Il 30 luglio 2021, il Ministero della Giustizia cinese ha pubblicato la proposta “Legge sull'arbitrato della Repubblica popolare cinese (revisione) (bozza per il commento pubblico)" (di seguito denominato “Bozza rivista”, 中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)), che ha apportato modifiche significative a l'attuale legge sull'arbitrato. Le ampie modifiche mirano a facilitare il regime arbitrale cinese per essere più in linea con la pratica internazionale.
La bozza rivista apporta modifiche rivoluzionarie per i seguenti aspetti.
In primo luogo, l'ambito dell'arbitrato sarà ampliato. L'articolo 2 della legge sull'arbitrato (2017) stabilisce che "possono essere arbitrate le controversie contrattuali e altre controversie sui diritti e gli interessi di proprietà tra cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni di pari status". La bozza rivista elimina la frase "di pari status" come richiesto dalla legge sull'arbitrato (2017) e restringe l'ambito delle "contenziosi amministrativi di competenza degli organi amministrativi" che non possono essere arbitrate da "secondo la legislazione" a " secondo le leggi”, con specifico riferimento alle leggi emanate dall'Assemblea nazionale del popolo e dal suo Comitato permanente. Tale revisione consente l'arbitrato nelle controversie sugli investimenti e sportive in Cina.
In secondo luogo, il regime di arbitrato ad hoc è previsto nel capitolo VII, Disposizioni speciali sull'arbitrato straniero, che consente di risolvere i casi di arbitrato straniero da tribunali arbitrali ad hoc.
In terzo luogo, viene privilegiata l'autonomia della volontà delle parti in termini di condizioni di efficacia di una convenzione arbitrale e sede dell'arbitrato. Per quanto riguarda le condizioni necessarie per l'efficacia di una convenzione arbitrale, il Progetto Rivisto richiede solo alle parti di "esprimere l'intenzione di chiedere l'arbitrato" e non richiede più alle parti di concordare le "materie sottoposte ad arbitrato" e il " commissioni arbitrali selezionate”.
In quarto luogo, in risposta alle esigenze di arbitrato durante l'epidemia di COVID 19, i procedimenti arbitrali possono essere condotti online.
In quinto luogo, si tratta di unificare gli standard per il controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali nazionali ed esteri, abbreviando il periodo di applicazione per l'annullamento dei lodi arbitrali da sei mesi a tre mesi e rimuovendo la disposizione di non esecuzione dei lodi arbitrali su richiesta da parte di le parti interessate.
Foto di copertina di cris scozzese (https://unsplash.com/@scotcris) su Unsplash
Collaboratori: Team di collaboratori dello staff CJO