorritore ragionevolmente sostenute nell'operazione di salvataggio e le ragionevoli spese per l'attrezzatura e il personale effettivamente utilizzati nell'operazione di salvataggio. Nel determinare le spese del salvatore, devono essere prese in considerazione le disposizioni dei sottoparagrafi (8), (9) e (10) del paragrafo 1 dell'articolo 180 della presente legge.
In tutte le circostanze, il risarcimento speciale totale previsto nel presente articolo sarà pagato solo se tale risarcimento è maggiore del compenso recuperabile dal salvatore ai sensi dell'articolo 180 della presente legge, e l'importo da pagare sarà la differenza tra il risarcimento speciale e la ricompensa.
Se il salvatore è stato negligente e quindi non è riuscito a prevenire o ridurre al minimo i danni causati dall'inquinamento all'ambiente, il salvatore può essere privato in tutto o in parte del diritto al risarcimento speciale.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di regresso dell'armatore nei confronti di altre parti salvate.
Articolo 183 La ricompensa di salvataggio sarà pagata dai proprietari della nave salvata e di altri beni in conformità con le rispettive proporzioni che i valori salvati della nave e di altri beni portano al valore totale della vendita.
Articolo 184 La distribuzione della ricompensa di salvataggio tra i salvatori che prendono parte alla stessa operazione di salvataggio sarà effettuata di comune accordo tra tali salvatori sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 180 della presente Legge; in mancanza di tale accordo, la questione può essere portata dinanzi al giudice adito per la sentenza, o, previo accordo delle parti, sottoposta al lodo arbitrale.
Articolo 185 I salvatori della vita umana non possono esigere alcun compenso da coloro la cui vita viene salvata. Tuttavia, i salvatori di vite umane hanno diritto a una giusta quota del pagamento concesso al salvatore per aver salvato la nave o altri beni o per prevenire o ridurre al minimo i danni causati dall'inquinamento all'ambiente.
Articolo 186 Non danno diritto a compenso le seguenti operazioni di salvataggio:
(1) L'operazione di salvataggio viene eseguita come obbligo di eseguire normalmente un contratto di rimorchio o altro contratto di servizi, ad eccezione, tuttavia, di fornire servizi speciali oltre l'adempimento del suddetto dovere.
(2) L'operazione di salvataggio viene eseguita nonostante l'espresso e ragionevole divieto da parte del Comandante della nave in pericolo, del proprietario della nave in questione e del proprietario dell'altra proprietà.
Articolo 187 Quando le operazioni di salvataggio si sono rese necessarie o più difficili a causa della colpa del salvatore o se il salvatore ha commesso frode o altra condotta disonesta, il salvatore sarà privato in tutto o in parte del pagamento a lui dovuto.
Articolo 188 Dopo il completamento dell'operazione di salvataggio, la parte salvata dovrà, su richiesta del salvatore, fornire una sicurezza soddisfacente per la ricompensa di salvataggio e altre spese.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il proprietario della nave salvata deve, prima dello svincolo della merce, fare il possibile per far sì che i proprietari della proprietà salvata forniscano una garanzia soddisfacente per la quota del pagamento che dovrebbero orso.
Senza il consenso del soccorritore, la nave o altre proprietà salvate non devono essere rimosse dal porto o dal luogo in cui sono arrivate per la prima volta dopo il completamento dell'operazione di salvataggio, fino a quando non sia stata fornita una sicurezza soddisfacente rispetto alla nave o ad altre proprietà salvate. , come richiesto dal salvatore.
Articolo 189 Il tribunale o l'organizzazione arbitrale che gestisce la richiesta di pagamento del salvatore può, alla luce delle circostanze specifiche e in termini giusti e giusti, decidere o emettere un lodo che ordina alla parte salvata di pagare in acconto un importo appropriato al salvatore.
Sulla base dell'acconto versato dalla parte licenziata secondo le disposizioni del comma precedente, la cauzione prevista dall'articolo 188 della presente legge sarà ridotta di conseguenza.
Articolo 190 Se la parte salvata non ha né effettuato il pagamento né fornito una garanzia soddisfacente per la nave e altri beni salvati dopo 90 giorni dal salvataggio, il salvatore può richiedere al tribunale un ordine di vendita forzata all'asta. Per quanto riguarda la nave o la proprietà salvata che non può essere conservata o che non può essere adeguatamente conservata, o il costo di stoccaggio da sostenere potrebbe superare il suo valore, il salvatore può richiedere una precedente vendita forzata all'asta.
Il ricavato della vendita dovrà, al netto delle spese sostenute per il magazzinaggio e la vendita, essere utilizzato per il pagamento in conformità alle disposizioni della presente Legge. Il resto, se presente, sarà restituito alla parte salvata e, se non c'è modo di restituire il resto o se il resto non è stato rivendicato dopo un anno dalla vendita forzata, andrà alla tesoreria dello Stato. In caso di mancanza, il salvatore ha il diritto di regresso contro la parte salvata.
Articolo 191 Le disposizioni del presente capitolo si applicano al diritto del soccorritore al pagamento delle operazioni di salvataggio effettuate tra le navi dello stesso armatore.
Articolo 192 Per quanto riguarda le operazioni di salvataggio eseguite o controllate dalle autorità competenti interessate dello Stato, i salvatori avranno il diritto di avvalersi dei diritti e dei rimedi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.
Capitolo X Media generale
Articolo 193 Media generale indica il sacrificio straordinario o la spesa intenzionalmente e ragionevolmente compiuti o sostenuti per la sicurezza comune allo scopo di preservare dal pericolo la nave, le merci o altri beni coinvolti in una comune avventura marittima.
Le perdite oi danni subiti dalla nave o dalle merci per ritardo, durante il viaggio o successivamente, come controstallie e perdita di mercato nonché altre perdite indirette, non sono ammessi come media generale.
Articolo 194 Quando una nave, dopo essere stata danneggiata in conseguenza di un incidente, di un sacrificio o di altre circostanze straordinarie, è entrata in un porto o luogo di rifugio o è tornata al suo porto o luogo di carico per effettuare le riparazioni necessarie per il proseguimento sicuro di il viaggio, quindi le tasse portuali pagate, il salario e il mantenimento dell'equipaggio sostenuti e il carburante e le scorte consumati durante il periodo aggiuntivo di detenzione in tale porto o luogo, nonché la perdita o il danno e gli oneri derivanti dallo scarico, dal magazzinaggio , il ricaricamento e la movimentazione delle merci, del carburante, dei magazzini e di altri beni a bordo per effettuare le riparazioni sono consentiti come media generale.
Articolo 195 Qualsiasi spesa extra sostenuta al posto di un'altra spesa che sarebbe stata consentita come media generale sarà considerata media generale e quindi consentita, ma l'ammontare di tale spesa sostenuta non sarà superiore alla spesa media generale evitata.
Articolo 196 L'onere della prova spetta alla parte che, in generale, pretende di dimostrare che la perdita o la spesa dichiarata è correttamente ammissibile come media generale.
Articolo 197 I diritti alla contribuzione media generale non saranno pregiudicati, sebbene l'evento che ha dato origine al sacrificio o alla spesa possa essere stato dovuto a colpa di una delle parti dell'avventura. Tuttavia, ciò non pregiudica eventuali rimedi o difese che possono essere aperti contro o nei confronti di tale parte in relazione a tale colpa.
Articolo 198 L'ammontare del sacrificio della nave, della merce e del nolo è determinato rispettivamente come segue:
(1) L'importo del sacrificio della nave deve essere calcolato sulla base del costo di riparazione della nave effettivamente pagato, da cui si effettua ogni ragionevole detrazione per il "nuovo per vecchio". Se la nave non è stata riparata dopo il sacrificio, l'importo del sacrificio è calcolato sulla base del valore ragionevole ridotto della nave dopo il sacrificio medio generale. Tale importo non dovrà superare il costo stimato della riparazione.
Se la nave rappresenta una perdita totale effettiva o il costo della riparazione supera il valore della nave dopo la riparazione, l'importo del sacrificio della nave deve essere calcolato sulla base del valore sonoro stimato della nave, meno il valore stimato costo della riparazione non ammissibile come media generale, così come il valore della nave dopo il danno.
(2) L'importo del sacrificio della merce già persa sarà calcolato sulla base del valore della merce al momento della spedizione più l'assicurazione e il nolo, da cui viene detratto il nolo che non deve essere pagato a causa del sacrificio effettuato . Per le merci danneggiate che erano già state vendute prima che fosse raggiunto un accordo sull'entità del danno subito, l'importo del sacrificio della stessa sarà calcolato sulla base della differenza tra il valore della merce al momento della spedizione più l'assicurazione e merci e i proventi netti delle merci così vendute.
(3) L'importo del sacrificio del trasporto deve essere calcolato sulla base dell'importo della perdita di trasporto a causa del sacrificio delle merci, da cui le spese di esercizio che dovrebbero essere pagate per guadagnare tale trasporto, ma necessarie non essere pagato a causa del sacrificio deve essere detratto.
Articolo 199 Il contributo in media è generalmente proporzionale ai valori contributivi dei rispettivi beneficiari.
Il valore contributivo in media generale della nave, delle merci e del nolo è determinato come segue:
(1) Il valore contributivo della nave deve essere calcolato sulla base del valore del suono della nave nel luogo in cui termina il viaggio, dal quale vengono detratti eventuali danni che non rientrano nel sacrificio medio generale; in alternativa, il valore effettivo della nave nel luogo in cui termina il viaggio, più l'importo del sacrificio medio generale.
(2) Il valore contributivo delle merci deve essere calcolato sulla base del valore della merce al momento della spedizione più l'assicurazione e il nolo, da cui il danno che non rientra nel sacrificio medio generale e il nolo del vettore a rischio essere detratti. Se la merce è stata venduta prima del suo arrivo al porto di destinazione, il valore del contributo sarà il ricavato netto più l'importo del sacrificio medio generale.
I bagagli e gli effetti personali del passeggero non saranno inclusi nel valore del contributo.
(3) Il valore di contribuzione del nolo sarà calcolato sulla base dell'importo del nolo a rischio del vettore e che il vettore ha il diritto di riscuotere alla fine del viaggio, al netto delle spese sostenute per il proseguimento del viaggio dopo la media generale, al fine di guadagnare il trasporto, più l'importo del sacrificio medio generale.
Articolo 200 Le merci non dichiarate o dichiarate ingiustamente saranno responsabili del contributo alla media generale, ma il sacrificio speciale sostenuto da tali merci non sarà ammesso come media generale.
Se il valore delle merci è stato dichiarato impropriamente ad un valore inferiore al suo valore effettivo, il contributo alla media generale deve essere effettuato sulla base del loro valore effettivo e, se si è verificato un sacrificio medio generale, deve essere calcolato l'ammontare del sacrificio sulla base del valore dichiarato.
Articolo 201 Sono ammessi interessi sul sacrificio medio generale e sulle spese medie generali pagate in acconto. Sarà concessa una commissione per le spese generali medie pagate in acconto, ad eccezione di quelle per il salario e la manutenzione dell'equipaggio e per il carburante e le scorte consumate.
Articolo 202 Le parti contributive forniscono una garanzia per il contributo medio generale su richiesta delle parti che vi hanno un interesse.
Laddove la garanzia sia stata fornita sotto forma di depositi in contanti, tali depositi saranno depositati presso una banca da un perito medio a nome di un fiduciario.
La fornitura, l'utilizzo e il rimborso dei depositi non pregiudicano la responsabilità ultima dei contribuenti.
Articolo 203 L'adeguamento della media generale è disciplinato dalle regole di adeguamento della media concordate nel relativo contratto. In mancanza di un tale accordo nel contratto, si applicano le disposizioni pertinenti contenute nel presente capitolo.
Capitolo XI Limitazione di responsabilità per reclami marittimi
Articolo 204 Gli armatori ei soccorritori possono limitare la loro responsabilità in conformità con le disposizioni del presente capitolo per i reclami di cui all'articolo 207 della presente legge.
Gli armatori di cui al paragrafo precedente includono il noleggiatore e l'operatore di una nave.
Articolo 205 Se i reclami di cui all'articolo 207 della presente legge non sono rivolti agli armatori o ai soccorritori stessi, ma contro persone per le cui azioni, negligenza o inadempienza sono responsabili gli armatori oi soccorritori, tali persone possono limitare la loro responsabilità in conformità con le disposizioni di questo capitolo.
Articolo 206 Quando l'assicurato può limitare la sua responsabilità conformemente alle disposizioni del presente capitolo, l'assicuratore responsabile dei crediti marittimi ha diritto alla limitazione di responsabilità ai sensi del presente capitolo nella stessa misura dell'assicurato.
Articolo 207 Salvo quanto diversamente disposto negli articoli 208 e 209 della presente legge, in relazione ai seguenti crediti marittimi, il responsabile può limitare la sua responsabilità in conformità con le disposizioni del presente capitolo, qualunque sia la base della responsabilità:
(1) Reclami in relazione a perdita di vite umane o lesioni personali o perdita o danni a proprietà inclusi danni a lavori portuali, bacini e corsi d'acqua e aiuti alla navigazione che si verificano a bordo o in collegamento diretto con il funzionamento della nave o con operazioni di salvataggio , nonché i danni consequenziali che ne derivano;
(2) Reclami per perdite derivanti da ritardo nella consegna nel trasporto di merci via mare o da ritardo nell'arrivo dei passeggeri o dei loro bagagli;
(3) Reclami in relazione ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali che si verificano in connessione diretta con il funzionamento della nave o le operazioni di salvataggio;
(4) Reclami di una persona diversa dalla persona responsabile in relazione a misure adottate per evitare o ridurre al minimo la perdita per la quale la persona responsabile può limitare la sua responsabilità in conformità con le disposizioni del presente capitolo, e ulteriori perdite causate da tali misure.
Tutti i reclami di cui al comma precedente, qualunque sia la modalità di presentazione, possono dare diritto a limitazione di responsabilità. Tuttavia, per quanto riguarda la remunerazione di cui al sottoparagrafo (4) per la quale il debitore paga come concordato nel contratto, in relazione all'obbligo di pagamento, il soggetto responsabile non può invocare le disposizioni sulla limitazione della responsabilità di Questo articolo.
Articolo 208 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle seguenti rivendicazioni:
(1) Richieste di pagamento di salvataggio o contributo in media generale;
(2) Richieste di risarcimento per danni da inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi di cui la Repubblica popolare cinese è parte;
(3) Richieste di risarcimento per danni nucleari ai sensi della Convenzione internazionale sulla limitazione di responsabilità per danni nucleari di cui la Repubblica popolare cinese è parte;
(4) reclami contro l'armatore di una nave nucleare per danni nucleari;
(5) Reclami dei dipendenti dell'armatore o del soccorritore, se ai sensi della legge che disciplina il contratto di lavoro, l'armatore o il soccorritore non ha il diritto di limitare la sua responsabilità o se da tale legge è autorizzato solo a limitare la sua responsabilità a un importo maggiore di quella prevista in questo capitolo.
Articolo 209 Una persona responsabile non ha il diritto di limitare la sua responsabilità in conformità con le disposizioni del presente capitolo, se è dimostrato che la perdita è derivata dalla sua azione o omissione compiuta con l'intento di causare tale perdita o in modo sconsiderato e con la consapevolezza che tale probabilmente ne deriverebbe una perdita.
Articolo 210 La limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 211 della presente legge, è calcolata come segue:
(1) In relazione a richieste di risarcimento per morte o lesioni personali:
a) 333,000 unità di conto per una nave con stazza lorda compresa tra 300 e 500 tonnellate;
b) Per una nave con una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, la limitazione di cui al punto a) di cui sopra sarà applicabile alle prime 500 tonnellate e le seguenti quantità in aggiunta a quella di cui alla lettera a) saranno applicabili alla stazza lorda in oltre 500 tonnellate:
Per ogni tonnellata da 501 a 3,000 tonnellate: 500 unità di conto;
Per ogni tonnellata da 3,001 a 30,000 tonnellate: 333 unità di conto;
Per ogni tonnellata da 30,001 a 70,000 tonnellate: 250 unità di conto;
Per ogni tonnellata superiore a 70,000 tonnellate: 167 unità di conto;
(2) In relazione a richieste di risarcimento diverse da quelle per decesso o lesioni personali:
a) 167,000 unità di conto per una nave con stazza lorda compresa tra 300 e 500 tonnellate;
b) Per una nave con una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, la limitazione di cui al punto a) di cui sopra sarà applicabile alle prime 500 tonnellate e le seguenti quantità in aggiunta a quella di cui alla lettera a) saranno applicabili alla parte superiore a 500 tonnellate:
Per ogni tonnellata da 501 a 30,000 tonnellate: 167 unità di conto;
Per ogni tonnellata da 30,001 a 70,000 tonnellate: 125 unità di conto;
Per ogni tonnellata superiore a 70,000 tonnellate: 83 unità di conto.
(3) Laddove l'importo calcolato in conformità al sottoparagrafo (1) di cui sopra è insufficiente per il pagamento delle richieste di risarcimento per perdita della vita o lesioni personali ivi stabilite per intero, l'importo calcolato in conformità al sotto-paragrafo (2) sarà disponibile per il pagamento del saldo non pagato dei crediti ai sensi del sottoparagrafo (1), e tale saldo non pagato sarà classificato in modo proporzionale con i crediti di cui al sottoparagrafo (2).
(4) Tuttavia, fatto salvo il diritto di reclami per morte o lesioni personali ai sensi del sottoparagrafo (3), i reclami per danni a opere portuali, bacini e corsi d'acqua e gli aiuti alla navigazione hanno la priorità rispetto ad altri reclami ai sensi del sottoparagrafo (2).
(5) La limitazione di responsabilità per qualsiasi soccorritore che non operi da una nave o per qualsiasi soccorritore che opera esclusivamente sulla nave a, o rispetto alla quale sta prestando servizi di salvataggio, sarà calcolata in base a una stazza lorda di 1,500 tonnellate.
La limitazione di responsabilità per le navi di stazza lorda non superiore a 300 tonnellate e quelle che effettuano servizi di trasporto tra i porti della Repubblica popolare cinese nonché quelle per altri lavori costieri deve essere stabilita dalle autorità competenti dei trasporti e delle comunicazioni ai sensi Consiglio di Stato e attuato dopo essere stato sottoposto e approvato dal Consiglio di Stato.
Articolo 211 Per quanto riguarda le richieste di risarcimento per morte o lesioni personali a passeggeri trasportati via mare, la limitazione di responsabilità dell'armatore sarà pari a 46,666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare secondo al relativo certificato della nave, ma l'importo massimo del risarcimento non deve superare 25,000,000 di unità di conto.
La limitazione di responsabilità per richieste di risarcimento per morte o lesioni personali a passeggeri trasportati via mare tra i porti della Repubblica popolare cinese sarà elaborata dalle autorità competenti per i trasporti e le comunicazioni sotto il Consiglio di Stato e attuata dopo essere stata sottoposta a e approvato dal Consiglio di Stato.
Articolo 212 La limitazione di responsabilità ai sensi degli articoli 210 e 211 della presente legge si applica alla somma di tutti i reclami che possono sorgere in una determinata occasione contro armatori e salvatori stessi, e qualsiasi persona per le cui azioni, negligenza o colpa gli armatori e i salvatori sono responsabili.
Articolo 213 Qualsiasi persona responsabile che rivendichi la limitazione di responsabilità ai sensi della presente legge può costituire un fondo di limitazione presso un tribunale competente. Il fondo sarà costituito dalla somma di tale importo di cui rispettivamente agli articoli 210 e 211, unitamente agli interessi su di esso dalla data in cui si è verificato che ha dato origine alla passività fino alla data di costituzione del fondo.
Articolo 214 Quando un fondo di limitazione è stato costituito da una persona responsabile, chiunque abbia fatto un reclamo nei confronti del responsabile non può esercitare alcun diritto nei confronti dei beni del soggetto responsabile. Qualora una nave o altra proprietà appartenente alla persona che costituisce il fondo sia stata arrestata o sequestrata, o, qualora sia stata fornita una garanzia da tale persona, il tribunale ordina senza indugio il rilascio della nave arrestata o della proprietà annessa o la restituzione della sicurezza fornita.
Articolo 215 Quando una persona avente diritto alla limitazione di responsabilità ai sensi delle disposizioni del presente capitolo ha una domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente derivante dallo stesso evento, le rispettive pretese sono compensate l'una contro l'altra e le disposizioni del presente capitolo si applicano esclusivamente al saldo, se presente.
Capitolo XII Contratto di assicurazione marittima
Sezione 1 Principi di base
Articolo 216 Un contratto di assicurazione marittima è un contratto in base al quale l'assicuratore si impegna, come concordato, a risarcire la perdita dell'oggetto assicurato e la responsabilità dell'assicurato causata dai pericoli coperti dall'assicurazione contro il pagamento di un premio assicurativo da parte dell'assicurato .
Per pericoli coperti di cui al paragrafo precedente si intendono tutti i pericoli marittimi concordati tra l'assicuratore e l'assicurato, compresi i pericoli che si verificano nei fiumi interni o sulla terra che è correlata a un'avventura marittima.
Articolo 217 Un contratto di assicurazione marittima comprende principalmente:
(1) nome dell'assicuratore;
(2) nome dell'assicurato;
(3) Oggetto assicurato;
(4) valore assicurato;
(5) importo assicurato;
(6) pericoli assicurati e pericoli esclusi;
(7) Durata della copertura assicurativa;
(8) Premio assicurativo.
Articolo 218 Possono rientrare nell'ambito dell'assicurazione marittima i seguenti elementi:
(1) Nave;
(2) carico;
(3) Entrate derivanti dall'esercizio della nave, compresi nolo, noleggio charter e tariffa del passeggero;
(4) profitto atteso sul carico;
(5) salario dell'equipaggio e altra retribuzione;
(6) responsabilità verso una terza persona;
(7) Altri beni che possono subire perdite a causa di un pericolo marittimo e la responsabilità e le spese che ne derivano.
L'assicuratore può riassicurare l'assicurazione dell'oggetto elencato nel paragrafo precedente. Salvo diverso accordo contrattuale, l'assicurato originario non ha diritto al beneficio della riassicurazione.
Articolo 219 Il valore assicurabile dell'oggetto assicurato è concordato tra l'assicuratore e l'assicurato.
Qualora non sia stato concordato alcun valore assicurabile tra l'assicuratore e l'assicurato, il valore assicurabile sarà calcolato come segue:
(1) Il valore assicurabile della nave deve essere il valore della nave al momento in cui inizia la responsabilità assicurativa, essendo il valore totale dello scafo della nave, dei macchinari, delle attrezzature, del carburante, delle provviste, degli attrezzi, delle provviste e dell'acqua dolce a bordo. così come il premio assicurativo;
(2) Il valore assicurabile del carico deve essere la somma del valore della fattura del carico o il valore effettivo della merce non commerciale nel luogo di spedizione, più il nolo e il premio assicurativo quando inizia la responsabilità assicurativa;
(3) Il valore assicurabile del nolo sarà la somma dell'importo totale del nolo pagabile al vettore e il premio assicurativo quando inizia la responsabilità assicurativa;
(4) Il valore assicurabile di altri beni assicurati sarà la somma del valore effettivo dell'oggetto assicurato e del premio assicurativo quando inizia la responsabilità assicurativa.
Articolo 220 L'importo assicurato è concordato tra l'assicuratore e l'assicurato. L'importo assicurato non deve superare il valore assicurato. Qualora l'importo assicurato ecceda il valore assicurato, la parte eccedente sarà nulla.
Sezione 2 Conclusione, risoluzione e cessione del contratto
Articolo 221 Un contratto di assicurazione marittima entra in vigore dopo che l'assicurato presenta una proposta di assicurazione e l'assicuratore accetta di accettare la proposta e l'assicuratore e l'assicurato concordano i termini e le condizioni dell'assicurazione. L'assicuratore rilascia per tempo all'assicurato una polizza assicurativa o un altro certificato di assicurazione e il contenuto del contratto deve essere contenuto in essa.
Articolo 222 Prima della conclusione del contratto, l'assicurato informa in modo veritiero l'assicuratore delle circostanze materiali di cui l'assicurato è a conoscenza o dovrebbe avere conoscenza nella sua normale pratica commerciale e che possono influire sull'assicuratore nella decisione del premio o se si accetta di assicurare o meno.
L'assicurato non è tenuto a informare l'assicuratore dei fatti di cui l'assicuratore è a conoscenza o di cui l'assicuratore dovrebbe essere a conoscenza nella sua pratica commerciale ordinaria se in merito ai quali l'assicuratore non ha effettuato alcuna indagine.
Articolo 223 In caso di omissione da parte dell'assicurato di informare in modo veritiero l'assicuratore delle circostanze materiali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 222 della presente legge a causa del suo atto intenzionale, l'assicuratore ha il diritto di risolvere il contratto senza rimborsare il premio. L'assicuratore non sarà responsabile per eventuali perdite derivanti dai pericoli assicurati prima della risoluzione del contratto.
Se, non a causa di un atto intenzionale dell'assicurato, l'assicurato non ha informato in modo veritiero l'assicuratore delle circostanze materiali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 222 della presente legge, l'assicuratore ha il diritto di risolvere il contratto o di chiedere un aumento corrispondente il premio. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore, l'assicuratore sarà responsabile per la perdita derivante dai pericoli assicurati contro i quali si è verificato prima della risoluzione del contratto, a meno che le circostanze materiali non informate o erroneamente informate abbiano un impatto sull'evento. di tali pericoli.
Articolo 224 Qualora l'assicurato fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'oggetto assicurato aveva subito un sinistro a causa dell'incidenza di un rischio assicurato contro al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non è responsabile per il risarcimento ma ha il diritto di il premio. Qualora l'assicuratore fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il verificarsi di un sinistro all'oggetto assicurato a causa di un pericolo contro cui era assicurato era impossibile, l'assicurato ha il diritto di recuperare il premio pagato.
Articolo 225 Se l'assicurato conclude contratti con più assicuratori per lo stesso oggetto assicurato e contro lo stesso rischio, e l'importo assicurato di detto oggetto assicurato supera in tal modo il valore assicurato, allora, salvo diverso accordo contrattuale, l'assicurato può richiedere un risarcimento a uno qualsiasi degli assicuratori e l'importo complessivo da risarcire non deve superare il valore della perdita dell'oggetto assicurato. La responsabilità di ogni assicuratore sarà proporzionale all'importo che ha assicurato rispetto al totale degli importi assicurati da tutti gli assicuratori. Ogni assicuratore che abbia pagato un indennizzo per un importo superiore a quello di cui è responsabile, ha diritto di regresso nei confronti di coloro che non hanno pagato l'indennizzo negli importi per i quali è responsabile.
Articolo 226 Prima dell'inizio della responsabilità assicurativa, l'assicurato può chiedere la risoluzione del contratto di assicurazione ma deve pagare le spese di gestione all'assicuratore e l'assicuratore rimborserà il premio.
Articolo 227 Salvo diverso accordo contrattuale, né l'assicuratore né l'assicurato possono risolvere il contratto dopo l'inizio della responsabilità assicurativa.
Laddove il contratto di assicurazione preveda che il contratto possa essere risolto dopo l'inizio della responsabilità e l'assicurato richieda la risoluzione del contratto, l'assicuratore avrà diritto al premio pagabile dal giorno dell'inizio della responsabilità assicurativa al giorno di risoluzione del contratto e rimborsare la parte restante. Se è l'assicuratore a richiedere la risoluzione del contratto, il premio non scaduto dal giorno della risoluzione del contratto al giorno della scadenza del periodo di assicurazione sarà rimborsato all'assicurato.
Articolo 228 Nonostante le disposizioni dell'articolo 227 della presente legge, l'assicurato non può chiedere la risoluzione del contratto di assicurazione del carico e di viaggio sulla nave dopo l'inizio della responsabilità assicurativa.
Articolo 229 Un contratto di assicurazione marittima per il trasporto di merci via mare può essere ceduto dall'assicurato mediante girata o in altro modo, e i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto sono assegnati di conseguenza. L'assicurato e il cessionario sono responsabili in solido per il pagamento del premio se tale premio rimane insoluto fino al momento della cessione del contratto.
Articolo 230 Il consenso dell'assicuratore è ottenuto quando il contratto di assicurazione è ceduto in conseguenza del trasferimento della proprietà della nave assicurata. In mancanza di tale consenso, il contratto si intenderà risolto dal momento del trasferimento della proprietà della nave. Se il trasferimento avviene durante il viaggio, il contratto si intende risolto al termine del viaggio.
Alla risoluzione del contratto, l'assicuratore rimborserà all'assicurato il premio non scaduto calcolato dal giorno della risoluzione del contratto fino al giorno della sua scadenza.
Articolo 231 L'assicurato può stipulare una copertura aperta con l'assicuratore per le merci da spedire o ricevere in lotti entro un determinato periodo. La copertura aperta deve essere attestata da una polizza aperta che deve essere emessa dall'assicuratore.
Articolo 232 L'assicuratore, su richiesta dell'assicurato, rilascia separatamente certificati di assicurazione per il carico spedito in lotti secondo la copertura aperta.
Qualora il contenuto dei certificati di assicurazione emessi separatamente dall'assicuratore differisca da quelli della polizza aperta, prevarranno i certificati di assicurazione emessi separatamente.
Articolo 233 L'assicurato informa immediatamente l'assicuratore quando apprende che il carico assicurato con copertura aperta è stato spedito o è arrivato. Gli elementi da notificare devono includere il nome della nave da trasporto, il viaggio, il valore del carico e l'importo assicurato.
Sezione 3 Obblighi dell'Assicurato
Articolo 234 Salvo diverso accordo nel contratto di assicurazione, l'assicurato paga il premio immediatamente alla conclusione del contratto. L'assicuratore può rifiutarsi di rilasciare la polizza assicurativa o altro certificato assicurativo prima che il premio sia pagato dall'assicurato.
Articolo 235 L'assicurato informa immediatamente per iscritto l'assicuratore in caso di mancato rispetto delle garanzie contrattuali da parte dell'assicurato. L'assicuratore può, al ricevimento della comunicazione, risolvere il contratto o richiedere una modifica dei termini e delle condizioni della copertura assicurativa o un aumento del premio.
Articolo 236 Al verificarsi del pericolo contro l'assicurato, l'assicurato ne informa immediatamente l'assicuratore e prende le misure necessarie e ragionevoli per evitare o ridurre al minimo il danno. Qualora l'assicuratore riceva istruzioni speciali per l'adozione di misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo la perdita, l'assicurato deve agire secondo tali istruzioni.
L'assicuratore non sarà responsabile per il sinistro prolungato causato dalla violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del paragrafo precedente.
Sezione 4 Responsabilità dell'assicuratore
Articolo 237 L'assicuratore indennizza tempestivamente l'assicurato dopo che si è verificato il sinistro per un pericolo assicurato.
Articolo 238 L'indennità dell'assicuratore per il sinistro dal pericolo assicurato è limitata all'importo assicurato. Se l'importo assicurato è inferiore al valore assicurato, l'assicuratore deve indennizzare nella proporzione che l'importo assicurato è pari al valore assicurato.
Articolo 239 L'assicuratore è responsabile del danno all'oggetto assicurato derivante da diversi pericoli contro i quali è assicurato durante il periodo di assicurazione, anche se l'ammontare complessivo del danno supera l'importo assicurato. Tuttavia, l'assicuratore sarà responsabile del danno totale solo se il danno totale si verifica dopo il danno parziale che non è stato riparato.
Articolo 240 L'assicuratore deve pagare, oltre all'indennizzo da corrispondere in relazione all'oggetto assicurato, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'assicurato per evitare o ridurre al minimo il danno recuperabile in base al contratto, le ragionevoli spese per il controllo e la valutazione. del valore al fine di accertare la natura e l'entità del rischio assicurato e le spese sostenute per agire su istruzioni speciali dell'assicuratore.
Il pagamento da parte dell'assicuratore delle spese di cui al comma precedente sarà limitato a quello equivalente all'importo assicurato.
Se l'importo assicurato è inferiore al valore assicurato, l'assicuratore è responsabile delle spese di cui al presente articolo nella proporzione che l'importo assicurato è pari al valore assicurato, a meno che il contratto non disponga diversamente.
Articolo 241 Se l'importo assicurato è inferiore al valore del contributo sotto la media generale, l'assicuratore è responsabile del contributo medio generale nella proporzione che l'importo assicurato sopporta al valore del contributo.
Articolo 242 L'assicuratore non è responsabile per il danno causato dall'atto intenzionale dell'assicurato.
Articolo 243 Salvo diverso accordo nel contratto di assicurazione, l'assicuratore non sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento del carico assicurato derivante da una delle seguenti cause:
(1) Ritardo nel viaggio o nella consegna del carico o variazione del prezzo di mercato;
(2) normale usura, vizio intrinseco o natura del carico; e
(3) Imballaggio inadeguato.
Articolo 244 Salvo diverso accordo nel contratto di assicurazione, l'assicuratore non sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento della nave assicurata derivante da una delle seguenti cause:
(1) insicurezza della nave al momento dell'inizio del viaggio, a meno che l'assicurato non ne sia a conoscenza in base a una polizza temporale;
(2) Usura o corrosione della nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano "mutatis mutandis" all'assicurazione del trasporto merci.
Sezione 5 Perdita o danno all'oggetto assicurato e abbandono
Articolo 245 Qualora, in seguito al verificarsi di un pericolo assicurato contro l'oggetto assicurato, sia perduto o sia danneggiato così gravemente da essere completamente privato della sua struttura e utilizzo originario o l'assicurato sia privato del possesso degli stessi, esso costituisce un danno totale effettivo. .
Articolo 246 Se il danno totale di una nave è considerato inevitabile dopo il verificarsi di un pericolo assicurato o le spese necessarie per evitare il verificarsi di un danno totale effettivo superano il valore assicurato, esso costituisce un danno totale costruttivo.
Qualora una perdita totale effettiva sia considerata inevitabile dopo che il carico ha subito un pericolo assicurato o le spese da sostenere per evitare il danno effettivo totale più quello per l'inoltro del carico a destinazione supererebbero il suo valore assicurato, si costituirà una perdita totale costruttiva.
Articolo 247 Qualsiasi perdita diversa da una perdita totale effettiva o da una perdita totale implicita è una perdita parziale.
Articolo 248 Se una nave non arriva a destinazione entro un termine ragionevole dal luogo in cui è stata sentita l'ultima volta, a meno che il contratto non disponga diversamente, se rimane inaudita allo scadere di due mesi, si considera scomparsa. Tale mancanza sarà considerata una perdita totale effettiva.
Articolo 249 Se l'oggetto assicurato è diventato un danno totale implicito e l'assicurato chiede un risarcimento all'assicuratore sulla base di un danno totale, l'oggetto assicurato è abbandonato all'assicuratore. L'assicuratore può accettare l'abbandono o scegliere di non farlo, ma informerà l'assicurato della sua decisione se accettare o meno l'abbandono entro un termine ragionevole.
L'abbandono non è vincolato ad alcuna condizione. Una volta che l'abbandono è stato accettato dall'assicuratore, non sarà ritirato.
Articolo 250 Qualora l'assicuratore abbia accettato l'abbandono, tutti i diritti e gli obblighi relativi all'immobile abbandonato sono trasferiti all'assicuratore.
Sezione 6 Pagamento dell'indennità
Articolo 251 Dopo il verificarsi di un pericolo assicurato contro e prima del pagamento dell'indennità, l'assicuratore può esigere che l'assicurato fornisca prove e materiali relativi all'accertamento della natura del pericolo e dell'entità del danno.
Articolo 252 Qualora la perdita o il danneggiamento dell'oggetto assicurato nell'ambito della copertura assicurativa sia causato da una terza persona, il diritto dell'assicurato di chiedere il risarcimento alla terza persona è surrogato all'assicuratore dal momento del pagamento dell'indennità.
L'assicurato fornirà all'assicuratore i documenti e le informazioni necessari di cui verrà a conoscenza e si adopererà per assistere l'assicuratore nel perseguire il recupero dalla terza persona.
Articolo 253 Qualora l'assicurato rinunci al suo diritto di reclamo nei confronti della terza persona senza il consenso dell'assicuratore o l'assicuratore non sia in grado di esercitare il diritto di regresso per colpa dell'assicurato, l'assicuratore può effettuare una riduzione corrispondente dall'importo del indennità.
Articolo 254 Nell'effettuare il pagamento dell'indennità all'assicurato, l'assicuratore può effettuare una corrispondente riduzione dell'importo già pagato da una terza persona all'assicurato.
Se il risarcimento ottenuto dall'assicuratore dalla terza persona supera l'importo dell'indennità pagata dall'assicuratore, la parte eccedente deve essere restituita all'assicurato.
Articolo 255 Dopo il verificarsi di un pericolo assicurato, l'assicuratore ha il diritto di rinunciare al proprio diritto sull'oggetto assicurato e di corrispondere integralmente all'assicurato l'importo per sollevarsi dagli obblighi contrattuali.
Nell'esercizio del diritto di cui al comma precedente, l'assicuratore deve darne comunicazione all'Assicurato entro sette giorni dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'assicurato in merito all'indennità. L'assicuratore resta responsabile per le spese necessarie e ragionevoli pagate dall'assicurato per evitare o ridurre al minimo la perdita prima del suo ricevimento di detto avviso.
Articolo 256 Salvo quanto stabilito nell'articolo 255 della presente legge, qualora si verifichi un danno totale sull'oggetto assicurato e l'intero importo assicurato sia pagato, l'assicuratore acquisirà il pieno diritto sull'oggetto assicurato. In caso di sottoassicurazione, l'assicuratore acquisisce il diritto sull'oggetto assicurato nella proporzione in cui l'importo assicurato corrisponde al valore assicurato.
Capitolo XIII Limitazione del tempo
Articolo 257 Il termine di prescrizione per i reclami nei confronti del vettore in relazione al trasporto di merci via mare è di un anno, a decorrere dal giorno in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata dal vettore. Entro il termine di prescrizione o dopo la sua scadenza, se la persona presumibilmente responsabile ha presentato una domanda di rivalsa nei confronti di una terza persona, tale richiesta è prescritta allo scadere di 90 giorni, a partire dal giorno in cui la persona che richiede il ricorso ha risolto il reclamo o è stata notificata con una copia del processo dal tribunale che ha gestito la richiesta nei suoi confronti.
Il termine di prescrizione per i reclami nei confronti del vettore per quanto riguarda il charter party è di due anni, a partire dal giorno in cui il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo diritto era stato violato.
Articolo 258 Il termine di prescrizione per i reclami nei confronti del vettore in relazione al trasporto di passeggeri via mare è di due anni, contati rispettivamente come segue:
(1) Reclami per lesioni personali: contando dal giorno in cui il passeggero è sbarcato o avrebbe dovuto sbarcare;
(2) Richieste di risarcimento per morte di passeggeri avvenute durante il periodo di trasporto: contando dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto sbarcare; considerando che quelli per la morte dei passeggeri avvenuta dopo lo sbarco ma derivante da un infortunio durante il periodo di trasporto via mare, a partire dal giorno del decesso del passeggero interessato, a condizione che tale periodo non superi i tre anni dal momento del sbarco.
(3) Reclami per perdita o danneggiamento del bagaglio: contano dal giorno dello sbarco o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto sbarcare.
Articolo 259 Il termine di prescrizione per i reclami nei confronti dei noleggiatori è di due anni, a partire dal giorno in cui il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo diritto era stato violato.
Articolo 260 Il termine di prescrizione per i reclami relativi al rimorchio in mare è di un anno, a partire dal giorno in cui il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo diritto era stato violato.
Articolo 261 Il termine di prescrizione per i reclami in relazione alla collisione di navi è di due anni, a partire dal giorno in cui si è verificata la collisione. Il termine di prescrizione per le pretese in merito al diritto di regresso di cui al comma 3 dell'articolo 169 della presente Legge è di un anno, a decorrere dal giorno in cui gli interessati hanno saldato in solido l'importo del risarcimento del danno subito.
Articolo 262 Il termine di prescrizione per i reclami relativi al salvataggio in mare è di due anni, a partire dal giorno in cui l'operazione di salvataggio è stata completata.
Articolo 263 Il termine di prescrizione per i reclami in merito al contributo in media è in media di un anno, a decorrere dal giorno in cui si è concluso l'adeguamento.
Articolo 264 Il termine di prescrizione per i reclami relativi ai contratti di assicurazione marittima è di due anni, a partire dal giorno in cui si è verificato il pericolo assicurato.
Articolo 265 Il termine di prescrizione per le richieste relative al risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi delle navi è di tre anni, a decorrere dal giorno in cui si è verificato il danno da inquinamento. Tuttavia, in nessun caso il periodo di prescrizione può superare i sei anni, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'incidente che ha provocato l'inquinamento.
Articolo 266 Entro gli ultimi sei mesi del termine di prescrizione se, per causa di forza maggiore o altre cause che impediscono di avanzare le pretese, il termine di prescrizione è sospeso. Il conteggio del termine di prescrizione riprende quando la causa della sospensione non sussiste più.
Articolo 267 La prescrizione è soppressa per effetto della proposizione del ricorso o della presentazione della causa per arbitrato da parte dell'attore o dell'ammissione ad adempiere ad obblighi da parte della persona contro la quale è stata proposta la domanda. Tuttavia, la limitazione di tempo non può essere interrotta se il ricorrente ritira la sua azione o la sua domanda di arbitrato, o la sua azione è stata respinta da una decisione del tribunale.
Se il richiedente presenta una domanda per l'arresto di una nave, la limitazione di tempo deve essere sospesa dal giorno in cui è stata presentata la richiesta.
Il periodo di prescrizione verrà conteggiato nuovamente dal momento della sospensione.
Capitolo XIV Applicazione del diritto in relazione alle questioni straniere
Articolo 268 Se un trattato internazionale concluso o al quale la Repubblica popolare cinese ha aderito contiene disposizioni diverse da quelle contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni del trattato internazionale pertinente, a meno che le disposizioni non siano quelle su cui la Repubblica popolare cinese ha annunciato prenotazioni.
La prassi internazionale può essere applicata a questioni per le quali né le leggi pertinenti della Repubblica popolare cinese né alcun trattato internazionale concluso o a cui la Repubblica popolare cinese ha aderito contengono disposizioni pertinenti
Articolo 269 Le parti di un contratto possono scegliere la legge applicabile a tale contratto, a meno che la legge non disponga diversamente. Se le parti di un contratto non hanno effettuato una scelta, si applica la legge del paese che ha il collegamento più stretto con il contratto.
Articolo 270 La legge dello Stato di bandiera della nave si applica all'acquisizione, al trasferimento e all'estinzione della proprietà della nave.
Articolo 271 La legge dello Stato di bandiera della nave si applica all'ipoteca della nave.
La legge del paese di immatricolazione originale di una nave si applica all'ipoteca della nave se la sua ipoteca è stabilita prima o durante il periodo di noleggio a scafo nudo.
Articolo 272 Per le questioni attinenti ai privilegi marittimi si applica la legge del luogo in cui ha sede il giudice adito.
Articolo 273 La legge del luogo in cui è commesso l'atto illecito si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti dalla collisione di navi.
La legge del luogo in cui si trova il giudice adito si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti dalla collisione di navi in ​​alto mare.
Se le navi in ​​collisione appartengono allo stesso paese, indipendentemente dal luogo in cui si verifica la collisione, la legge dello Stato di bandiera si applica alle rivendicazioni reciproche per danni derivanti da tale collisione.
Articolo 274 La legge in cui viene effettuato l'adeguamento della media generale si applica all'adeguamento della media generale.
Articolo 275 Per la limitazione della responsabilità per i crediti marittimi si applica la legge del luogo in cui si trova il giudice adito.
Articolo 276 L'applicazione di leggi straniere o pratiche internazionali ai sensi delle disposizioni del presente capitolo non deve mettere a repentaglio gli interessi pubblici della Repubblica popolare cinese.
Capitolo XV: disposizioni supplementari
Articolo 277 L'unità di conto di cui alla presente legge è il diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale; l'importo della valuta cinese (RMB) in termini di diritto speciale di prelievo sarà quello calcolato sulla base del metodo di conversione stabilito dalle autorità incaricate del controllo dei cambi di questo paese alla data della sentenza del tribunale o la data del lodo da parte dell'organizzazione arbitrale o la data concordata di comune accordo dalle parti.
Articolo 278 La presente legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 1993.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web di NPC. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.