Le prelibatezze chiave:
- Il sequestro di dispositivi di archiviazione elettronica e l'estrazione elettronica di dati sono i due metodi legali con cui la polizia e i procuratori cinesi possono raccogliere dati elettronici.
- Approcci diversi si applicherebbero quando si tratta della raccolta di dati elettronici ubicati in Cina e di quelli ubicati al di fuori della Cina.
- Le Disposizioni del 2016 sono le prime norme in Cina che consentono alla polizia di accedere da remoto online ai dati elettronici ubicati sui server esteri, ma non fa menzione dell'assistenza giudiziaria penale internazionale.
- Il Regolamento 2019 modifica le Disposizioni 2016, indicando il rispetto della sovranità dei dati esteri. Secondo le regole del 2019, in termini di dati elettronici all'estero, la polizia cinese potrebbe estrarli online da remoto dove sono già stati pubblicati al pubblico. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato reso pubblico, la polizia cinese non è autorizzata a estrarlo online.
La polizia e i procuratori cinesi possono raccogliere dati elettronici mediante sequestro di dispositivi di archiviazione elettronica ed estrazione elettronica di dati. È anche degno di nota il fatto che si applicherebbero approcci diversi quando si tratta della raccolta di dati elettronici ubicati in Cina e di quelli ubicati al di fuori della Cina.
I. Norme sulla raccolta di dati elettronici nei procedimenti penali
In Cina, l'insieme delle norme sulla raccolta elettronica dei dati nei procedimenti penali risale al 2010. Successivamente, la Corte Suprema del Popolo cinese (SPC), la Procura Suprema del Popolo (SPP) e il Ministero della Pubblica Sicurezza hanno formulato una serie di norme sui dati elettronici problemi in processi penali, procedimenti giudiziari e indagini. Ci sono quattro documenti principali.
1. I pareri su diverse questioni concernenti l'applicazione della legge nel trattamento dei casi penali relativi al gioco d'azzardo online, promulgati nel 2010 (i “Pareri del 2010”, 关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见)
Questa è la prima serie di norme cinesi relative ai dati elettronici nei procedimenti penali, promulgata dall'SPC, dall'SPP e dal Ministero della pubblica sicurezza il 31 agosto 2010.
Ai sensi dei Pareri del 2010, gli organi investigativi estraggono, copiano e conservano i dati elettronici, quali pagine di siti Web, registrazioni di connessione a Internet, e-mail, contratti elettronici, registrazioni di transazioni elettroniche e libri contabili elettronici, che possono fungere da prove penali per provare i fatti di commettere un reato di gioco d'azzardo e fornirà spiegazioni scritte per il processo di raccolta, copia e conservazione di tali dati elettronici.
Tuttavia, i pareri del 2010 non prevedono requisiti più specifici per i metodi di raccolta elettronica dei dati.
2. I pareri su diverse questioni concernenti l'applicazione delle procedure penali nella gestione di procedimenti penali basati su Internet, promulgati nel 2014 (i "pareri del 2014", 关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见)
I Pareri 2014 sono stati promulgati dal CPS, dal SPP e dal Ministero della Pubblica Sicurezza il 4 maggio 2014.
I pareri del 2014 prevedono per la prima volta i due modi seguenti per raccogliere dati elettronici:
(1) per ottenere i dispositivi di archiviazione originali;
(2) estrarre direttamente i dati elettronici nel caso in cui non sia possibile accedere ai dispositivi di memorizzazione originali.
3. Le disposizioni su diverse questioni concernenti la raccolta, l'estrazione, l'esame e il giudizio di dati elettronici nel trattamento dei procedimenti penali, promulgate nel 2016 (le “Disposizioni del 2016”, 关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数湄若) 若苢若
Il 2016 settembre 9 le Disposizioni del 2016 sono state promulgate da SPC, SPP e Ministero della Pubblica Sicurezza.
Le disposizioni del 2016 stabiliscono le prime norme cinesi specifiche per i dati elettronici nei procedimenti penali. Le Disposizioni 2016 riguardano principalmente i seguenti aspetti:
(1) i metodi utilizzati dalla polizia (organi investigativi) per raccogliere ed estrarre dati elettronici;
(2) come i dati elettronici sono dimostrati e trasferiti dalla polizia ai pubblici ministeri (procura) e dai pubblici procuratori ai tribunali; e
(3) come i tribunali esaminano e riesaminano i dati elettronici.
4. Le norme sull'ottenimento di prove elettroniche di dati nella gestione di procedimenti penali da parte delle autorità di pubblica sicurezza, promulgate nel 2019 (le "Regole del 2019", 公安机关办理刑事案件电子数据取证规则)
Il Regolamento del 2019 è stato promulgato dal Ministero della Pubblica Sicurezza ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Il Regolamento del 2019 riguarda esclusivamente il modo in cui la polizia, in quanto organi inquirenti, tratta i dati elettronici nel processo di indagine del procedimento penale.
Il Regolamento 2019 chiarisce ulteriormente sei modalità con cui la polizia può raccogliere dati elettronici:
(1) la polizia può sequestrare e sigillare i dispositivi di archiviazione originali;
(2) la polizia può estrarre dati elettronici dai dispositivi di memorizzazione originali in loco qualora i dispositivi di memorizzazione originali non possano essere sequestrati;
(3) per i dati telematici diffusi al pubblico e per i dati telematici sul sistema informatico telematico domestico, le forze di polizia possono accedere ai dati on line attraverso la rete;
(4)laddove il recupero di dati elettronici sia scomodo a causa dell'enorme volume di dati e del tempo necessario per estrarli, la polizia può bloccare i dati elettronici sui dispositivi di archiviazione originali per evitare che vengano manomessi o danneggiati;
(5) la polizia può anche chiedere agli enti e alle persone rilevanti di recuperare i dati elettronici o chiedere loro di fornire dati rilevanti; e
(6) se i dispositivi di archiviazione originali non possono essere sequestrati, i dati elettronici non possono essere estratti e i dati elettronici si autodistruggono, la polizia può individuare le prove stampando, fotografando o registrando.
II. Regole per la raccolta di dati elettronici all'estero
Tutti i quattro documenti sopra menzionati riguardano anche il modo in cui la Cina raccoglie dati elettronici all'estero nei procedimenti penali. I punti salienti sono così riassunti:
1. I pareri del 2010
Laddove i dati elettronici siano archiviati in un computer all'estero, la polizia li prenderà comunque come prova penale per estrarre, copiare, conservare e registrare il processo. Il verbale deve essere firmato da un testimone che possa attestare il processo.
2. I pareri del 2014
Se i dispositivi di archiviazione originali su cui sono archiviati i dati elettronici si trovano all'estero e la polizia non ha accesso ai dispositivi di archiviazione originali, la polizia può estrarre i dati elettronici.
Tuttavia, i pareri del 2014 non chiariscono come la polizia estragga i dati elettronici. Ad esempio, non è chiaro se la polizia cinese possa recarsi nel luogo in cui si trovano i dispositivi di archiviazione originali ed estrarli sul posto o da remoto attraverso la rete.
I Pareri del 2014 tacciono anche sul fatto che l'estrazione di tali prove debba essere effettuata attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale.
3. Le Disposizioni 2016
Laddove i dispositivi di archiviazione originali su cui sono archiviati i dati elettronici si trovano all'estero e la polizia non ha accesso ai dispositivi di archiviazione originali, la polizia può estrarre i dati elettronici, ad esempio estraendo online tramite Internet.
Questa è la prima volta che la Cina stabilisce che la polizia può accedere in remoto ai dati elettronici che si trovano su server all'estero online. Ma ancora una volta, non fa menzione dell'assistenza giudiziaria penale internazionale.
Pertanto, alcuni studiosi in Cina hanno sollevato dubbi sul fatto che le disposizioni del 2016 siano in conflitto con la sicurezza informatica e la sovranità dei dati di altri paesi, il che ha portato al risultato che le regole del 2019 hanno adattato la pratica della polizia di estrazione elettronica di dati all'estero.
4. Le 2019 Regole
Per i dati telematici diffusi al pubblico e per i dati telematici sul sistema informatico telematico domestico, le forze di polizia possono accedere ai dati on line attraverso la rete.
Il Regolamento 2019 modifica le Disposizioni 2016, indicando il rispetto della sovranità dei dati esteri.
Secondo il Regolamento 2019:
(1) In termini di dati elettronici all'estero, la polizia cinese può estrarli online da remoto dove sono già stati pubblicati al pubblico. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato reso pubblico, la polizia cinese non è autorizzata a estrarlo online.
(2) In termini di dati elettronici archiviati su sistemi informatici remoti in Cina, la polizia cinese può estrarli online a distanza.
Foto di Carlo Deluvio on Unsplash
Collaboratori: Guodong Du