La legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata promulgata nel 1980 e modificata rispettivamente nel 1993, 1999, 2005, 2007, 2011 e 2018. L'ultima revisione è entrata in vigore il 1 gennaio 2019.
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I punti chiave sono i seguenti:
1.Una persona fisica residente è una persona fisica domiciliata in Cina o che non è domiciliata in Cina ma ha soggiornato complessivamente per 183 giorni o più di un anno fiscale in Cina. Una persona fisica residente deve, in conformità con le disposizioni della presente legge, pagare l'imposta sul reddito individuale sul proprio reddito ottenuto all'interno e all'esterno della Cina.
2.Una persona fisica non residente è una persona fisica che non è domiciliata in Cina né risiede in Cina o che non è domiciliata in Cina, ma è rimasta complessivamente per meno di 183 giorni di un anno fiscale in Cina. Una persona fisica non residente deve, in conformità con le disposizioni della presente legge, pagare l'imposta sul reddito individuale sul proprio reddito ottenuto all'interno della Cina.
3. Aliquote dell'imposta sul reddito individuale:
(1) Il reddito consolidato è tassato con aliquote progressive comprese tra il 3% e il 45% (vedi prospetto delle aliquote in allegato);
(2) Il reddito derivante dalla gestione aziendale deve essere tassato con aliquote progressive comprese tra il 5% e il 35% (vedere prospetto delle aliquote in allegato);
(3) Il reddito da royalties, il reddito da interessi, dividendi e bonus, il reddito da locazione di proprietà, il reddito da trasferimento di proprietà e il reddito potenziale saranno soggetti a un'aliquota d'imposta proporzionale, l'aliquota d'imposta sarà del 20%.
4.Per il reddito ottenuto da una persona fisica residente al di fuori della Cina, l'importo dell'imposta sul reddito individuale già pagato dall'individuo al di fuori della Cina può essere detratto dall'importo dell'imposta dovuta dall'individuo, ma il credito d'imposta non deve superare l'importo di imposta dovuta sul reddito ottenuto dal contribuente al di fuori della Cina come calcolato in conformità con le disposizioni della presente legge.