Portale delle leggi cinesi - CJO

Trova le leggi cinesi e i documenti pubblici ufficiali in inglese

IngleseAraboCinese (semplificato)OlandeseFranceseTedescoHindiItalianoGiapponeseCoreanoPortogheseRussoSpagnolosvedeseebraicoIndonesianovietnamitatailandeseTurcoMalay

Legge sull'arbitrato cinese (2017)

仲裁 法

Tipo di leggi Legge

Ente emittente Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo

Data di promulgazione Settembre 01, 2017

Data effettiva Gennaio 01, 2018

Stato di validità Valido

Ambito di applicazione Nationwide

Temi) Procedura civile Diritto processuale Arbitrato e mediazione

Editor / i CJ Observer

Legge sull'arbitrato della Repubblica popolare cinese
(Adottato alla nona sessione del comitato permanente dell'ottavo congresso nazionale del popolo il 31 agosto 1994; emendato per la prima volta in base alla decisione sulla modifica di alcune leggi adottata alla 10a sessione del comitato permanente dell'undicesimo congresso nazionale del popolo il 27 agosto 2009; e modificato per la seconda volta in conformità con la decisione sulla modifica di otto leggi, inclusa la legge sui giudici della Repubblica popolare cinese, alla 29a sessione del dodicesimo Congresso nazionale del popolo il 1 ° settembre 2017)
Contenuti
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Commissioni Arbitrale e Associazione Arbitrale
Capitolo III Convenzione di arbitrato
Capitolo IV Procedura arbitrale
Sezione 1 Domanda e accettazione
Sezione 2: Costituzione del tribunale arbitrale
Sezione 3 Audizione e lodo
Capitolo V Domanda di risoluzione del lodo arbitrale
Capitolo VI Applicazione
Capitolo VII: Disposizioni speciali per l'arbitrato che coinvolge elementi stranieri
Capitolo VIII Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Questa legge è formulata al fine di garantire un arbitrato imparziale e tempestivo delle controversie economiche, per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle parti e per salvaguardare il sano sviluppo dell'economia di mercato socialista.
Articolo 2 Le controversie contrattuali e altre controversie sui diritti e gli interessi sulla proprietà tra cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni che sono soggetti uguali possono essere arbitrate.
Articolo 3 Non possono essere arbitrate le seguenti controversie:
(1) controversie coniugali, di adozione, tutela, sostegno e successione;
(2) controversie amministrative che devono essere trattate dagli organi amministrativi come prescritto dalla legge.
Articolo 4 La sottomissione delle parti all'arbitrato per risolvere la loro controversia sarà sulla base del libero arbitrio di entrambe le parti e di un accordo arbitrale raggiunto tra di loro. Se una parte richiede l'arbitrato in assenza di una convenzione arbitrale, la commissione arbitrale non accetta il caso.
Articolo 5 Se le parti hanno concluso una convenzione arbitrale e una parte presenta una causa dinanzi a un tribunale popolare, il tribunale popolare non accetterà il caso, a meno che la convenzione arbitrale non sia nulla.
Articolo 6 La commissione arbitrale è designata dalle parti mediante accordo.
Nell'arbitrato, non ci sarà giurisdizione di livello né giurisdizione territoriale.
Articolo 7 In arbitrato, le controversie devono essere risolte sulla base dei fatti, nel rispetto della legge e in modo equo e ragionevole.
Articolo 8 L'arbitrato deve svolgersi in modo indipendente secondo la legge e deve essere libero dall'interferenza di organi amministrativi, organizzazioni sociali o individui.
Articolo 9 Per l'arbitrato è applicato un sistema di lodo unico e definitivo. Se una parte presenta domanda di arbitrato a una commissione arbitrale o presenta una causa a un tribunale popolare in merito alla stessa controversia dopo che è stato emesso un lodo arbitrale, la commissione arbitrale o il tribunale del popolo non accetterà il caso.
Se un lodo arbitrale viene annullato o la sua esecuzione viene rifiutata dal tribunale del popolo in conformità con la legge, una parte può richiedere l'arbitrato sulla base di un nuovo accordo arbitrale raggiunto tra le parti, o presentare una causa al tribunale del popolo, in merito la stessa controversia.
Capitolo II Commissioni Arbitrale e Associazione Arbitrale
Articolo 10 Le commissioni arbitrali possono essere istituite nei comuni direttamente sotto il governo centrale e nelle città in cui si trovano i governi popolari delle province o delle regioni autonome. Possono essere stabiliti anche in altre città suddivise in quartieri, a seconda delle esigenze. Non sono costituite commissioni arbitrali a ciascun livello delle divisioni amministrative.
I governi popolari delle città di cui al paragrafo precedente faranno in modo che i dipartimenti e le camere di commercio competenti organizzino le commissioni arbitrali in modo unificato.
L'istituzione di una commissione arbitrale deve essere registrata presso il dipartimento amministrativo della giustizia della provincia, regione autonoma o comune pertinente direttamente sotto il governo centrale.
Articolo 11 Una commissione arbitrale deve soddisfare le condizioni di seguito stabilite:
(1) avere un proprio nome, domicilio e statuto;
(2) avere la proprietà necessaria;
(3) avere il personale che deve formare la commissione; e
(4) di aver nominato arbitri.
Lo statuto di una commissione arbitrale deve essere formulato in conformità con la presente legge.
Articolo 12 Una commissione arbitrale è composta da un presidente, da due a quattro vicepresidenti e da sette a undici membri.
Le cariche di presidente, vicepresidente e membri di una commissione arbitrale sono ricoperte da esperti nel campo del diritto, dell'economia e del commercio e da persone con esperienza lavorativa pratica. Gli esperti nel campo del diritto, dell'economia e del commercio rappresentano almeno i due terzi delle persone che formano una commissione arbitrale.
Articolo 13 Una commissione arbitrale nomina i suoi arbitri tra persone rette e rette.
Un arbitro deve soddisfare una delle condizioni stabilite di seguito:
(1) aver ottenuto la qualifica professionale legale al superamento dell'Esame di qualificazione professionale legale unificato nazionale e aver svolto attività di arbitrato per almeno otto anni;
(2) aver lavorato come avvocato per almeno otto anni;
(3) aver prestato servizio come giudice per almeno otto anni;
(4) aver svolto attività di ricerca giuridica o istruzione legale, in possesso di un titolo professionale di alto livello; o
(5) aver acquisito la conoscenza del diritto, aver svolto attività professionale nel campo dell'economia e del commercio, ecc., In possesso di un titolo professionale di alto livello o di livello professionale equivalente.
Una commissione arbitrale dispone di un registro degli arbitri secondo le specializzazioni.
Articolo 14 Le commissioni arbitrale sono indipendenti dagli organi amministrativi e non vi sono rapporti subordinati tra commissioni arbitrali e organi amministrativi. Non sono inoltre previsti rapporti subordinati tra commissioni arbitrali.
Articolo 15 La China Arbitration Association è un'organizzazione sociale con lo status di persona giuridica. Le commissioni arbitrali sono membri della China Arbitration Association. Lo statuto della China Arbitration Association sarà formulato dalla sua assemblea nazionale dei membri.
La China Arbitration Association è un'organizzazione autodisciplinata di commissioni arbitrali. Deve, in conformità con il suo statuto, sorvegliare le commissioni arbitrale e i loro membri e arbitri sul fatto che violino o meno la disciplina. .
La China Arbitration Association formulerà le regole dell'arbitrato in conformità con la presente legge e le disposizioni pertinenti della legge sulla procedura civile.
Capitolo III Convenzione di arbitrato
Articolo 16 Una convenzione arbitrale comprende le clausole compromissorie stipulate nel contratto e gli accordi di sottomissione all'arbitrato conclusi in altre forme scritte prima o dopo il sorgere di controversie.
Una convenzione arbitrale deve contenere i seguenti dettagli:
(1) un'espressione dell'intenzione di richiedere un arbitrato;
(2) questioni sottoposte ad arbitrato; e
(3) una commissione arbitrale designata.
Articolo 17 Un accordo arbitrale è nullo in una delle seguenti circostanze:
(1) le questioni concordate sottoposte ad arbitrato eccedono l'ambito delle questioni arbitrali come specificato dalla legge;
(2) una parte che ha concluso la convenzione arbitrale non ha capacità per condotte civili o ha capacità limitata per condotte civili; o
una parte ha costretto l'altra parte a concludere la convenzione arbitrale.
Articolo 18 Se una convenzione arbitrale non contiene disposizioni o non sono chiare in merito alle questioni sottoposte all'arbitrato o alla commissione arbitrale, le parti possono raggiungere un accordo supplementare. Se non è possibile raggiungere un tale accordo supplementare, il contratto di arbitrato sarà nullo.
Articolo 19 Una convenzione arbitrale deve esistere in modo indipendente. La modifica, rescissione, risoluzione o invalidità di un contratto non pregiudica la validità della convenzione arbitrale.
Il tribunale arbitrale ha il potere di affermare la validità di un contratto
Articolo 20 Quando una parte contesta la validità della convenzione arbitrale, può chiedere alla commissione arbitrale di prendere una decisione o chiedere una sentenza al tribunale del popolo. Se una parte chiede alla commissione arbitrale di prendere una decisione e l'altra parte si rivolge al tribunale del popolo per una sentenza, il tribunale del popolo emetterà una decisione.
La contestazione di una parte sulla validità della convenzione arbitrale deve essere sollevata prima della prima udienza del tribunale arbitrale.
Capitolo IV Procedura arbitrale
Sezione 1 Domanda e accettazione
Articolo 21 La domanda di arbitrato di una parte deve soddisfare i seguenti requisiti:
(1) esiste una convenzione arbitrale;
(2) esiste una specifica richiesta di arbitrato e vi sono fatti e ragioni per tale motivo; e
(3) la domanda rientra nell'ambito dell'accettabilità della commissione arbitrale.
Articolo 22 Per richiedere l'arbitrato, una parte deve presentare alla commissione arbitrale la convenzione scritta di arbitrato e una domanda scritta di arbitrato insieme a copie degli stessi.
Articolo 23 La domanda scritta di arbitrato deve specificare i seguenti dettagli:
(1) il nome, il sesso, l'età, l'occupazione, l'unità di lavoro e il domicilio di ciascuna parte, o il nome e il domicilio delle persone giuridiche o di altre organizzazioni e i nomi e le posizioni dei loro rappresentanti legali o dei principali responsabili;
(2) la domanda di arbitrato e i fatti e le ragioni su cui si basa; e
(3) le prove, la fonte delle prove e i nomi e i domicili dei testimoni.
Articolo 24 Quando una commissione arbitrale riceve una domanda scritta di arbitrato e ritiene che la domanda sia conforme alle condizioni per l'accettazione, la accetta e ne informa la parte entro cinque giorni dalla data di ricezione. Se la commissione arbitrale ritiene che la domanda non sia conforme alle condizioni per l'accettazione, informa la parte per iscritto del suo rigetto della domanda e spiega i motivi del rifiuto entro cinque giorni dalla data di ricezione.
Articolo 25 Dopo che una commissione arbitrale ha accettato una domanda di arbitrato, entro il termine specificato nel regolamento dell'arbitrato, consegna al ricorrente una copia del regolamento dell'arbitrato e del registro degli arbitri e invia una copia della domanda. per l'arbitrato insieme al regolamento dell'arbitrato e al registro degli arbitri sul convenuto.
Dopo aver ricevuto la copia della domanda di arbitrato, il convenuto presenta una dichiarazione scritta di difesa alla commissione arbitrale entro il termine specificato nelle regole dell'arbitrato. Dopo aver ricevuto la dichiarazione scritta di difesa, la commissione arbitrale ne notificherà una copia all'attore entro il termine specificato nelle regole dell'arbitrato. La mancata presentazione da parte del convenuto di una difesa scritta non pregiudica lo svolgimento del procedimento arbitrale.
Articolo 26 Quando le parti hanno concluso una convenzione arbitrale e una parte ha intentato una causa presso un tribunale popolare senza dichiarare l'esistenza della convenzione arbitrale e, dopo che il tribunale popolare ha accettato il caso, l'altra parte presenta la convenzione arbitrale prima del prima udienza, il tribunale del popolo respinge il caso a meno che la convenzione arbitrale non sia nulla. Qualora, prima della prima udienza, l'altra parte non abbia sollevato un'obiezione all'accettazione del caso da parte del tribunale del popolo, si riterrà che abbia rinunciato alla convenzione arbitrale e il tribunale del popolo continuerà a giudicare il caso.
Articolo 27 L'attore può rinunciare o modificare la sua domanda arbitrale. Il convenuto può accettare o rifiutare una richiesta di arbitrato e ha il diritto di presentare una domanda riconvenzionale.
Articolo 28 Una parte può richiedere la conservazione della proprietà se può diventare impossibile o difficile l'esecuzione del lodo a causa di un atto dell'altra parte o di altre cause.
Quando una parte richiede la conservazione della proprietà, la commissione arbitrale presenta la domanda della parte al tribunale del popolo in conformità con le disposizioni pertinenti della legge di procedura civile.
Se una domanda di conservazione della proprietà è stata ingiustamente presentata, il richiedente deve risarcire la persona contro la quale è stata presentata la domanda per qualsiasi perdita subita dalla conservazione della proprietà.
Articolo 29 Una parte o un agente legale può nominare un avvocato o altro agente per lo svolgimento delle attività di arbitrato. Per nominare un avvocato o altro agente per lo svolgimento delle attività di arbitrato, deve essere presentata una procura alla commissione arbitrale.
Sezione 2: Costituzione del tribunale arbitrale
Articolo 30 Un tribunale arbitrale può essere composto da tre arbitri o da un arbitro. Un tribunale arbitrale composto da tre arbitri avrà un arbitro che presiede.
Articolo 31 Qualora le parti convengano che il tribunale arbitrale sia composto da tre arbitri, ciascuna nomina o affida al presidente della commissione arbitrale la nomina di un arbitro. Le parti selezionano o affidano congiuntamente il presidente della commissione arbitrale per nominare il terzo arbitro che sarà l'arbitro presidente.
Qualora le parti convengano che il tribunale arbitrale sia composto da un arbitro, nominano o affidano congiuntamente il presidente della commissione arbitrale per nominare l'arbitro.
Articolo 32 Se le parti non riescono a concordare il metodo di formazione del tribunale arbitrale o a selezionare gli arbitri entro il termine specificato nel regolamento arbitrale, gli arbitri sono nominati dal presidente della commissione arbitrale.
Articolo 33 Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, la commissione arbitrale notifica alle parti per iscritto la costituzione del tribunale.
Articolo 34 In una delle seguenti circostanze, l'arbitro si ritira dall'udienza e le parti hanno anche il diritto di chiedere la ricusazione dell'arbitro:
(1) l'arbitro è una parte nel caso o un parente stretto di una parte o di un agente nel caso;
(2) l'arbitro ha un interesse personale nel caso;
(3) l'arbitro ha altri rapporti con una parte o il suo agente nel caso che possono influire sull'imparzialità dell'arbitrato; o
(4) l'arbitro ha incontrato privatamente una parte o un agente o ha accettato un invito a un intrattenimento o un regalo da una parte o un agente.
Articolo 35 Quando una parte chiede la ricusazione di un arbitro, presenta la sua domanda, con una motivazione, prima della prima udienza. Se la questione all'origine della domanda è venuta a conoscenza dopo la prima udienza, la domanda può essere presentata prima della conclusione dell'udienza finale della causa.
Articolo 36 La decisione se ricusare o meno l'arbitro è presa dal presidente della commissione arbitrale. Se il presidente della commissione arbitrale funge da arbitro, la decisione sarà presa collettivamente dalla commissione arbitrale.
Articolo 37 Qualora un arbitro non possa svolgere le sue funzioni a causa della sua ricusazione o per altri motivi, un arbitro sostituto sarà selezionato o nominato in conformità con la presente legge.
Dopo che un arbitro supplente è stato selezionato o nominato a causa della ricusazione di un arbitro, una parte può chiedere che il procedimento arbitrale già svolto sia ripetuto. La decisione se approvarlo o meno è presa dal tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può anche decidere sulla sua mozione se il procedimento arbitrale già svolto debba essere ripetuto o meno.
Articolo 38 Se un arbitro è coinvolto nelle circostanze descritte nel sottoparagrafo 4 dell'articolo 34 del presente documento e le circostanze sono gravi o coinvolte nelle circostanze descritte nel sottoparagrafo 6 dell'articolo 58 del presente documento, lui o lei si assume la responsabilità legale secondo la legge e l'arbitrato la commissione cancella il suo nome dal registro degli arbitri.
Sezione 3 Audizione e lodo
Articolo 39 L'arbitrato si svolge mediante udienze orali. Se le parti accettano l'arbitrato senza udienze orali, il tribunale arbitrale può emettere un lodo arbitrale sulla base della domanda scritta di arbitrato, della difesa scritta e di altri materiali.
Articolo 40 Il tribunale arbitrale non ascolta una causa in udienza pubblica. Se le parti interessate convengono che il caso sia ascoltato in udienza pubblica, l'udienza può essere tenuta apertamente, a meno che non siano coinvolti segreti di Stato.
Articolo 41 La commissione arbitrale comunica alle parti la data dell'udienza entro il termine stabilito dal regolamento arbitrale. Una parte può, entro il termine specificato nel regolamento dell'arbitrato, chiedere il rinvio dell'udienza se ha giustificato motivo. Il tribunale arbitrale decide se rinviare o meno l'udienza.
Articolo 42 Se l'attore non si presenta davanti al tribunale arbitrale senza giustificati motivi dopo essere stato notificato per iscritto o abbandona l'udienza prima della sua conclusione senza l'autorizzazione del tribunale arbitrale, si può ritenere che abbia ritirato la sua domanda per arbitrato.
Se il convenuto non si presenta davanti al tribunale arbitrale senza giustificati motivi dopo essere stato notificato per iscritto o abbandona l'udienza prima della sua conclusione senza l'autorizzazione del tribunale arbitrale, può essere emessa una sentenza in contumacia.
Articolo 43 Le parti forniscono elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni.
Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene necessario, raccogliere prove per proprio conto.
Articolo 44 Qualora il tribunale arbitrale ritenga che una questione speciale richieda una valutazione, può deferire la questione per la valutazione a un dipartimento di valutazione concordato dalle parti o a un dipartimento di valutazione designato dal tribunale arbitrale.
Se richiesto da una parte o richiesto dal tribunale arbitrale, l'ufficio di valutazione invia il proprio perito per assistere all'udienza. Previa autorizzazione del tribunale arbitrale, le parti possono interrogare il perito.
Articolo 45 Le prove devono essere presentate durante le udienze e possono essere esaminate dalle parti.
Articolo 46 In circostanze in cui le prove possono essere distrutte, perse o difficili da ottenere in un secondo momento, una parte può chiedere la conservazione delle prove. Se una parte chiede la conservazione delle prove, la commissione arbitrale presenta la sua domanda al tribunale del popolo principale del luogo in cui si trovano le prove.
Articolo 47 Le parti hanno facoltà di proseguire il dibattito nel corso dell'arbitrato. Al termine del dibattito, l'arbitro presidente o l'arbitro unico solleciterà i pareri definitivi alle parti.
Articolo 48 Il tribunale arbitrale registra per iscritto le udienze. Le parti e gli altri partecipanti all'arbitrato hanno il diritto di richiedere l'integrazione o la correzione del record delle proprie dichiarazioni se ritengono che tale record contenga omissioni o errori. Se non devono essere apportate integrazioni o correzioni, la loro richiesta deve essere registrata.
Il verbale deve essere firmato o sigillato dagli arbitri, dal registratore, dalle parti e dagli altri partecipanti all'arbitrato.
Articolo 49 Dopo che è stata presentata una domanda di arbitrato, le parti possono decidere autonomamente la loro controversia. Se le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, possono chiedere al tribunale arbitrale di emettere un lodo arbitrale in conformità con l'accordo transattivo; in alternativa, possono ritirare la loro domanda di arbitrato.
Articolo 50 Se una parte ripudia l'accordo transattivo dopo che la domanda di arbitrato è stata ritirata, può richiedere nuovamente l'arbitrato in conformità con la convenzione arbitrale.
Articolo 51 Il tribunale arbitrale può esercitare la mediazione prima di emettere un lodo arbitrale. Il tribunale arbitrale conduce la mediazione se entrambe le parti cercano volontariamente la mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, viene emesso tempestivamente un lodo arbitrale.
Se la mediazione porta a un accordo transattivo, il tribunale arbitrale rilascia una dichiarazione scritta di mediazione o pronuncia un lodo arbitrale conformemente al risultato dell'accordo transattivo. Una dichiarazione scritta di mediazione e un lodo arbitrale hanno lo stesso effetto giuridico.
Articolo 52 Una dichiarazione scritta di mediazione specifica la domanda di arbitrato ei risultati della transazione concordata tra le parti. La dichiarazione scritta di mediazione deve essere firmata dagli arbitri, sigillata dalla commissione arbitrale e quindi notificata ad entrambe le parti.
La dichiarazione scritta di mediazione diventerà giuridicamente efficace immediatamente dopo che entrambe le parti avranno firmato per ricevuta.
Se la dichiarazione scritta di mediazione viene ripudiata da una parte prima che questa firmi per riceverla, il tribunale arbitrale emetterà prontamente un lodo arbitrale.
Articolo 53 Il lodo arbitrale è emesso secondo il parere della maggioranza degli arbitri. Può essere iscritto a verbale il parere della minoranza degli arbitri. Se il tribunale arbitrale non è in grado di formarsi un parere a maggioranza, il lodo arbitrale è emesso in conformità con il parere dell'arbitro presidente.
Articolo 54 Un lodo arbitrale specifica la domanda arbitrale, i fatti della controversia, i motivi della decisione, i risultati del lodo, l'assegnazione delle tasse arbitrali e la data del lodo. Se le parti convengono di non volere che i fatti della controversia e le ragioni della decisione siano specificati nel lodo arbitrale, lo stesso può essere omesso. Il lodo arbitrale deve essere firmato dagli arbitri e sigillato dalla commissione arbitrale. Un arbitro con opinioni dissenzienti sul lodo arbitrale può firmare il lodo o scegliere di non firmarlo.
Articolo 55 Nei procedimenti arbitrali, se una parte dei fatti in questione è già divenuta chiara, il tribunale arbitrale può prima emettere un lodo in relazione a tale parte dei fatti.
Articolo 56 Se ci sono errori letterali o di calcolo nel lodo arbitrale, o se le questioni che sono state decise dal tribunale arbitrale sono omesse nel lodo arbitrale, il tribunale arbitrale apporta le dovute correzioni o integrazioni. Le parti possono, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del lodo, chiedere al tribunale arbitrale di apportare tali correzioni o integrazioni.
Articolo 57 Il lodo arbitrale ha efficacia giuridica dalla data in cui è stato emesso.
Capitolo V Domanda di risoluzione del lodo arbitrale
Articolo 58 Una parte può chiedere l'annullamento di un lodo arbitrale al tribunale del popolo intermedio del luogo in cui si trova la commissione arbitrale se può produrre prove che dimostrino che il lodo arbitrale coinvolge una delle seguenti circostanze:
(1) non esiste una convenzione arbitrale;
(2) le questioni decise nel lodo eccedono l'ambito della convenzione arbitrale o esulano dall'autorità arbitrale della commissione arbitrale;
(3) la formazione del tribunale arbitrale o la procedura arbitrale non era conforme alla procedura legale;
(4) la prova su cui si basa il lodo è stata falsificata;
(5) l'altra parte ha negato le prove sufficienti per pregiudicare l'imparzialità dell'arbitrato; o
(6) gli arbitri hanno commesso appropriazione indebita, accettato tangenti o fatto pratiche scorrette per vantaggi personali o pervertito la legge nell'arbitrato del caso.
Il tribunale del popolo deciderà di annullare il lodo arbitrale se un collegio collegiale formato dal tribunale del popolo accerta all'esame che il lodo coinvolge una delle circostanze di cui al paragrafo precedente.
Qualora il tribunale del popolo stabilisca che il lodo arbitrale viola l'interesse pubblico, decide di annullare il lodo.
Articolo 59 La parte che desidera chiedere l'annullamento del lodo arbitrale deve presentare tale domanda entro sei mesi dalla data di ricezione del lodo.
Articolo 60 Il tribunale del popolo, entro due mesi dalla data di accettazione della domanda di annullamento del lodo arbitrale, decide di annullare il lodo o di respingere la domanda.
Articolo 61 Se, dopo aver accolto una domanda di annullamento di un lodo arbitrale, il tribunale del popolo ritiene che il caso possa essere nuovamente arbitrato dal tribunale arbitrale, esso notifica al tribunale che deve rieseguire l'arbitrato entro un certo termine e decide di sospendere la procedura di messa a riposo. Se il tribunale arbitrale rifiuta di arbitrare nuovamente la causa, il tribunale del popolo decide di riprendere la procedura di annullamento.
Capitolo VI Applicazione
Articolo 62 Le parti eseguono il lodo arbitrale. Se una parte non esegue il lodo arbitrale, l'altra parte può presentare domanda al tribunale del popolo per l'esecuzione in conformità con le disposizioni pertinenti della legge di procedura civile. Il tribunale del popolo al quale è stata presentata la domanda esegue il lodo.
Articolo 63 Se la parte contro la quale è richiesta l'esecuzione presenta prove che dimostrano che il lodo arbitrale riguarda una delle circostanze di cui all'articolo 213, secondo comma, della legge di procedura civile, il tribunale del popolo, previo esame e verifica da parte di un Collegio collegiale formato dal tribunale del popolo, regola di rifiutarsi di eseguire il lodo.
Articolo 64 Quando una parte chiede l'esecuzione del lodo arbitrale e l'altra parte chiede l'annullamento del lodo arbitrale, il tribunale del popolo decide di sospendere la procedura di esecuzione.
Se il tribunale del popolo decide di annullare il lodo arbitrale, decide di chiudere la procedura di esecuzione. Se il tribunale del popolo decide di respingere la domanda di annullamento del lodo arbitrale, decide di riprendere il procedimento di esecuzione.
Capitolo VII: Disposizioni speciali per l'arbitrato che coinvolge elementi stranieri
Articolo 65 Le disposizioni del presente capitolo si applicano all'arbitrato delle controversie derivanti da attività economiche, commerciali, di trasporto e marittime che coinvolgono un elemento straniero. Per le questioni non trattate nel presente capitolo, si applicano le altre disposizioni pertinenti del presente documento.
Articolo 66 Le commissioni arbitrali legate all'Estero possono essere organizzate e istituite dalla Camera di Commercio Internazionale della Cina.
Una commissione arbitrale straniera è composta da un presidente, un certo numero di vicepresidenti e membri.
Il presidente, i vicepresidenti ei membri di una commissione arbitrale straniera possono essere nominati dalla Camera di commercio internazionale cinese.
Articolo 67 Una commissione arbitrale straniera può nominare arbitri tra stranieri con particolari conoscenze nei settori del diritto, dell'economia e del commercio, della scienza e della tecnologia, ecc.
Articolo 68 Se una parte di un arbitrato straniero chiede la conservazione delle prove, la commissione arbitrale straniera presenta la sua domanda al tribunale del popolo intermedio nel luogo in cui si trovano le prove.
Articolo 69 Un tribunale arbitrale straniero può inserire i dettagli delle udienze in atti scritti o redigere verbali scritti delle stesse. I verbali scritti possono essere firmati o sigillati dalle parti e da altri partecipanti all'arbitrato.
Articolo 70 Laddove una parte presenti prove che dimostrino che un lodo arbitrale connesso all'estero coinvolge una delle circostanze di cui all'articolo 258, primo comma, della legge di procedura civile, il tribunale del popolo, previo esame e verifica da parte di un collegio collegiale formato dal tribunale del popolo, regola per annullare il lodo.
Articolo 71 Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione presenta prove che dimostrano che il lodo arbitrale estero riguarda una delle circostanze di cui all'articolo 258, primo comma, della legge di procedura civile, il tribunale del popolo, previo esame e verifica da parte di un collegio collegiale formato dal tribunale del popolo, sentenza di rifiuto di eseguire il lodo.
Articolo 72 Se una parte chiede l'esecuzione di un lodo arbitrale legalmente valido emesso da una commissione arbitrale straniera e se la parte contro la quale è richiesta l'esecuzione o la proprietà di tale parte non si trova nel territorio della Repubblica popolare cinese, egli o deve rivolgersi direttamente a un tribunale straniero competente per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo.
Articolo 73 Le regole dell'arbitrato in relazione con l'estero possono essere formulate dalla Camera di commercio internazionale cinese in conformità con la presente legge e le disposizioni pertinenti della legge sulla procedura civile.
Capitolo VIII Disposizioni complementari
Articolo 74 Quando la legge prevede la limitazione dell'arbitrato, si applicano tali disposizioni. In assenza di tali disposizioni, all'arbitrato si applicherà la limitazione del contenzioso.
Articolo 75 Prima della formulazione delle regole di arbitrato da parte della China Arbitration Association, le commissioni arbitrali possono formulare regole di arbitrato provvisorie in conformità con la presente legge e le disposizioni pertinenti della legge sulla procedura civile.
Articolo 76 Le parti pagano le spese di arbitrato in conformità con i regolamenti.
Le misure per la riscossione delle spese di arbitrato devono essere sottoposte alle autorità di controllo dei prezzi per esame e approvazione.
Articolo 77 I regolamenti concernenti l'arbitrato delle controversie di lavoro e le controversie sui contratti per la realizzazione di progetti agricoli che sorgono nell'ambito delle organizzazioni economiche collettive agricole sono formulati separatamente.
Articolo 78 Se le norme che disciplinano l'arbitrato promulgate prima dell'attuazione della presente legge contravvengono alle disposizioni della presente legge, le disposizioni della presente prevarranno.
Articolo 79 Le istituzioni arbitrali istituite prima dell'attuazione della presente legge nei comuni direttamente sotto il governo centrale, nelle città in cui si trovano i governi popolari delle province o delle regioni autonome e nelle altre città divise in distretti devono essere riorganizzate in conformità con la presente legge . Quelli di tali istituzioni arbitrali che non sono stati riorganizzati terminano alla fine di un anno dalla data di attuazione della presente Legge.
Altre istituzioni arbitrali istituite prima dell'attuazione della presente legge che non rispettano le disposizioni della presente legge cesseranno alla data di attuazione della presente legge.
Articolo 80 La presente legge entrerà in vigore il 1 ° settembre 1995.

© 2020 Guodong Du e Meng Yu. Tutti i diritti riservati. La ripubblicazione o la ridistribuzione del contenuto, anche tramite framing o mezzi simili, è vietata senza il previo consenso scritto di Guodong Du e Meng Yu.