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Disposizioni della Corte suprema del popolo su diverse questioni relative al processo di revisione giudiziaria dei casi di arbitrato (最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 问题 的 规定) (2017)

Disposizioni della Corte suprema del popolo su diverse questioni relative al processo di revisione giudiziaria dei casi di arbitrato

最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 问题 的 规定

(Fashi n. 22 [2017], Corte suprema del popolo)

 

Al fine di provare correttamente il riesame giudiziario dei casi di arbitrato e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle parti secondo la legge, queste disposizioni sono formulate in conformità con la legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese, la legge sull'arbitrato del popolo Repubblica di Cina e altre disposizioni legali pertinenti e alla luce della pratica giudiziaria.

 

Articolo 1 Ai fini delle presenti Disposizioni, il controllo giurisdizionale dei casi di arbitrato include quanto segue:

(1) un caso di richiesta di verifica della validità di una convenzione arbitrale;

(2) un caso di richiesta di esecuzione di un lodo arbitrale emesso da un'istituzione arbitrale continentale (Cina continentale);

(3) un caso di richiesta di annullamento di un lodo arbitrale emesso da un'istituzione arbitrale continentale;

(4) un caso di domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale reso nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, nella regione amministrativa speciale di Macao o nella regione di Taiwan;

(5) un caso di richiesta di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero; e

(6) altri casi di riesame giudiziario in relazione all'arbitrato.

 

Articolo 2 In caso di domanda di verifica della validità di una convenzione arbitrale, il tribunale del popolo intermedio o il tribunale speciale del popolo, nella cui giurisdizione si trova l'istituzione arbitrale designata nella convenzione arbitrale, o la convenzione arbitrale è firmata, oppure richiedente o il domicilio convenuto, sarà competente a sentire tale domanda.

Per un caso relativo alla validità di una convenzione arbitrale che coinvolge controversie marittime, il tribunale marittimo nella cui giurisdizione si trova l'istituto arbitrale designato nella convenzione arbitrale, o la convenzione arbitrale è firmata, o il richiedente o il domicilio convenuto, sarà competente per ascoltare tale applicazione.

 

Articolo 3 Se un lodo arbitrale straniero si riferisce a una causa pendente dinanzi a un tribunale del popolo, né il luogo del domicilio del convenuto né il luogo dei beni del convenuto si trovano nella terraferma e il richiedente chiede il riconoscimento dello straniero lodo arbitrale, competente per l'istanza è il tribunale del popolo dinanzi al quale è pendente la relativa causa. Se il tribunale del popolo dinanzi al quale è pendente la relativa causa è un tribunale del popolo primario, la domanda di riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri deve essere esaminata dal tribunale del popolo al livello superiore successivo. Se il tribunale del popolo dinanzi al quale è pendente la relativa causa è un tribunale del popolo supremo o la Corte suprema del popolo, il tribunale può decidere di ascoltare la domanda da solo o di nominare un tribunale del popolo intermedio per l'udienza.

Se un lodo arbitrale straniero si riferisce a un caso amministrato da un'istituzione arbitrale continentale, né il luogo del domicilio del convenuto né il luogo della proprietà del convenuto si trovano nella Cina continentale, e il richiedente richiede il riconoscimento dell'arbitrato straniero lodo, il tribunale del popolo intermedio nella cui giurisdizione si trova l'istituto di arbitrato continentale sarà competente per l'udienza.

 

Articolo 4 Se un richiedente presenta la sua domanda presso due o più tribunali del popolo competenti, esercita la giurisdizione il tribunale del popolo che si occupa per primo della causa.

 

Articolo 5 Il richiedente, quando si rivolge al tribunale del popolo per la verifica della validità di una convenzione arbitrale, presenta una domanda unitamente all'originale della convenzione arbitrale o una copia debitamente autenticata della stessa.

Una domanda deve specificare quanto segue:

(1) se il richiedente o il convenuto è una persona fisica, il suo nome, sesso, data di nascita, nazionalità e domicilio; o se il richiedente o il convenuto è una persona giuridica o un'altra organizzazione, il suo nome, domicilio e il nome e la funzione del legale rappresentante o rappresentante;

(2) il contenuto della convenzione arbitrale; e

(3) le richieste e le motivazioni specifiche. 

Se la domanda, la convenzione arbitrale o qualsiasi altro documento presentato da una parte è in una lingua straniera, deve essere accompagnata una traduzione cinese.

 

Articolo 6 Un richiedente deve, quando fa domanda al tribunale del popolo per l'esecuzione o l'annullamento di un lodo arbitrale emesso da un'istituzione arbitrale continentale, o per il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale straniero, presentare una domanda insieme all'originale del lodo arbitrale o una copia dello stesso debitamente autenticata.

Una domanda deve specificare quanto segue:

(1) se il richiedente o il convenuto è una persona fisica, il suo nome, sesso, data di nascita, nazionalità e domicilio; o se il richiedente o il convenuto è una persona giuridica o un'altra organizzazione, il suo nome, domicilio e il nome e la funzione del legale rappresentante o rappresentante;

(2) il contenuto principale e la data di efficacia del lodo arbitrale; e

(3) le richieste e le motivazioni specifiche.

Se la domanda, il lodo arbitrale o qualsiasi altro documento presentato da una parte è in una lingua straniera, deve essere accompagnata una traduzione cinese.

 

Articolo 7 Qualora un documento presentato da un richiedente non sia conforme agli articoli 5 o 6, e dopo la spiegazione del tribunale del popolo, i documenti presentati nuovamente non soddisfano i requisiti, la domanda è dichiarata inammissibile.

Se un richiedente presenta una domanda presso un tribunale del popolo che non ha giurisdizione nel caso, il tribunale del popolo informa il richiedente di presentare la sua domanda a un tribunale del popolo competente. Se il richiedente rifiuta di modificare, la domanda è dichiarata inammissibile.

Il ricorrente può presentare ricorso contro la sentenza di irricevibilità.

 

Articolo 8 Un tribunale del popolo emette una decisione di rigetto di una domanda se, dopo aver archiviato il caso, rileva che la domanda non soddisfa i requisiti per l'accettazione del caso.

Se il richiedente ripristina la causa archiviata di cui al paragrafo precedente e la nuova domanda soddisfa i requisiti, il tribunale del popolo la accetta.

Una parte può presentare ricorso contro la decisione di licenziamento.

 

Articolo 9 Per una domanda presentata da un richiedente, il tribunale del popolo, entro sette giorni, effettua un riesame e decide se accettare o meno il caso.

Dopo aver accettato una revisione giudiziaria di una causa arbitrale, il tribunale del popolo emette entro cinque giorni un avviso al richiedente e al convenuto, informandoli dell'accettazione e dei loro rispettivi diritti e obblighi.

 

Articolo 10 Dopo l'accettazione da parte del tribunale del popolo di una revisione giudiziaria di un caso arbitrale, il convenuto che non è d'accordo con la giurisdizione del tribunale solleva un'obiezione entro quindici giorni dalla data di ricezione della notifica del tribunale del popolo. Il tribunale del popolo riesamina e decide sull'obiezione del convenuto. Una parte può presentare ricorso contro la sentenza.

Un convenuto senza domicilio nel territorio della Repubblica popolare cinese, che non è d'accordo con la giurisdizione del tribunale, solleva un'obiezione entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica del tribunale del popolo.

 

Articolo 11 Per il processo di un riesame giudiziario di una causa arbitrale, viene formato un collegio collegiale e le parti vengono indagate.

 

Articolo 12 Una convenzione arbitrale o un lodo arbitrale, che rientra in una delle circostanze menzionate nell'articolo 1 dell'Interpretazione della Corte suprema del popolo su diverse questioni relative all'applicazione della legge della Repubblica popolare cinese sull'applicazione delle leggi agli stranieri Relazioni civili relative alla Repubblica popolare cinese (I), devono essere considerate come una convenzione arbitrale di natura estera o un lodo arbitrale di natura estera.

 

Articolo 13 Quando le parti intendono scegliere di comune accordo la legge che disciplina la validità del loro accordo arbitrale estero, ne fanno espressa espressione in tal senso. Il fatto che sia stata concordata la legge applicabile al contratto non è determinante per il fatto che la stessa legge regola la validità della clausola compromissoria del contratto.

 

Articolo 14 Laddove, in assenza della scelta della legge applicabile da parte delle parti, un tribunale del popolo deve accertare la legge che disciplina la validità di un accordo arbitrale di natura estera in conformità con l'articolo 18 della legge della Repubblica popolare cinese sull'applicazione delle leggi alle Relazioni civili legate all'Estero, e l'applicazione della legge del luogo dell'istituto arbitrale o della legge della sede dell'arbitrato porterà risultati diversi rispetto alla validità della convenzione arbitrale, quindi il tribunale del popolo applicherà la legge che rende valida la convenzione arbitrale.

 

Articolo 15 Se la convenzione arbitrale non specifica l'istituto arbitrale o la sede dell'arbitrato, ma l'istituto arbitrale o la sede dell'arbitrato possono essere determinati in base alle regole di arbitrato concordate nella convenzione arbitrale, l'istituzione arbitrale o la sede dell'arbitrato l'arbitrato così determinato sarà considerato come quello previsto dall'articolo 18 della legge della Repubblica popolare cinese sull'applicazione delle leggi alle relazioni civili legate all'estero.

 

Articolo 16 Quando un tribunale del popolo si basa sulla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri per riesaminare un caso in cui una parte chiede il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale straniero, se il convenuto solleva una difesa che la convenzione arbitrale è invalido, il tribunale del popolo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 5 della presente Convenzione, determina la legge applicabile alla verifica della validità della convenzione arbitrale.

Se un tribunale del popolo esamina la richiesta di una parte di riconoscere ed eseguire un lodo arbitrale straniero ai sensi della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, e il convenuto obietta sulla base del fatto che l'accordo arbitrale è nullo, il tribunale del popolo decide la legge che disciplina la validità della convenzione arbitrale ai sensi dell'articolo V, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione.

 

Articolo 17 Per la revisione di un lodo arbitrale non estero emesso da un'istituzione arbitrale continentale, il tribunale del popolo applica l'articolo 237 della legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese. 

Per la revisione di un lodo arbitrale legato allo straniero emesso da un'istituzione arbitrale continentale, il tribunale del popolo applica l'articolo 274 della legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese.

 

Articolo 18 L'atto di sollecitare o accettare tangenti, impegnarsi in pratiche illecite per vantaggi personali o pervertire la legge quando si rompi il lodo come previsto dall'articolo 58 (1) (vi) della legge sull'arbitrato della Repubblica popolare cinese e dall'articolo 237 ( 2) (vi) della Legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese si riferisce a un atto determinato in un giudizio penale legalmente efficace o in una decisione di punizione disciplinare.

 

Articolo 19 Dopo che il tribunale del popolo ha accettato una revisione giudiziaria del caso arbitrale, il ritiro di una domanda da parte del richiedente è consentito se viene emesso prima che sia emessa una decisione.

 

Articolo 20 Una sentenza emessa da un tribunale del popolo in una revisione giudiziaria di una causa arbitrale ha effetto giuridico immediato quando viene notificata, fatta eccezione per una sentenza di inammissibilità, rigetto del ricorso e impugnazione giurisdizionale. La domanda di riconsiderazione, appello e nuovo processo di una parte non deve essere presa in considerazione dal tribunale del popolo, salvo diversa disposizione della legge o di qualsiasi altra interpretazione giudiziaria.

 

Articolo 21 In relazione a una domanda accettata per verificare la validità di una convenzione arbitrale che si riferisce alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, alla Regione amministrativa speciale di Macao o alla Regione di Taiwan, o una domanda accettata per eseguire o annullare un lodo arbitrale emesso da un arbitrale continentale istituzione, che si riferisce alla regione amministrativa speciale di Hong Kong, alla regione amministrativa speciale di Macao e alla regione di Taiwan, il tribunale del popolo può riesaminare il caso facendo riferimento alle disposizioni sulla revisione giudiziaria dei casi di arbitrato legati all'estero.

 

Articolo 22 Le presenti Disposizioni entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2018 e, in caso di discrepanza tra le interpretazioni giudiziarie emesse in precedenza dalla Corte Suprema del Popolo e le presenti Disposizioni, prevarranno le presenti Disposizioni.