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Legge sugli investimenti esteri della Cina (2019)

Legge sugli investimenti esteri

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione marzo 15, 2019

Data effettiva Gennaio 01, 2020

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Investimento straniero Diritto societario / diritto dell'impresa

Editor / i CJ Observer

Legge sugli investimenti esteri della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla seconda sessione del 13 ° Congresso nazionale del popolo il 15 marzo 2019)
Sommario
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Promozione degli investimenti
Capitolo III Protezione degli investimenti
Capitolo IV Gestione degli investimenti
Capitolo V Responsabilità legale
Capitolo VI Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 La legge sugli investimenti esteri della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata "la legge") è formulata in conformità con la Costituzione della Repubblica popolare cinese nel tentativo di espandere ulteriormente l'apertura e promuovere vigorosamente gli investimenti stranieri , proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori stranieri, standardizzare la gestione degli investimenti esteri, stimolare la formazione di un nuovo modello di apertura a tutto tondo e stimolare il sano sviluppo dell'economia di mercato socialista.
Articolo 2 La Legge sarà applicabile agli investimenti esteri nel territorio della Repubblica Popolare Cinese ("il territorio della Cina").
Ai fini della Legge, per investimento estero si intende l'attività di investimento condotta direttamente o indirettamente da una persona fisica, impresa o altra organizzazione straniera (gli "investitori stranieri"), comprese le seguenti circostanze:
1. Un investitore straniero costituisce un'impresa finanziata dall'estero nel territorio della Cina, indipendentemente o insieme a qualsiasi altro investitore;
2. Un investitore straniero acquisisce azioni, partecipazioni, quote di proprietà o altri diritti e interessi simili di un'impresa nel territorio della Cina;
3. Un investitore straniero effettua investimenti per avviare un nuovo progetto nel territorio della Cina, indipendentemente o insieme a qualsiasi altro investitore; e
4. Un investitore straniero effettua investimenti in qualsiasi altro modo previsto da leggi, regolamenti amministrativi o disposizioni del Consiglio di Stato.
Ai fini della Legge, un'impresa finanziata dall'estero si riferisce a un'impresa costituita secondo le leggi cinesi nel territorio della Cina ed è interamente o parzialmente investita da un investitore straniero.
Articolo 3 Lo Stato aderirà alla politica statale fondamentale di apertura e incoraggerà gli investitori stranieri a effettuare investimenti nel territorio della Cina.
Lo Stato deve attuare politiche sulla liberalizzazione e convenienza degli investimenti di alto livello, istituire e migliorare il meccanismo per promuovere gli investimenti esteri e creare un ambiente di mercato stabile, trasparente, prevedibile e di parità.
Articolo 4 Lo Stato attua i sistemi di gestione del trattamento nazionale pre-stabilimento e della lista negativa per gli investimenti esteri.
Ai fini del paragrafo precedente, il trattamento nazionale pre-stabilimento si riferisce al trattamento riservato agli investitori stranieri e ai loro investimenti durante la fase di accesso agli investimenti, che non è inferiore a quello riservato alle loro controparti nazionali; L'elenco negativo si riferisce a misure amministrative speciali per l'accesso di investimenti esteri in settori specifici, come stabilito dallo Stato. Lo Stato darà un trattamento nazionale agli investimenti esteri al di là della lista negativa.
La lista negativa sarà emessa da o previa approvazione del Consiglio di Stato.
Se a un investitore straniero viene offerto un trattamento più preferenziale in merito all'accesso ai sensi di qualsiasi trattato o accordo internazionale che la Repubblica popolare cinese conclude o aderisce, possono prevalere le disposizioni pertinenti in tale trattato o accordo.
Articolo 5 Lo Stato protegge gli investimenti, i guadagni e gli altri legittimi diritti e interessi degli investitori stranieri nel territorio della Cina in conformità con la legge.
Articolo 6 Gli investitori stranieri e le imprese finanziate dall'estero che svolgono attività di investimento nel territorio della Cina devono osservare le leggi e i regolamenti cinesi e non devono nuocere alla sicurezza della Cina o danneggiare alcun interesse pubblico.
Articolo 7 I dipartimenti competenti per il commercio e gli investimenti sotto il Consiglio di Stato, in base alla divisione dei compiti, promuoveranno, proteggeranno e gestiranno gli investimenti esteri; altri dipartimenti competenti sotto il Consiglio di Stato si faranno carico del lavoro pertinente nella promozione, protezione e gestione degli investimenti esteri nell'ambito dei loro rispettivi compiti.
Il dipartimento competente sotto il governo popolare locale o superiore al livello della contea svolgerà il lavoro relativo alla promozione, protezione e gestione degli investimenti esteri in conformità con le leggi e i regolamenti e in linea con la divisione dei compiti determinata dal governo del popolo al stesso livello.
Articolo 8 I dipendenti di un'impresa finanziata dall'estero devono, ai sensi della legge, istituire sindacati, svolgere attività sindacali e salvaguardare i loro legittimi diritti e interessi. Un'impresa finanziata dall'estero deve fornire le condizioni necessarie affinché il proprio sindacato possa svolgere le attività pertinenti.
Capitolo II Promozione degli investimenti
Articolo 9 Tutte le politiche nazionali a sostegno dello sviluppo delle imprese si applicheranno ugualmente alle imprese finanziate dall'estero in conformità con la legge.
Articolo 10 I commenti e i suggerimenti delle imprese finanziate dall'estero devono essere ricercati in modo adeguato durante la formulazione di leggi, regolamenti e norme relative agli investimenti esteri.
I documenti normativi e i documenti giudiziari relativi agli investimenti esteri devono essere pubblicati in conformità con la legge a tempo debito.
Articolo 11 Lo Stato stabilirà e perfezionerà il sistema di servizi per gli investimenti esteri e fornirà agli investitori stranieri e alle imprese finanziate dall'estero consulenza e servizi in relazione a leggi e regolamenti, politiche e misure, informazioni sui progetti di investimento e altri aspetti.
Articolo 12 Lo Stato stabilirà meccanismi di cooperazione multilaterale e bilaterale per la promozione degli investimenti con altri paesi, regioni e organizzazioni internazionali, in modo da rafforzare gli scambi internazionali e la cooperazione in termini di investimenti.
Articolo 13 Lo Stato può, se necessario, istituire un'area economica speciale o attuare politiche e misure pilota sugli investimenti esteri in aree specifiche, in modo da promuovere gli investimenti stranieri e espandere l'apertura.
Articolo 14 Lo Stato può, secondo le esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, incoraggiare e guidare gli investitori stranieri a investire in settori, settori e settori specifici. Gli investitori stranieri e le imprese finanziate dall'estero possono godere di trattamenti preferenziali in conformità con le leggi, i regolamenti amministrativi o le disposizioni del Consiglio di Stato.
Articolo 15 Lo Stato garantisce che le imprese finanziate dall'estero possano partecipare in egual modo alla definizione di standard in conformità con la legge, e migliorare la divulgazione delle informazioni e la supervisione sociale sulla definizione degli standard.
Le norme obbligatorie formulate dallo Stato si applicano anche alle imprese finanziate dall'estero.
Articolo 16 Lo Stato garantisce che le imprese finanziate dall'estero possano partecipare alle attività di appalto pubblico attraverso una concorrenza leale. I prodotti prodotti e i servizi forniti da imprese finanziate all'estero nel territorio della Cina devono essere trattati allo stesso modo in un appalto governativo.
Articolo 17 Le imprese finanziate con fondi esteri possono effettuare finanziamenti mediante offerta pubblica di azioni, obbligazioni societarie e altri titoli o con altri mezzi.
Articolo 18 I governi popolari locali a livello di contea o superiore possono, in conformità con le disposizioni di leggi, regolamenti amministrativi o regolamenti locali, formulare politiche sulla promozione e l'agevolazione degli investimenti esteri all'interno delle rispettive autorità statutarie.
Articolo 19 I governi popolari a tutti i livelli e i relativi dipartimenti, in base al principio di convenienza, efficienza e trasparenza, semplificano le procedure per la gestione degli affari, aumentano la loro efficienza e ottimizzano i servizi governativi, in modo da migliorare ulteriormente i servizi offerti per gli investimenti esteri.
I dipartimenti competenti pertinenti prepareranno e pubblicheranno linee guida per gli investimenti esteri e forniranno servizi e convenienza agli investitori stranieri e alle imprese finanziate dall'estero.
Capitolo III Protezione degli investimenti
Articolo 20 Lo Stato non deve espropriare gli investimenti effettuati da investitori stranieri.
In circostanze speciali, lo Stato può espropriare o requisire un investimento effettuato da investitori stranieri per interessi pubblici in conformità con la legge. Tale espropriazione o requisizione deve essere effettuata in conformità alle procedure legali e un equo e ragionevole risarcimento sarà fornito in modo tempestivo.
Articolo 21 Un investitore straniero può, in conformità con la legge, trasferire liberamente verso l'interno e verso l'esterno i suoi contributi, profitti, plusvalenze, redditi da cessione di attività, royalties sui diritti di proprietà intellettuale, compensi o indennità legittimamente ottenuti, proventi da liquidazione e così via all'interno il territorio della Cina in CNY o una valuta estera.
Articolo 22 Lo Stato protegge i diritti di proprietà intellettuale degli investitori stranieri e delle imprese finanziate dall'estero e protegge i diritti e gli interessi legittimi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei titolari dei diritti pertinenti; in caso di qualsiasi violazione del diritto di proprietà intellettuale, la responsabilità legale sarà esaminata rigorosamente la responsabilità legale in conformità con la legge.
Durante il processo di investimento straniero, lo Stato incoraggerà la cooperazione tecnologica sulla base del libero arbitrio e delle regole commerciali. Le condizioni per la cooperazione tecnologica saranno determinate da tutte le parti di investimento al momento della negoziazione secondo il principio di equità. Nessun dipartimento amministrativo o membro del suo personale imporrà alcun trasferimento di tecnologia con mezzi amministrativi.
Articolo 23 I dipartimenti amministrativi e i loro membri del personale devono mantenere riservato qualsiasi segreto commerciale di investitori stranieri o imprese finanziate con fondi esteri di cui siano a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni, e non divulgheranno o forniranno illegalmente ad altri il segreto.
Articolo 24 Nella formulazione di documenti normativi riguardanti gli investimenti esteri, i governi popolari a tutti i livelli e i loro dipartimenti competenti si conformano alle leggi e ai regolamenti. Laddove le leggi e i regolamenti pertinenti non siano disponibili, i governi del popolo a tutti i livelli e i loro dipartimenti competenti non devono pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi di un'impresa finanziata dall'estero, né imporre alcun obbligo aggiuntivo, né stabilire alcuna condizione per l'accesso al mercato e il ritiro, o intervenire su qualsiasi normale attività produttiva e operativa di un'impresa finanziata dall'estero.
Articolo 25 I governi popolari locali a tutti i livelli ei loro dipartimenti competenti devono mantenere rigorosamente gli impegni politici assunti nei confronti degli investitori stranieri e delle imprese finanziate dall'estero ed eseguire tutti i contratti stipulati in conformità con la legge.
Se un impegno politico o un contratto deve essere modificato a causa di interessi nazionali o pubblici, l'autorità e le procedure legali devono essere seguite rigorosamente e l'investitore straniero o l'impresa finanziata estera interessata devono essere risarciti per le perdite subite in conformità con la legge. .
Articolo 26 Lo Stato istituirà un meccanismo di reclamo per le imprese finanziate dall'estero, risolverà tempestivamente i problemi segnalati dalle imprese finanziate dall'estero o dai loro investitori e coordinerà e migliorerà le misure politiche pertinenti.
Laddove un'impresa finanziata dall'estero o il suo investitore ritenga che un atto amministrativo di un dipartimento amministrativo o del suo membro del personale violi i suoi legittimi diritti e interessi, può cercare il coordinamento e la risoluzione della stessa attraverso il meccanismo di reclamo per le imprese finanziate dall'estero.
Laddove un'impresa finanziata dall'estero o il suo investitore ritenga che qualsiasi atto amministrativo di un dipartimento amministrativo o del suo membro del personale violi i suoi legittimi diritti e interessi, oltre a cercare coordinamento e risoluzione attraverso il meccanismo di reclamo per le imprese finanziate dall'estero, può richiedere revisione amministrativa, o intentare un contenzioso amministrativo.
Articolo 27 Le imprese finanziate con fondi esteri possono legalmente costituire e aderire volontariamente a una camera di commercio o associazione, che svolge le attività pertinenti in conformità con le leggi, i regolamenti e gli statuti e salvaguarda i diritti e gli interessi legittimi dei suoi membri.
Capitolo IV Gestione degli investimenti
Articolo 28 Gli investitori stranieri non devono investire in alcun campo vietato dalla lista negativa per l'accesso di investimenti esteri (di seguito denominata "lista negativa").
Per ogni campo limitato dalla lista negativa, gli investitori stranieri devono conformarsi alle condizioni di investimento previste dalla lista negativa.
I campi non inclusi nell'elenco negativo devono essere gestiti in base al principio che gli investimenti nazionali e gli investimenti esteri devono essere trattati in modo uniforme.
Articolo 29 Durante il processo di investimento estero, ove siano richieste la verifica e la registrazione di un progetto di investimento estero, devono essere seguite le disposizioni pertinenti dello Stato.
Articolo 30 Se un investitore straniero investe in un settore o settore in cui è richiesta una licenza in conformità con la legge, le relative formalità di licenza devono essere gestite come stabilito dalla legge.
Salvo quanto diversamente disposto da leggi o regolamenti amministrativi, il dipartimento competente pertinente esaminerà la domanda di licenza presentata dall'investitore straniero sulla base delle stesse condizioni e procedure di quelle per gli investimenti nazionali.
Articolo 31 La forma organizzativa, il quadro istituzionale e lo standard di condotta di un'impresa finanziata dall'estero sono soggetti alle disposizioni del diritto societario della Repubblica popolare cinese, della legge sui partenariati della Repubblica popolare cinese e di altre leggi.
Articolo 32 Nello svolgimento delle attività di produzione e gestione, le imprese finanziate all'estero devono conformarsi alle disposizioni pertinenti sulla protezione del lavoro e sull'assicurazione sociale stipulate nelle leggi e nei regolamenti amministrativi, gestire le questioni fiscali, contabili, di cambio e altre questioni in conformità con le leggi, i regolamenti disposizioni pertinenti dello Stato, e saranno soggetti alla supervisione e all'ispezione condotte dai servizi competenti pertinenti in conformità con la legge.
Articolo 33 Gli investitori stranieri che acquisiscono una società nel territorio della Cina mediante fusioni e acquisizioni o partecipano alla concentrazione di imprese con altri mezzi sono soggetti all'esame per la concentrazione di imprese come stabilito dalla legge antimonopolio della Repubblica popolare di Cina.
Articolo 34 Lo Stato istituisce un sistema di comunicazione delle informazioni sugli investimenti esteri. Gli investitori stranieri o le imprese finanziate dall'estero devono presentare le informazioni sugli investimenti ai dipartimenti competenti per il commercio attraverso il sistema di registrazione delle imprese e il sistema di pubblicità delle informazioni sul credito aziendale.
Il contenuto e la portata delle informazioni sugli investimenti esteri da segnalare sono determinati in base al principio di necessità; le informazioni sugli investimenti che sono disponibili attraverso la condivisione interdipartimentale delle informazioni non dovranno essere inviate nuovamente.
Articolo 35 Lo Stato istituirà un sistema di revisione della sicurezza per gli investimenti esteri, in base al quale sarà condotta la revisione della sicurezza per qualsiasi investimento straniero che influenzi o abbia la possibilità di incidere sulla sicurezza nazionale.
La decisione presa sulla revisione della sicurezza in conformità con la legge sarà definitiva.
Capitolo V Responsabilità legale
Articolo 36 Se un investitore straniero investe in un campo vietato dall'elenco negativo, l'ufficio competente pertinente ordina a detto investitore di interrompere la sua attività di investimento, di cedere le azioni e le attività delle stesse o di adottare qualsiasi altra misura necessaria entro un limite di tempo prescritto, e riportare lo stato a quello che era prima dell'investimento; se c'è un guadagno illegale, tale guadagno sarà confiscato.
Se un'attività di investimento di un investitore straniero viola una misura amministrativa speciale per l'accesso restrittivo fornita nell'elenco negativo, l'ufficio competente pertinente ordina all'investitore di apportare le correzioni entro un limite di tempo stabilito e adotta le misure necessarie per soddisfare i requisiti delle suddette misure ; se l'investitore straniero non riesce ad apportare correzioni entro il termine, saranno prese le misure specificate nel paragrafo precedente.
Qualora un'attività di investimento di un investitore straniero violi una disposizione dell'elenco negativo, il suddetto investitore si assume la corrispondente responsabilità legale ai sensi di legge, oltre ad essere soggetto alle misure specificate nei due paragrafi precedenti.
Articolo 37 Qualora un investitore straniero o un'impresa finanziata dall'estero violi le disposizioni del presente documento e ometta di comunicare le proprie informazioni sugli investimenti come richiesto dal sistema di segnalazione delle informazioni sugli investimenti esteri, il dipartimento competente per il commercio gli ordinerà di apportare le correzioni entro un limite di tempo prescritto; se tali correzioni non vengono apportate in tempo, verrà applicata una penale non inferiore a CNY 100,000 ma non superiore a CNY 500,000.
Articolo 38 Gli investitori stranieri e le imprese finanziate dall'estero che violano qualsiasi legge o regolamento saranno soggetti a indagini e misure da parte dei servizi competenti in conformità con la legge e saranno inclusi nel sistema di informazione sul credito ai sensi delle pertinenti disposizioni dello Stato.
Articolo 39 Quando un membro del personale di un dipartimento amministrativo abusa delle sue funzioni e poteri, trascura i suoi doveri o si impegna in pratiche scorrette per guadagno personale durante il lavoro relativo alla promozione, protezione e gestione di investimenti esteri, o divulgare o fornire illegalmente a per gli altri qualsiasi segreto commerciale di cui sia a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni, gli sarà inflitta una sanzione a norma di legge; se viene costituito un reato, sarà ritenuto penalmente responsabile.
Capitolo VI Disposizioni complementari
Articolo 40 Laddove un paese o una regione adotti misure discriminatorie proibitive o restrittive, o altre misure simili nei confronti della Repubblica popolare cinese in termini di investimenti, la Repubblica popolare cinese può adottare misure corrispondenti nei confronti di detto paese o regione alla luce condizioni.
Articolo 41 Per gli investitori stranieri che investono in settori finanziari come banche, valori mobiliari e assicurazioni o gestiscono investimenti in tali mercati finanziari come il mercato dei valori mobiliari e il mercato dei cambi all'interno del territorio della Cina all'interno del territorio della Cina, dove lo Stato ha altre disposizioni , tali disposizioni prevarranno.
Articolo 42 La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020. La legge della Repubblica popolare cinese sulle joint ventures azionarie sino-estere, la legge della Repubblica popolare cinese sulle imprese interamente di proprietà straniera e la legge del La Repubblica popolare cinese sulle joint venture cooperative sino-estere è abrogata simultaneamente.
Imprese finanziate dall'estero, che sono state costituite in conformità con la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture sino-estere, la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle imprese interamente di proprietà estera e la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture cooperative sino-estere prima dell'attuazione della legge, possono conservare le loro forme organizzative originali e altri aspetti per cinque anni dall'attuazione della presente. Specifiche misure di attuazione saranno formulate dal Consiglio di Stato.