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Legge sulla vigilanza bancaria della Cina (2006)

银行业 监督 管理 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Ottobre 31, 2006

Data effettiva Ottobre 31, 2006

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Bancario e Finanziario

Editor / i CJ Observer

Legge sulla vigilanza bancaria della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla sesta sessione del comitato permanente del decimo congresso nazionale del popolo il 27 dicembre 2003, modificato nella ventiquattresima sessione del comitato permanente del decimo congresso nazionale del popolo il 31 ottobre 2006)
Contenuti
Capitolo I Disposizioni generali
Capo II Autorità di regolamentazione bancaria
Capitolo III Responsabilità in materia di regolamentazione e vigilanza
Capitolo IV Metodi e procedure di vigilanza
Capitolo V Responsabilità legale
Capitolo VI Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Questa legge è emanata allo scopo di migliorare la regolamentazione e la vigilanza bancaria, standardizzare i processi e le procedure di vigilanza bancaria, prevenire e mitigare i rischi finanziari nel settore bancario, proteggere gli interessi dei depositanti e altri clienti, nonché promuovere un settore bancario in Cina.
Articolo 2 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato è responsabile della regolamentazione e della supervisione degli istituti bancari in Cina e delle loro operazioni commerciali.
Ai fini della presente legge, il termine "istituti bancari" indica istituzioni finanziarie stabilite nella Repubblica popolare cinese che raccolgono depositi dal pubblico in generale, comprese, tra le altre, banche commerciali, cooperative di credito urbano e cooperative di credito rurale e banche politiche .
Le disposizioni di questa legge relative alla regolamentazione e alla supervisione degli istituti bancari sono applicabili alla regolamentazione e alla supervisione di società di gestione patrimoniale, società fiduciarie e di investimento, società finanziarie, società di leasing finanziario e altre istituzioni finanziarie stabilite nella Repubblica popolare cinese come autorizzate dall'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato.
L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, in conformità con le disposizioni applicabili della presente legge, regolerà e supervisionerà gli istituti finanziari che, previa sua approvazione, sono stabiliti al di fuori della Repubblica popolare cinese, nonché le operazioni commerciali all'estero condotte dagli istituti finanziari di cui ai due commi precedenti.
Articolo 3 Gli obiettivi della regolamentazione e della vigilanza bancaria sono promuovere la sicurezza e la solidità del settore bancario e mantenere la fiducia del pubblico nel settore bancario.
Verso questi obiettivi, la regolamentazione e la vigilanza bancaria tutelano la concorrenza leale nel settore bancario e promuovono la competitività del settore bancario.
Articolo 4 L'autorità bancaria di regolamentazione esercita la regolamentazione e la vigilanza bancaria conformemente alle leggi e ai regolamenti e in linea con i principi di trasparenza, correttezza ed efficienza.
Articolo 5 L'autorità di regolamentazione bancaria e il suo personale di controllo sono protetti dalla legge mentre svolgono le responsabilità di vigilanza in conformità con le leggi e i regolamenti. Non ci saranno interferenze da parte di governi locali, dipartimenti governativi a vari livelli, organizzazioni pubbliche o individui.
Articolo 6 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato istituisce meccanismi di condivisione delle informazioni di vigilanza con la Banca popolare cinese e altre autorità di regolamentazione sotto il Consiglio di Stato.
Articolo 7 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può stabilire meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza con le autorità di vigilanza bancaria di altri paesi e regioni per la supervisione dell'attività bancaria transfrontaliera.
Capo II Autorità di regolamentazione bancaria
Articolo 8 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può, se ritenuto necessario per l'adempimento delle proprie responsabilità, istituire uffici locali ed esercitare la supervisione centralizzata dei suoi uffici locali.
Gli uffici locali dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato svolgono funzioni di vigilanza come autorizzato dall'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato.
Articolo 9 Il personale di vigilanza dell'autorità bancaria di regolamentazione possiede le capacità professionali e le esperienze lavorative necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Articolo 10 Il personale dell'autorità bancaria di regolamentazione esercita i propri compiti con integrità e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Non approfittano delle loro posizioni per cercare guadagni inadeguati, o contemporaneamente detengono una posizione in imprese, comprese le istituzioni finanziarie.
Articolo 11 Il personale dell'autorità bancaria di regolamentazione preserva la riservatezza delle informazioni per lo Stato secondo le leggi e i regolamenti applicabili, per gli istituti bancari soggetti alla loro supervisione e per le altre parti interessate.
L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato prenderà le disposizioni necessarie per preservare la riservatezza delle informazioni durante lo scambio di informazioni di vigilanza con le autorità di vigilanza bancaria in altri paesi e regioni.
Articolo 12 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato renderà pubblici i suoi processi e procedure di vigilanza e metterà in atto un sistema di responsabilità di vigilanza e un meccanismo interno di monitoraggio della conformità.
Articolo 13 I governi locali e i dipartimenti governativi competenti a vari livelli cooperano e forniscono assistenza all'autorità di regolamentazione bancaria per esercitare le sue attività di vigilanza, come la risoluzione delle istituzioni bancarie problematiche e indagare e intraprendere azioni di contrasto contro attività che violano leggi e regolamenti.
Articolo 14 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato è soggetta alla supervisione delle agenzie governative competenti come l'istituto di audit e l'istituto di vigilanza sotto il Consiglio di Stato.
Capitolo III Responsabilità in materia di regolamentazione e vigilanza
Articolo 15 L'autorità di regolamentazione bancaria del Consiglio di Stato, in conformità alle leggi e ai regolamenti amministrativi applicabili, formula e promuove norme e regolamenti di vigilanza per gli istituti bancari.
Articolo 16 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, in conformità con i criteri e le procedure previsti dalle leggi applicabili e dai regolamenti amministrativi, autorizza l'istituzione, le modifiche, la cessazione e l'ambito di attività degli istituti bancari.
Articolo 17 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato esaminerà e valuterà la fonte del capitale, la solidità finanziaria, la capacità di ricostituire il capitale e l'integrità degli azionisti mentre esamina le domande per l'istituzione di un istituto bancario o le modifiche degli azionisti che detengono un una certa percentuale o più del capitale totale o delle azioni totali come stabilito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Articolo 18 I prodotti e servizi offerti da un istituto bancario nell'ambito del suo ambito di attività autorizzato dall'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, in conformità con le normative applicabili, sono soggetti alla previa approvazione dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato o alla relazione per requisito di deposito. L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, in conformità con le leggi applicabili e i regolamenti amministrativi, rende pubblici i prodotti e servizi che sono soggetti ad approvazione preventiva o relazione per l'obbligo di deposito.
Articolo 19 Senza l'autorizzazione dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, nessun istituto o individuo può costituire un istituto bancario o esercitare attività bancarie.
Articolo 20 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato deve condurre prove di idoneità e correttezza per gli amministratori e gli alti dirigenti degli istituti bancari. A tal fine, l'autorità bancaria di regolamentazione sotto il Consiglio di Stato formula regole e procedure specifiche sul test di idoneità e correttezza.
Articolo 21 Norme e regolamenti prudenziali applicati agli istituti bancari possono essere stipulati in leggi o regolamenti amministrativi, o formulati dall'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato in conformità con le leggi e le normative amministrative applicabili.
Le “norme e regolamenti prudenziali” di cui al paragrafo precedente riguardano, tra l'altro, la gestione del rischio, i controlli interni, l'adeguatezza patrimoniale, la qualità degli attivi, l'accantonamento per perdite su crediti, le concentrazioni di rischio, le operazioni connesse e la gestione della liquidità.
Gli istituti bancari osservano queste norme e regolamenti prudenziali.
Articolo 22 L'autorità bancaria di regolamentazione sotto il Consiglio di Stato, entro un periodo di tempo prestabilito, prende una decisione di approvazione o di rigetto per iscritto in risposta alle seguenti domande. Se viene presa una decisione di rigetto, specifica i motivi del rigetto:
(1) In caso di istituzione di un istituto bancario, entro sei mesi dalla data di ricezione dei documenti della domanda;
(2) In caso di modifiche o cessazione di un istituto bancario o offerta di nuovi prodotti o servizi nell'ambito dell'attività autorizzata dall'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, entro tre mesi dalla data di ricezione dei documenti della domanda; e
(3) In caso di idoneità e idoneità per amministratori e dirigenti, entro un mese dalla data di ricevimento dei documenti di candidatura.
Articolo 23 L'autorità di regolamentazione bancaria effettua la sorveglianza fuori sito delle operazioni commerciali e del profilo di rischio degli istituti bancari. A tal fine istituisce un sistema informativo di vigilanza per analizzare e valutare il profilo di rischio degli istituti bancari.
Articolo 24 L'autorità di regolamentazione bancaria effettua un esame in loco delle operazioni commerciali e del profilo di rischio degli istituti bancari.
L'autorità di regolamentazione bancaria formula procedure di esame in loco per standardizzare le attività di esame in loco.
Articolo 25 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato regola e controlla gli istituti bancari su base consolidata.
Articolo 26 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato risponderà alle proposte della Banca popolare cinese per l'esame degli istituti bancari entro trenta giorni dalla data di ricezione delle proposte.
Articolo 27 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato istituisce un sistema di rating e un sistema di allerta precoce ai fini della vigilanza sugli istituti bancari, quindi, sulla base del rating e del profilo di rischio degli istituti bancari, determina la frequenza e l'ambito di esame del sito e altre misure di vigilanza che possono essere ritenute necessarie.
Articolo 28 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato istituisce un sistema per identificare e segnalare le situazioni di emergenza nel settore bancario.
L'autorità di regolamentazione bancaria, non appena individuate le situazioni di emergenza che possono comportare rischi bancari sistemici, causando quindi grave instabilità sociale, riferire al responsabile principale dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato. La persona responsabile principale dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato deve, se ritenuto necessario, riferire al Consiglio di Stato mentre informa le agenzie governative competenti, tra cui la Banca popolare cinese e il Ministero delle finanze.
Articolo 29 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, in collaborazione con le agenzie governative competenti, tra cui la Banca popolare cinese e il Ministero delle finanze, stabilisce meccanismi per affrontare le situazioni di emergenza nel settore bancario, inclusa la formulazione di piani di emergenza, la designazione di istituzioni e membri del personale , specificandone le responsabilità e stabilendo misure e procedure di risoluzione, garantendo così una risoluzione tempestiva ed efficace delle situazioni di emergenza nel settore bancario.
Articolo 30 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato redige e pubblica statistiche e rapporti degli istituti bancari in conformità con le norme applicabili dello Stato.
Articolo 31 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato guida e controlla le attività delle organizzazioni autoregolamentate del settore bancario.
Le organizzazioni autoregolamentate del settore bancario sottopongono il loro statuto all'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato per il deposito.
Articolo 32 L'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può svolgere le attività internazionali relative alla regolamentazione e vigilanza bancaria.
Capitolo IV Metodi e procedure di vigilanza
Articolo 33 L'autorità bancaria di regolamentazione, ai fini dell'assolvimento delle proprie responsabilità, ha la facoltà di richiedere agli istituti bancari di presentare, in conformità con la normativa applicabile, bilanci, conti economici, altre relazioni finanziarie e statistiche, informazioni riguardanti le operazioni e la gestione aziendale. e le relazioni di revisione redatte da contabili pubblici certificati.
Articolo 34 L'autorità bancaria di regolamentazione può adottare le seguenti misure per condurre un esame in loco ai fini dell'esercizio della vigilanza prudenziale:
(1) per entrare in un istituto bancario per l'esame in loco;
(2) intervistare il personale dell'istituto bancario e chiedere loro di fornire spiegazioni sulle questioni esaminate;
(3) avere pieno accesso e fare copie dei documenti e dei materiali dell'istituto bancario relativi all'esame in loco e sigillare documenti e materiali che potrebbero essere rimossi, occultati o distrutti; e
(4) esaminare l'infrastruttura informatica dell'istituto bancario per le operazioni e la gestione aziendale.
L'esame in loco è soggetto alla previa approvazione dell'ufficio responsabile dell'autorità bancaria di regolamentazione. La squadra d'esame in loco deve essere composta da non meno di due esaminatori, che devono produrre i loro certificati di esaminatore e l'avviso di esame al momento dell'esame. Se la squadra d'esame in loco è composta da meno di due esaminatori, o se gli esaminatori non producono i loro certificati di esaminatore o l'avviso di esame al momento dell'esame, gli istituti bancari hanno il diritto di rifiutare l'esame.
Articolo 35 L'autorità di regolamentazione bancaria può, allo scopo di svolgere le sue responsabilità, tenere consultazioni di vigilanza con gli amministratori e gli alti dirigenti di un istituto bancario per indagare sulle principali attività riguardanti le sue operazioni commerciali e la gestione del rischio.
Articolo 36 L'autorità di regolamentazione bancaria richiede agli istituti bancari di divulgare, in conformità con le normative applicabili, al pubblico informazioni affidabili, inclusi, tra l'altro, relazioni e dichiarazioni finanziarie, politiche e procedure di gestione del rischio, cambiamenti negli amministratori e negli alti dirigenti e informazioni su altre questioni significative.
Articolo 37 Quando un istituto bancario non rispetta le regole e i regolamenti prudenziali, l'autorità bancaria di regolamentazione del Consiglio di Stato o del suo ufficio provinciale gli impone di adottare misure correttive entro un periodo di tempo prestabilito. Se l'istituto bancario non riesce a correggere le carenze entro il periodo di tempo prescritto, o se è probabile che la sicurezza e la solidità dell'istituto bancario siano gravemente minacciate e gli interessi dei suoi depositanti e di altri clienti potrebbero essere messi a repentaglio, l'autorità bancaria di regolamentazione in forza del Consiglio di Stato o della sua sede provinciale può, previa approvazione del proprio dirigente preposto, adottare le seguenti misure a seconda della gravità delle circostanze:
(1) sospendere parte delle attività dell'istituto bancario e / o rifiutare l'approvazione di nuovi prodotti o servizi;
(2) limitare i dividendi o altri pagamenti agli azionisti;
(3) limitare i trasferimenti di attività;
(4) ordinare agli azionisti di controllo di trasferire azioni o limitare i poteri degli azionisti interessati;
(5) ingiungere all'istituto bancario di sostituire gli amministratori e / o gli alti dirigenti o limitarne i poteri; e
(6) per rifiutare l'approvazione della ramificazione.
L'istituto bancario deve riferire all'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato o il suo ufficio provinciale una volta ripristinato per soddisfare le norme e i regolamenti prudenziali dopo aver adottato misure correttive. L'autorità bancaria di regolamentazione sotto il Consiglio di Stato o la sua sede provinciale risolve i provvedimenti prescritti nel comma precedente entro tre giorni dalla verifica di conformità.
Articolo 38 Quando un istituto bancario sta vivendo o rischia di attraversare una crisi del credito, mettendo così seriamente a repentaglio gli interessi dei depositanti e di altri clienti, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può rilevare l'istituto bancario o facilitare una ristrutturazione. L'acquisizione o la ristrutturazione deve essere effettuata in conformità alle leggi e ai regolamenti amministrativi applicabili.
Articolo 39 Quando un istituto bancario è stato riscontrato una grave violazione di leggi e regolamenti, o pratiche non sicure o malsane significative, minacciando così gravemente l'ordine finanziario e gli interessi pubblici a meno che non sia chiuso, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato avrà l'autorità di chiudere l'istituzione in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.
Articolo 40 In caso di acquisizione, ristrutturazione o chiusura di un istituto bancario, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato ha l'autorità di richiedere agli amministratori, ai dirigenti e al personale dell'istituto bancario di svolgere i loro compiti secondo i requisiti dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato.
Nel corso dell'acquisizione, ristrutturazione o liquidazione dopo la chiusura di un istituto bancario, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato avrà l'autorità, previa approvazione del suo principale responsabile, di adottare le seguenti misure contro il amministratori e dirigenti direttamente incaricati e altro personale direttamente ritenuto responsabile:
(1) quando la partenza dalla Repubblica popolare cinese degli amministratori e degli alti dirigenti direttamente incaricati e di altro personale direttamente ritenuto responsabile rischia di compromettere gli interessi nazionali, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può chiedere all'autorità di controllo delle frontiere di impedire loro di lasciare la Repubblica popolare cinese; e
(2) richiedere all'autorità giudiziaria di vietare agli amministratori e agli alti dirigenti direttamente incaricati e ad altro personale direttamente ritenuto responsabile di spostare o trasferire le loro proprietà, o stabilire altri diritti sulle loro proprietà.
Articolo 41 L'autorità di regolamentazione bancaria o il suo ufficio provinciale ha l'autorità, previa approvazione del suo principale responsabile, di ispezionare i conti bancari dell'istituto bancario sospettato di violazione di leggi e regolamenti, nonché i conti bancari del suo personale e soggetti collegati, e può, previa approvazione del proprio responsabile, chiedere all'autorità giudiziaria il congelamento dei fondi illegalmente ottenuti che si sospetta siano stati trasferiti o occultati.
Articolo 42 L'autorità di regolamentazione bancaria può, previa approvazione del capo dell'autorità di regolamentazione bancaria a livello di comune o superiore, adottare le seguenti misure per indagare sulle istituzioni e le persone sospettate di violare la legge durante la sua ispezione sugli istituti bancari:
(1) intervistare istituzioni e individui pertinenti e richiedere loro di fornire spiegazioni su questioni pertinenti;
(2) per controllare e fare copie dei documenti e dei materiali relativi ai registri finanziari o ai registri di proprietà della proprietà; e
(3) registrare e conservare un archivio dei documenti e dei materiali che potrebbero essere rimossi, occultati, distrutti o falsificati.
Ove si adottino le misure prescritte nei commi precedenti, non devono esserci meno di due investigatori, che devono presentare i loro certificati legali e la notifica scritta di indagine. Qualora vi siano meno di due investigatori o non vengano presentati certificati legali e notifiche scritte di indagine, le istituzioni o le persone interessate hanno il diritto di rifiutare l'indagine. Laddove le misure siano adottate secondo la legge, le istituzioni o le persone interessate devono cooperare, divulgare in modo veritiero le informazioni richieste e fornire documenti e materiali pertinenti, e non rifiutare o ostacolare le indagini o nascondere le informazioni.
Capitolo V Responsabilità legale
Articolo 43 Quando il personale di controllo dell'autorità bancaria di regolamentazione compie uno dei seguenti atti, è soggetto a sanzioni amministrative a norma di legge. Se il caso costituisce un reato, sarà indagato per responsabilità penale a norma di legge:
(1) autorizzare, in violazione di regolamenti, l'istituzione, le modifiche, la cessazione, l'ambito di attività o l'offerta di prodotti o servizi di un istituto bancario nell'ambito del suo ambito di attività;
(2) condurre un esame in loco degli istituti bancari in violazione dei regolamenti;
(3) omettere di segnalare situazioni di emergenza nel settore bancario ai sensi dell'articolo 28 della presente legge;
(4) per ispezionare conti bancari o richiedere il congelamento di fondi in violazione di regolamenti;
(5) intraprendere azioni coercitive contro un istituto bancario in violazione di regolamenti;
(6) per indagare sulle istituzioni o persone interessate contro l'articolo 42 della presente legge; e
(7) altri atti come abuso di potere e / o negligenza nei doveri.
Il personale di controllo dell'autorità di regolamentazione bancaria che commette appropriazione indebita, corruzione o divulgazione di informazioni riservate nazionali, commerciali o personali deve, se il caso costituisce un reato, essere indagato per responsabilità penale secondo la legge e se il caso non costituisce un crimine , essere soggetti a sanzioni amministrative a norma di legge.
Articolo 44 Quando viene stabilito un istituto bancario o vengono condotte attività bancarie senza l'autorizzazione dell'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato avrà l'autorità di vietare tale istituto o attività. Se il caso costituisce un reato, la responsabilità penale sarà perseguita a norma di legge. Se il caso non costituisce reato, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato confiscerà i guadagni illegali. Se l'importo dei guadagni illegali supera i 500,000 yuan, verrà inflitta una multa da una a cinque volte l'importo dei guadagni illegali. Se non sono coinvolti guadagni illegali o l'ammontare dei guadagni illegali è inferiore a 500,000 yuan, verrà inflitta una multa che va da 500,000 yuan a 2,000,000 di yuan.
Articolo 45 Quando un istituto bancario commette uno dei seguenti atti, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato gli ordinerà di adottare misure correttive e, se si tratta di guadagni illegali, confiscerà i guadagni illegali. Se l'importo dei guadagni illegali supera i 500,000 yuan, verrà inflitta una multa da una a cinque volte l'importo dei guadagni illegali. Se non sono coinvolti guadagni illegali, o l'ammontare dei guadagni illegali è inferiore a 500,000 yuan, verrà inflitta una multa che va da 500,000 yuan a 2,000,000 di yuan. Se il caso è particolarmente grave, o l'istituto bancario non effettua la correzione entro il termine prescritto, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può ordinare la sospensione dell'attività per rettifica o revoca della sua licenza bancaria. Se il caso costituisce un reato, la responsabilità penale è perseguita a norma di legge:
(1) stabilire una succursale senza autorizzazione;
(2) modificare o terminare le operazioni commerciali senza autorizzazione;
(3) offrire un prodotto o servizio senza approvazione o deposito presso l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato; e
(4) aumentare o diminuire i tassi di interesse su depositi o prestiti in violazione delle normative.
Articolo 46 Quando un istituto bancario commette uno dei seguenti atti, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato gli ordinerà di prendere misure correttive e contemporaneamente imporre una multa da 200,000 a 500,000 yuan. Se il caso è particolarmente grave, o l'istituto bancario non effettua la correzione entro il termine prescritto, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato può ordinare la sospensione dell'attività per rettifica o revoca della sua licenza bancaria. Se il caso costituisce un reato, la responsabilità penale è perseguita a norma di legge:
(1) nominare amministratori o senior manager senza un test di idoneità e correttezza;
(2) rifiutare o ostacolare la sorveglianza fuori sito o l'esame in loco;
(3) presentare dichiarazioni, rapporti, documenti o materiali falsi o nascondere fatti importanti;
(4) non divulgare le informazioni al pubblico in conformità con i regolamenti;
(5) mancato rispetto di norme e regolamenti prudenziali con gravi conseguenze; e
(6) rifiutarsi di adottare misure come richiesto dall'articolo 37 della presente legge.
Articolo 47 Quando un istituto bancario non presenta dichiarazioni, relazioni, documenti o materiali in conformità con i regolamenti, l'autorità di regolamentazione bancaria sotto il Consiglio di Stato gli ordinerà di adottare misure correttive. Se l'istituto bancario non riesce a effettuare la correzione entro il periodo di tempo prescritto, l'autorità bancaria di regolamentazione può imporre una multa che va da 100,000 yuan a 300,000 yuan.
Articolo 48 Quando un istituto bancario viola leggi, regolamenti amministrativi o altri regolamenti nazionali in materia di regolamentazione e vigilanza bancaria, l'autorità di regolamentazione bancaria può, oltre alle azioni esecutive previste dagli articoli da 43 a 46 della presente legge, adottare le seguenti misure a seconda la gravità della circostanza:
(1) ingiungere all'istituto bancario di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori e degli alti dirigenti direttamente incaricati e altro personale direttamente ritenuto responsabile;
(2) se il caso non costituisce reato, emettere un ammonimento disciplinare agli amministratori e ai dirigenti direttamente incaricati e altro personale direttamente ritenuto responsabile e contestualmente infliggere loro una multa da 50,000 yuan a 500,000 yuan; e
(3) squalificare gli amministratori e i dirigenti senior direttamente incaricati in quanto non idonei e inadeguati per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita, e / o escludere gli amministratori e i dirigenti senior direttamente incaricati e altro personale direttamente ritenuto responsabile dall'attività bancaria per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita.
Articolo 49 Chiunque ostacoli l'ispezione o l'indagine legale condotte dai membri del personale dell'autorità bancaria di regolamentazione è soggetto a sanzioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; e se il suo comportamento costituisce un crimine, lui o lei sarà indagato per responsabilità penale a norma di legge.
Capitolo VI Disposizioni complementari
Articolo 50 Qualora le leggi e i regolamenti amministrativi prevedano diversamente la regolamentazione e la vigilanza delle banche di policy e delle società di gestione del risparmio, prevarranno queste disposizioni.
Articolo 51 Laddove le leggi e i regolamenti amministrativi prevedano diversamente la regolamentazione e la supervisione degli istituti bancari interamente finanziati dall'estero, degli istituti bancari di joint venture sino-estere e delle filiali di istituti bancari stranieri stabiliti nella Repubblica popolare cinese, queste disposizioni prevarranno .
Articolo 52 La presente legge entrerà in vigore il 1 ° febbraio 2004.

Questa traduzione in inglese proviene dal sito web della China Securities Regulatory Commission. Nel prossimo futuro, una versione inglese più accurata tradotta da noi sarà disponibile sul China Laws Portal.