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Legge sulle foreste della Cina (2019)

森林 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Dicembre 28, 2019

Data effettiva Luglio 01, 2020

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Diritto agrario

Editor / i CJ Observer

Legge forestale della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla settima riunione del comitato permanente del sesto congresso nazionale del popolo il 7 settembre 20; emendato per la prima volta in conformità con la decisione sulla modifica della legge forestale della Repubblica popolare cinese adottata durante la seconda riunione del parlamento permanente Comitato del Nono Congresso Nazionale del Popolo il 1984 aprile 2; emendato per la seconda volta in base alla Decisione sulla Modifica di Alcune Leggi adottata alla 29a Riunione del Comitato Permanente dell'Undicesimo Congresso Nazionale del Popolo il 1998 agosto 10; e rivisto a la 27a Riunione del Comitato Permanente del Tredicesimo Congresso Nazionale del Popolo il 2009 dicembre 15.)
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Questa legge è emanata allo scopo di attuare l'ideale che le acque lucide e le montagne lussureggianti siano beni inestimabili, proteggendo, coltivando e utilizzando razionalmente le risorse forestali, accelerando l'inverdimento dei terreni, salvaguardando la sicurezza ecologica delle foreste, costruendo la civiltà ecologica e raggiungendo l'armonia convivenza tra uomo e natura.
Articolo 2 La presente legge si applica alle attività di protezione, coltivazione e utilizzo di foreste, boschi e alle attività di gestione e amministrazione di foreste, boschi e terreni forestali condotte nel territorio della Repubblica popolare cinese.
Articolo 3 La protezione, la coltivazione e l'utilizzo delle risorse forestali devono rispettare e conformarsi alla natura, in aderenza ai principi di dare priorità all'ecologia e alla protezione, combinando protezione con coltivazione e sviluppo sostenibile.
Articolo 4 Lo Stato adotta un sistema di valutazione della responsabilità e delle prestazioni orientato agli obiettivi per la protezione e lo sviluppo delle risorse forestali. I governi popolari al livello successivo più alto valuteranno le prestazioni dei governi popolari al livello inferiore successivo nel raggiungimento degli obiettivi di protezione e sviluppo delle risorse forestali, prevenzione degli incendi boschivi e controllo dei principali parassiti forestali e divulgare i risultati della valutazione.
I governi delle popolazioni locali possono stabilire un sistema di direttori forestali basato sulle esigenze di protezione e sviluppo delle risorse forestali nelle rispettive aree amministrative.
Articolo 5 Lo Stato adotterà misure fiscali, fiscali, finanziarie e di altro tipo per sostenere la protezione e lo sviluppo delle risorse forestali. I governi popolari a tutti i livelli garantiranno gli investimenti nella protezione e nel ripristino dell'ecologia forestale e promuoveranno lo sviluppo della silvicoltura.
Articolo 6 Con l'obiettivo di promuovere un ecosistema forestale stabile, sano, di alta qualità ed efficiente, lo Stato deve implementare un sistema di gestione e amministrazione categorizzato delle foreste pubbliche e commerciali, evidenziare le funzioni principali, esercitare molteplici funzioni e raggiungere la sostenibilità utilizzo delle risorse forestali.
Articolo 7 Lo Stato stabilirà un sistema di compensazione per il beneficio ecologico delle foreste, aumenterà il sostegno per la protezione delle foreste del benessere pubblico, migliorerà la politica di pagamento del trasferimento per le zone funzionali ecologiche chiave e guiderà i governi del popolo nelle aree beneficiarie e nelle aree di protezione ecologica delle foreste. nel fornire una compensazione per i benefici ecologici attraverso la consultazione o altri mezzi.
Articolo 8 Il Consiglio di Stato ei governi popolari di province, regioni autonome e comuni direttamente sotto il governo centrale possono, in conformità con le disposizioni sui diritti all'autonomia delle aree autonome nazionali stabilite dallo Stato, attuare politiche preferenziali per la protezione delle foreste e sviluppo forestale nelle aree autonome nazionali.
Articolo 9 L'autorità forestale competente del Consiglio di Stato è responsabile dei lavori forestali su tutto il territorio nazionale. Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari locali a livello di contea o superiore saranno responsabili del lavoro forestale nelle rispettive aree amministrative.
I governi popolari a livello di villaggio e municipalità possono designare istituzioni competenti o nominare personale a tempo pieno e part-time per svolgere lavori legati alla silvicoltura.
Articolo 10 Il rimboschimento e la protezione delle foreste è l'obbligo che i cittadini devono adempiere. I governi popolari a tutti i livelli devono organizzare e condurre attività di piantagione di alberi da parte di tutti i cittadini.
La Giornata della piantumazione degli alberi è il 12 marzo di ogni anno.
Articolo 11 Lo Stato adotterà misure per incoraggiare e sostenere la ricerca scientifica sulla silvicoltura, per rendere popolari le tecnologie forestali avanzate e applicabili e per migliorare il livello scientifico e tecnologico nella silvicoltura.
Articolo 12 I governi popolari a tutti i livelli rafforzeranno la pubblicità, l'istruzione e la diffusione della conoscenza della protezione delle risorse forestali e incoraggeranno e sosterranno organizzazioni di base autonome, mezzi di informazione, imprese e istituzioni forestali e volontari, tra gli altri, nella conduzione della pubblicità. campagne sulla protezione delle risorse forestali.
Le autorità competenti dell'istruzione e delle scuole istruiranno gli studenti sulla protezione delle risorse forestali.
Articolo 13 Qualsiasi organizzazione o individuo che abbia conseguito notevoli risultati in materia di imboschimento e rinverdimento del suolo, protezione forestale, gestione e amministrazione forestale e ricerca scientifica forestale sarà lodato e ricompensato in conformità con le disposizioni pertinenti stipulate dallo Stato.
Capitolo II Diritti forestali
Articolo 14 Le risorse forestali sono di proprietà dello Stato, ad eccezione di quelle che saranno di proprietà collettiva come prescritto dalla legge.
La proprietà delle risorse forestali demaniali è esercitata dal Consiglio di Stato per conto dello Stato. Il Consiglio di Stato può autorizzare l'autorità competente per le risorse naturali del Consiglio di Stato a svolgere in modo uniforme le funzioni di proprietario delle risorse forestali di proprietà dello Stato.
Articolo 15 I diritti di proprietà e di usufrutto dei terreni forestali e delle foreste e dei boschi su di essi devono essere uniformemente registrati e compilati e concessi con certificati dagli istituti di registrazione dei beni immobili. L'autorità competente per le risorse naturali del Consiglio di Stato è incaricata di registrare foreste, boschi e terreni forestali delle principali regioni forestali demaniali designate dal Consiglio di Stato (di seguito denominate "regioni forestali chiave").
I diritti e gli interessi legali dei proprietari e degli utenti di foreste, boschi e terreni forestali saranno protetti dalla legge e non saranno violati da alcuna organizzazione o individuo.
I proprietari e gli utenti di foreste, boschi e terreni forestali devono proteggere e utilizzare razionalmente foreste, boschi e terreni forestali in conformità con la legge e non devono modificare illegalmente l'uso dei terreni forestali o distruggere foreste, boschi e terreni forestali.
Articolo 16 I terreni forestali demaniali e le foreste e i boschi su di essi possono essere designati a norma di legge ai gestori forestali per gli usi. I diritti usufruttuari sui terreni forestali demaniali e sulle foreste e sui boschi su di essi acquisiti dai gestori forestali in conformità con la legge possono essere trasferiti, affittati e conferiti al capitale al valore stimato, tra l'altro, con l'approvazione. Misure specifiche saranno formulate dal Consiglio di Stato.
I gestori forestali devono adempiere ai loro obblighi di proteggere e coltivare le risorse forestali, garantire l'aumento stabile delle risorse forestali di proprietà statale e migliorare le funzioni ecologiche delle foreste.
Articolo 17 Qualora i terreni forestali di proprietà collettiva e i terreni forestali demaniali utilizzati da agricoltori collettivi in ​​conformità con la legge (di seguito denominati "terreni forestali collettivi") siano appaltati a privati, l'appaltatore ha diritto ai diritti contrattuali gestione dei terreni forestali e proprietà dei boschi sui terreni forestali soggetti alla gestione contrattuale, salvo diversa disposizione contrattuale. L'appaltatore può far circolare a norma di legge il proprio diritto alla gestione dei terreni forestali e ai diritti di proprietà e usufruttuari dei boschi mediante locazione (subappalto), pagamento di quote, cessione e altri mezzi.
Articolo 18 I terreni forestali collettivi non appaltati a privati ​​e i boschi su di essi devono essere gestiti in maniera unificata dall'organizzazione economica collettiva rurale. Con il consenso della maggioranza dei due terzi dei voti del comitato degli abitanti del villaggio o di oltre due terzi dei rappresentanti degli abitanti del villaggio e successiva notifica pubblica, il diritto alla gestione dei terreni forestali e ai diritti di proprietà e usufruttuario dei boschi può essere diffuso in conformità con legge mediante offerte, aste, consultazioni pubbliche e altri mezzi.
Articolo 19 Per la circolazione del diritto alla gestione dei terreni forestali collettivi deve essere firmato un contratto scritto. Il contratto per la circolazione del diritto alla gestione dei terreni forestali contiene generalmente i diritti e gli obblighi di entrambe le parti in materia di circolazione, periodo di circolazione, prezzo di circolazione e modalità di pagamento, disposizione di boschi e impianti fissi di produzione sui terreni forestali allo scadere del periodo di circolazione, responsabilità per inadempimento contrattuale.
Se un cessionario viola le leggi o il contratto, provocando gravi danni alle foreste, boschi o terreni forestali, l'appaltatore o l'appaltatore ha il diritto di revocare il diritto alla gestione dei terreni forestali.
Articolo 20 Per i boschi piantati da imprese statali, istituzioni pubbliche, enti governativi, gruppi e militari, le organizzazioni di piantagione devono condurre la cura dei boschi e smaltire i benefici generati dai boschi in conformità con le disposizioni emanate dallo Stato. .
I boschi piantati dai residenti rurali ai lati delle case e su appezzamenti di terreni coltivati ​​e collinari assegnati ad uso privato sono di proprietà dei privati. I boschi piantati dai residenti urbani nei cortili delle proprie case sono di proprietà dei singoli.
I boschi piantati in colline, terre e spiagge aride di proprietà dello stato o di proprietà collettiva adatte a foreste in virtù di un contratto assegnato a un collettivo oa un individuo, sono di proprietà del collettivo o di un individuo, salvo diversa disposizione contrattuale.
I boschi piantati da qualsiasi altra organizzazione o individuo sono di proprietà del piantatore a norma di legge e il piantatore ha diritto ai benefici ottenuti dal bosco, salvo diversa disposizione contrattuale.
Articolo 21 Laddove l'espropriazione o la requisizione di terreni e boschi forestali sia obbligatoriamente implicata dall'interesse pubblico come la protezione ecologica e la costruzione di infrastrutture, le procedure di approvazione devono essere completate in conformità con le leggi e i regolamenti amministrativi come la legge sull'amministrazione del territorio della Repubblica popolare. della Cina, e sarà effettuato un equo e ragionevole risarcimento.
Articolo 22 Qualsiasi controversia sulla proprietà e sui diritti di usufrutto delle terre forestali e dei boschi tra le organizzazioni sarà risolta dal governo del popolo a livello di contea o superiore in conformità con la legge.
Qualsiasi controversia sulla proprietà dei boschi e sui diritti di usufrutto delle terre forestali tra individui o tra individui e organizzazioni deve essere risolta dal governo del popolo a livello di villaggio o borgata o dal governo del popolo a livello di contea o superiore in conformità con la legge.
Qualsiasi parte insoddisfatta delle decisioni di transazione del governo del popolo interessato può presentare una controversia dinanzi al tribunale del popolo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della decisione di transazione.
Prima che la controversia sui diritti sui boschi e sui terreni forestali sia risolta, nessuna delle parti può abbattere i boschi in controversia o modificare lo stato delle terre forestali, ad eccezione della necessità di prevenzione degli incendi boschivi, controllo dei parassiti forestali e costruzione di grandi infrastrutture nazionali, tra altri.
Capitolo III Piani di sviluppo
Articolo 23 I governi popolari a livello di contea o superiore ad esso integreranno la protezione delle risorse forestali e lo sviluppo della silvicoltura nei loro piani nazionali di sviluppo economico e sociale.
Articolo 24 I governi del popolo a livello di contea o superiore ad esso devono attuare i requisiti per lo sviluppo e la protezione del territorio, pianificare razionalmente la struttura e il modello di protezione e utilizzo delle risorse forestali, formulare obiettivi di protezione e sviluppo delle risorse forestali, aumentare la copertura forestale e il volume degli stock forestali e migliorare la qualità e la stabilità dell'ecosistema forestale.
Articolo 25 Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore devono formulare piani di sviluppo forestale in conformità con gli obiettivi di protezione e sviluppo delle risorse forestali. Un piano di sviluppo forestale al livello inferiore deve essere preparato conformemente a un piano di sviluppo forestale al livello superiore.
Articolo 26 Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore possono, alla luce delle circostanze effettive locali, formulare piani speciali in relazione alla protezione e all'utilizzo dei terreni forestali, all'imboschimento e all'inverdimento dei terreni, alla gestione delle foreste, alla protezione dei terreni naturali. foreste.
Articolo 27 Lo Stato stabilirà un'indagine sulle risorse forestali e un sistema di monitoraggio per rilevare, monitorare, valutare lo stato attuale e i cambiamenti delle risorse forestali a livello nazionale e pubblicare i risultati regolarmente.
Capitolo IV Protezione delle foreste
Articolo 28 Lo Stato rafforzerà la protezione delle risorse forestali ed eserciterà le varie funzioni delle foreste come la conservazione dell'acqua e del suolo, la regolazione del clima, il miglioramento ambientale, la conservazione della biodiversità e la fornitura di prodotti forestali.
Articolo 29 Le autorità finanziarie centrali e locali predispongono rispettivamente i fondi per l'impianto, la cura, la protezione e la gestione delle foreste pubbliche assistenziali e per la compensazione finanziaria pagabile ai titolari dei diritti delle foreste pubbliche assistenziali non statali, e i fondi devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo specificato. Le misure specifiche saranno formulate dal dipartimento delle finanze del Consiglio di Stato in collaborazione con l'autorità forestale competente.
Articolo 30 Lo Stato sosterrà la trasformazione e lo sviluppo delle regioni forestali chiave e la protezione e il ripristino delle risorse forestali, migliorerà la produzione e le condizioni di vita e promuoverà lo sviluppo economico e sociale delle regioni in cui si trovano. Le principali regioni forestali avranno diritto a politiche quali i pagamenti di trasferimento per le principali aree funzionali ecologiche nazionali in base alle disposizioni pertinenti.
Articolo 31 Lo Stato istituirà un sistema di riserve naturali con i parchi nazionali come corpo principale nelle regioni ecologiche forestali tipiche, regioni forestali in cui crescono e si riproducono animali e piante rari e preziosi, regioni della foresta pluviale tropicale naturale e altre regioni forestali naturali con valori speciali di protezione. in diverse zone naturali, in modo da rafforzare la protezione e la gestione.
Lo Stato sosterrà la protezione e il ripristino delle risorse forestali nelle aree ecologicamente fragili.
I governi popolari a livello di contea o superiore ad esso devono adottare misure per proteggere le risorse della fauna selvatica con valori speciali.
Articolo 32 Lo Stato deve attuare un sistema di protezione completo per le foreste naturali, limitare rigorosamente l'abbattimento delle foreste naturali, rafforzare la capacità di gestione e protezione delle foreste naturali, proteggere e ripristinare le risorse forestali naturali e migliorare gradualmente le funzioni ecologiche delle foreste naturali. Misure specifiche saranno formulate dal Consiglio di Stato.
Articolo 33 I governi popolari locali a tutti i livelli devono disporre le rispettive autorità competenti per istituire organizzazioni per la protezione delle foreste responsabili della protezione delle foreste; costruire strutture di protezione forestale sulla base delle effettive necessità e rafforzare la protezione delle risorse forestali; e supervisionare e sollecitare le organizzazioni competenti a stipulare un patto di protezione forestale, organizzare la protezione forestale di massa, designare aree di responsabilità della protezione forestale e assegnare guardie forestali a tempo pieno o part-time.
I governi popolari a livello di contea oa livello di villaggio o borgata possono impiegare guardie forestali le cui responsabilità principali sono pattugliare e proteggere le foreste e, dopo aver rilevato incendi boschivi, parassiti forestali o attività che distruggono le risorse forestali, per gestire prontamente la situazione e riferire alla silvicoltura locale e ad altre autorità competenti.
Articolo 34 I governi popolari locali a tutti i livelli sono responsabili della prevenzione degli incendi boschivi nelle rispettive aree amministrative e mettono in gioco la prevenzione di massa; ei governi delle persone a livello di contea o superiore ad esso devono organizzare e guidare la gestione delle emergenze, la silvicoltura, la sicurezza pubblica e le altre autorità competenti a cooperare strettamente nella prevenzione, nella lotta e nell'eliminazione degli incendi boschivi in ​​modo scientifico in conformità con le loro rispettive responsabilità:
(1) Organizzazione di campagne pubblicitarie sulla prevenzione degli incendi boschivi per diffondere la conoscenza della prevenzione degli incendi boschivi;
(2) designare zone di prevenzione degli incendi boschivi e prescrivere periodi di prevenzione degli incendi boschivi;
(3) Installazione di strutture per la prevenzione degli incendi e installazione di attrezzature e materiali antincendio;
(4) istituire un sistema di monitoraggio degli incendi boschivi e di allarme rapido per eliminare i rischi nascosti in modo tempestivo;
(5) Sviluppare piani di emergenza per gli incendi boschivi in ​​modo da organizzare immediatamente una lotta antincendio in caso di incendio boschivo; e
(6) Garantire i fondi necessari per prevenire e combattere gli incendi boschivi.
La forza nazionale globale di prevenzione e lotta contro gli incendi e di soccorso sarà responsabile delle attività di lotta contro gli incendi e di salvataggio e dei lavori di prevenzione come prescritto dallo Stato.
Articolo 35 Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore sono responsabili del monitoraggio, della quarantena, della prevenzione e del controllo dei parassiti delle foreste nelle rispettive aree amministrative.
Le autorità competenti della silvicoltura dei governi popolari a livello provinciale o superiore saranno responsabili della determinazione degli organismi nocivi da quarantena delle piante forestali e dei loro prodotti e della designazione delle aree epidemiche e delle aree protette.
I governi delle popolazioni locali saranno responsabili della prevenzione e del controllo dei principali disastri forestali. In caso di disastri esplosivi, pericolosi o altri gravi parassiti forestali, il governo della popolazione locale dovrà prontamente organizzare l'eradicazione dei disastri.
I gestori forestali, con il supporto e la guida del governo, prevengono e controllano gli organismi nocivi forestali nell'ambito della loro gestione.
Articolo 36 Lo Stato proteggerà le terre forestali, controllerà rigorosamente la conversione delle terre forestali in terre non forestali, eserciterà il controllo sull'ammontare totale dell'occupazione dei terreni forestali, in modo da garantire che la quantità delle terre forestali non debba diminuire. I terreni forestali occupati da vari progetti di costruzione non devono superare la quota della quantità totale di controllo dell'occupazione dei terreni forestali nell'area amministrativa.
Articolo 37 L'esplorazione mineraria, l'estrazione mineraria e altri progetti di costruzione non occuperanno o occuperanno aree forestali minime; e laddove l'occupazione di terreni forestali sia effettivamente necessaria, deve essere ottenuta l'approvazione delle autorità competenti per la silvicoltura del governo popolare a livello di contea o superiore e le procedure di approvazione per i terreni edificabili devono essere completate in conformità con la legge.
Gli enti che occupano terreni forestali pagano le tasse per il ripristino della vegetazione forestale. Le misure per l'amministrazione della riscossione e dell'utilizzo delle tasse di ripristino forestale saranno formulate dall'ufficio delle finanze del Consiglio di Stato in collaborazione con l'autorità forestale competente.
Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari al livello della contea o al di sopra di esso provvederanno all'imboschimento per ripristinare la vegetazione forestale in conformità con i regolamenti e l'area di imboschimento non sarà inferiore all'area ridotta a causa dell'occupazione dei terreni forestali. Le autorità competenti della silvicoltura al livello superiore sorvegliano regolarmente e sollecitano le autorità competenti della silvicoltura al livello inferiore a organizzare l'imboschimento e il ripristino della vegetazione forestale e condurre ispezioni.
Articolo 38 Quando è richiesto l'uso temporaneo di terreni forestali, deve essere ottenuta l'approvazione delle autorità competenti per la silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso; e il periodo di uso temporaneo dei terreni forestali non deve generalmente superare i due anni e nessun edificio permanente può essere costruito sui terreni forestali in uso temporaneo.
Entro un anno dalla scadenza dell'uso temporaneo dei terreni forestali, l'organizzazione o l'individuo che utilizza i terreni deve ripristinare la vegetazione e le condizioni di produzione forestale.
Articolo 39 La deforestazione e la bonifica, l'estrazione di pietra, l'estrazione di sabbia, lo scavo del suolo e altri atti di distruzione di boschi e terreni forestali sono proibiti.
È vietato scaricare nei terreni forestali liquami e fanghi contenenti metalli pesanti o altre sostanze tossiche e pericolose in eccesso rispetto agli standard e sedimenti dragati, sterili, scorie e simili che possono inquinare i terreni forestali.
La raccolta della legna da ardere, la distruzione delle piantine e il pascolo nei terreni forestali giovani sono proibiti.
È vietato il trasferimento o la distruzione della segnaletica di protezione forestale senza autorizzazione.
Articolo 40 Lo Stato protegge i legni antichi, famosi, rari e preziosi. È vietata la distruzione di legni antichi, famosi, rari e preziosi e del loro ambiente naturale.
Articolo 41 I governi popolari a tutti i livelli rafforzeranno la costruzione di infrastrutture forestali e applicheranno mezzi scientifici e tecnologici avanzati e applicabili, in modo da migliorare le loro capacità di prevenzione degli incendi boschivi, prevenzione e controllo dei parassiti forestali e altre capacità di gestione e protezione delle foreste. .
Tutte le organizzazioni competenti devono rafforzare la gestione e la protezione delle foreste. Le imprese forestali statali e le istituzioni pubbliche devono aumentare gli investimenti, rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi e la prevenzione e il controllo dei parassiti forestali e prevenire e interrompere le attività di distruzione delle risorse forestali.
Capitolo V: imboschimento e inverdimento dei terreni
Articolo 42 Lo Stato coordinerà l'imboschimento urbano e rurale e l'inverdimento del terreno, condurrà campagne di inverdimento del territorio su larga scala, verde e abbellirà le aree urbane e rurali, promuoverà la costruzione di città forestali, faciliterà la rivitalizzazione rurale e costruirà una splendida patria.
Articolo 43 I governi popolari a tutti i livelli organizzeranno tutti i settori industriali e i residenti urbani e rurali affinché si impegnino nell'imboschimento e nell'inverdimento dei terreni.
Le colline, le terre e le spiagge aride di proprietà dello Stato adatte per le foreste devono essere imboschite e rese verdi come organizzato dalle competenti autorità forestali e da altri governi popolari al livello della contea o al di sopra di esso; mentre quelli di proprietà collettiva, da organizzazioni economiche collettive.
Per le aree urbane previste, entrambi i lati delle ferrovie e delle autostrade, le rive dei fiumi e le vicinanze di laghi e bacini, le autorità competenti interessate organizzano l'imboschimento e l'inverdimento dei terreni secondo le disposizioni pertinenti, alla luce delle condizioni locali; e per le aree industriali e minerarie, i parchi industriali, le agenzie governative, i terreni per uso scolastico, le caserme, le fattorie, i ranch e la pesca, le rispettive organizzazioni saranno responsabili del rimboschimento e dell'inverdimento dei terreni. Misure specifiche per l'organizzazione del rimboschimento urbano e dell'inverdimento dei terreni saranno formulate dal Consiglio di Stato.
Colline, terre e spiagge sterili di proprietà statale e collettiva adatte per le foreste possono essere rimboschite e rese verdi da organizzazioni o individui su base contrattuale.
Articolo 44 Lo Stato incoraggia i cittadini a partecipare all'imboschimento e all'inverdimento dei terreni piantando alberi, curando e proteggendo, finanziando e donando rimboschimento e coltivazione, o altri mezzi.
Articolo 45 I governi popolari a tutti i livelli, quando organizzano l'imboschimento e l'inverdimento dei terreni, devono fare piani scientifici, adattarsi alle condizioni locali, ottimizzare la composizione dei tipi e delle specie forestali, incoraggiare l'uso di specie arboree autoctone e varietà di alberi di razza fine, coltivare misti foreste e migliorare la qualità del rimboschimento e dell'inverdimento dei terreni.
I progetti di imboschimento e di rinverdimento dei terreni investiti dallo Stato o principalmente investiti dallo Stato utilizzeranno varietà di alberi di razza fine in conformità con le normative statali.
Articolo 46 I governi popolari a tutti i livelli adotteranno misure incentrate sul ripristino naturale, combinando il ripristino naturale con il ripristino artificiale, e proteggeranno e ripristineranno scientificamente gli ecosistemi forestali. Le terre di giovani foreste appena piantate e altri luoghi in cui è necessaria la chiusura delle montagne, saranno così chiusi dai governi della popolazione locale.
I governi popolari a tutti i livelli devono, in modo pianificato, organizzare il ripristino della terra coltivata in foresta o erba per la terra coltivata che necessita di ripristino ecologico, sotto forma di terreno in pendenza, terreno fortemente desertificato, terreno desertificato gravemente roccioso e terreno fortemente inquinato , come determinato dal Consiglio di Stato.
I governi popolari a tutti i livelli implementeranno progetti di ripristino ecologico delle foreste per ripristinare la vegetazione nel rispetto delle montagne deserte e danneggiate indotte da fattori naturali, terreni forestali degradati e colline, terre e spiagge aride adatte alle foreste, alla luce delle condizioni locali.
Capitolo VI Gestione e amministrazione
Articolo 47 Lo Stato designerà, secondo le esigenze di protezione ecologica, i terreni forestali e le foreste su di essi con una posizione ecologica importante o in condizioni ecologicamente fragili, allo scopo principale di benefici ecologici, come le foreste del benessere pubblico. I terreni forestali e le foreste su di essi non così designati sono foreste commerciali.
Articolo 48 Le foreste assistenziali pubbliche saranno designate e promulgate dal Consiglio di Stato e dai governi popolari delle province, delle regioni autonome e dei comuni direttamente sotto il governo centrale.
I terreni forestali e le foreste su di essi nelle seguenti aree sono designati come foreste assistenziali pubbliche:
(1) I bacini idrografici di origine di fiumi importanti;
(2) Le aree delle rive del fiume principale e gli affluenti di importanti fiumi e le aree di riserva delle fonti di acqua potabile;
(3) Le vicinanze di importanti zone umide e bacini artificiali;
(4) Riserve naturali per foreste e fauna terrestre;
(5) le fasce forestali della spina dorsale delle foreste frangivento e di fissazione della sabbia in aree soggette a grave desertificazione ed erosione del suolo;
(6) le cinture forestali della spina dorsale delle foreste di shelterbelt costiere;
(7) Aree forestali primordiali non sviluppate; e
(8) Altre aree che devono essere designate.
Laddove la designazione di foreste assistenziali pubbliche coinvolga terreni forestali non di proprietà dello Stato, deve essere concluso un accordo scritto con i titolari dei diritti, con un ragionevole compenso per i titolari dei diritti.
Qualsiasi adeguamento alla designazione di foreste pubbliche assistenziali sarà soggetto all'approvazione delle autorità competenti designanti originarie e sarà annunciato pubblicamente.
Le misure per la designazione e l'amministrazione delle foreste pubbliche assistenziali a livello nazionale saranno formulate dal Consiglio di Stato; e le misure per la designazione e l'amministrazione delle foreste del benessere pubblico a livello locale saranno formulate dai governi popolari delle province, delle regioni autonome e dei comuni direttamente sotto il governo centrale.
Articolo 49 Lo Stato fornisce una protezione rigorosa per le foreste del benessere pubblico.
Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore devono, in modo pianificato, organizzare i gestori forestali del benessere pubblico per l'adozione di misure di miglioramento del popolamento forestale, cura delle foreste e altre misure in relazione al benessere pubblico di bassa qualità ea basso beneficio foreste con funzioni ecologiche banali come foreste sparse e foreste difettose, in modo da migliorare la qualità e le funzioni di protezione ecologica delle foreste del benessere pubblico.
Con la premessa di soddisfare i requisiti per l'importanza dell'ubicazione ecologica e di non influenzare le funzioni ecologiche delle foreste del benessere pubblico, le risorse forestali e paesaggistiche delle foreste del benessere pubblico possono, su giustificazione scientifica, essere utilizzate razionalmente per sviluppare moderatamente le foreste -economia del suolo e turismo forestale. L'utilizzo di foreste pubbliche assistenziali delle attività di cui sopra deve essere in stretta conformità con le normative pertinenti dello Stato.
Articolo 50 Lo Stato incoraggerà lo sviluppo delle seguenti foreste commerciali:
(1) Foreste con la produzione di legname come scopo principale;
(2) foreste per lo scopo principale dei prodotti forestali, inclusi frutta, oli, bevande, ingredienti alimentari, materie prime industriali, medicinali;
(3) foreste con la produzione di combustibili e altra energia da biomassa come scopo principale; e
(4) Altre foreste con benefici economici come scopo principale.
Lo Stato, con la premessa di garantire la sicurezza ecologica, incoraggerà lo sviluppo di foreste di legname a crescita rapida e ad alto rendimento, specie preziose e alberi di grande diametro in modo da aumentare le riserve di legname e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di legname.
Articolo 51 Le foreste commerciali sono gestite in modo indipendente dai gestori forestali in conformità con la legge. Con la premessa di non danneggiare l'ecologia, si possono adottare misure di gestione intensiva per l'utilizzo razionale di foreste, boschi e terreni forestali e il miglioramento dei benefici economici delle foreste commerciali.
Articolo 52 Per la costruzione di una qualsiasi delle seguenti strutture di ingegneria che forniscono servizi diretti per la produzione e la gestione forestale su terreni forestali, laddove siano soddisfatti gli standard richiesti dalle pertinenti autorità competenti dello Stato, l'approvazione delle autorità competenti della silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso e si rinuncia alle procedure di approvazione per i terreni edificabili; e dove i terreni forestali sono occupati in eccesso rispetto agli standard, le procedure di approvazione per i terreni edificabili devono essere completate in conformità con la legge:
(1) impianti per l'allevamento o la produzione di sementi o di vivai;
(2) strutture per lo stoccaggio di semi, vivaio o legname;
(3) piste di slittamento, piste di disboscamento, piste di pattuglia antincendio e piste forestali;
(4) strutture per la ricerca scientifica forestale e l'educazione scientifica popolare;
(5) strutture per la protezione della fauna e della flora selvatiche, la protezione delle foreste, la prevenzione e il controllo dei parassiti forestali, la prevenzione degli incendi boschivi e la quarantena del legname;
(6) infrastrutture di fornitura di acqua, elettricità, calore e gas e di comunicazione; e
(7) Altre strutture di ingegneria che forniscono servizi diretti per la produzione forestale.
Articolo 53 Le imprese forestali statali e le istituzioni pubbliche preparano piani di gestione forestale, specificano misure per la coltivazione, la gestione e la protezione delle foreste e attuano le misure con l'approvazione delle autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari nella contea o al di sopra di essa. livello. I piani di gestione forestale per le aree forestali chiave devono essere attuati con l'approvazione dell'autorità forestale competente del Consiglio di Stato.
Lo Stato sostiene e guida gli altri gestori forestali nella preparazione dei piani di gestione forestale.
Misure specifiche per la predisposizione dei piani di gestione forestale saranno formulate dall'autorità forestale competente del Consiglio di Stato.
Articolo 54 Lo Stato controlla rigorosamente la quota annuale di abbattimento delle foreste. Le autorità competenti della silvicoltura dei governi popolari delle province, delle regioni autonome e dei comuni direttamente sotto il governo centrale preparano quote annuali di abbattimento per le rispettive aree amministrative sulla base dei principi di consumo inferiore alla crescita e di gestione e amministrazione per categorie forestali, sollecitano commenti delle competenti autorità forestali del Consiglio di Stato, annunciare pubblicamente e attuare le quote su approvazione da parte dei governi popolari di pari livello, e sottoporre le quote al Consiglio di Stato per il verbale. Le quote annuali di abbattimento per le aree forestali chiave saranno predisposte dall'autorità forestale competente del Consiglio di Stato, annunciate pubblicamente e attuate con l'approvazione del Consiglio di Stato.
Articolo 55 L'abbattimento di foreste e boschi deve essere conforme alle seguenti disposizioni:
(1) Le foreste del benessere pubblico possono essere abbattute solo per la cura, la rigenerazione e il miglioramento di foreste di bassa qualità e con scarso beneficio. Eccezionalmente, le foreste pubbliche possono essere abbattute per scopi di ricerca scientifica o esperimenti, prevenzione e controllo dei parassiti forestali, costruzione di strutture per la prevenzione degli incendi boschivi, costruzione di tagliafuoco biologici e disastri naturali, tra gli altri.
(2) Per le foreste commerciali, devono essere adottati metodi di abbattimento diversi in base a circostanze diverse, l'area di disboscamento deve essere rigorosamente controllata e l'abbattimento e la cura devono essere pianificati e attuati contemporaneamente.
(3) È vietato l'abbattimento dei boschi nelle riserve naturali. È prevista un'eccezione per i boschi che devono essere abbattuti a causa di circostanze speciali come la prevenzione e il controllo dei parassiti forestali, la prevenzione degli incendi boschivi, il mantenimento dell'ambiente di vita dei principali oggetti protetti e in caso di calamità naturali e per le foreste di bambù che si trovano in zone sperimentali.
Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello provinciale o superiore formuleranno i corrispondenti protocolli tecnici sull'abbattimento degli alberi, in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, alla luce di principi quali la gestione e l'amministrazione per categorie forestali, la protezione prioritaria, e l'enfasi su efficienza e vantaggi, tra gli altri.
Articolo 56 Per l'abbattimento dei boschi su terreni forestali, deve essere richiesta una licenza di abbattimento e l'abbattimento deve essere effettuato secondo le specifiche della licenza di abbattimento; e per l'abbattimento di foreste di bambù al di fuori delle riserve naturali, non è richiesta una licenza di abbattimento, ma devono essere rispettati i protocolli tecnici sull'abbattimento degli alberi.
I residenti rurali che devono abbattere gli alberi sparsi su appezzamenti di terreno coltivato assegnato per uso privato e ai lati delle case, non sono tenuti a richiedere una licenza di abbattimento.
L'abbattimento di rigenerazione delle foreste di protezione dei terreni agricoli, delle foreste frangivento e di fissazione della sabbia, delle foreste di protezione delle strade, delle foreste di protezione degli argini e degli argini e delle foreste urbane, tra l'altro, su terreni non forestali, deve essere gestito dalle autorità competenti pertinenti in conformità con le disposizioni pertinenti.
Lo scavo e il trapianto di boschi devono essere amministrati come l'abbattimento dei boschi. Misure specifiche saranno formulate dall'autorità forestale competente del Consiglio di Stato.
È vietato forgiare, alterare, commerciare e affittare licenze di abbattimento.
Articolo 57 Le licenze di abbattimento devono essere rilasciate dalle autorità competenti della silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore.
Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore adotteranno misure per facilitare i richiedenti nella richiesta di licenze di abbattimento.
Affinché i residenti rurali possano abbattere i boschi sui loro appezzamenti di terreni collinari assegnati per uso privato e su terreni collettivi contrattati, le licenze di abbattimento devono essere rilasciate dalle autorità forestali competenti dei governi popolari a livello di contea, o dai governi popolari a livello di villaggio e municipalità affidate da loro.
Articolo 58 Quando si richiede una licenza di abbattimento, devono essere presentati i documenti riguardanti i luoghi di abbattimento, i tipi di foresta, le specie di alberi, l'area, il volume degli stock, i metodi, le misure di rigenerazione, i diritti forestali e altri contenuti. Qualora l'area o il volume eccedano quelli specificati dalle competenti autorità forestali del governo popolare al livello provinciale o superiore, devono essere presentati anche i documenti di rilievo e di progettazione della zona di abbattimento.
Articolo 59 Qualora siano rispettati i protocolli tecnici sull'abbattimento degli alberi, le autorità competenti incaricate del riconoscimento e del rilascio delle licenze di abbattimento rilasciano tempestivamente una licenza di abbattimento. Tuttavia, le autorità competenti incaricate del riconoscimento e del rilascio delle licenze di abbattimento non rilasciano licenze di abbattimento che superano la quota annuale di abbattimento.
Articolo 60 In nessuna delle seguenti circostanze, nessuna licenza di abbattimento può essere rilasciata:
(1) abbattimento di boschi durante i periodi di chiusura di montagne o all'interno delle aree di chiusura di montagne;
(2) I compiti di rigenerazione forestale non sono stati completati come richiesto dopo l'abbattimento dell'anno precedente;
(3) Non sono state prese misure per la prevenzione e il miglioramento da quando l'anno precedente si è verificato un grave caso di deforestazione, incendio boschivo o catastrofe forestale; e
(4) Altre circostanze che vietano l'abbattimento come specificato da leggi e regolamenti, e dall'autorità competente per la silvicoltura del Consiglio di Stato.
Articolo 61 Le organizzazioni e le persone che hanno abbattuto boschi completano la rigenerazione forestale in conformità con le disposizioni pertinenti. L'area di rigenerazione forestale non deve essere inferiore all'area di abbattimento e la rigenerazione forestale deve soddisfare gli standard stabiliti nei protocolli tecnici pertinenti.
Articolo 62 Lo Stato, attraverso abbuoni di interessi, sussidi per lo stoccaggio dei diritti forestali come garanzia e altre misure, incoraggia e guida le istituzioni finanziarie a concedere mutui ipotecari legati alle foreste, prestiti fiduciari agli agricoltori forestali e altre attività di credito in linea con le caratteristiche della silvicoltura e sostenere le istituzioni di stoccaggio dei diritti forestali nello stoccaggio dei diritti forestali come garanzia in modo orientato al mercato.
Articolo 63 Lo Stato sostiene lo sviluppo dell'assicurazione forestale. I governi popolari a livello di contea o superiore forniranno sussidi ai premi per l'assicurazione forestale in conformità con la legge.
Articolo 64 I gestori forestali possono richiedere volontariamente la certificazione forestale per promuovere il livello di gestione forestale e la gestione sostenibile.
Articolo 65 Ogni impresa operante o di trasformazione del legname deve tenere un registro permanente per l'entrata e l'uscita delle materie prime e dei prodotti del legno. Nessuna organizzazione o individuo può acquistare, lavorare e trasportare boschi nella piena consapevolezza delle loro origini illegali come l'abbattimento illegale o la deforestazione sfrenata.
Capitolo VII Supervisione e ispezione
Articolo 66 Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore devono, in conformità con le disposizioni della presente legge, condurre la supervisione e l'ispezione sulla protezione, il ripristino, l'utilizzo e la rigenerazione delle risorse forestali e, in conformità con la presente Legge, indaga e punisce atti illegali come la distruzione delle risorse forestali.
Articolo 67 Le autorità competenti per la silvicoltura dei governi popolari a livello di contea o superiore sono autorizzate ad adottare le seguenti misure nello svolgimento dei compiti di supervisione e ispezione della protezione delle risorse forestali:
(1) Entrare nei locali di produzione e gestione per l'ispezione in loco;
(2) ispezionare e duplicare documenti e file pertinenti e sigillare documenti e file che possono essere trasferiti, distrutti, occultati o manomessi;
(3) sequestro e detenzione di boschi da fonti illegali comprovate da prove e strumenti, attrezzature o proprietà destinati ad attività che distruggono le risorse forestali; e
(4) Sigillatura di siti relativi ad attività che distruggono le risorse forestali.
Per le regioni di protezione e sviluppo inefficaci delle risorse forestali, con problemi evidenti e reclami pubblici intensi, le autorità forestali competenti del governo del popolo a livello provinciale o superiore possono interrogare i presidi responsabili dei governi popolari a livello di contea o al di sopra di esso. nella regione e le rispettive autorità competenti e imporre loro di intraprendere azioni correttive in modo tempestivo. Le informazioni sull'indagine e sulle azioni correttive devono essere divulgate al pubblico.
Articolo 68 Laddove la distruzione delle risorse forestali provochi danni ecologici e ambientali, le autorità competenti per le risorse naturali e la silvicoltura del governo popolare a livello di contea o superiore possono citare in giudizio presso un tribunale del popolo in conformità con la legge e chiedere il risarcimento dei danni al colpevole.
Articolo 69 Le autorità competenti per l'audit effettuano la supervisione dell'audit sulle risorse forestali di proprietà dello Stato in conformità con le disposizioni pertinenti stabilite dallo Stato.
Capitolo VIII Responsabilità legale
Articolo 70 Qualora le autorità competenti della silvicoltura o qualsiasi altra istituzione pertinente del governo popolare a livello di contea o superiore non adempiano i propri doveri in conformità con le disposizioni della presente legge, la sanzione amministrativa sarà irrogata al personale esecutivo incaricato direttamente e altre persone direttamente responsabili ai sensi di legge.
In caso di mancata decisione sulla sanzione amministrativa in conformità con le disposizioni della presente legge, le autorità competenti di livello superiore sono autorizzate a ordinare alle autorità competenti di livello inferiore di prendere la decisione sulla sanzione amministrativa o direttamente imporre la sanzione amministrativa.
Articolo 71 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, viola i diritti e gli interessi legittimi di un proprietario o utilizzatore di foreste, boschi o terreni forestali, sarà soggetto a responsabilità extracontrattuale ai sensi della legge.
Articolo 72 Qualsiasi impresa forestale statale o istituzione pubblica che, in violazione delle disposizioni della presente legge, non adempie ai propri obblighi di proteggere e coltivare le risorse forestali, di preparare un piano di gestione forestale o di condurre attività di gestione forestale in conformità con un piano di gestione forestale approvato, deve essere ordinato dalle autorità competenti della silvicoltura del governo del popolo a livello di contea o superiore a tale livello di intraprendere azioni correttive entro un periodo prescritto e sanzioni amministrative imposte al personale esecutivo in carica diretta e ad altre persone direttamente responsabili a norma di legge.
Articolo 73 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, modifichi l'uso dei terreni forestali senza l'approvazione delle competenti autorità forestali del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso, deve essere ordinato dalle competenti autorità forestali della il governo del popolo al livello della contea o al di sopra di esso per ripristinare la vegetazione e le condizioni di produzione forestale entro un periodo stabilito e può essere comminata una multa non superiore a tre volte il costo del ripristino.
Chiunque occupi terreni forestali senza aver completato le procedure di approvazione per terreni edificabili, anche con l'approvazione delle competenti autorità forestali del governo popolare a livello di contea o superiore, sarà punito in conformità con le disposizioni pertinenti della Legge sull'Amministrazione del Territorio del Repubblica Popolare Cinese.
Chiunque costruisca edifici permanenti su terreni forestali in uso temporaneo, o non ripristini le condizioni di vegetazione o di produzione forestale entro un anno dalla scadenza dell'uso temporaneo dei terreni forestali, è punito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 74 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, arrechi danni ai boschi per le modalità di bonifica, estrazione, estrazione di sabbia, scavo del suolo o altre attività, deve essere ordinato dall'autorità forestale competente del governo popolare. al livello della contea o al di sopra di esso per cessare le attività illegali, reimpiantare boschi con una o tre volte i legni danneggiati nei luoghi originali o in altri luoghi entro un periodo prescritto e può essere inflitta una multa non superiore a cinque volte il valore del boschi danneggiati; e laddove siano causati danni ai terreni forestali, l'autorità competente per la silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso deve essere ordinato di cessare le attività illegali e di ripristinare le condizioni di produzione della vegetazione e della silvicoltura entro un periodo prescritto, e può essere imposto una multa non superiore al triplo del costo del restauro.
Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, arrechi danni ai boschi raccogliendo legna da ardere, distruggendo piantine o pascolando in terreni forestali giovani, deve essere ordinato dalle competenti autorità forestali del governo popolare a livello di contea o superiore a cessare le attività illegali e ripiantare da una a tre volte i boschi danneggiati nel luogo originario o in un altro luogo entro un termine stabilito.
Chiunque scarichi liquami e fanghi contenenti metalli pesanti o altre sostanze tossiche e pericolose in eccesso rispetto agli standard e sedimenti dragati, sterili, scorie e simili che possono causare inquinamento ai terreni forestali, sarà punito in conformità con le pertinenti disposizioni di Legge. della Repubblica popolare cinese sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento del suolo.
Articolo 75 Per il trasferimento o la distruzione, in violazione delle disposizioni della presente legge, di segnali di protezione forestale senza autorizzazione, le autorità competenti della silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso ripristineranno i segnali di protezione forestale a spese del trasgressore.
Articolo 76 Chiunque abbatti boschi illegalmente, deve essere ordinato dall'autorità competente della silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra del livello della contea di ripiantare boschi con da una a cinque volte di boschi abbattuti illegalmente nel luogo originale o in un altro luogo entro il termine prescritto, e ricevere un'ammenda da cinque a dieci volte superiore al valore dei legni abbattuti illegalmente.
Chiunque abbatti boschi eccedenti la quantità consentita, deve essere ordinato dalle autorità competenti della silvicoltura del governo popolare al livello della contea o al di sopra di ripiantare boschi con una o tre volte il numero di boschi eccessivamente abbattuti nell'originale o in un altro luogo all'interno del periodo prescritto, e può essere inflitta un'ammenda da tre a cinque volte del valore dei legni abbattuti eccessivamente.
Articolo 77 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente Legge, forgia, altera, commercia e affitta licenze di abbattimento, sarà confiscato la licenza e il reddito illegale dalle autorità competenti della silvicoltura del governo popolare a livello di contea o superiore, e dovrà essere inflitta una multa da una a tre volte in più del reddito illegale; quando nessun reddito illegale generato, può essere inflitta una multa non superiore a 20,000 yuan.
Articolo 78 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente Legge, acquisti, tratta e trasporta boschi nella piena consapevolezza delle loro origini illegali come l'abbattimento illegale o il disboscamento sfrenato, deve essere ordinato dalle competenti autorità forestali del governo popolare a o sopra il livello di contea per cessare le attività illegali e confiscate dei legni acquistati, lavorati e trasportati illegalmente o il reddito da vendita, e può essere inflitta una multa fino a tre volte il prezzo dei legni acquistati illegalmente, lavorati e trasportati.
Articolo 79 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, non riesca a portare a termine i compiti di rigenerazione forestale, sarà ordinato dalle autorità competenti della silvicoltura del governo popolare a livello di contea o superiore a completare il compito entro un termine prescritto; in caso di mancato completamento entro il termine prescritto, sarà irrogata una sanzione pecuniaria non superiore al doppio della spesa necessaria per il restante incarico; e sanzioni amministrative saranno irrogate ai mandanti diretti e alle altre persone direttamente responsabili in conformità alla legge.
Articolo 80 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, rifiuti od ostacoli la supervisione e l'ispezione da parte delle autorità competenti della silvicoltura del governo di un popolo a livello di contea o superiore in conformità con la legge, può essere comminata una multa non superiore a 50,000 yuan e, in casi gravi, può essere ordinato di sospendere la produzione e l'attività per la rettifica.
Articolo 81 Nel caso di una qualsiasi delle seguenti circostanze in violazione delle disposizioni della presente legge, l'autorità competente per la silvicoltura del governo popolare a livello di contea o superiore deve organizzare l'adempimento degli obblighi per conto del trasgressore in conformità con la legge a a carico del trasgressore:
(1) Rifiutare di ripristinare la vegetazione e le condizioni di produzione forestale, o il ripristino della vegetazione e le condizioni di produzione forestale non sono conformi alle disposizioni pertinenti dello Stato; o
(2) Rifiutare di ripiantare alberi o il reimpianto non è conforme alle disposizioni pertinenti dello Stato.
Gli standard per il ripristino della vegetazione e delle condizioni di produzione forestale e per il reimpianto dei boschi devono essere formulati dalle competenti autorità forestali dei governi popolari a livello provinciale o superiore.
Articolo 82 Le autorità competenti di pubblica sicurezza possono, secondo le pertinenti norme dello Stato, esercitare il potere di sanzione amministrativa previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 74 e dagli articoli 76, 77 e 78 della presente legge.
Chiunque la cui violazione delle disposizioni della presente legge costituisca una violazione dell'amministrazione di pubblica sicurezza è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge; e laddove si costituisca un reato, il trasgressore sarà ritenuto penalmente responsabile in conformità alla legge.
Capitolo IX: disposizioni supplementari
Articolo 83 Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
(1) Le "foreste" includono foreste di pergolato, foreste di bambù e foreste di arbusti specificate dallo Stato. Le foreste possono essere classificate in base alle loro funzioni di foreste di protezione, foreste speciali, foreste di legname, foreste economiche e foreste energetiche.
(2) I "boschi" includono alberi e bambù.
(3) "Terre forestali" si riferiscono alle terre per lo sviluppo della silvicoltura come designato dai piani del governo popolare al livello della contea o al di sopra di esso, comprese le terre forestali con pergolato con una densità di chioma non inferiore a 0.2 e la foresta di bambù terre, terre forestali arbustive, terre forestali sparse, terre raccolte, aree bruciate, terreni forestali non maturi e vivai.
Articolo 84 La presente legge entra in vigore il 1 ° luglio 2020.

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